Case vacanza: riparte l'interesse soprattutto verso il mare

L’estate si avvicina ed il richiamo della casa vacanza è forte negli italiani, da sempre legati al “mattone”.

Uno studio italiano ha analizzato l’andamento del comparto degli immobili nelle località turistiche di mare, lago e montagna registrando prezzi ancora in ribasso nella seconda parte del 2016. 

 

Si riscontra una leggera contrazione della percentuale di coloro che acquistano questa tipologia immobiliare per utilizzo proprio ma delle novità sulla tipologia di acquirenti e sulla finalità dell’acquisto.

 
PrEZZI BASSI IN GENERALE

I valori immobiliari si attestano su -1,7% per le località di mare, -0,7% per quelle di lago e -2,4% per le località di montagna. Dal 2008 ad oggi le località di mare hanno perso 38,6%, quelle di lago il 28% e quelle di montagna il 30,1%.


COMPRAVENDITE: SALE LA COMPONENTE INVESTIMENTO E AUMENTANO GLI STRANIERI

L’analisi delle motivazioni di acquisto registra un 6,7% di compravendite per la casa vacanza (l’anno scorso era pari al 7,4%), ma la componente ad uso investimento è passato da 16,2% a 18,6% in un anno. Infatti, un elemento che è emerso che si registra in generale un ritorno all’investimento immobiliare e che la casa in località turistiche è di nuovo interessante per essere messa a reddito destinando l’immobile a B&B o ad attività di affitta-camere.


Infatti, negli ultimi anni, in Italia c’è stato un incremento del turismo, soprattutto straniero: nel 2017 è prevista una crescita del 4% di turisti stranieri in Italia. E, a proposito di stranieri, la novità più interessante emersa dall’analisi è che la percentuale di stranieri che acquista la casa vacanza nel Bel Paese è passata da 7,5% di un anno fa a 12,1% del 2016.

TRILOCALE IL PIU’ RICHIESTO

La tipologia più richiesta è il trilocale con il 29,5%, seguito da soluzioni indipendenti (27,6%) e dal  bilocale con il 25%. Chi cerca una casa al lago o in montagna desidera soprattutto uno spazio esterno (terrazzo, balcone vivibile o giardino), la vicinanza al mare o al lago e, soprattutto, la presenza dei servizi.


Gli italiani sono più orientati verso l’appartamento sia esso bilocale o un piccolo trilocale anche perché esprimono budget che difficilmente superano i 250 mila €, mentre gli stranieri, che hanno una disponibilità di spesa più elevata, sono più propensi ad acquistare le soluzioni indipendenti.

MARE ITALIA: AUMENTA LA DOMANDA

Il secondo semestre del 2016 vede ancora in diminuzione le località di mare in Italia (-1,7%). Tra le regioni che hanno segnalato il calo maggiore ci sono il Veneto (-4,1%), il Friuli Venezia Giulia (-3,7%) ed il Lazio (-3,1%). La regione che ha registrato la contrazione più contenuta è stata la Sicilia (-0,8%), seguita dalla Campania (-1,0%).


In generale, nelle località turistiche di mare si segnala una ripresa delle richieste. La novità è che sono tornati ad acquistare gli stranieri in particolare in Campania (Ischia, Sorrento e, in misura minore,  ad Amalfi e Positano, Sicilia (nell’area di Castellammare del Golfo e Scopello) e Liguria ( con un ritorno importante dei francesi nell’imperiese e agli albori nel savonese) dove gli interventi per la nascita di piste ciclabili stanno diventando un importante elemento attrattivo.


Gli stranieri amano soprattutto i borghi sul mare, ed infatti acquistano spesso abitazioni d’epoca, oppure soluzioni indipendenti posizionate in zone più defilate ma con vista panoramica sul mare. Quasi sempre hanno budget importanti, talvolta fino al milione di euro. Gli italiani invece hanno budget più bassi (al massimo si arriva a 250 mila € – 300 mila €) e per questo motivo scelgono appartamenti non lontani dal mare e se possibile con spazio esterno e vista mare. Il fronte mare ormai è appannaggio di una bassa percentuale di acquirenti.


