Patrimonio immobiliare e prelievo fiscale: Italia ed Europa a confronto

Si parla spesso della pressione fiscale che grava sulle spalle degli italiani proprietari di immobili, ma molto meno di quello che accade al di fuori dei confini nazionali. Qual è la situazione negli altri Paesi europei? In Germania, in Spagna, in Grecia, per esempio.

Una risposta arriva dalla recente pubblicazione Gli immobili in Italia 2015 realizzata dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei, la società ITC del Ministero delle finanze.
Il primo dato che spicca emerge dal confronto tra l’andamento del prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare tra Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito negli anni 2000, 2010 e 2012.

 

Se è vero che l’Italia è stata quella che nel biennio 2010-2012 ha subito il maggiore incremento, passando dal 4,8% al 6,2%, occorre dire che, tranne in Germania, il prelievo fiscale era già molto alto nel 2010 in tutti i Paesi considerati: 6,4% in Spagna (ridotto a 6,2% nel 2012), 8,5% in Francia (praticamente immutato nel 2012 con l’8,6%) e nel Regno Unito 12% (ridotto all’11,8% nel 2012).
In tutti i Paesi esaminati l’abitazione principale è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e gode di un trattamento preferenziale per l’acquisto che include forme dirette di sussidio, deduzioni/detrazioni fiscali per gli interessi sui mutui e riduzioni di prelievo sui redditi della prima casa.
Questo trattamento fiscale di favore per la proprietà immobiliare (e per la abitazione principale in particolare) è spesso giustificato dalla natura specifica del bene «abitazione» e dalle esternalità positive che possono essere associate alla scelta di dimorare nella casa di residenza da parte del proprietario.

Discorso interessante anche per quanto riguarda la deducibilità fiscale dal valore imponibile degli interessi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto della casa.
Per esempio, Germania, Grecia, Francia e Regno Unito non prevedono, oggi, alcun sistema di agevolazione fiscale sui mutui contratti. In Belgio, interesse e spese possono essere dedotti fino a un tetto massimo di 2.770 euro per i primi 10 anni e di poco più di 2.000 euro in seguito. In Olanda gli interessi sui mutui ipotecari possono essere interamente deducibili in regime di tassazione personale del reddito, mentre l’Estonia, pur consentendo un limite generale per la deducibilità fissato a 1.920 euro, si è verificata una stretta considerando che fino al 2013 l’importo deducibile era molto superiore (circa 3.200 euro).


Fonte articolo: http://www.geometri.cc/il-prelievo-fiscale-sulla-casa-tra-italia-ed-europa-cosa-cambia.html



Le critiche del Notariato alle imposte sul rent to buy

La scelta di tassare il rent to buy come se fosse un contratto “bifronte”, e cioè come una locazione nella fase in cui il conduttore ha il godimento dell'immobile e come una compravendita nel momento in cui il conduttore esercita il diritto di acquisto, è oggetto di alcuni rilievi critici nella nota del Consiglio nazionale del Notariato elaborata al fine di commentare la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 4 del 19 febbraio 2015 la quale, a sua volta, ha illustrato l'opinione del fisco sulla tassazione del rent to buy.

Preferibile sarebbe stato, secondo il Notariato, trattare il rent to buy come un tipo contrattuale a sé stante, valorizzandone le peculiarità, e non come una mera sommatoria (così ha opinato l'agenzia delle Entrate) di una locazione e di una compravendita.

Il principale punto di crisi che deriva dalla considerazione del rent to buy come un contratto “bifronte”, è rappresentato dall'opinione del fisco sulla sorte delle somme tassate come acconto, qualora questa tassazione (che si detrae da quella da versare al momento del passaggio di proprietà) si renda eccedente rispetto all'ammontare di imposta di registro dovuto in sede di stipula del contratto definitivo (questo capita facilmente ad esempio se gli acconti sono tassati al 3% per l'intero loro valore, mentre la tassazione del contratto definitivo si effettua con l'aliquota 2% applicata alla rendita catastale). 
Ebbene, l'Agenzia in questo caso ritiene che si debba far luogo al rimborso della somma versata in eccedenza, mentre il Notariato sostiene che si sarebbe potuto compiere uno sforzo interpretativo maggiore, e cioè ponendo un tetto massimo alla tassazione applicabile agli acconti (tetto rappresentato appunto dalla tassazione che si applicherebbe se, anziché il prelievo sugli acconti, si operasse il prelievo proprio del contratto definitivo).

