Rimborsi IMU: come ottenerli

Arrivano finalmente buone notizie per chi stava aspettando il rimborso degli importi IMU erroneamente versati non nelle casse dei comuni in cui si trovano gli immobili, bensì direttamente in quelle dello Stato.


Con un decreto ufficiale che ha visto la luce lo scorso 26 ottobre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito in maniera definitiva, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quelle che saranno le modalità di restituzione possibili.

 

Al contribuente che deve rientrare in possesso di quanto accreditato per errore nelle casse statali si aprono due possibilità a seconda che abbia indicato o meno i propri dati bancari all’atto del pagamento della tassa.


Per chi ha indicato le coordinate di un conto corrente bancario sarà oggettivamente tutto molto più semplice; il contribuente che rientra in questa casistica in automatico si vedrà accreditare sul proprio conto corrente quanto dovuto; se invece non si è stati così accorti da dare anche il proprio IBAN, si dovranno seguire canali diversi a seconda dell’importo del rimborso da ottenere.


Come prima cosa lo Stato provvederà ad emettere mandati di pagamento individuale intestati al contribuente e se la cifra di cui si deve tornare in possesso è inferiore ai 1.000 euro, saranno gli uffici postali a restituirla in denaro contante al legittimo titolare, ma comunque entro e non oltre i 60 giorni dall’inizio del periodo di esigibilità; se invece si devono avere indietro somme superiori ai 1.000 euro, si riceverà un vaglia, non trasferibile, emesso dalla Banca d’Italia e si dovrà poi procedere all’incasso.


Se qualcuno dovesse dimenticarsi di riscuotere quanto dovuto i fondi non andranno comunque persi, torneranno alla Tesoreria dello Stato che li ridistribuirà fra i contribuenti.


Fonte articolo: Immobiliare.it

Confedilizia: +150 milioni di tasse sulla casa dal 2011; proposte per cambiare



Confedilizia chiede misure a favore dell'immobiliare per 700 milioni come intervento "minimo" per dire stop a una tassazione "punitiva" sul settore immobiliare, aumentata del 150% dall'era pre-Monti.


"Si tratterebbe di un onere dell'1% del gettito totale dei tributi gravanti sul settore immobiliare", ha detto Giorgio Spaziani Testa, Presidente dell'associazione.

 

 

"Abbiamo parlato con Governo e Parlamento e abbiamo avuto aperture sui canoni calmierati e sulle locazioni degli immobili commerciali, c'è forte intenzione di intervenire. Servirebbe molto di più, ma con responsabilità abbiamo selezionato delle priorità". Il Presidente Spaziani Testa ha poi affermato che rispetto alla situazione del 2012 si è registrata un’inversione di tendenza, che però per essere produttiva di effetti positivi deve essere vista come un inizio di una nuova politica sull’immobiliare. E' quanto emerso nel corso della conferenza stampa “Manovra economica 2017, cifre in chiaro sull’immobiliare”. Ha ricordato che i recenti dati dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato un piccolo recupero, il quale però è ben lontano dai livelli del passato


Secondo i calcoli di Confedilizia, nel 2016, il gettito dei tributi gravanti sull'immobiliare è di 50,8 miliardi:

- 9,2 mld di tributi reddituali (Irpef, Ires, cedolare secca);

- 22 mld di tributi patrimoniali (Imu, Tasi);

- 9 mld di tributi indiretti sui trasferimenti (Iva, imposta di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, successioni e donazioni);

- 1 mld di tributi indiretti sulle locazioni (imposta di registro e di bollo);

- 9,6 mld di altri tributi (Tari, tributo provinciale per l'ambiente, contributi ai Consorzi di bonifica). 