Quello che è emerso è un ritorno all’investimento nelle località di mare; si acquista la casa con la finalità di realizzare un B&B oppure una casa vacanza da affittare. Questo si è notato soprattutto in quelle località in cui è elevata la domanda di affitti estivi. Prosegue il trend che vede anche i proprietari della casa vacanza acquistata con finalità di utilizzo personale affittarla nel periodo in cui non è utilizzata al fine di recuperare parte delle spese legate al mantenimento e alla proprietà.


Fonte articolo: Infobuild.it

Scadenza Imu/Tasi: su quali immobili si paga? In caso di mancata residenza?

Scade domani il termine per effettuare il pagamento dell’acconto Imu e Tasi 2017: questo è il momento di fare le ultime verifiche prima di calcolare l’importo dovuto.


Quest’anno il calcolo dovrebbe comunque risultare piuttosto semplice dal momento che non è cambiato nulla rispetto al 2016, dato che vige ancora il “blocco” dei tributi, che vieta aumenti di aliquote. Nella maggior parte dei casi si tratterà pertanto di prendere l’importo complessivo del 2016 e pagarne la metà.

 

Vediamo in sintesi i casi principali che si possono verificare, considerato peraltro che la Tasi non sempre si somma sulle medesime fattispecie Imu.
Come per il 2016 anche quest’anno le abitazioni principali sono esonerate dal pagamento di Imu e Tasi e ciò vale anche per gli inquilini, che fino al 2015 hanno dovuto pagare la loro quota di Tasi. L’esonero però non si applica agli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni “di lusso”). Occorre poi considerare l’estensione dell’esonero per l’abitazione principale alle fattispecie “assimilate”, che in alcuni casi operano automaticamente mentre in altri necessitano di un intervento comunale.


Tra le assimilazioni che operano per legge si segnalano:

a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (dal 2016 anche gli studenti universitari);
b) gli alloggi sociali come definiti dal Dm 22/04/2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge separato;
d) l’immobile posseduto dal personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco, prefettizi);
e) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire. I comuni hanno la facoltà di assimilare le abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate. È invece venuta meno, dallo scorso anno, la possibilità di assimilare le abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado, che si è trasformata in riduzione del 50% della base imponibile.


Tra le altre novità introdotte l’anno scorso si segnala il nuovo regime di tassazione dei terreni agricoli (esonero per Cd e Iap, ripristino della circolare 9/93), l’esclusione dalla determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, la riduzione per gli immobili locati a canone concordato e l’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari. Si tratta peraltro di misure applicabili anche alla Tasi, ad eccezione dei terreni agricoli che sono fuori dal campo d’imposizione del tributo.


Tra le altre differenze Imu-Tasi si segnalano i fabbricati rurali strumentali, che sono esenti dall’Imu ma pagano la Tasi seppure in misura ridotta con aliquota massima dell’1 per mille. Inoltre i fabbricati “merce” - cioè quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - sono esenti dall’Imu, mentre pagano la Tasi con aliquota agevolata fino al massimo del 2,5 per mille.
Le aree fabbricabili hanno invece lo stesso trattamento Imu-Tasi, considerando il valore di mercato al 1° gennaio e applicando le aliquote previste dalle delibere del comune di ubicazione delle aree.


Anche gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale “D” (capannoni, opifici) hanno lo stesso trattamento Imu-Tasi: per l’Imu è però previsto il versamento di una quota a favore dello Stato e una a favore del Comune, per la parte eccedente il 7,6 per mille.


Una volta verificata la disciplina applicabile, la procedura di calcolo è sostanzialmente identica per Imu e Tasi. Si parte dalla stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, rivalutata del 5%) alla quale applicare i coefficienti moltiplicatori distinti per categoria catastale. Il valore ottenuto consente quindi di effettuare il calcolo applicando le aliquote Imu e Tasi decise dai comuni: l’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo.


cosa succede nel caso in cui per ragioni "di forza maggiore" non è possibile trasferire la residenza nella casa principale?

La normativa sull'abitazione principale prevede che anche in mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi nell'abitazione acquistata con i benefici prima casa, questi non si perdono se la causa è imputabile a un motivo "di forza maggiore". E' il caso per sempio di un immobile sottoposto a lavori di ristrutturazione per temporanea inagibilità.


