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Come ridipingo casa?

pittura colori parete

https://architettoconsiglia.com/2016/10/20/nuove-idee-per-dipingere-le-pareti-di-casa/

 

Rimettere a nuovo la casa è un’esperienza indubbiamente pesante ma anche entusiasmante, considerato che ridipingere permette di cambiare colori alle pareti e di dare vita nuova agli ambienti.

Per ridipingere occorre però tenere conto di tanti accorgimenti indispensabili affinchè i lavori siano perfetti e rispecchino le nostre esigenze.

Anche se il lavoro viene affidato a persone esperte del mestiere è fondamentale che i materiali siano di ottima qualità, che non siano tossici e che abbiano la resa adatta per realizzare ciò che si desidera.

Ricordare sempre che per tinteggiare in sicurezza e ottenere ottimi risultati è meglio farlo in primavera o in estate, così da consentire alle pareti di asciugare perfettamente e in breve.

 

Scegliere i materiali giusti per ridipingere è sicuramente la prima cosa da fare affinchè i risultati siano soddisfacenti.

 

Per scegliere il materiale adatto si deve decidere ola tecnica di tinteggiatura che si vuole utilizzare:

se si decide di dare una mano veloce alle pareti basterà utilizzare un rullo dotato di asta allungabile per il soffitto e le parti alte, mentre se si vuole qualcosa di più particolare c’è la spugnatura, la velatura, la patinatura e l’impiego di vari strumenti come spatole, spugne, rulli e pennellesse.

Su tutto questo di fondamentale importanza è la pittura; la pittura ideale da scegliere per gli interni è l’idropittura, priva di sostanze fissanti pericolose per la salute, traspirante, lavabile e ideale per tutti gli ambienti della casa.

Oggi quasi tutte le marche di idropitture sono lavabili e più o meno coprenti e si distinguono anche nei toni lucide, opache e semilucide, con un effetto diverso di brillantezza.

In conclusione, una buona pittura per la casa deve essere traspirante, lavabile e coprente, con un certo grado di brillantezza. Sono infatti questi gli elementi principali che consentono di ottenete una tinteggiatura uniforme e compatta.

Anche il colore va scelto in funzione all’ambiente.

Per le stanze da letto e le camerette sono di tendenza colori forti a fondo parete o su parete laterale, mentre per la cucina e il bagno è sempre meglio prediligere il bianco.

 

tratto da https://artigiani365.it/ridipingere-casa-quali-materiali-scegliere/

Ristrutturo casa: da dove comincio?

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https://www.finestrepvcrimini.it/2017/10/04/possibile-proroga-pluriennale-delle-detrazioni-fiscali-gli-interventi-ristrutturazione/

 

Quando si acquista una casa un po’ datata, potrebbe essere opportuno procedere con una ristrutturazione, in quanto, l’usura del tempo provoca effetti di degrado, cui è opportuno rimediare.

La ristrutturazione deve tenere conto di aspetti normativi, economici, estetici e funzionali, nel rispetto dell’ambiente:
 

è perciò valutare prima di tutto l'efficienza di serramenti esistenti e sostituirli con infissi nuovi, perché la scelta di porte e finestre non solo conferisce una forte personalità  all’ambiente ma determina anche la qualità del benessere qualitativo. Fra i materiali disponibili per i serramenti, l’alluminio presenta caratteristiche uniche, che lo rendono preferibile.

RISTRUTTURARE LA CASA E’ VANTAGGIOSO

Ristrutturare la propria casa è ancora particolarmente vantaggioso, per ragioni ambientali ed economiche.

Vantaggi ambientali: L’intervento di ristrutturazione della casa, se prevede una riqualificazione energetica, ha come obiettivo quello di ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio. La riqualificazione energetica non fa bene solo all’ambiente, riducendo di fatto lo spreco di risorse, ma aumenta il nostro benessere in ogni stagione perché la casa risulta più protetta dal freddo invernale e dal caldo estivo.

  • Vantaggi economici e fiscali: Legge di Bilancio 2018, detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 

  • La legge di Bilancio 2018 ha prorogato anche per l’anno in corso gli incentivi fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il cosiddetto bonus ristrutturazione è pari a una detrazione Irpef del 50% per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.La detrazione è valida per i lavori avviati  a partire dal 1º gennaio, mentre a partire dal 1 º gennaio 2019 si tornerà alla detrazione prevista dalla norma del TUIR, ovvero un bonus irpef del 36% per un limite massimo di 48mila euro. E’ dal 2012 che le spese sostenute per questo tipo di lavori possono godere di un’aliquota agevolata in virtù delle misure adottate dai governi che si sono succeduti.

  • Ad usufruire del bonus ristrutturazioni può essere, oltre al proprietario dell’immobile anche: il nudo proprietario; titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatario o comodatario; socio di cooperative divise e indivise; soggetto che produce redditi in forma associata, per cui società semplici o imprese familiari, l’imprenditore individuale, ma solo per l’imprenditore non strumentale o merce.

  • I lavori per i quali sarà possibile accedere ai benefici fiscali sono quelli già previsti per il 2017. Chi usufruisce del bonus per le ristrutturazioni edilizia, analogamente a quanto avviene per l’ecobonus e per il sismabonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcune informazioni sugli interventi effettuati. L’autorità effettua un monitoraggio per valutare l’impatto dei lavori di ristrutturazione sul risparmio energetico. Le informazioni ricevute saranno poi rielaborate e inviate al Ministero dello Sviluppo economico.

PERCHE’ E’ OPPORTUNO PARTIRE DAI SERRAMENTI ?

Ristrutturare una casa, qualsiasi sia la sua dimensione, è un processo che comporta l’installazione di nuovi prodotti tra i quali sicuramente i nuovi infissi.

Oggi i serramenti sono sempre più tecnologici e per conoscere la scelta ottimale per la propria casa è necessario fare delle valutazioni tecniche, in modo da essere sicuri che venga installato a norma e posato correttamente in opera un serramento che abbia tutte le caratteristiche per garantire prestazioni ottimali e il massimo comfort.

