Comodato e affitti in concordato: il Fisco risponde

Immobili in comodato: ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti. 
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile.


Affitti a canone concordato:
la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull’aliquota deliberata dal Comune e non sull’aliquota ordinaria. Questo significa che lo sconto del 25% dovrà essere calcolato, per gli immobili utilizzati come abitazione principale, sull’aliquota ridotta. 
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Immobiili in coMODato.

Salvi terreni e negozi. 
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge, il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto. 


La registrazione. 
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la Legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).


La convenienza. 
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto). 
Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.


AFFITTI IN CONCORDATO.

Aliquote dei Comuni.
In forza dell’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 208/2015, ai contribuenti proprietari degli immobili in esame è riconosciuto l’abbattimento del 25% dell'imposta, sia ai fini Imu che ai fini Tasi. È stato pertanto chiesto su quale aliquota debba essere calcolata questa riduzione, se su quella ordinaria o su quella deliberata dal Comune. in molti Comuni è stata infatti adottata un’aliquota agevolata in caso di immobili a canone concordato, che costituiscono l’abitazione principale dell’inquilino. 
La risposta delle Finanze, del tutto condivisibile, è che l’abbattimento si conteggia sull’aliquota deliberata dal Comune, anche se inferiore a quella ordinaria. 


Imu e Tasi.
La seconda questione riguarda l’obbligo della presentazione della denuncia Imu/Tasi. Va subito evidenziato che la questione si porrà nel giugno 2017. Al riguardo, le Finanze confermano che, poiché i Comuni non sono in grado di reperire l’informazione sulle singole unità affittate a canone concordato, la denuncia Imu è obbligatoria. Va tuttavia precisato che l’adempimento non è posto a pena di decadenza della riduzione. Questo significa in concreto che la mancata presentazione della denuncia non determinerà il venir meno della stessa ma comporterà l’irrogazione della sola sanzione fissa.


Locazione di fabbricati di interesse storico-artistico.
In questo caso, ci si può basare su quanto affermato dalle Finanze nella risposta che cita le abitazioni in comodato e si può ritenere che sia possibile cumulare l’agevolazione del 25% sull’imposta con la riduzione a metà dell’imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari. Nella norma, infatti, non c’è alcuna preclusione in tal senso.


Alloggi sociali.
Chiarimenti relativi agli alloggi sociali, che sono esenti da Imu e, a partire dal 2016, anche dalla Tasi: si chiedeva di definire esattamente il perimetro di tale fattispecie. Sul punto il fisco si è tuttavia dimostrato abbastanza evasivo: la risposta si limita a richiamare il contenuto del Dm infrastrutture del 22 aprile 2008, citato nell’articolo 13, Dl 201/2011, senza offrire precisazioni particolari. Vale peraltro evidenziare che le Finanze confermano l’obbligo dichiarativo nel caso in esame, questa volta posto a pena di decadenza dell’agevolazione. 
Nel quesito si era rappresentata anche la fattispecie degli alloggi «"trutturalmente" sociali ma temporaneamente inutilizzati: non è chiaro in tal caso se l’esenzione competa comunque. La risposta più rigorosa dovrebbe essere negativa, ma vi sono spazi per letture diverse.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Registrazione del comodato: la scadenza è a gennaio

La legge di stabilità 2016 ha introdotto il dimezzamento della base imponibile dell'Imu per le case concesse in comodato d'uso ai figli. I proprietari che possiedono i requisiti per ottenere la riduzione dovranno necessariamente registrare i contratti entro il 20 gennaio.


L'obbligo deriva dall'incrocio di due norme.

Da una parte la norma che prevede che la riduzione sia concessa ai contratti registrati all'Agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto.


In cosa consiste il comodato d'uso.
La norma della nuova finanziaria prevede la riduzione del 50% della base imponibile alle "unità immobiliari" non di lusso concesse in comodato a parenti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, il proprietario possieda un solo immobile in Italia o un altro adibito ad abitazione principale e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.