A spiccare, tra queste cifre, è la tassazione patrimoniale che – con Imu e Tasi, nonostante l’eliminazione dell’imposizione sulla “prima casa” – rappresenta un carico di quasi il 150% più alto di quello che era dato dall’Ici, in vigore fino al 2011. È troppo. Confedilizia, a questo punto, propone alcuni interventi che possono attenuare le conseguenze che questo eccesso di imposizione fiscale possono comportare. Interventi che complessivamente produrrebbero un onere, per l’Erario, di “appena” 700 milioni di euro, l’1% del gettito totale dei tributi gravanti sul settore immobiliare.


Le misure ipotizzate da Confedilizia 

Detassazione immobili commerciali locati: introduzione di una cedolare secca per le locazioni commerciali, con avvio sperimentale per nuove attività aperte in locali sfitti o per i “negozi di vicinato”. Constatando che la somma di 7 imposte porta ad erodere fino all’80% del canone di locazione, Confedilizia ritiene essenziale intervenire con misure di detassazione. In tal senso, dovrebbero essere prese in considerazione riduzioni sia della tassazione patrimoniale, ad esempio fissando uno specifico limite di legge alle aliquote Imu e Tasi (es.: 4 per mille), sia di quella erariale, con l’introduzione di una cedolare secca. In via sperimentale, potrebbe essere introdotto un regime fiscale più favorevole, attraverso una cedolare secca, in caso di apertura di nuove attività economiche, eventualmente da parte di giovani ovvero per locali di minori dimensioni (esempio: esercizi di vicinato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 114/1998, con superficie di vendita fino a 150/250 mq).

Misure per gli affitti a canone calmierato: proroga per un quadriennio della cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone calmierato. Nel 2017 scadrà il periodo di applicazione dell’aliquota del 10% della cedolare secca sugli affitti, applicabile per i contratti di locazione agevolati (cosiddetti “concordati” o “3+2”) e per studenti universitari nei Comuni ad alta tensione abitativa nonché in quelli recentemente colpiti da calamità. Considerata l’importanza, anche sociale, di questa misura, è essenziale stabilizzarla ed estenderne l’applicabilità a tutta Italia. Sul piano della tassazione patrimoniale, è invece fondamentale prevedere un’aliquota massima (es.: 4 per mille) per le abitazioni locate attraverso questi contratti. Confedilizia, dunque, ritiene necessarie le seguenti misure per i contratti di locazione “concordati” (3+2) e per studenti universitari, caratterizzati da canoni più bassi rispetto a quelli di mercato:

1) stabilizzazione o rinnovo per un quadriennio (con possibile estensione a tutta Italia) della speciale aliquota del 10% della cedolare secca, attualmente prevista solo fino al 2017. Oneri: nessuno nel 2017; 33 milioni di euro, a partire dal 2018

2) introduzione di un limite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi, quadruplicatasi dal 2012 rispetto all’Ici, sugli immobili locati attraverso questi contratti. Oneri in caso di limite al 4 per mille: 40 milioni di euro.

Deduzione redditi da locazione: si rende necessario ripristinare la deduzione Irpef per i redditi da locazione al 15%, essa stessa insufficiente a coprire gli oneri – stimati in circa il 30%– a carico dei contribuenti interessati. Oneri: 365 milioni di euro

Irpef immobili non locati: è necessario eliminare la previsione normativa introdotta dalla legge di Stabilità per l’anno 2014 (art. 1, commi 717 e 718, legge n. 147/’13) in base alla quale il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu e alla Tasi, concorra alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali in misura del 50%. Oneri: 297 milioni di euro

Tassazione canoni non riscossi: in tal senso, Confedilizia reputa necessario uniformare la disciplina relativa alle locazioni non abitative a quella riguardante le locazioni abitative in materia di imposizione sui canoni non percepiti. Solo per queste ultime, infatti, il principio generale della tassazione dei redditi fondiari indipendentemente dalla loro percezione (art. 26 Tuir) è stato parzialmente derogato dalla norma (art. 8, legge n. 431/‘98) che dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore; e che, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sia riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