Nel processo di ristrutturazione la prima cosa da valutare sono proprio gli infissi. La scelta di porte e finestre della propria casa orienta l’estetica e la qualità della ristrutturazione. Da una parte, lo stile, il design, i materiali dei serramenti caratterizzano fortemente l’immagine della casa rinnovata; dall’altra, l’estetica e la funzionalità dei serramenti devono rendere la casa bella, ecologica, luminosa e sicura, idonea a durare nel tempo.

Il serramento in alluminio è in grado di garantire alla nostra casa qualità specifiche, frutto delle caratteristiche uniche di questo metallo:

Bellezza e Design

L’eleganza e la versatilità dell’alluminio ci permettono di sbizzarrirci. In un ambiente hi-tech, si potranno scegliere porte dalle finiture contemporanee, oppure adottare soluzioni alluminio – legno. In ambienti caratterizzati dalla presenza del bianco, può essere consigliabile l’uso di porte colorate, per creare vitalità e dinamismo. Gli infissi in alluminio sono disponibili anche bicolori, in modo da differenziare la colorazione del lato interno e quella del lato esterno. Inoltre è possibile scegliere tra finiture lucide, opache, satinate e altro.

Ecologia

La scelta degli infissi in alluminio a taglio termico è ottimale perché ecologica e migliora il comfort della nostra casa. Sia d’inverno che d’estate, gli infissi a taglio termico permettono di risparmiare fino al 30% dell’energia necessaria per mantenere l’edificio alla temperatura desiderata. Inoltre esso migliora l’abitabilità della casa, rendendola più calda d’inverno e più fresca d’estate e anche più protetta dai rumori, grazie all’isolamento acustico.

Luminosità

In una progettazione attenta allo sfruttamento dell’illuminazione naturale, la scelta di serramenti in alluminio si rivela molto opportuna. Robusto e leggero, il serramento in alluminio supporta vetrature molto ampie aumentando la superficie luminosa delle finestre.

Sicurezza

I serramenti in alluminio garantiscono livelli di sicurezza elevati. Nel caso di finestre e porte finestre, il serramento in alluminio è più resistente alle effrazioni con profili di telaio contenuti. Sono robusti e straordinariamente leggeri. Inoltre possono essere dotati di accessori di protezione a scomparsa, che proteggono la nostra casa senza compromettere l’estetica.

 

tratto da http://www.lacasacheamerai.it/ristrutturare-casa-perche-partire-dai-serramenti/

Vendo casa: suggerimenti utili

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https://artigiani365.it/ridipingere-casa-quali-materiali-scegliere/

Esistono alcuni trucchi non troppo impegnativi per aiutare il tuo appartamento ad apparire più bello e vendibile, vediamo quali.

 
Il vademecum di chi vende inizia da queste parole: ordine e pulizia.

Se hai già traslocato dall’abitazione che vuoi vendere, e quindi non ci vive nessuno, ciò non vuol dire che sia il caso di lasciarla sporca. Se la casa è vuota, va tirata a lucido. Cera per i pavimenti che ne hanno bisogno, acqua e detersivo per gli altri. E le finestre? Importantissime: se sono sporche impediscono l’ingresso della luce e le case buie non piacciono. Lava quindi tutti i vetri, poi elimina le ragnatele e, se serve, dai una mano di bianco a tutta la casa.

Se l’appartamento da vendere è ancora abitato

bisogna fare molta attenzione sia quando si scattano le foto per la pubblicità, sia quando si ricevono le visite dei potenziali clienti. La casa deve essere in perfetto ordine, no a scatoloni in giro, no a caos e confusione, no a trascuratezza e accumuli di polvere, muffe, cattivi odori e così via. Sistema il balcone (o il giardino), fai circolare l’aria perché sia fresca e non stantia, lucida mobili e specchi.  È molto importante che gli angoli del solaio siano perfetti e che non vi sia odore stantio da nessuna parte.

il primo impatto è fondamentale.

È ciò che nella mente rimane impresso per sempre ed è una questione di sensazioni: giocano un ruolo l’olfatto, la vista, e perfino il tatto. Alla luce di questo, investi qualche soldino per abbellire gli ambienti. Aggiungi un grande quadro scenografico, metti in bella vista un servizio d’argento, pulisci il pianerottolo, aggiungi piante e fiori freschi e colorati in soggiorno, aggiungi dei cuscini ai divani e alle poltrone, e infine nascondi un po’ di foto personali o altri oggetti come saponette usate: l’idea è che il visitatore deve poter immaginare se stesso in quell’ambiente, come se la casa fosse già pronta ad accoglierlo. 

 

tratto da https://www.dettofranoi.it/casa/lo_sapevi_che/incrementare-valore-casa-in-vendita

Cos'è un impianto domotico?

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https://www.tstyle.it/2017/09/18/casa-domotica-futuro-gia-arrivato-14892.html

 

È un dato di fatto incontrovertibile, la tecnologia e il suo crescente sviluppo sono i veri protagonisti della nostra epoca.

I passi da gigante compiuti nel campo delle scoperte tecniche e scientifiche hanno reso molti fattori della nostra vita più automatizzati, più interconnessi, più smart insomma.

Scopriamo insieme la definizione del termine domotica, i suoi vantaggi, come progettare un impianto domotico e quanto costa costruirlo al giorno d'oggi.

L'origine etimologica della parola deriva dall'unione del termine latino 'domus', casa, con il suffisso greco 'ticos', che indica le discipline di applicazione.

La domotica, quindi, è quella disciplina che si occupa dello studio e dell'applicazione delle tecnologie volte a ottimizzare la qualità della vita nelle nostre case rendendole più smart per mezzo di appositi sistemi di automazione domestica: gli Impianti Domotici.

L'impianto domotico per uso abitativo è quel sistema strutturale e funzionale che consente l'impiego di tecnologie e dispositivi adatti tramite i quali l'utente attiva e gestisce, anche a distanza, l'automazione degli impianti di casa.