Comodato, i dubbi.
I dubbi per chi voglia richiedere la riduzione, nascono intorno al concetto di "altro immobile", il cui possesso comporta l'esclusione dal beneficio. Ai fini dell'Imu per immobile si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Un'interpretazione letterale della normativa comporterebbe allora un'esclusione dal beneficio nei casi in cui il comodante possieda un negozio, un ufficio, un'area fabbricabile, un terreno agricolo.


Ma non solo. Facendo rientrare nella definizione di immobili anche le pertinenze, non ci sarebbero sconti anche nel caso in cui il proprietario sia possessore, oltre che della casa data in comodato, anche di un'abitazione con due garage, di cui il secondo potrebbe essere considerato proprio come "altro immobile". 


In casi estremi si potrebbe essere esclusi dalla riduzione anche nel caso di aver ereditato una porzione, anche minima, di terreno agricolo.
Un altro problema riguarda anche la possibilità di cumulare la riduzione del 50% per i fabbricati storici dati in comodato. Un caso analogo a quello degli immobili storici inagibili.


Fonte articolo: Idealista.it

Cosa manca al canone concordato per decollare

Lo sconto del 25% su Imu e Tasi per le case affittate a canone concordato è un segnale importante, ma sul fronte degli affitti - per proprietari e inquilini - si poteva fare di più.


Da un lato, arrivando a fissare un generale tetto alle imposte municipali che gravano sugli immobili locati a canone calmierato. Dall'altro, continuando ad alimentare e rinsaldando il Fondo di sostegno alla locazione, a favore delle famiglie in difficoltà.

 

1. Lo sconto sulle imposte locali. 
Con la riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli alloggi concessi con contratto concordato e il divieto per i Comuni di alzare quest'anno le relative aliquote fissate nel 2015, la Legge di Stabilità porta un certo sollievo al mercato degli affitti a prezzi sostenibili. Nel complesso, si tratta di una misura "che rappresenta quell'inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo", dichiara il presidente dell'organizzazione, Giorgio Spaziani Testa. "La consideriamo, insieme alle altre misure di riduzione delle imposte sulla casa, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull'immobiliare a partire dalla manovra Monti".


Proprio Imu e Tasi hanno d'altra parte aggravato il peso della tassazione sulle case locate. "Ma stabilire un'aliquota agevolata fissa del 4 per mille, come avevamo proposto ed era stato prospettato in fase di discussione del Ddl, sarebbe stato più chiaro e conveniente per tutti. Molto - prosegue il presidente di Confedilizia - dipende infatti dalle scelte iniziali fatte dai Comuni: se il livello è troppo alto, non basta questo sconto a rendere appetibili i “concordati”.


2. Le scarse agevolazioni Imu-Tasi offerte dai Comuni. 
Al successo della formula del concordato partecipano diversi elementi, a partire dalla revisione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, cui spetta delineare le fasce di oscillazione dei canoni agevolati. E nel corso dell'ultimo anno diversi accordi sono stati svecchiati, se non addirittura “risvegliati” da un letargo che aveva estinto i contratti concordati dal panorama delle locazioni: come nel caso di Milano, dove a giugno 2015 si è firmato un nuovo testo (a 16 anni dal primo, inservibile), e dove agli affitti calmierati si applica un'aliquota Imu-Tasi al 7,3 per mille, al posto del 10,4 di quelli liberi.


Qui sta un nodo centrale, perché la tassazione concorre a pieno a determinare il successo della formula concordata. Ma spesso le riduzioni offerte dai Comuni si rivelano inadeguate, e le imposte locali finiscono con l'annullare ogni possibile vantaggio possa ad esempio derivare dall'incrocio tra canoni “equilibrati” e cedolare secca al 10 per cento. "Siamo giunti al punto di considerare agevolate anche aliquote tra l'8 e il 9 per mille, che superano il massimo previsto qualche anno fa (con l'Ici, ndr) e si applicano oltretutto a una base imponibile più alta", commenta Spaziani Testa.


