Comodato d'uso non registrato: vale l'ECOBONUS?

 

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https://www.siew.sg/newsroom/articles/detail/2017/05/09/can-singapore-be-an-asian-hub-for-green-finance

 

Cos'è l'Ecobonus: Incentivo pubblico diretto a sostenere economicamente modalità produttive o forme di consumo che riducono l'impatto ambientale.

 

Anche il contratto di comodato concluso solo verbalmente dà diritto alla detrazione per lavori di efficientamento energetico (ecobonus) se si può provare la detenzione sulla base di altri elementi, tra cui la residenza.

Questo quanto affermato dalla Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sentenza 1281/2018.

Il caso riguarda un intervento di riqualificazione energetica realizzato su un immobile di proprietà dei suoceri che il possessore deteneva in comodato d’uso, ma il contratto non era stato registrato.

Avendo fatto dei lavori di efficientamento energetico sull’immobile in questione, il possessore aveva fatto domanda per ottenere la detrazione fiscale del 55% (oggi 65%). L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usufruire di tale agevolazione in quanto il contratto di comodato non era stato registrato; c’era solo un accordo verbale.

Senza il contratto, e quindi senza la data di registrazione, non si poteva determinare con certezza chi avesse diritto al bonus.

Secondo il Fisco, in pratica, non potendo stabilire l’inizio del comodato, non risultava possibile determinare se al momento della realizzazione dei lavori l’immobile fosse in uso del proprietario o del comodatario.

La questione del CTR dell’Emilia Romagna che chiarisce quanto segue:

la data di registrazione del contratto era richiesta solo nella comunicazione preventiva, da inviare al Centro Operativo di Pescara per ottenere il bonus ristrutturazioni. La comunicazione è stata obbligatoria fino al 14 maggio 2011 e oggi non deve essere più inviata.

A detta dei giudici, il dm 19 febbraio 2007 (attuativo della legge 296/2006 sui bonus per il risparmio energetico del 55-65%) richiede solamente che gli immobili su cui vengono eseguiti i lavori siano posseduti o detenuti dal contribuente; è errata, quindi, la prassi in virtù della quale l’Agenzia pretende che la detenzione sia provata con un comodato registrato.

Nel caso specifico, il contribuente ha dimostrato sulla base di numerosi elementi di occupare con la propria famiglia l’immobile dei suoceri fin dal 1977, attestando la detenzione con il certificato di residenza e pagando le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.

Inoltre, la CTR ha chiarito che non esiste alcuna norma che impone la registrazione del contratto di comodato d’uso per usufruire delle detrazioni; si tratta solo di una prassi errata, che non deve essere considerata vincolante per i clienti.

Infatti, nella guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, ma non viene precisato se il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta né indica l’obbligo di registrazione.

Condizione necessaria è che il detentore dell’immobile deve dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore; inoltre, chi richiede la detrazione fiscale deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa.

In definitiva, i giudici accolto la richiesta di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico effettuati, annullando quanto deciso dalle Entrate.

 

tratto da http://biblus.acca.it/ecobonus-anche-per-limmobile-in-comodato-non-registrato/



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