Le sue principali applicazioni sono le seguenti:

  • Illuminazione: possibilità di gestire accensione, spegnimento, regolazione delle luci in funzione della presenza di qualcuno nell'ambiente;
  • Controllo carichi di corrente: possibilità di monitorare e gestire i carichi di corrente in funzione del risparmio energetico e della prevenzione di blackout da sovraccarico;
  • Termoregolazione e riscaldamento: possibilità di regolare la temperatura in ogni parte dell'abitazione;
  • Apertura e Chiusura di Porte: possibilità di automatizzare l'apertura e la chiusura di porte, cancelli, tende, tapparelle e simili;
  • Diffusione sonora: possibilità di gestire la diffusione dell'audio e le sorgenti sonore;
  • Videofonia: possibilità di comunicare con l'esterno dell'abitazione o effettuare chiamate intercomunicanti da una stanza all'altra;
  • Irrigazione giardino: possibilità di automatizzare l'irrigazione del giardino in base agli orari o ai sensori di umidità e pioggia;
  • Sistema allarme: i sistemi di allarme domotici sono in grado di rilevare fughe di gas, presenza di fumo o allagamento, di mettere in sicurezza l'ambiente chiudendo le elettrovalvole e inviare la segnalazione con un sms;
  • Sicurezza e Videosorveglianza: possibilità di monitorare internamente ed esternamente la casa in tempo reale;
  • Controllo di elettrodomestici: sarà possibile anche settare, programmare o controllare a distanza le funzioni di elettrodomestici come ad esempio la lavatrice;

Tutte queste funzioni possono essere attivate da dispositivi, come telecomodandi, comandi vocali, pulsanti e app per lo smartphone, che azionano la funzione desiderata. L'impianto della casa domotica, ormai autonomo risponderà alle richieste tramite la centralina di controllo e sistemi interconnessi ad essa e tra di loro grazie a protocolli wireless

Vantaggi di un impianto domotico:

  •  risparmio sui consumi grazie alla gestione ottimale delle diverse fonti energetiche;
  •  interfacce "user friendly" studiate apposta per facilitare l'interazione gli impianti;
  •  controllo totale sugli ambienti interni ed esterni della casa tramite un pannello touch screen;
  •  possibilità di controllo a distanza tramite tablet o smartphone;

Svantaggi:

  •  il costo elevato dell'installazione o integrazione di questi impianti innovativi.
  •  è una tecnologia che, purtroppo, ancora non tutti gli installatori conoscono e sono in grado di gestire.

C'è da dire che il secondo svantaggio legato al grado di conoscenza e competenza in materia andrà gradualmente a scomparire, l'enorme mole di richiesta di istallazioni di impianti domotici ha spinto professionisti come architetti, ingegneri, geometri, ad aggiornare le loro competenze e adeguarle ai nuovi standard tecnologici tramite corsi di formazione in domotica.

Innanzitutto occorre premettere che la presenza di un impianto domotico aumenta il valore immobiliare della nostra casa.

Il prezzo e la spesa derivano certamente:

  •  Dal tipo di impianto che desideriamo e dalla prestazioni che vogliamo ottenere: fai da te, di base o avanzato;
  •  Dall'estensione in metri quadrati, dalla quantità di sistemi che vogliamo coinvolgere e dal numero di stanze da implementare;
  •  Inoltre, dipenderà anche dal consulente scelto per la realizzazione e l'installazione.

 

 

tratto da https://www.pedago.it/blog/cos-e-un-impianto-domotico-come-farlo-chi-lo-installa-costi-e-benefici.htm

Applicazioni del bambù

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https://www.hypeness.com.br/2014/09/6-tipos-de-construcao-amigas-do-ambiente-que-estao-voltando-a-ser-tendencia/

 

È stato introdotto relativamente da poco ma ormai è conosciuto ed apprezzato per le sue molteplici qualità: elastico, leggero ma resistente, dal portamento raffinato ed elegante, ecologicamente sostenibile e dall’impiego multifunzionale.

Il Bambù (Bambuseae) nome generico di sempreverde arbustivo, comprendente un’ampia (oltre 1250 specie e 68 generi) famiglia appartenente alle Poaceae, viene scelto sempre più frequentemente per la progettazione di eterei giardini ed è utilizzato, oltre che nel paesaggio progettato contemporaneo, per un’infinità di usi: dalla cucina, poiché i germogli sono un alimento ricco di proteine e molti sali minerali, al design, per approdare al mondo delle costruzioni, passando anche per la medicina orientale. 

Culturalmente viene considerato nella tradizione religiosa delle Filippine un elemento legato alla creazione, mentre in Giappone è elemento sacro, secondo solo al pino. La medicina indiana ne fa uso tramite l’estrazione del Tabascir, concrezione silicea all’interno delle canne, che ha proprietà rinvigorenti e antiossidanti, così come la cosmetica lo utilizza estraendone la linfa dalle proprietà emollienti.

La sua versatilità è data soprattutto dalle sue caratteristiche materiche ed organiche; Il suo elevato potere di assorbimento di anidride carbonica, la rapidità di propagazione per rizomi, la sua rusticità ne fanno un ottimo elemento vegetale copri suolo, potenzialmente utilizzabile anche in quelle situazioni di dissesto idrogeologico. Il suo impiego potrebbe infatti anche essere esteso in ambienti inquinati sia atmosfericamente che nel suolo, come versanti di discariche o aree da bonificare, essendo specie robusta, in grado di tollerare anche, per alcune varietà, temperature molto rigide (fino a -30°), così come molto resistente ad attacchi di insetti e funghi.

Nei giardini si deve citare l’imponente Bambouseraie di Prafrance poco distante da Nimes nel sud della Francia, parco tematico esteso su 12 ettari in cui si può osservare varietà e dimensioni differenti di questa erbacea speciale. Forse però l’immagine più conosciuta per una foresta di bambù è quella spettacolare di Sagano a Kyoto, in cui un sentiero si avventura nel fitto delle imponenti canne.

Focalizzando invece l’attenzione sulle realizzazioni architettoniche in giro per il mondo, soprattutto asiatico, a Bali, Indonesia è stato progettato e realizzato dalla Green School, un interessante villaggio ecologico interamente costruito con il bambù: edifici e un ponte dimostrano la sua duttilità.

Il Vietnam è un altro paese in cui poter apprezzare “esperimenti” di architettura con il bambù: due esempi da citare sono sicuramente il Bambu Wing e il Water and Wing Cafè, entrambi realizzati interamente con strutture di bambù e poggiati elegantemente sull’acqua. La cattedrale in bambù costruita in Colombia dall’architetto Simon Velez, realizzata il sole 5 settimane e con un budget di soli $30.000 dimostra infine come questo materiale potrebbe essere fondamentale per architetture di emergenza in paesi in cui si rendano necessari interventi rapidi ed economici.