Basta leggere le delibere sul sito delle Finanze: se nel 2015 le città capoluogo di provincia hanno deciso per gli “immobili diversi” un'aliquota media Imu-Tasi del 10,4 per mille, quella sugli affitti concordati si è attestata all'8,6, dimostrandosi ancora troppo alta.
In sintesi, la Legge di Stabilità porta “dall'alto” una riduzione che i Comuni - se avessero voluto spingere in tal senso - avrebbero potuto compiere autonomamente. E a riprova si possono prendere i casi estremi di Roma (dove l'aliquota è al massimo, all'11,4) e Bari (dove invece è stata fissata al 4 per mille).


3. Il mancato rifinanziamento del Fondo di sostegno alla locazione.
Il tentativo del Governo di regolare la dinamica degli affitti, introducendo questo sconto dopo aver già ridotto la cedolare secca dal 15 al 10%, è apprezzabile anche a parere del segretario del Sunia, Daniele Barbieri. Che però lamenta l’assenza di interventi diretti per gli inquilini nella Legge di Stabilità, e in particolare il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno alla locazione, istituito dalla legge 431/98 e dedicato alle famiglie meno abbienti, in difficoltà nel pagamento dei canoni.


"Dall'azzeramento del 2013 si è passati ai 200 milioni stanziati per il 2014 e 2015, e si è tornati al completo azzeramento per il 2016", sottolinea Barbieri. "Nonostante lo stesso Governo qualche mese fa, rispondendo a un'interrogazione parlamentare tramite il viceministro Del Basso De Caro, avesse affermato la piena necessità del Fondo. La cui dote, inoltre, non andrebbe affidata a provvedimenti una tantum come per il biennio 2014-2015: perché gli interventi spot creano incertezza - prosegue Barbieri - e lo stesso si può dire della cedolare secca al 10% che tornerà al 15% nel 2018, mentre insistiamo per renderla strutturale".


Anche la presenza del Fondo si lega al buon esito e allo sviluppo dei contratti concordati. A Bologna, ad esempio, il bando del contributo per l'affitto è scaduto il 28 novembre scorso e delle circa 3.500 domande presentate - raccontano dal Sunia – circa tre quarti si riferiscono proprio a locazioni calmierate.


4. I numeri imponenti del disagio abitativo.
Ma è la generale emergenza abitativa a non dover essere sottovalutata, come evidenzia uno studio Nomisma condotto per Federcasa. Sono infatti "quasi 1,8 milioni le famiglie in locazione che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo (incidenza del canone sul reddito familiare superiore al 30%), corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale", ha spiegato il direttore generale, Luca Dondi. Si tratta perlopiù di cittadini italiani (circa il 65%), distribuiti sul territorio nazionale in maniera abbastanza omogenea.


"Se non vi sono dubbi che il fenomeno risulti più accentuato nei grandi centri, dall'analisi non sembrano emergere zone franche, con una diffusione che interessa anche capoluoghi di medie dimensioni e centri minori. In tale quadro - continua Dondi - la dotazione di edilizia residenziale pubblica si conferma del tutto insufficiente, consentendo di salvaguardare appena 700 mila nuclei familiari, vale a dire poco più di un terzo di quelli che attualmente versano in una situazione problematica".


A fronte della vastità del problema abitativo, le risposte pubbliche - afferma lo studio di Nomisma - sono state fino qui complessivamente inadeguate: sia i piani di recupero e ristrutturazione degli immobili Erp inutilizzati, sia la continua invocazione al concorso privato attraverso il sistema dei fondi immobiliari e all'intervento dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ma è insufficiente anche l'alleggerimento fiscale (sul reddito e sulla proprietà) "riconosciuto ai proprietari di abitazioni concesse in locazione a canone “concordato”, soprattutto laddove gli accordi territoriali che disciplinano tale opzione sono talmente obsoleti da renderla di fatto inutilizzabile".