Agevolazioni permute immobiliari: al fine di stimolare il mercato immobiliare e il comparto edilizio in genere, un intervento che potrebbe rivelarsi efficace è quello di agevolare le permute immobiliari, riducendo o azzerando la tassazione per queste operazioni almeno al ricorrere di determinati presupposti. In qualsiasi forma tali agevolazioni fiscali venissero introdotte, si tratterebbe di una misura che verosimilmente non comporterebbe perdite di gettito – visto l’esiguo numero di tali operazioni che si registra attualmente e considerate le imposte che si ricaverebbero dalle nuove transazioni – e che determinerebbe notevoli vantaggi. Essa, infatti, consentirebbe di sbloccare un considerevole numero di immobili che giacciono invenduti; permetterebbe una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, posto che – in cambio della possibilità di collocare sul mercato in modo agevolato i molti immobili invenduti – le imprese sarebbero incentivate a ristrutturare gli immobili più datati che riceverebbero dai privati; impedirebbe ulteriore spreco di territorio per nuove costruzioni; alimenterebbe un’attività edilizia che da molti anni è in grave difficoltà, ripristinando parte dei posti di lavoro perduti e producendo anche gettito per l’Erario; darebbe alle persone fisiche la possibilità di accedere ad abitazioni di maggior pregio sopportando una tassazione inferiore a quella ordinaria.

Estensione dell’esenzione Imu per gli immobili invenduti: a tal proposito, è necessario estendere il campo di applicazione dell’esenzione Imu prevista per gli immobili delle imprese di costruzione che le imprese stesse non riescano né a vendere né a locare. L’esenzione – per ragioni di uniformità e, di conseguenza, di equità – dovrebbe essere prevista anche nei confronti delle società che effettuano attività di compravendita e locazione di immobili, per le quali pure si pone il problema del costo rappresentato dal pagamento di un’imposta su beni che i soggetti in questione non riescono né a vendere né a locare.

Blocco aumenti tributi locali: sarebbe opportuno confermare, anche per il 2017, il divieto per le Regioni e gli Enti locali di aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali di loro competenza (art. 1, comma 26, legge n. 208/2015), estendendolo anche alla Tari. Ciò al fine di evitare aggravi della pressione fiscale su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (abitazioni locate, negozi, uffici ecc.).

Il Presidente di Confedilizia ha fatto sapere di aver avuto un confronto con il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e con il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, e di aver avviato un colloquio con i gruppi parlamentari. Spaziani Testa ha però sottolineato: “E’ necessario insistere. Servono altre misure per l’immobiliare, come quelle che abbiamo individuato”.


Fonti articolo: IlSole24OreIdealista.it

Risparmio di 100 euro in bolletta per le famiglie


Strade opposte per luce e gas. Dal 1° ottobre la bolletta dell’elettricità scenderà un pochino, un leggero -1,1%. Dal 1° ottobre la bolletta del metano salirà un pochino, un leggero +1,7%.


Le variazioni trimestrali dell’Authority orientano anche i prezzi del mercato libero.

Ieri sera l’Autorità dell’energia e dell’acqua ha stabilito l’aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura di elettricità e gas per i clienti che non vogliono rifornirsi nella competizione del mercato libero. Questo aggiornamento si basa soprattutto sugli andamenti del mercato e varrà sino a fine anno; a fine dicembre l’Autorità farà un nuovo adeguamento che varrà dal 1° gennaio per i tre mesi successivi.


I PREZZI DI LUCE E GAS NELL'ULTIMO TRIMESTRE DEL 2016

Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 18,463 centesimi di euro per chilowattora, tasse incluse; il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo sarà di 71,91 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.
In questo nuovo aggiornamento non entrano le decisioni "taglia bollette" stabilite in luglio dal Tar Lombardia dopo le tempeste sui mercati del dispacciamento elettrico. Il ribasso elettrico però è effetto anche delle misure adottate per contrastare speculazioni e andamenti stravaganti del mercato.


