In cosa consiste un prestito tra familiari?

Martello giudice

https://www.laleggepertutti.it/215114_prestito-tra-familiari-come-fare

 

Il prestito tra familiari, così come qualsiasi altra forma di prestito, è un contratto di mutuo. Il mutuo è infatti quell’accordo – che può essere sia scritto che orale – con cui una persona cede in prestito a un’altra una somma di denaro. Le parti concordano una data di restituzione del prestito che può avvenire o tutta a una volta o per rate. Se insieme al capitale il mutuatario si impegna a versare anche gli interessi si parlerà di prestito fruttifero o a titolo oneroso. Viceversa, se gli accordi non prevedevamo la corresponsione di interessi, si parlerà di prestito infruttifero a titolo gratuito.

Se le parti non dicono nulla a riguardo, il prestito si considera oneroso, ossia produttivo di interessi.

Gli interessi costituiscono un reddito per il mutuante, per cui vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Ecco perché è bene che, se il mutuo è a titolo gratuito, ciò venga espressamente indicato per iscritto al fine di non far scattare presunzioni di onerosità, a carico del contribuente, da parte del fisco con conseguente tassazione.

Il fatto che la consegna dei soldi sia avvenuta informalmente, a mezzo “mani”, non deve far pensare di non essere in presenza di un contratto. Difatti, il mutuo si realizza anche solo con il consenso delle parti, senza bisogno di una scrittura privata: tutto ciò che è necessario per “ufficializzare” l’impegno alla restituzione è l’accettazione della somma.

Quando si tratta di importi di poche centinaia di euro si può ricorrere all’utilizzo dei contanti. Questa modalità è consentita dalla legge solo per cifre inferiori a tremila euro. Essa inoltre ha da un lato il vantaggio di essere rapida e informale, ma dall’altro non consente di dimostrare il passaggio di denaro. Con la conseguenza che, tutte le volte in cui il trasferimento dei soldi avviene “a mani”, sarà anche più difficile recuperare il credito in assenza di adempimento spontaneo e di una scrittura privata che attesti l’esistenza dell’obbligazione. Fra l’altro, nel caso in cui si dovesse finire in causa per ottenere la restituzione degli importi prestati, il giudice potrebbe escludere la prova per testimoni (ammessa, in caso di contratti, solo per cifre inferiori a 2,5 euro o quando il magistrato lo ritiene opportuno). Il fatto è, però, che nella prassi si registra molta riluttanza a mettere per iscritto, specie tra familiari, i prestiti di importo modesto. Se invece si procedesse a formalizzare il mutuo, anche in caso di consegna dei soldi in contanti non potrebbero sorgere problemi di future contestazioni. 

Il bonifico e l’assegno, dall’altro lato, hanno il vantaggio di essere dei mezzi di pagamento “tracciabili”: significa che, grazie a un estratto conto, è sempre possibile dimostrare – anche a distanza di numerosi anni – il trasferimento dei soldi da un soggetto a un altro o da un conto a un altro. Quindi, a differenza del pagamento in contanti, la prova è già ricavabile in modo indiretto e la scrittura privata con cui si formalizza il prestito non è più così necessaria.

In ogni caso, a tagliare la testa al toro è già la legge che non ammette trasferimenti in contanti, neanche a titolo di prestito o di donazione, per importi da 3mila euro in su. Quindi in tali casi sarà sempre necessario ricorrere a un bonifico o un assegno non trasferibile.

Anche in queste ipotesi, però, per come a breve si spiegherà, sarà sempre opportuno formalizzare il prestito tra familiari con una scrittura privata. E ciò perché un domani lo stesso fisco potrebbe presumere che, dietro lo scambio, vi sia stata una disposizione di pagamento per una prestazione retribuita. Il che farebbe scattare l’accertamento fiscale (tasse e sanzioni comprese).

Anche tra familiari è bene fare le cose in modo formalmente corretto. E non tanto perché non ci si fida del mutuatario ma perché, in caso di trasferimento di denaro, possono sorgere problemi di diversa natura con l’Agenzia delle Entrate. Solo tra familiari conviventi, infatti, tutti i passaggi di denaro si considerano effettuati come adempimenti degli obblighi naturali di sostegno reciproco e, perciò, non vanno giustificati. Ma quando i rapporti sono più labili, il parente è equiparato a un estraneo. Se si dovesse ricevere sul conto mille euro dal cognato o dal cugino, il fisco potrebbe sospettare che si tratta del corrispettivo per una vendita o un servizio e, pertanto, chiedere che l’importo venga dichiarato. Non dimentichiamo, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate può conoscere in tempo reale la lista dei movimenti sul conto grazie all’anagrafe dei rapporti finanziari.

Una scrittura privata con data certa risolverà quindi ogni problema e consentirà di valersi di quella prova documentale che è condizione necessaria per difendersi da un accertamento fiscale (si ricorda che, nel processo tributario, la prova testimoniale non è ammessa).

Peraltro la scrittura privata è anche necessaria per dimostrare che il prestito non è fruttifero e che pertanto il mutuante non ha ricevuto interessi, cosa che altrimenti lo esporrebbe all’obbligo della dichiarazione dei redditi.

Per dare una data certa alla scrittura privata si può chiedere la registrazione all’Agenzia Entrate oppure si può inviare la scrittura con raccomandata a.r. all’indirizzo di una delle parti avendo cura di non aprire la busta, in modo tale che su di essa appaia il timbro del postino con la data della spedizione.

La scrittura privata è inoltre necessaria per dimostrare – sempre al Fisco – che il maggior potere di spesa del beneficiario del prestito rispetto alle sue possibilità economiche non è dipeso da un’evasione fiscale ma dal sostegno altrui. Il che lo salverà da un sicuro accertamento con redditometro. 

Non in ultimo la scrittura privata sarà anche un valido documento per chiedere, in caso di mancata restituzione delle somme date in prestito, un decreto ingiuntivo al giudice. Tale ordine di pagamento, firmato dal magistrato, consente dopo 40 giorni di recuperare le somme senza bisogno di procedere con una regolare causa.

 

 

tratto da https://www.laleggepertutti.it/215114_prestito-tra-familiari-come-fare

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