Fonte articolo: Casa24-IlSole24Ore

Affitti a canone concordato: risparmio del 25%

Buone notizie per chi nel 2016 affitterà a canone concordato.

Secondo quanto calcolato da Confedilizia, la riduzione del 25%, disposta con la Legge di Stabilità, dell’Imu e della Tasi sugli immobili locati attraverso i contratti “concordati” porterà a risparmi per centinaia di euro in gran parte delle città italiane, fino a un massimo, a Roma, di 567 euro.

I contratti di locazione interessati dallo sgravio.
Confedilizia ha spiegato che ad essere interessati dallo sgravio sono tre tipologie di contratti di locazione: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).


Il risparmio medio città per città.
Prendendo in considerazione queste categorie, il risparmio medio per immobili di categoria A/2 affittati a contratto concordato supera i 500 euro anche a Bologna. A Genova è sui 470 euro circa e a Milano sui 450 euro. A Firenze l’effetto positivo è di circa 290 euro e a Napoli di 312. Bene anche Venezia (-323 euro) e Aosta (-339).

Confedilizia ha sottolineato che la norma introdotta con la legge di Stabilità dispone che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, “è ridotta al 75 per cento”. La conseguenza è che la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applicherà nel 2016 all’imposta dovuta sulla base delle aliquote stabilite per il 2015 dai singoli Comuni, questo perché la stessa legge di Stabilità vieta alle amministrazioni locali, per il prossimo anno, di modificare in aumento le aliquote stabilite per quest'anno.


“Una misura importante”.
Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha evidenziato: “Si tratta di una misura importante, che rappresenta quell’inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo. La consideriamo, insieme con le altre misure di riduzione delle imposte sulla casa previste dalla Legge di Stabilità, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull’immobiliare a partire dalla manovra Monti”.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2016/01/04/118656-affitto-canone-concordato-confedilizia-nel-2016-risparmi-per-centinaia-di-euro

Soddisfazione Fiaip per la Legge di Stabilità

Soddisfazione da parte della Fiaip per le norme sulla casa contenute nella Legge di Stabilità approvata dal Senato in via definitiva.


A tal proposito, il Presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi, ha parlato "di un primo passo in avanti per la politica economia del Governo che scommette, per la prima volta, in varie modalità sull’immobiliare per rilanciare la crescita e la ripresa economica".

 

Righi ha poi sottolineato che "con la nota di aggiornamento al Def e la legge di Stabilità per il 2016 è stata mantenuta la promessa di eliminare l'Imu e la Tasi sulla prima abitazione, così come sono state introdotte importanti decontribuzioni, agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed ecoincentivi, portando avanti così nuove misure espansive finalizzate ad accelerare la crescita". E ha aggiunto: "Si tratta di un alleggerimento della pressione fiscale sulla casa annunciato già da quest'estate, per consolidare la ripresa, in attesa del via libera di Bruxelles a tutte le clausole di flessibilità di bilancio previste dall'esecutivo per consentire il maggior disavanzo del nostro Paese".


"La legge di Stabilità segna un'importante inversione di rotta".
Secondo la Fiaip, però, la legge di Stabilità approvata dal Senato non rappresenta una strategia complessiva per il rilancio del settore immobiliare e delle costruzioni, ma segna un'importante inversione di rotta. A tal proposito, Righi ha affermato: "Un cambiamento che per essere consolidato ha bisogno nel 2016 di una riforma radicale delle norme sulle locazioni e le permute immobiliari. E' necessario rivedere la normativa vigente sulle locazione, sia in termini di tassazione, che di durata dei contratti: 'liberalizzare' e incentivare il mercato delle locazioni significa non solo soddisfare un'esigenza sociale, ma anche ripristinare le condizioni per rilanciare l'investimento immobiliare da sempre bene-rifugio per gli italiani".