Nel quarto trimestre del 2016 torna a scendere la bolletta dell’elettricità per le misure antispeculative e anche perché sono arrivati nuovi contratti più vantaggiosi di approvvigionamento dell’Acquirente unico, il quale rifornisce indirettamente i consumatori non liberalizzati. 

Il rincaro del metano invece riflette il caro materia prima  "la normale stagionalità autunnale, comunque meno marcato rispetto a quanto prevedibile", specifica l’Autorità dell’energia. Con i primi freddi autunnali infatti cresce la domanda di combustibile per riscaldamento e i mercati del metano risentono l’aumento delle quotazioni.


Ci sono anche stime di costo per la famiglia tipo, la quale su un contatore da 3 chilowatt ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 chilowattora l’anno, mentre brucia 1.400 metri cubi l’anno di metano.
Per la bolletta dell’elettricità la spesa per la famiglia tipo nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 dicembre sarà di 499 euro, con un calo del -1,1% rispetto al 2015, corrispondente a un risparmio di 5 euro. Per il gas, la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà di circa 1.033 euro, con una riduzione del 8,1%, corrispondente a un risparmio di 91 euro rispetto all’anno scorso.
In totale la famiglia tipo per energia elettrica e gas nel 2016 spenderà 96 euro in meno rispetto a quanto speso nel 2015.


A questo doppio sconto in bolletta si aggiungono le indagini e i provvedimenti, anche sanzionatori, da parte dell’Autorità nei confronti degli operatori che forniscono l’energia elettrica al mercato: stando alle analisi che hanno messo in luce un terzo trimestre non proprio trasparente, è possibile che molti utenti trovino dei rimborsi nelle loro bollette future. Ma attenzione, tutto ciò va sempre verificato con il proprio operatore.


Fonti articolo: IlSole24Ore vetrina web, Immobiliare.it

Canone tv: chi paga per le case in affitto?

Il canone Rai si paga sempre. Anche se il contribuente non ha la bolletta elettrica. A mettere l’ultimo tassello nel puzzle di chi sta un po’ ai margini dell’operazione “canone in bolletta” è l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 53/E di ieri ha istituito i codici tributo “TVRI” e “TVNA” per il versamento, tramite il modello F24, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nei casi in cui non sia possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

I soggetti interessati sono elencati, a titolo esemplificativo, dalle Entrate stesse:

- gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
- i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto ma senza aver intestata la bolletta elettrica;
- il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio come alloggio di servizio, che però risulta titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.


La seconda categoria, soprattutto, è numerosa: gli inquilini di case i cui proprietari hanno mantenuto l’intestazione dell’utenza elettrica sono parecchi. In molti casi, infatti, per esempio nelle locazioni transitorie, il fastidio burocratico (e i costi, circa 65 euro nel "regime di maggior tutela") scoraggiano i frequenti subentri (o volture), anche se sarebbero obbligatori. Tanto più che in questo modo l’inquilino, che deve rimborsare il proprietario, finisce sempre con il pagare di più, dato che l’intestazione della bolletta elettrica, in questi casi, è necessariamente come seconda casa. Proprio per questo, nei mesi scorsi, chi si fosse trovato in questa situazione avrebbe potuto regolarizzarla.


In alcuni casi il proprietario che si sia trovato a mantenere l’intestazione della bolletta si sarà affrettato a comunicarlo (con la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate da consegnare entro il 16 maggio perché valesse per tutto il 2016) per evitare il rischio di pagare doppio canone, anche se il fatto di non essere residente dovrebbe metterlo al riparo. 


