Termini e normative del comodato d'uso gratuito

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https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2015/01/23/113695-contratto-di-comodato-duso-registrazione-obbligatoria

 

Il comodato è un contratto “tipico” del nostro ordinamento in quanto la sua disciplina viene esplicitamente prevista dal codice civile agli articoli 1803 e seguenti.

Il contratto di comodato è definito dall’articolo 1803 del codice civile come

quello con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.

Dal punto di vista concettuale si tratta di un contratto che consente ad un dato soggetto di utilizzare un bene mobile o immobile senza versare alcun corrispettivo. Da questo punto di vista è bene sottolineare un aspetto importante: dire comodato d’uso gratuito o a titolo gratuito non è corretto; infatti, il contratto di comodato è per gratuito per sua natura, senza che sia necessario utilizzare questo termine (creando di fatto un inutile pleonasmo). Nel linguaggio comune prevale comunque l’uso di affiancare il termine gratuito al contratto di comodato.

 

Contemporaneamente è bene sottolineare come sia possibile parlare di comodato oneroso quando il bene viene ricevuto in cambio di una prestazione, come ad esempio quando si riceve un dato bene per un determinato periodo, in cambio della manutenzione di alcune parti dello stesso. Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere oneroso anche qualora il comodatario pagasse una somma periodica come rimborso di determinate spese (Sentenza Corte di Cassazione numero 3021/2001). Si tratta però di un eccezione alla regola generale.

Nel contratto di comodato ad uso gratuito il comodatario (cioè chi prende in comodato il bene oggetto del contratto) deve rispettare gli obblighi previsti del codice civile.

Da questo punto di vista la norma di riferimento è l’articolo 1804 del codice civile:

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.

Ai sensi dell’articolo 1805 del codice civile il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

 

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile (articolo 1806 del codice civile).

Attenzione però: occorre distinguere il caso del perimento con quello del deterioramento. Infatti, l’articolo 1807 del codice civile afferma che se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Dal lato del comodante occorre prestare molta attenzione ad eventuali vizi della cosa. Infatti, l’articolo 1812 del codice civile prevede che ove la cosa comodata abbia vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Abbiamo sottolineato all’inizio come il contratto di comodato sia un contratto per sua natura gratuita. Tanto che parlare di contratto di comodato ad uso gratuito in realtà non è corretto dal punto di vista letterale, nonostante l’uso abbia ampiamente preso piede nel linguaggio comune.

Nell’ambito del comodato delle case occorre evidenziare come il comodante possa comunque chiedere al comodatario il rimborso delle spese ordinarie sostenute per garantire l’uso dell’immobile (si pensi alle utenze oppure alle spese condominiali). Tuttavia, gli eventuali rimborsi percepiti dal comodante devono mantenersi nel limite di queste spese, altrimenti il contratto potrebbe essere inquadrato nell’ambito della locazione, con tutto ciò che ne conseguirebbe dal punto di vista civilistico e fiscale.

Dall’altro lato, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (articolo 1808 codice civile).

Ai sensi dell’articolo 1809 del codice civile il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Proprio quanto disposto da questo articolo fa sorgere la distinzione tra comodato “di durata determinata” dal “comodato precario”.

Il contratto di comodato può essere distinto a seconda della sua durata in due tipologie:

  •  - contratto a tempo determinato, ovvero il comodato individuato implicitamente dall’articolo 1809 del codice civile;
  •  - contratto detto “precario”, ovvero quello definito dall’articolo 1810 del codice civile che afferma che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Quindi in questa fattispecie non è previsto alcun termine di preavviso in favore del comodatario, motivo per cui la dottrina di riferimento utilizza il termine precario.

 

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa (vedi articolo 1811 del codice civile).

Il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito non è soggetto a registrazione obbligatoria.

Qualora l’oggetto del contratto di comodato fosse rappresentato da beni immobili esso sarebbe soggetto a registrazione se:

 
  • redatto in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulato in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

La registrazione del contratto di comodato d’uso non può avvenire in forma telematica ma occorre obbligatoriamente recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

tratto da https://www.informazionefiscale.it/contratto-comodato-uso-gratuito-definizione-normativa



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