Stabilità, le novità per l'immobiliare.
Nella manovra da oltre 35 miliardi di euro sono infatti svariate le novità per il settore che potrebbero consentire il risveglio degli investimenti immobiliari nel 2016, in un ritrovato clima di fiducia delle famiglie: l’esenzione totale delle tasse sulla prima casa, così come sui terreni agricoli e sugli imbullonati, il leasing immobiliare sulla "prima casa", le detrazioni Irpef con la proroga del bonus per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica e, infine, il bonus mobili per le giovani coppie.


La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa e la scomparsa della tassazione locale sull’abitazione principale aiuta per la prima volta i padri o le madri separate e viene estesa  alle abitazioni concesse in comodato gratuito dai genitori ai figli. In questo caso, si prevede un importante sconto del 50%, applicabile anche quando il comodante possieda un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune.


Inoltre, con le nuove opportunità offerte dal leasing immobiliare viene introdotta una detrazione fino al 2020 a favore dei giovani, dimezzata per gli over 35. Le banche potranno finanziare l’acquisto o la realizzazione dell’abitazione principale, che alla fine del pagamento potrà essere riscattata o lasciata all’istituto di credito.


Per le ristrutturazioni edilizie invece lo sconto sale dal 36% al 50%, e viene confermato l'ecobonus al 65%, per le spese di riqualificazione energetica, e l’agevolazione, già prevista nel 2015, per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici per le giovani coppie.


Tra i provvedimenti approvati c’è inoltre un emendamento che consente ai liberi professionisti e alle partite Iva di accedere ai bandi che stanziano fondi strutturali dell’Unione Europea. Un'opportunità senz'altro positiva per  migliaia di piccole e medie imprese e numerosi professionisti dell’immobiliare. 


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/12/23/118602-stabilita-fiaip-bene-le-norme-sulla-casa-nel-2016-ci-sia-riforma-per-locazioni-e

La Guida al saldo Imu-Tasi


Vicina la scadenza per il saldo di Imu e Tasi 2015: il calcolo dell'importo da pagare per la seconda rata dei due tributi è ancora una volta affidato ai contribuenti stessi. Non essendo tale calcolo semplicissimo, ecco una guida passo dopo passo per calcolare Tasi e Imu correttamente in occasione della scadenza del 16 dicembre 2015, entro la quale andrà versato il saldo dei due tributi.


Calcolo Tasi 2015, tra aliquote, detrazioni e inquilini: tutti i passaggi.
Per calcolare la Tasi 2015 per pagare la seconda rata in scadenza a dicembre occorre partire dalla rendita catastale dell'immobile, che può essere trovata nella visura o nel rogito. Se si vive in affitto la si può trovare indicata anche nel contratto di locazione; rimandiamo comunque gli inquilini all'articolo dedicato al pagamento Tasi per chi vive in affitto.

 

Il calcolo della Tasi per il saldo inizia rivalutando la rendita catastale del 5%, moltiplicando ovvero la cifra per 1,05.
Il secondo passaggio consiste nel moltiplicare la cifra per uno dei coefficienti fissi correlati al tipo di immobile per il quale si deve pagare la tassa. I coefficienti sono 160 per case e altri fabbricati in gruppo catastale A, 140 per quelli dei gruppi B, C3, C4 e C5, 55 per i negozi, 80 per gli immobili dei gruppi A10 e D5, 65 per gli altri immobili del gruppo catastale D.


Terzo step per calcolare la Tasi 2015 è la moltiplicazione della cifra ottenuta per l'aliquota appropriata decisa dal comune in cui si trova l'immobile. Per trovare le delibere contenenti le aliquote di qualsiasi comune è possibile effettuare una ricerca sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo continua sottraendo dalla cifra ottenuta l'importo delle detrazioni Tasi 2015 alle quali si ha eventualmente diritto (anch'esse indicate nella delibera comunale).
L'importo complessivo da pagare va diviso per due per conoscere l'importo della seconda rata Tasi, in caso di inquilini a essi spetterà pagare una quota di tributo compresa tra il 10 e il 30% (in quasi tutti i casi).