È infatti nel campo delle costruzioni che dimostrata la sua maggiore resistenza, in trazione e compressione rispetto a quella del legno, maggiore trazione di quella dell’acciaio, maggiore in compressione di quella del calcestruzzo, utilizzato sia come struttura portante per edifici fino a due piani, che per le impalcature, come condotta per le acque, soprattutto per l’irrigazione di orti e risaie, o trasformato in truciolato ed in parquet per interni. Il Wood Plastic Composit, per citarne solo uno, materiale non ancora presente in Europa, assembla il 30% di plastica PE ad un 60% di bambù e relativi additivi, per un prodotto finale molto resistente ed utilizzabile soprattutto in esterni.

 

tratto da https://www.architetturaecosostenibile.it/materiali/bambu/applicazioni-bambu-giardini-324/

Condominio: che fare in caso di accesso bloccato al garage?

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https://motori.virgilio.it/auto/blocchi-con-tua-auto-ingresso-di-garage-vai-in-galera/33752/

 

Passaggio al posto auto bloccato o difficoltoso da uno dei proprietari che ha parcheggiato male l’auto: cosa fare?

Capita sempre più spesso chi non rispetta gli altri e lascia l’auto in modo incivile in più modi come vicino alla discesa per gli invalidi o in modo da occupare due parcheggi, ostruendo il passaggio ai garage. Ecco proprio quest’ultimo è il caso più frequente.

La statistica non è stilata dall’Istat ma dalla giurisprudenza: non è la prima volta infatti che la Cassazione spiega che fare in caso di accesso al garage condominiale bloccato.

Lo ha fatto diverse volte in passato e lo ha ripetuto l’altro giorno con una sentenza interessante. I giudici hanno affrontato diversi aspetti della tutela legale per i condomini che, a causa dell’altrui macchina, si vedono ostruire il passaggio al proprio posto auto. 

Affronterò questo problema basandomi sulle domande che più frequentemente vengono poste sui forum quando si parla appunto di accesso al garage condominiale bloccato. Ho infatti letto numerose lamentele e, spesso, a fronte di queste, l’incertezza degli altri commentatori a fornire soluzioni pratiche ed efficaci. Ecco quali sono allora i suggerimenti dei giudici supremi.

La possibilità di chiamare il carro attrezzi è limitata solo sulle aree pubbliche o aperte alla circolazione. Il che significa che se il divieto di sosta è compiuto sulla via comunale, allora è possibile chiamare la polizia; se invece il parcheggio riguarda un’area di pertinenza del condominio (il cortile condominiale), il carro attrezzi non ha più competenza.

Anche se il parcheggio vietato, in una pubblica via, è un illecito amministrativo passibile solo di una contravvenzione per violazione del codice della strada, quando l’auto impedisce il transito ad una proprietà privata, come il garage condominiale, il comportamento costituisce anche reato: quello di “violenza privata”. È necessario che il passaggio sia completamente ostruito e non solo reso più difficoltoso. A tal fine è sufficiente che il comportamento si sia protratto per pochi minuti. Chi impedisce ad altri di entrare nel proprio garage o di uscire può essere quindi querelato. Il che significa l’avvio di un processo penale. Poiché si tratta di un reato minore, se non commesso abitualmente, il colpevole potrà ottenere il beneficio dell’archiviazione del procedimento per “particolare tenuità del fatto”. Ma resta che, nei suoi confronti, potrà anche essere richiesto il risarcimento del danno (nei limiti che vedremo qui di seguito).

Immagina di dover lasciare una notte intesa l’auto allo scoperto perché il vicino di casa ha, maleducatamente, lasciato l’auto in modo tale da bloccarti l’entrata ai garage condominiale. Sarai costretto, il giorno dopo, a fare i conti con il freddo filtrato la notte all’interno dell’abitacolo e il rischio che i ladri possano rubare il mezzo. Ma se non hai subito alcuno di questi danni, non puoi chiedere il risarcimento. Secondo la Cassazione infatti il danno non patrimoniale va sempre provato. Anche quando un condòmino lascia parcheggiata per tutto il giorno e la notte la sua auto davanti alla rampa di accesso al garage condominiale.

In caso di condotte illecite, due sono in generale i tipi di danni risarcibili: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è quello per le spese sostenute magari per lasciare l’auto in un garage o in altro parcheggio a pagamento visto che il proprio era inaccessibile.

A tal fine basterà dimostrare l’esborso monetario con le ricevute di pagamento.

 

Il danno non patrimoniale è invece il disagio psico-fisico subìto.

Secondo le Sezioni Unite questo danno è una sottospecie del danno morale. Il quale può essere risarcito solo se viene dimostrata una lesione di un diritto garantito dalla Costituzione, prova quest’ultima che deve fornire il danneggiato. Ebbene, nel caso di accesso al garage bloccato – secondo la Cassazione – tale danno non sussiste. Quindi tutto ciò che è possibile è richiedere il risarcimento del danno economico.  

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/220748_accesso-al-garage-condominiale-bloccato-che-fare

Sette consigli per una casa fresca d'estate!

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https://dilei.it/lifestyle/piante-grasse-in-casa-come-curarle-in-modo-facile/528216/ 

  

Il caldo in estate arriva anche a quaranta gradi e se in casa non avete un condizionatore, riuscire a sopravvivere alle temperature sahariane di casa diventa una vera missione impossibile!

Niente paura, ci sono dei trucchetti per mantenere fresca la casa in estate, piccoli accorgimenti che rendono la casa molto più piacevole.

1. Finestre aperte solo di notte

Il primo trucco è tenere lontana da casa l’aria calda esterna: aprite quindi tutte le finestre durante la notte ma alle 10 di mattina chiudete tutto. Vi sembrerà starno ma riuscirete a mantenere l’ambiente molto più fresco. Non chiudete solo le finestre ma copritele con tende oppure abbassando le tapparelle in modo che non arrivi nemmeno il sole diretto in casa.