Tutt'altra storia è per le imposte sulla casa. Ai fini dell'imposta municipale infatti per abitazione principale si intende, infatti, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.” 
Questo vuol dire che fino al momento in cui sarà effettivo il trasferimento della residenza, l'immobile in questione sarà considerato come seconda abitazione e l'Imu dovrà essere pagato con le aliquote corrispondenti decise dal Comune. Stessa cosa anche per la Tasi. Nonostante infatti il legislatore non si sia espresso in proposito, si intendono estese a questa le regole valide per l'Imu. Nel caso proposto ad esempio, il proprietario avrà diritto a uno sconto del 50% sulla base imponibile delle imposte trattandosi di immobile inagibile.


Fonti articolo: IlSole24Ore.comIdealista.it

Con il comodato quanto si paga di Imu e Tasi?

Condizioni per beneficiare della riduzione Imu e Tasi 2017 per l’immobile concesso in comodato al genitore o al figlio.


La legge [1] prevede lo sconto del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato al parente in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

 

Il beneficio della riduzione della base imponibile non spetta però per gli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Affinché la base imponibile Imu/Tasi possa essere ridotta del 50% nelle ipotesi di comodato al genitore o al figlio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • - il contratto di comodato è registrato;
  • - il comodante possiede un solo immobile in Italia: il Mef [2] ha chiarito che per possesso di “un solo immobile” in Italia da parte del comodante deve intendersi immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
  • - il comodante risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


Non solo l’immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso.
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

Riduzione Imu/Tasi pertinenze

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza (per esempio garage), a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dalla legge: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.


Tale conclusione si fonda sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l’immobile concesso in comodato.
Per esempio: se oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2), allora la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili appena indicati mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (C/6).

Riduzione Imu/Tasi immobile rurale ad uso strumentale

Un caso particolare è quello in cui un soggetto possiede, oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale.
Si tratta cioè di immobile destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.


A tale proposito, secondo il Mef, il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.

Riduzione Imu/Tasi immobile in comproprietà coniugi

Nell’ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, la riduzione Imu/Tasi si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile.


Presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.
Diversa sarebbe stata, invece, la soluzione se il marito avesse posseduto l’altro immobile nello stesso Comune e lo avesse adibito ad abitazione principale. In questo caso, infatti, la condizione si sarebbe verificata per i due coniugi che avrebbero entrambi beneficiato della riduzione della base imponibile.


Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

Riduzione Imu/Tasi immobili di cui uno in comproprietà

Nell’ipotesi in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, si deve invece ritenere che non sia applicabile il beneficio, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché in tale fattispecie l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma. Quest’ultima, infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro immobile ad uso abitativo.


L’agevolazione in questo caso opera solo se l’immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

[1] Legge di Stabilità 2016.
[2] Mef, Risoluzione 1/DF del 17.02.2016.

+8,6% le compravendite ad inizio 2017; bene anche il commerciale

Il mercato immobiliare italiano sale nei primi tre mesi del 2017: le compravendite immobiliari crescono dell’8,6% nel settore delle abitazioni, del 10,8% nel settore terziario-commerciale e del 12,2% in quello produttivo.


Questi alcuni dati relativi alle compravendite immobiliari del periodo gennaio-marzo 2017, elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
 

Compravendite: in crescita nel residenziale

Nel primo trimestre di quest’anno le abitazioni compravendute sono state 122 mila, quasi 10 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita dell’8,6%.
A mostrare un tasso di variazione più elevato, seppur riferito ad un più basso numero di scambi, sono state le isole, con un +11,9%. Nelle aree del nord, i rialzi sono stati vicini al 10%, prossimi all’8% al centro, mentre al sud gli scambi sono saliti del 5,1%.


Nelle otto maggiori città italiane, la crescita delle compravendite di abitazioni ha sfiorato il 10%, con 22.170 transazioni. Il risultato migliore è stato raggiunto da Firenze (+16,5%), seguita da Genova (+15%), Milano (+13,8%) e Roma (+10,2%).


Risulta in aumento del 9,8% la superficie complessiva delle abitazioni compravendute, segno di uno spostamento degli acquisti su abitazioni di maggiore dimensione. Infatti, la superficie media dell’abitazione compravenduta, che è pari a circa 105 mq, aumenta di un metro quadro. In assoluto, le abitazioni più scambiate sono state quelle con superficie superiore a 85 mq (circa il 60%).