Calcolo Imu 2015 per la seconda rata di dicembre: la guida essenziale.
Per calcolare la base imponibile dell'Imu 2015 si possono seguire i primi step indicati per la Tasi, ovvero: rivalutazione rendita catastale, moltiplicazione della cifra per i coefficienti fissi degli immobili per l'Imu, moltiplicazione della cifra per l'aliquota Imu appropriata, decisa sempre dal comune e reperibile sempre sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Una volta fatto questo si deve sempre controllare nel caso (più raro per l'Imu) dell'esistenza di detrazioni o sconti decisi dal comune, quindi dividere per due per ottenere l'importo da pagare per la seconda rata Imu 2015.


Occorre pagare il saldo Imu e Tasi 2015 entro il 16 dicembre per non incorrere in more e sanzioni; nel caso si debba pagare l'Imu sui terreni agricoli ricordiamo che a seconda della classificazione dei Comuni (montani, parzialmente montani, non montani), variano gli obblighi da parte dei contribuenti.


Consigliamo a tutti coloro che devono pagare i due tributi di controllare i calcoli di Imu e Tasi 2015 effettuati passo dopo passo con gli importi da pagare restituiti dai calcolatori online dedicati ai due tributi, per essere certi di non aver commesso errori. Tra i migliori calcolatori online di Imu e Tasi ricordiamo qui quello presente su Amministrazionicomunali.it e quello presente su Riscotel.it. 


Fonte articolo: http://it.blastingnews.com/tasse/2015/12/calcolo-imu-e-tasi-2015-per-l-importo-da-pagare-per-la-seconda-rata-00686493.html

Imu e Tasi: quando pagare e quando no



In vista dell’esenzione totale, in arrivo con la legge di Stabilità 2016, la disciplina dell’abitazione principale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno scorso. Significa che, a parte gli immobili di lusso, la prima casa è di regola esente da Imu e soggetta a Tasi. Le regole per definire tale tipologia immobiliare sono le stesse per entrambe le imposte.


In particolare, si considera abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Occorre la presenza congiunta della residenza anagrafica e della dimora abituale.

 

In linea di principio, deve trattarsi di una unica unità immobiliare. In caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente da Imu, salvo che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili. Fa eccezione il caso in cui la fusione catastale sia impedita dalla distinta titolarità delle due case.
Si pensi all’ipotesi in cui le due unità contigue siano in proprietà l’una di un coniuge l’altra dell’altro. In tale eventualità, si è dell’avviso che la norma agevolativa dell’Imu non può tradursi nell’onere di effettuare donazioni reciproche tra i coniugi. Ne consegue che il beneficio compete se si procede all’accatastamento unitario ai soli fini catastali.


In presenza di residenze distinte, si ritiene che, nel caso in cui le residenze separate siano nello stesso Comune, solo una delle due è considerata abitazione principale. In presenza di residenze separate in Comuni diversi, fermi restando gli altri requisiti di legge, i benefici si raddoppiano. Il trattamento fiscale dell’abitazione principale si estende alle pertinenze. Sono considerate tali al massimo una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Ne consegue che al più potranno esservi tre unità pertinenziali, purchè ciascuna appartenente ad una categoria distinta. 


L’affitto di alcune stanze dell’abitazione principale non comporta perdita dei benefici di legge. Perché la nozione dipende esclusivamente dalla presenza dei requisiti sopra ricordati, non ha alcuna rilevanza la locazione parziale della casa. Non è chiaro se in questo caso l’inquilino debba versare la Tasi del detentore. L’opinione prevalente è per la risposta negativa, poiché si ritiene che la Tasi pagata dal possessore/utilizzatore assorba il tributo del detentore. Per la nuova imposta comunale, la legge non prevede alcuna agevolazione di base. Qualsiasi decisione è rimessa alla discrezionalità dei Comuni.