Altro tema su cui il Notariato controverte è quello della sorte della tassazione applicata ai canoni pagati “in conto vendita”, qualora il conduttore decida di non esercitare il diritto di acquisto: per le Entrate si tratta di versamenti che diventano “a fondo perduto”, e cioè che non sono suscettibili di restituzione, mentre il Consiglio nazionale del Notariato obietta che questa soluzione estremamente rigorosa avrebbe potuto essere stemperata ritenendo invece soggette a restituzione le somme tassate come acconti.
Infine, il Notariato rileva che la ritenuta “doppia anima” del rent to buy ha come conseguenza l'applicazione di una doppia imposta fissa di registro nel caso in cui sia il rapporto di godimento che la cessione siano soggetti a Iva; quando invece la considerazione del rent to buy come fattispecie contrattuale unitaria (e cioè così come essa è sotto il profilo civilistico) avrebbe comportato l'applicazione di una sola imposta fissa di registro.

Per il resto la nota del Notariato contiene alcune interessanti osservazioni. Anzitutto, per il caso in cui il soggetto concedente (che sia un soggetto Iva) intenda esercitare l'opzione per l'imponibilità sia per il rapporto di godimento che per la cessione dell'immobile, si afferma che nell'ambito del contratto di godimento potrebbero essere manifestate due opzioni per l'imponibilità a Iva, in presenza delle rispettive condizioni: una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina della locazione, una relativa alla quota del canone tassata secondo la disciplina degli acconti prezzo. Inoltre, si sostiene che al canone versato “in conto prezzo” possa essere applicata l'aliquota Iva del 4% se il conduttore dichiari di voler beneficiare dell'agevolazione “prima casa” (i cui presupposti dovranno sussistere alla data del contratto di trasferimento e non debbono già esistere quando si è nella fase del godimento).
Se questi acconti sono invece versati a un soggetto “privato”, essi (per il loro intero ammontare) devono essere tassati con l'aliquota dell'imposta di registro propria degli acconti, e cioè l'aliquota del 3%.

Fonte articolo: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-03-17/rent-patto-doppio-132258.php?uuid=AbX1hDTL

Fiaip critico sul DEF del Governo

“Avremmo bisogno di una manovra di segno espansivo, che parta dall’immobiliare per rilanciare l’economia. Per il settore immobiliare, come per tutta l`economia, serve quanto prima un’azione decisa sul fronte della riduzione delle tasse”. Così il presidente della Fiaip, Paolo Righi, commentando il Def, nel quale è stato preannunciato il varo della local tax, che assorbirà in futuro tutti i tributi comunali sugli immobili.

"Nel documento appena presentato dall’esecutivo - aggiunge - manca purtroppo l’indicazione di un obiettivo chiaro per la ripresa economica. Aumentare il potenziale di crescita del sistema Paese partendo dall’immobiliare, che rappresenta il 20% del Pil, è indispensabile visto che il trend di crescita tornerà a fatica ai livelli di pre-crisi. Ma al momento non si parla di riduzione della pressione fiscale, anzi - sottolinea Righi - si  sostiene che su questo fronte è stato già fatto molto e bisognerà quindi attendere la Legge di stabilità del 2016. 

La stessa semplificazione sulla tassazione immobiliare: un’unica imposta sulla casa e la preannunciata riduzione della pressione fiscale sugli immobili vengono quindi rimandate a tempi migliori". Pur apprezzando i contenuti delle recenti dichiarazioni del premier e di altri esponenti della maggioranza sulla necessità di evitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia, la Fiaip ricorda che una tassazione unica non può ridursi al mero accorpamento di Imu e Tasi. 

Per la Fiaip dopo il pasticcio del 2012 sarebbe auspicabile l’introduzione di un tributo unico che, semplificando il caos fiscale sulle imposte immobiliari, diminuisca sensibilmente la pressione fiscale sulla casa. "Ci auguriamo - incalza Righi - che il Governo non stia per confezionare l’ennesimo aumento di imposte a carico dei cittadini e delle imprese con una 'super tassa comunale' che si potrebbe configurare come l’ennesima aggressione fiscale sugli immobili. Sarebbe inaccettabile alzare ancora le imposte sulla casa, dopo che negli ultimi anni i governi Monti, Letta e ora Renzi hanno già triplicato gli stessi prelievi. Gli italiani, le famiglie e i cittadini non vogliono più veder la casa trattata come un Bancomat per far cassa per lo Stato e gli Enti locali".

Fonte articolo: http://www.italpress.com/fiaip/51470/def-ridurre-le-tasse-sulla-casa-e-prioritario

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