Gli scambi di cantine e soffitte (depositi pertinenziali) sono stati circa 13.700, in crescita, rispetto al primo trimestre 2016, del 17%, con una superficie media di 14,5 mq.
 

Compravendite nel terziario-commerciale

Il settore terziario-commerciale, che comprende per la maggior parte uffici, istituti di credito, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali e autorimesse, mostra nel periodo gennaio-marzo 2017 un incremento del 10,8%, superando 20 mila unità immobiliari compravendute.


A livello geografico, i tassi di crescita risultano piuttosto simili nelle diverse aree del Paese, con l’eccezione delle isole, dove il rialzo sfiora il 15%. In particolare, gli uffici scambiati sono stati 2.363, in aumento del 19,2%, i negozi e i laboratori 6.216 (in crescita del 3,2%), i depositi commerciali e le autorimesse 10.867, con un incremento dell’11,5%.


Aumenta del 12,2% il settore produttivo (capannoni e industrie), anche se la crescita è ridimensionata rispetto ai tre trimestri precedenti.
 
Infine, le unità immobiliari produttive connesse alle attività agricole oggetto di transazione sono state 582, in rialzo di circa il 35% rispetto all’analogo periodo del 2016.


Fonte articolo: Edilportale.com

 

5 consigli per scegliere il mutuo più conveniente

Chi vuole accendere un prestito per l'acquisto di una casa deve considerare diversi fattori per assicurasi il finanziamento migliore e risparmiare sulla rata.


Vediamo cinque consigli del sito Facile.it per assicurarsi il mutuo più conveniente.

  1. Attenzione allo spread: più basso è lo spread, migliore sarà il tasso di interesse:  lo spread è il costo effettivo che ogni banca richiede ai clienti per la concessione di un mutuo. Più basso sarà lo spread applicato dalla banca, minori sarannno gli interessi. Il tasso di interesse è uguale al valore dello spread + indice di riferimento scelto, Euribor nel caso di tasso variabile e Eurirs (o Irs) per i tassi fissi.

  2. Il TAEG ti dice il costo reale del mutuo - Il costo finale del mutuo non è dato solo dal tasso di interesse, ma anche da tutte le spese accessorie. Per questo il parametro di riferimento è il TAEG: rappresenta il Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il costo del finanziamento comprensivo di tutte le spese accessorie, di perizia e d'istruttoria. Bisogna inoltre accertarsi che il tasso proposto dalla banca non sia semplicemente un tasso di ingresso, ma che rimanga stabile per tutta la durata del finanziamento

  3. Le trappole del tasso misto - Se non si è convienti del tipo di tasso da scegliere, se fisso o variabile, a volte si preferisce optare per una soluzione intermedia, che pero' non è sempre la migliore. Le opzioni intermedie sono essenzialmente due: mutuo variabile con Cap (tasso variabile con un tetto massimo) o mutuo a tasso misto (che permette di cambiare dal fisso al variabile e viceversa).

  4. Risparmia con le agevolazioni prima casa - Chi acquista una prima casa con l'aiuto di un mutuo ha diritto a delle detrazioni. Tra questi una detrazione irpef del 19% sugli interessi passivi del mutuo e calcolata su un importo massimo di 4mila euro.

  5. Non richiedere altri finanziamenti prima del mutuo - Aver richiesto un finanziamento prima di accendere un mutuo puo' essere penalizzante. La banca infatti valuta la situazione reddituale di ogni richiedente per assicurarsi che il cliente sia in grado di sostenere l'impegno economico richiesto. In particolare l'istituto di credito verifica che gli impegni finanziari presi dal cliente non superino il 30-35% del suo reddito mensile; non prende in considerazione i redditi percepiti non ufficiali, come i canoni di locazione non registrati e i contratti di lavoro atipici.

 

Fonte articolo: Idealista.it

La "Manovrina" di giugno, cosa cambia per il settore immobiliare

Con il voto di fiducia alla Camera, arriva ormai alle battute finali la manovra correttiva alla legge finanziaria che dovrà arrivare alla conversione entro il 23 giugno 2017.


Ecco tutte le novità che interessano il settore immobiliare.