L’aliquota massima della nuova imposta è pari al 2,5 per mille. I Comuni possono superare tale limite, sino al 3,3 per mille, a condizione che siano previste agevolazioni per l’abitazione principale. Non è necessaria alcuna correlazione tra la detrazione base Imu di 200 euro, applicabile alla generalità delle abitazioni principali nel 2012, e gli sconti Tasi. Il Comune, anche laddove si avvalga di tale potere di elevazione dell’aliquota massima, è sostanzialmente libero di determinare le riduzioni Tasi. 


In presenza di una abitazione in possesso di due soggetti, dei quali solo uno la adibisce ad abitazione principale, la disciplina Tasi riferibile alla fattispecie troverà applicazione solo per la quota di possesso di questi. Le altre quote sconteranno la Tasi relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale. Qualora il Comune abbia deciso di applicare la Tasi solo sull’abitazione principale, il comproprietario non residente non potrà neppure essere considerato condebitore solidale per il pagamento dell’imposta. 


Un caso particolare si verifica quando l’immobile è pervenuto in eredità. Se cade in successione la casa che costituiva la dimora coniugale, in favore del coniuge superstite sorge il diritto di abitazione sull’immobile (articolo 540 Cc). Si tratta di un legato ope legis, al quale occorre rinunciare espressamente, non essendo sufficiente la mera rinuncia all’eredità da parte del coniuge stesso. In tale eventualità, tutti i tributi patrimoniali sull’ immobile sono dovuti per intero dal titolare del diritto di abitazione, nulla è dovuto dagli eredi. Gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 sono soggetti sia a Imu che a Tasi. La somma delle due aliquote non può superare il 6 per mille.


Fattispecie di esonero. 
Le fattispecie di esonero dall’Imu derivano dalla disciplina Ici (immobili pubblici, fabbricati ad uso culturale, religioso, immobili degli enti non commerciali) e sono sostanzialmente identiche alla Tasi, ad eccezione dei rifugi alpini non custoditi e dei bivacchi.
Nel complesso, il perimetro di esonero dalla Tasi appare però più ampio, poichè i Comuni possono aver azzerato l’aliquota per gli altri fabbricati (caso piuttosto diffuso) e hanno la facoltà (non prevista per l’Imu) di introdurre riduzioni ed esenzioni per abitazioni, con unico occupante, ad uso stagionale, di soggetti residenti all’estero (anche se non iscritti all’Aire e quindi non rientranti nella previsione agevolativa introdotta dalla legge 80/2014) e per i fabbricati rurali ad uso abitativo.


Fonte articolo: il Sole24Ore, vetrina web

L'appuntamento con la Tasi e le aliquote dei Comuni

Mentre l’attenzione viene catalizzata dall’addio alla Tasi sulla prima casa e dallo stop agli aumenti delle imposte locali – destinati a scattare dal 2016 – sarà bene non perdere di vista l’appuntamento del 16 dicembre. Data in cui più di 25 milioni di proprietari sono chiamati a versare il saldo di Imu e Tasi per il 2015. E la notizia è che per il quarto anno di fila il conto sarà mediamente più caro di quello pagato l’anno scorso.


Su 19,8 milioni di abitazioni principali l’aliquota media della Tasi applicata dai Comuni italiani cresce dell’11% rispetto al 2014, passando dall’1,88 al 2,09 per mille. 

Per una casa con una rendita catastale di 600 euro significa pagare 211 euro anziché 189, senza considerare eventuali agevolazioni, che potrebbero alleviare l’esborso ma che sono obbligatorie solo oltre il 2,5 per mille.
I dati sono stati rilevati dal Caf Acli per Il Sole 24 Ore del lunedì analizzando le delibere sul sito delle Finanze, e dimostrano come sulle prime case si concentrino i maggiori rincari in percentuale. Di fatto, sugli altri immobili, l’aumento medio annuo è nell’ordine del 2%, con una punta del 2,4% sulle case sfitte: per l’alloggio dell’esempio di prima l’esborso per Imu e Tasi passa da 935 a 990 euro.