Il pagamento, per tutte queste categorie di contribuenti, dovrà quindi avvenire, entro il 31 ottobre, compilando un modello F24 e inserendo il codice tributo “TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento Tv e “TVNA” se è il primo anno di abbonamento. Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Riforma Catasto: mantenere invariata la tassazione dei Comuni


"L’invarianza di gettito livello comunale è un punto fermo. Penso che ricominceremo a discutere della riforma del catasto e da qui ripartiremo: l’avevamo deciso all’unanimità". Le parole del viceministro dell’Economia, Luigi Casero – pronunciate mercoledì a Roma al convegno per i 130 anni del catasto - suonano come una garanzia per tutti quei proprietari d’immobili che temono nuovi rincari dalla riforma del catasto.


E non a caso la precisazione è stata definita "importante" da Confedilizia ieri con un comunicato.

 

Il riordino è stato messo in stand-by dal Governo l’estate scorsa, ma ora è richiamato nell’agenda delle riforme dal Def, sia pure con una certa prudenza e dopo la verifica degli effetti distributivi per contribuenti e Comuni, da completare tra il 2016 e il 2018. In attesa delle "scelte politiche che competono al Governo", però, il lavoro dei tecnici non si ferma, come ha ricordato il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi. L’obiettivo è arrivare a un sistema integrato in cui sia possibile reperire le informazioni identificative, tecniche e censuarie, oltre a quelle relative alla titolarità degli immobili e al loro valore Omi.


Quello del catasto è un "work in progress", ha aggiunto Gabriella Alemanno, Vicedirettore delle Entrate, nel corso del dibattito seguìto alla prolusione di Saverio Miccoli, ordinario di Estimo civile all’Università La Sapienza. "Dopo lo stop alla riforma – ha spiegato Alemanno – ci siamo fermati con le attività di stima degli immobili, ma è proseguita la pulizia delle banche dati". Il che significa individuare le unità immobiliari che si trovano in uno stesso edificio (così da far emergere i classamenti anomali), ma anche - ad esempio - bonificare le particelle catastali incoerenti: solo nel 2015 ne sono state corrette 671mila. Va in questa direzione anche la pubblicazione della consistenza in metri quadrati delle unità a destinazione ordinaria, scattata il 9 novembre scorso. "Ed è un passaggio che crea anche maggiore partecipazione del cittadino", ha sottolineato Alemanno.


Proprio sull’importanza di coinvolgere i proprietari tramite i professionisti si è soffermato il Presidente dei Geometri, Maurizio Savoncelli, categoria da cui nel 2015 è arrivato il grosso del milione e 262mila Docfa per variazioni e nuove costruzioni. Savoncelli ha fatto un appello a "non impoverire l’Agenzia di professionalità tecniche: anche se dal 1° giugno scorso trasmettiamo gli atti solo in via telematica abbiamo bisogno di un’interfaccia negli uffici". Sempre in tema di interazione tra privati e amministrazione, il Presidente del Notariato, Maurizio D’Errico, ha ricordato "l’esperimento riuscito della conformità catastale", la cui verifica al momento del rogito è obbligatoria dal 2010.


È emersa con forza anche la necessità di un maggiore coinvolgimento dei Comuni, talora distratti nella “manutenzione” della propria base imponibile, intesa come verifica del corretto accatastamento degli edifici (come spiegare, altrimenti, le città con il record di immobili iscritti in categorie a rendita zero, come collabenti o in costruzione?). Sul punto Alessandro Cattaneo, Presidente della Fondazione valore comune dell’Anci, è stato chiaro: "Il tema “patrimonio”, sia publico che privato, era in coda alle priorità dei Comuni, ma il trend è cambiato, anche per la riduzione di risorse subita dagli enti locali. Ora chiediamo solo al legislatore di darci un quadro normativo certo, poi dovremo essere bravi a lavorare a livello locale in pool con professionisti e contribuenti per metter mano alla questione catastale".