2. Staccate le spine
Imparate a staccare la spina di tutti gli oggetti elettrici che non state usando in casa: non solo consumano preziosa energia ma scaldano l’ambiente.

3. Via il superfluo
Il tappetto, i cuscini e tutti quelli elementi d’arredo che vi fanno sentire caldo e che trattengono il calore. Più chiari sono gli spazi, più freschi vi sembreranno.

4. Le piante 
Fiori e piante sono infatti in grado di mantenere la zona che le circonda più fresca: raggruppate più piante possibili sul balcone in modo che quando aprirete le finestre di sera invece di avere una vampata di calore del cemento, avrete una piacevole e fresca brezzolina! 

5. Pale e ventole.
Per poter veramente sopravvivere ai caldi più torridi dovrete almeno procurarvi un ventilatore: non puntatevelo proprio in faccia, se volete rinfrescare ancora un po’ mettete davanti alla corrente d’aria che crea il ventilatore una bacinella piena di ghiaccio (ma fate molta attenzione quando sarà sciolto a non farla cadere e a tenerla lontana dal ventilatore!) .

6. Date un tocco estivo
Altro piccolo trucco è circondarsi di colori ed elementi d’arredo freschi e che vi facciano venire in mente il mare.

7. Fornelli
Evitate di accendere i fornelli, prediligete insalate estive che non richiedono nessuna cottura, oppure se proprio non ne potete fare ameno di cucinare, fatelo la sera. Il piatto ideale è la pasta fredda: facile, veloce e perfetta da cucinare il giorno prima. Bevete poi centrifugati, té freddo, limonate, menta e magari preparatevi qualche ghiacciolo fatto in casa.

tratto da http://www.leitv.it/casa/come-mantenere-fresca-la-casa-in-estate-senza-condizionatore/

La mia tettoia è abusiva?

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http://www.sostenitori.info/veranda-e-tettoia-abusiva-non-valgono-per-la-distanza-minima-dal-vicino-2/199199

 

Per costruire una tettoia è necessario chiedere l’autorizzazione al Comune, senza il permesso a costruire, la tettoia si considera abusiva.

Oltre a rispondere del reato di abuso edilizio, chi ha costruito la tettoia senza la licenza del Comune correrà il rischio di vedersi la tettoia del vicino a meno di tre metri da quella propria.

Questo perché le distanze minime tra tettoie (che devono essere di tre metri) si calcolano avendo, come punti di riferimento, le tettoie solo se queste sono in regola con le autorizzazioni amministrative; invece, se la tettoia è illegale, il calcolo della distanza si deve fare dal muro della casa cui la tettoia è ancorata.

Chi vuole costruire una tettoia, anche se ancorata al muro della propria abitazione, deve prima chiedere il permesso di costruire al Comune (è il cosiddetto titolo edilizio).

Vediamo cosa deve fare il proprietario quando una tettoia è abusiva. 

Solo le tettoie di modestissime dimensioni, che coprono ad esempio lo spazio strettamente necessario a non farsi bagnare dalla pioggia quando si apre la porta di casa, possono essere eseguite liberamente.

Diversamente la tettoia è abusiva quando sia dimensioni oggettivamente notevoli, anche se facilmente smontabile. “Abusiva” significa che chi la costruisce risponderà del reato di abuso edilizio e, salvo che l’illecito vada in prescrizione (5 anni se c’è stato rinvio a giudizio), subirà una condanna penale.

Il proprietario che ha costruito una tettoia abusiva deve demolirla se non vuole subire un processo penale per abuso edilizio. Lo deve fare anche se ha trovato la tettoia già realizzata dal precedente proprietario dell’immobile (salvo, in questo caso, il diritto a chiedergli il risarcimento del danno). 

È possibile chiedere la sanatoria della tettoia abusiva, ma a condizione che la costruzione fosse già in regola con il piano regolatore urbano e che l’opera sia da considerarsi “abusiva” solo perché – per dimenticanza, ignoranza o qualsiasi altra ragione – non è stata richiesta l’autorizzazione al Comune, autorizzazione che comunque, per poter ottenere la sanatoria, poteva ben essere concessa. Se invece, anche se prima della costruzione, il Comune non avrebbe mai dato l’autorizzazione, ritenendo la tettoia contraria agli strumenti urbanistici, allora non si può mai chiedere la sanatoria.

In ultima analisi, chi ha costruito la tettoia abusiva può evitare la condanna penale solo se il reato, nel frattempo, si è prescritto. La prescrizione scatta dopo 4 anni oppure, se c’è stato rinvio a giudizio, dopo 5 anni.

Peraltro, anche qualora subentri la prescrizione, l’obbligo di demolizione della tettoia abusiva può essere intimato dal Comune in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni.

La tettoia si considera come una costruzione a tutti gli effetti; per cui deve stare a una distanza di tre metri dalla costruzione del vicino. Se anche il vicino ha, a sua volta una tettoia, la distanza minima tra le due tettoie deve essere di non meno di tre metri.

Ad esempio, se due vicini di casa decidono di costruire una tettoia lo possono fare a condizione che tra le stesse sia rispettata questa distanza minima. Se uno dei due l’ha già costruita, l’altro non può farlo se, costruendo la sua, la distanza tra i due spioventi dovesse ridursi a meno di tre metri. Insomma, in presenza di tettoie, la distanza minima di 3 metri che deve sempre essere sussistente tra le costruzioni confinanti, si calcola non dalla muratura delle due abitazioni, ma dall’ultimo centimetro delle tettoie stesse.

Ma che succede se una delle due costruzioni è abusiva? Mettiamo che il mio vicino di casa abbia costruito una tettoia senza chiedere il permesso edilizio (che, come noto, è necessario per poter edificare tale tipo di manufatto): da dove devo calcolare la distanza minima per costruire la mia tettoia? In questo caso la regola è che non si deve tenere conto della tettoia abusiva; per cui la distanza va calcolata dalle pareti longitudinali dell’abitazione cui la tettoia abusiva si riferisce.

Il principio da tenere in considerazione è che, chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo.

