Cos'è un Mutuo di Scopo?

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Cosa succede se un prestito ottenuto dalla banca viene richiesto dichiarando uno scopo ma effettivamente venga poi utilizzato per scopi differenti rispetto a quelli dichiarati all’istituto di credito?

Un comportamento del genere può rendere nullo il contratto e liberare il debitore dall’obbligo di restituzione del finanziamento?

A chiarire la questione è stata una recente ordinanza della Cassazione che ha spiegato, in tema di mutuo di scopo, quando il contratto è nullo. La Corte ha anche risposto alla domanda se è valido il contratto di finanziamento stipulato al fine di estinguere un precedente debito.

Il mutuo di scopo è caratterizzato dal fatto che, nel contratto firmato con la banca, viene indicata la finalità a cui devono essere destinate le somme date in prestito.

In altri termini, la banca si impegna a finanziare un determinato progetto e il cliente a restituire gli importi secondo modalità e tempi concordati.

Lo sviamento da detta finalità rende nullo il contratto. Il “progetto” infatti entra nel contratto e va a integrare la sua stessa causa: venendo meno il progetto viene meno la causa del contratto e quindi la sua validità.

Questa interpretazione è ormai sostenuta da giurisprudenza unanime. In particolare, secondo le aule dei tribunali, nel mutuo di scopo si verifica una «deviazione dal tipo contrattuale» quando il mutuatario (il cliente) abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante (la banca) – in ragione dell’interesse di quest’ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo – e ciò nonostante non rispetti tale obbligo. Pertanto, l’inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.

La rilevanza dello scopo del finanziamento fa sì che, nel mutuo di scopo, poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia del contratto, con conseguente nullità in ipotesi di effettiva mancanza di causa.

Si potrebbe pensare che la destinazione delle somme per finalità diverse rispetto a quelle dedotte in contratto è un comportamento che dipende dal soggetto finanziato e non dalla banca; sarebbe pertanto ingiusto rendere quest’ultima corresponsabile – con la sanzione della nullità del contratto – per una condotta che non dipende da essa. In realtà, nella prassi, l’istituto di credito è sempre compartecipe dell’effettivo utilizzo dei propri soldi e può comunque esercitare un controllo sulle condotte del mutuatario.

Diverso è il caso del mutuo fondiario, quello cioè acceso dietro rilascio di un’ipoteca su un immobile del debitore. Questo non viene considerato un mutuo di scopo, non essendo previsto che agli effetti della sua validità la somma erogata debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. Pertanto la causa – e lo sviamento dalla causa – del finanziamento non rilevano ai fini della validità del contratto.

Spesso le banche concedono un mutuo (dietro ipoteca o fideiussioni) per azzerare pregresse passività che il proprio cliente ha con esse. In pratica, le somme prestate servono non per realizzare un progetto ma per comprare un precedente debito sicché diventano essere stesse fonte di un nuovo piano di restituzione. Tale pratica è ritenuta lecita se non viene utilizzato il mutuo di scopo. La giurisprudenza ha ritenuto che l’utilizzo da parte del mutuatario delle somme ricevute dalla banca mutuante per estinguere le passività accumulate da questi o da altro soggetto nei confronti della banca medesima è fatto estraneo alla causa del contratto di mutuo fondiario che rimane pertanto valido poiché non costituisce un mutuo di scopo.

 

Diversamente all’ipotesi di concessione del muto fondiario nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme somministrate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, ma per coprire o ripianare precedenti esposizioni debitorie contratte con il medesimo istituto di credito erogante il mutuo, questo sarà nullo e il debitore, non dovrà più rimborsare le somme avute in prestito.

 
 
tratto da https://www.laleggepertutti.it/215562_mutuo-di-scopo-quando-il-contratto-e-nullo


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