L’impressione, comunque, è che per mettere mano alla questione catastale a livello nazionale sarà indispensabile superare i rischi di impopolarità tra i cittadini, oltre che di rincari. Un aiuto in questa direzione può arrivare dall’abolizione del prelievo sull’abitazione principale, come ha spiegato il Girettore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella: "Le prime case sono possedute per il 36% da dipendenti e per il 40% da pensionati. Aver detassato la prima casa elimina alcune gravi iniquità distributive del prelievo e riduce la percezione della tassazione". 


Fonte articolo: IlSole24ore.com, vetrina web

Comodato: contratto verbale valido ai fini Imu-Tasi

Per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli la riduzione di Imu e Tasi al 50% decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. E non esiste alcun obbligo di registrazione ai fini della loro validità.


Lo segnala Confedilizia, che ha ottenuto l’importante precisazione del Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia (direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale) con la nota prot. 8876 dell’8 aprile 2016. 

 

Il contratto di comodato di un immobile può infatti essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione su Imu e Tasi. 


Il Dipartimento delle Finanze era già intervenuto due volte sulla questione dei termini per la registrazione dei comodati, centrale per l’ottenimento dell’agevolazione prevista dalla legge di Stabilità (208/2015) per il 2016: la prima volta con la nota 2472 del 29 gennaio 2016 (su istanza della Cna), dove si chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. Secondo quella prima interpretazione, il Dipartimento aveva deciso che, trattandosi di un nuovo adempimento, valesse l’articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio). 


Il secondo intervento del Dipartimento è del 17 febbraio 2016 (risoluzione 1/DF), che conferma in parte le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio (obbligo di registrare il contratto scritto entro 20 giorni), con la precisazione, però, che l’agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specifica che (in questi casi) la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato "contratto verbale di comodato". 


Infine, l’ultimo intervento
(quello della nota 8876 dell’8 aprile scorso) afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio è "da intendersi superata" e la regola da seguire è quella indicata nella risoluzione 1/DF del 17 febbraio. Quindi, per calcolare la decorrenza dell’agevolazione, si parte dalla data di conclusione del contratto. Naturalmente sempre e solo ai fini dell’agevolazione Imu-Tasi, perché l’obbligo ai fini della validità continua a non sussistere. Se quindi un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Insidie del 730: come compilare spese casa e figli

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a parlare del 730 online precompilato; oggi approfondiamo le singole sezioni riguardanti le spese relative a casa e figli e come compilarle. 

 

GLI IMMOBILI

Nel "Quadro A" dei terreni e nel "Quadro B" dei fabbricati si sono verificate incongruenze lo scorso anno: è opportuno riscontrare nella precompilata la presenza di tutti i fabbricati posseduti, la corretta indicazione della rendita catastale e del "Codice utilizzo". Può rivelarsi utile avere un occhio di riguardo al fatto che siano correttamente riportati i dati di fabbricati oggetto di cambio di proprietà in corso d'anno: bisogna controllare che sia riportato correttamente il numero dei giorni di possesso per l'immobile interessato.


I BONUS RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Al debutto nella precompilata 2016 anche la prima rata dei bonus sulle ristrutturazioni (50%) e sul risparmio energetico (65%) per spese sostenute nel 2015: il dato, però, non sarà inserito direttamente in precompilata ma nel foglio illustrativo e quindi sarà il contribuente a dover verificare il dato e a scegliere se inserirlo o meno in dichiarazione. 


ASILI, UNIVERSITA' E AFFITTI PER I FIGLI

Nonostante la mole di nuovi dati arrivati quest'anno (a quelli citati nelle altre schede si aggiungono anche i rimborsi di casse sanitarie, la previdenza complementare e le spese universitarie) restano ancora tutta una serie di detrazioni che dovranno essere inserite manualmente dal contribuente. Alcuni dei casi più diffusi riguardano le famiglie con figli, che dovranno integrare nella precompilata le spese per l'asilo nido, quella per l'iscrizione ad attività sportive e le locazioni per gli studenti fuorisede.


Fonte articolo: IlSole24Ore

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