Anche se il Comune non ha vigilato, dando così la possibilità di realizzare una struttura che non sarebbe dovuta esistere, deve sempre tener conto del principio che chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo. Pur realizzata, l’opera abusiva resta comunque tale. Se si dovesse tenere conto solo dei tre metri di distanza, la struttura lecita dovrebbe così essere costruita più indietro. E questo capovolgerebbe, secondo la giurisprudenza, «ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite».

 

Il discorso è diverso se la struttura illecita è solo frutto di una trasformazione. Ad esempio, se un balcone diventa una veranda, mantenendo però le stesse dimensioni del primo manufatto, il conteggio della distanza non subisce variazioni. Lo ha chiarito la Cassazione: in materia di trasformazione del balcone in veranda, la suprema corte ha ritenuto che non si debba applicare la norma sulle distanze minime purché detta veranda sia elevata sino alla soglia del balcone sovrastante e insista esattamente nell’area del balcone, senza debordare dal suo perimetro.

La distanza dal confine si calcola tra piani verticali ideali. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Partendo dalla linea di confine faccio finta che da questa si alzi un piano, una sorta di parete invisibile. La stessa parete invisibile la si fa partire dall’estremità del manufatto. La distanza tra queste pareti invisibili è la distanza tra piani verticali ideali, che va rispettata anche nel sottosuolo.

Quando sul confine esiste un muro divisorio che appartiene in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza dal confine deve essere misurata tra il manufatto ed il confine effettivo; se invece il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/142674_quando-una-tettoia-e-abusiva

Rischi: vendita immobile e debiti fiscali

soldi casa

http://www.masterlex.it/fisco-e-tributi/imposta-donazione-si-paga-acquisti-casa-col-denaro-dei-genitori/

 

Cedere casa quando si hanno cartelle esattoriali non pagate può essere rischioso. Sia per chi compra che per chi vende. Il primo rischia di perdere il bene acquistato mentre il secondo potrebbe subire un’incriminazione penale. Le condizioni per l’esercizio di entrambe le azioni sono piuttosto strette: a rischiare sono solo le compravendite fraudolente, quelle cioè simulate. A spiegare quali sono i rischi per venditore e acquirente in caso di vendita immobiliare e debiti fiscali è una recente sentenza della Cassazione. La Corte si è trovata a ridefinire i confini del reato di cosiddetta «sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un illecito penale che scatta nei confronti di chi, per sottrarre i propri beni a un probabile pignoramento dell’agente della riscossione, li vende ad altri. 

Per evitare di vendere casa quando non ce n’è bisogno, perché non c’è il rischio di un pignoramento, è necessario sapere queste regole. 

L’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare solo a condizione che il contribuente:

  • possegga più di un immobile;
  • oppure, anche possedendone uno solo, questo sia di lusso (A/8 e A/9) oppure non adibito a civile abitazione (ad esempio un locale commerciale o uso ufficio) oppure non vi sia la sua residenza (ad esempio la casa data in affitto);
  • il debito per cartelle non pagate superi 120mila euro;
  • la somma del valore di tutti gli immobili di proprietà del contribuente sia almeno pari a 120mila euro;
  • sia stata prima iscritta ipoteca e, da tale momento, siano decorsi sei mesi.

Ne consegue che il pignoramento è impossibile:

  • per debiti inferiori a 120mila euro;
  • o se la somma del valore degli immobili del contribuente è inferiore a 120mila euro;
  • o se il contribuente ha un solo immobile adibito a civile abitazione, non di lusso e ove vi ha fissato la propria residenza.

Se un contribuente dovesse vendere la casa o un terreno per evitare il pignoramento, il fisco avrebbe due armi a proprio favore per recuperare l’immobile:

  1. l’azione di simulazione
  2. l’azione revocatoria.

L’esperimento dell’una o dell’altra azione costituisce un rischio per chi acquista in quanto questi, nonostante il pagamento (vero o simulato che sia) del prezzo, perderebbe la proprietà del bene il quale sarebbe sottoposto a pignoramento.

Qui il fisco è chiamato a una prova molto difficile: dimostrare che le parti, pur avendo firmato una vendita, in realtà non l’hanno voluta. Il che si può evincere da una serie di circostanze come:

  • il mancato pagamento del prezzo di vendita;
  • il fatto che il possesso dell’immobile non sia mutato;
  • l’intestazione delle bollette e di tutte le utenze collegate all’immobile.

Se l’Agente della Riscossione dovesse dimostrare che la vendita è simulata, la stessa non avrebbe alcun valore e il fisco potrebbe sottoporre a pignoramento l’immobile. 

L’aspetto più rischioso di questa azione è che non ha termini: può essere infatti intrapresa in qualsiasi momento, anche a distanza di molto tempo.

Quando il fisco non riesce a dimostrare l’intento simulatorio delle parti, può agire con l’azione revocatoria, ma in questo caso ha cinque anni di tempo dal rogito. Qui la prova è più semplice del precedente caso, ma ugualmente difficile. In particolare, l’Agente della riscossione deve dimostrare:

  • che il venditore, a seguito della cessione del bene, ha un patrimonio insufficiente a soddisfare le pretese del creditore in caso di pignoramento. Se invece questi dovesse risultare ancora intestatario di beni facilmente aggredibili, la revocatoria sarebbe impossibile;
  • che l’acquirente fosse consapevole delle condizioni economiche del debitore, ossia sapesse dei suoi debiti. Questo requisito è di difficile dimostrazione se l’acquirente è un estraneo (anche un amico o un parente alla lontana) mentre si può dare per presunto in caso di familiari conviventi (ad esempio il coniuge). Per evitare l’azione revocatoria bisognerebbe sempre ricorrere a un soggetto privo di alcun legame con il venditore.

Anche chi vende sopporta dei rischi. Innanzitutto dovrà risarcire l’acquirente qualora questi abbia subito l’esecuzione forzata perdendo il bene che aveva pagato. 

In secondo luogo può rischiare una incriminazione per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il reato però scatta solo se:

  • il debito è superiore a 50mila euro
  • si riferisce al mancato pagamento di imposte sui redditi (Irpef, Irap, Ires, ecc.) o Iva;
  • la vendita è artificiosa, ossia fittizia. In pratica deve risultare che non c’è stata alcuna intenzione, da parte dei contraenti, di trasferire la proprietà dell’immobile.