I ritardatari. 
Nel calcolo delle aliquote “fanno media” anche le delibere approvate da 866 Comuni dopo il 30 luglio. Per renderle applicabili al Senato è stato introdotto un emendamento al Ddl di Stabilità, che però non dovrebbe essere confermato alla Camera. La situazione, quindi, resta incerta. 


La maggior parte delle delibere tardive sono in aumento, ma non è sempre così. Tra i nove capoluoghi ritardatari, ad esempio, Andria, Matera e Terni hanno alzato le aliquote, mentre Lanusei le ha ridotte.
L’effetto finale delle decisioni 2015, quindi, potrà essere valutato solo a consuntivo. Anche se l’Ifel ne dà, per ora, una misura contenuta: "La nostra stima è che i rincari avranno effetto per 190 milioni di euro e gli sconti per 60, con un aumento effettivo di 70 milioni", afferma Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e delegato Anci per la finanza locale.


Gli sconti modesti.
"Al di là delle incertezze e degli aumenti, colpisce la scarsa differenziazione tra un tipo di fabbricato e l’altro", commenta Paolo Conti, direttore del Caf Acli. "Dove il prelievo è più elevato – prosegue – tende a esserlo su tutti gli immobili, come succede in genere nelle città sopra i 50mila abitanti. Ma ciò dimostra il fallimento del federalismo, perché significa che le condizioni di finanza locale o i valori catastali impediscono di articolare una vera politica fiscale".


Anche quando gli amministratori hanno voluto usare la mano leggera, si vede tutta la difficoltà di introdurre sconti robusti. Sulle case in uso gratuito ai figli le aliquote medie crescono dello 0,3%, mentre sugli affitti concordati scendono dell’1,1%: troppo poco per ridare appeal a questa formula contrattuale, che va anche incontro agli inquilini a basso reddito. E non è un caso che proprio per i canoni agevolati il Senato abbia inserito nel Ddl di Stabilità per il 2016 uno sconto del 25% su Imu e Tasi.


"Siamo soddisfatti che la maggioranza, insieme a gran parte dell’opposizione, abbia finalmente inserito la riduzione del prelievo sugli affitti per il 2016 tra le proprie priorità – osserva Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. "In questo senso giudichiamo positivamente, anche se si potrebbe fare di più, e con oneri ridottissimi, la riduzione del 25% della tassazione delle locazioni a canone concordato, che fino a quattro anni fa in molte città erano esenti da Ici o tassate con aliquote dell’1 o 2 per mille".


Le distorsioni. 
Alcuni dei Comuni che hanno aumentato la tassazione finora l’hanno fatto usando la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille introdotta per finanziare le detrazioni sulla prima casa. Maggiorazione che sarà mantenuta anche nel 2016, nonostante l’eliminazione del prelievo sulle abitazioni principali. "A ben vedere questa componente andrebbe eliminata, visto che finora era, per legge, utilizzabile solo per finanziare detrazioni sulla prima casa", rileva Spaziani Testa.


Il risultato indiretto, invece, è che chi alzato il prelievo nel 2015 vedrà in qualche modo consolidata la propria posizione nel 2016. Osserva Castelli: "Stiamo tornando a un sistema in cui lo Stato trasferisce risorse ai Comuni. Attenzione, però, perché si rischia di premiare chi ha alzato le tasse sulla prima casa, che si vedrà rimborsato tutto il maggior gettito, e non chi le ha contenute. Se si sceglie la finanza derivata, andrà studiato un meccanismo che permetta di legare i trasferimenti alla buona amministrazione, e non al livello di pressione fiscale».


Fonte articolo: Il Sole24Ore vetrina web.

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