Con riferimento alla nozione di “atti fraudolenti”, la giurisprudenza ha precisato che devono intendersi per tali tutti i comportamenti, anche se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio «dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione». In altre parole, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la semplice idoneità dell’atto ad ostacolare il Fisco, essendo invece necessario il compimento di atti volontariamente diretti a questo fine. Si tratta di qualcosa in più  nella condotta dell’agente riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione.  

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/219193_vendita-immobile-e-debiti-fiscali-rischi-per-venditore-e-acquirente

È possibile donare una casa senza andare dal notaio?

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http://zakarpattya.legalaid.gov.ua/ua/holovna/1570-osoblyvosti-ukladennia-dohovoru-daruvannia-budynku-konsultuiut-fakhivtsi-perechynskoho-biuro-pravovoi-dopomohy.html

 

Ci sono due modi per regalare una casa senza andare dal notaio a formalizzare l’atto di donazione: la donazione indiretta e l’usucapione.

In generale, quando si regala un bene (sia esso un bene mobile, una casa o del denaro) è sempre necessario andare dal notaio affinché questi, in presenza di due testimoni, formalizzi la donazione. Solo la donazione di modico valore non necessita dell’atto pubblico. Quando, invece, la donazione ha ad oggetto una casa, essa non può mai considerarsi di «modico valore», per cui c’è bisogno del notaio. Tuttavia, se l’immobile viene acquistato proprio con l’intento di essere donato, è possibile quantomeno evitare il doppio passaggio di proprietà e, quindi, il duplice atto notarile.

Un esempio ci chiarirà meglio le idee. Immaginiamo un padre che voglia regalare al proprio figlio una casa affinché questi possa andarvi a vivere. Possono verificarsi due diverse ipotesi:

  • se la casa è già di proprietà del genitore, non c’è altra via che andare dal notaio e firmare l’atto di donazione. Non si pagherà quantomeno l’imposta di donazione se l’immobile ha un valore fino a 1 milione di euro;
  • se la casa, invece, deve essere acquistata da un terzo (ad esempio dal costruttore), il padre, anziché comprarla prima e intestarla dopo al figlio (il che richiederebbe un doppio passaggio dal notaio: il primo per la compravendita dell’immobile; il secondo per la donazione), può pagare il prezzo del bene direttamente al venditore, chiedendo a quest’ultimo di intestarlo al beneficiario della donazione (appunto il figlio). Si verifica così lo schema della cosiddetta donazione indiretta, la quale richiede un solo passaggio dal notaio: quello per il trasferimento della proprietà del bene, ma non anche quello per la donazione.

Anche in tale ipotesi, come nella precedente, se la casa ha un valore inferiore a 1 milione di euro, il donatario non pagherà l’imposta sulla donazione. Negli altri casi, invece, l’imposta si paga anche sulle donazioni indirette. Per essere esente da imposta – dice la Cassazione con una sentenza della scorsa estate – la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione.

Se il donante intende donare una casa, bisogna andare dal notaio e firmare l’atto in presenza di due testimoni. La donazione è un contratto e richiede sempre l’accettazione del beneficiario.

Il notaio deve compiere alcune verifiche preliminari, ad esempio svolgere le cosiddette visure catastali ed ipotecarie, al fine di individuare con esattezza il bene.

 

Se si tratta di un fabbricato urbano, il notaio deve, a pena di nullità dell’atto, indicare i dati catastali, far riferimento alle planimetrie depositate in catasto e dichiararne la conformità allo stato di fatto in cui si trova l’immobile. Deve inoltre menzionare gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche.

Sono in ogni caso necessari i documenti urbanistici previsti dalle disposizioni nazionali e comunali.

Dopo la stipula dell’atto, il notaio è tenuto a provvedere alla trascrizione e alla registrazione del contratto.

Si può realizzare l’obiettivo della donazione anche mediante l’intestazione della casa in nome altrui. È lo schema della cosiddetta donazione indiretta.

Caso molto frequente è quello del genitore che acquista un immobile pagandone il prezzo e intestando il bene al figlio o dell’acquirente in un compromesso di vendita (cosiddetto contratto preliminare) che sostituisce a sé il figlio nella stipula del successivo rogito (cosiddetto contratto definitivo) fornendo il denaro necessario per l’acquisto.

In questo caso, anche se oggetto della donazione è il denaro consegnato al venditore, non c’è bisogno della presenza del notaio, il quale interviene solo per la redazione dell’atto di vendita.

Un secondo modo per trasferire la proprietà di una casa senza dover andare dal notaio è di far dichiarare l’usucapione a favore del donatario. Chiaramente le due parti dovranno essere d’accordo, in tal modo evitando le normali contestazioni che, in ipotesi del genere, si possono verificare.

L’usucapione può essere fatta dichiarare dal tribunale o con procedimento di mediazione. Vediamo le due ipotesi.

 

Donante e donatario possono attivare una causa che – stante l’accordo tra i due – non avrà tempi particolarmente lunghi, in cui il giudice accerterà che l’immobile è stato posseduto dal donatario per oltre 20 anni. Quindi la sentenza avrà effetto retroattivo e sarà trascritta nei pubblici registri immobiliari.

Lo stesso effetto si può realizzare attraverso la mediazione, con notevole risparmio di tempi e di costi. In tal caso le parti si incontreranno presso un organismo di mediazione e daranno vita a un verbale in cui si accerta che il donatario ha usucapito l’immobile.

Le firme dovranno poi essere autenticate da un notaio e, infine, si potrà procedere alla trascrizione del verbale innanzi al conservatore dei pubblici registri.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/146061_come-donare-una-casa-senza-andare-dal-notaio

 

Divisori e separé

Divisori e separé permettono di creare nuovi ambienti all'interno di stanzeampie e di donare un po' di privacy in più. 

Ci sono una gran varietà di separé per tutti i gusti/stili e perchè no, anche a costo zero, creati dunque con materiali di recupero come pallet, tavole di compensato, dischi in vinile, vecchie porte, finestre, stoffe, corde e tanto altro.

La scelta del notro separé o divisorio è caratterizzata dallo stile della nostra casa. Qui toveremo alcune idee da adattare al vostro stile e magari da realizzare con attraverso la vostra fatasia con un po' di manualità.

Uno stile giapponese?

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Divisori con doppia funzione?

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Divisori shabby chic

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Per ambienti rustici o etnici

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una vecchia porta

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parete

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cassette per separare gli spazi 294106

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separe con rami

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Se tutti questi esempi hanno stimolato la vostra creatività armatevi di porte, legnetti, corde e carta e date vita il vostro separé!

 

 

tratto da: https://www.greenme.it/abitare/eco-fai-da-te/14263-divisori-separe-riciclo-creativo

Prima casa: posso metterla in affitto?

affitto

https://www.impresalavoro.eu/consulenza/impresa/deducibilita-affitto-abitazione-usata-dal-dipendente.html

Hai acquistato un appartamento fruendo delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa o più comunemente detto «bonus prima casa». Hai fatto tutto ciò che la legge ti chiedeva di fare: l’atto notarile di acquisto immobiliare, la dichiarazione – all’interno rogito – di non possedere altri immobili comprati con la stessa agevolazione, l’impegno a non vendere la casa prima di cinque anni, il trasferimento della tua residenza nello stesso Comune ove si trova l’immobile in questione. Ora però ci hai ripensato: vorresti andare a vivere altrove e dare in locazione l’appartamento acquisto col bonus.

Lo puoi fare? Si può affittare la prima casa? 

La questione è stata più volte affronta dall’Agenzia delle entrate con diverse circolari. Val la pena, quindi, di fare il punto della situazione e chiarire cosa è possibile fare della casa acquistata con le agevolazioni fiscali e quando si decade dalle stesse.

Il bonus prima casa, come dice il nome stesso, è un’agevolazione fiscale che viene concessa a chi compra, per la prima volta, un’immobile da destinare a civile abitazione. Non deve trattarsi di una casa di lusso (A/1, A/8 e A/9) o di un ufficio (A/10).

Gli sconti sono enormi:

per le vendite tra privati, si paga l’imposta di registro al 2% piuttosto che al 9%. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna;

  • per le vendite da costruttore o altre imprese, l’Iva è al 4% e non al 10%. In più l’imposta di registro è fissa di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

L’agevolazione prima casa può essere richiesta solo da persone fisiche: è escluso che essa possa trovare applicazione a persone giuridiche come società, associazioni, ditte individuali, enti.

Non bisogna essere necessariamente sposati per ottenere il bonus prima casa. In caso di matrimonio, l’agevolazione può trovare applicazione agli acquisti operati da uno o entrambi i coniugi. La giurisprudenza maggioritaria è portata a ritenere che, per l’agevolazione, è sufficiente che uno solo dei due coniugi possegga i requisiti richiesti dalla legge, ma di recente la Cassazione ha sposato la tesi contraria, più favorevole al fisco e caldeggiata da sempre dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione fiscale spetta solo sulla casa di abitazione, ad eccezione di quelle di lusso, ossia nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e degli uffici, ossia nella categoria catastale A/10.

Si può ottenere l’agevolazione anche per l’acquisto di immobili in costruzione.

Il beneficio trova applicazione anche al trasferimento di pertinenze. Ma, limitatamente alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle suddette categorie.

Il contribuente che vuol usufruire del bonus prima casa è necessario che rispetti alcune condizioni.

 L'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche non remunerata) ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;

  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Se non sussiste tale condizione al momento del rogito, all’acquirente è dato un anno per disfarsi (vendere o donare) della vecchia casa.

Volendo semplificare e schematizzare quanto abbiamo appena detto, solo al fine di essere più sintetici, possiamo dire che il bonus prima casa spetta solo a condizione che:

  1. il contribuente trasferisca la propria residenza nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi;
  2. il contribuente non abbia, nello stesso Comune ove si trova il nuovo immobile, altre proprietà;
  3. il contribuente non abbia, in tutto il territorio nazionale, un altro immobile già acquistato con il bonus prima casa, ma se lo possiede può venderlo entro un anno.

L’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità.

Altro punto dolente della normativa sul bonus prima casa è che la legge – per evitare intenti speculativi – ha posto il divieto di rivendere l’immobile prima di cinque anni. Se lo si fa si perde l’agevolazione (significa che bisogna pagare al fisco le tasse risparmiate al momento del rogito, otre sanzioni e interessi). Unica eccezione è nel caso in cui, dopo la vendita, il contribuente riacquista entro un anno un altro immobile anche questa da destinare a propria abitazione principale.

Ove l’immobile già acquistato con l’agevolazione sia dichiarato inagibile a causa di un terremoto, il contribuente può acquistare una nuova abitazione con il beneficio, atteso che la “vecchia” prima casa è diventata inidonea a soddisfare le esigenze abitative del contribuente ed il contribuente non risulta, quindi, titolare di un’altra “casa di abitazione”

Spesso si cade nell’errore di ritenere che chi acquista con il bonus prima casa sia costretto poi ad andare a vivere all’interno dell’immobile in questione. In realtà non è così e a confermarlo è sia la Cassazione che l’Agenzia delle Entrate. Ciò che richiede la legge, come si è visto sopra, è che venga trasferita la residenza nello stesso Comune ove si trova l’immobile, ma non è necessario che detta residenza si trovi poi fissata proprio presso l’indirizzo ove è situato l’appartamento acquistato con il bonus prima casa. Questo significa che il contribuente ben potrebbe comprare una casa con l’agevolazione fiscale e poi andare a vivere altrove.

Quanto abbiamo detto al punto precedente ci porta a rispondere al quesito da cui siamo partiti: la prima casa si può affittare? Certamente sì. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto «non si ha la perdita del possesso dell’immobile».

Del resto se è vero che non è obbligatorio andare a vivere nell’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali, è anche vero che lo stesso potrebbe rimanere del tutto disabitato oppure concesso in locazione mentre il proprietario vive altrove. Ma attenzione, posti i vincoli che abbiamo appena detto, egli potrà tutt’al più

  • vivere in affitto o in comodato (anche gratuito) nello stesso Comune (difatti il bonus prima casa è escluso per chi ha la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune);
  • vivere in una casa di proprietà ma solo se situata in un altro Comune rispetto a quello ove si trova l’immobile “beneficiato”.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/218189_si-puo-affittare-la-prima-casa

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