 

Manovra correttiva 2017 detrazioni

Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica.
Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Manovra correttiva pignoramenti 

Con la modifica introdotta il Fisco potrà espropriare un immobile diverso dalla prima abitazione se il debitore possiede un patrimonio immobiliare complessivo del valore minimo di 120 mila euro. 

Stabilizzazione della mediazione 

Fine della fase di sperimentazione della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.

Detrazione fiscale per adeguamento sismico 2017

Si provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.


Spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.  I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione. 

Voucher lavori condominiali

Si introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso  l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

Manovra correttiva 2017 affitti brevi

Dal 1° giugno entra in vigore l'imposta speciale che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.


Fonte articolo: Idealista.it

Compravendite immobiliari IV trimestre 2016: +10,5% la media nazionale



Un'ulteriore conferma del buono stato di salute del mercato immobiliare arriva dai dati Istat su compravendite e mutui di fonte notarile, entrambi cresciuti del 17% nel 2016.


Un dato di poco al di sotto di quello registrato dall’Agenzia delle Entrate.

 

Secondo l’Istituto di statistica i trasferimenti immobiliari sono stati 728.817, 105.742 in più sul 2015.
"L'aumento dei trasferimenti di proprietà si registra in tutti i settori: +16,8% nell’abitativo (con 680.836 unità); +19,9% nell'economico (con 44.079 unità); +8,4% nel settore ad uso speciale e multiproprietà (con 3.902 unità esclusi i posti barca)".


"Il 93,7% delle transazioni – precisa la nota – riguarda trasferimenti di proprietà di immobili ad uso abitativo ed accessori (189.899), il 5,7% quelli ad uso economico (11.607) e lo 0,6% quelli ad uso speciale e multiproprietà (1.146)".
"La crescita tendenziale interessa tutte le ripartizioni geografiche, con variazioni superiori alla media nazionale nel Nord-ovest (+10,5%)".


Il settore dell’abitativo segue lo stesso andamento di quello generale con valori sopra la media nazionale nel Nord-est (+14,7%) e nel Nord-ovest (+12,5%) e con aumenti più modesti nel Centro (+7,9%) e nel Sud e Isole (+7,3% per entrambe). Il comparto economico si attesta su valori sopra la media nazionale al Sud (+7,6%) e nel Nordovest (+5,7%); incrementi più lievi caratterizzano il Centro (+3,2%), le Isole (+2,8) e il Nord-est (+1,4).


"Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche (108.584) registrano un incremento dell’8,1% rispetto al IV trimestre del 2015". Mentre la crescita a livello annuale è del 17%.


Come già notato dalle Entrate, anche l’Istat certifica un rallentamento della crescita nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Ma, in attesa dei dati sul primo trimestre 2017 che saranno diffusi dalle Entrate martedì prossimo 6 giugno, gli operatori prevedono aumenti degli scambi anche per quest’anno. Si stimano per il 2017 circa 600 mila transazioni, accompagnate da un lieve risveglio dei prezzi (1-2%), ma solo nelle grandi città.


Fonti articolo: 1. IlSole24ore.com, 2. Idealista.it

Da domani in vigore la norma "Airbnb" sugli affitti brevi

Dal primo giugno entrerà in vigore l'imposta speciale introdotta con la manovra di primavera (la cosiddetta manovrina, articolo 4 del Dl 50/2017), che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online come Booking e Airbnb, ad esempio.


Da qui il soprannome "tassa Aibnb". 

 

 

La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.

Trasmissione dati, ritenuta e sanzioni

Nell'audizione del 4 maggio 2017, è stato ribadito cheai sensi del comma 4 della norma in esame, gli adempimenti devono essere posti in essere non solo dagli Agenti immobiliari ma da tutti coloro che, in senso lato, effettuano intermediazione mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.


Si prevede per tali soggetti l'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite e, laddove incassino i canoni o i corrispettivi, l'obbligo di applicare, in qualità di sostituti di imposta, la ritenuta del 21% all'atto dell'accredito e di provvedere al relativo versamento.
La ritenuta, nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto.


La omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati richiesti è punita con la sanzione da euro 250 a 2.000 euro applicabile in caso di omissione di ogni comunicazione prescritta da leggi tributarie, ridotta alla metà se l'adempimento è effettuato correttamente entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Audizione del direttore dell'agenzia dell'Entrate

Il 4 maggio 2017, in Commissioni Riunite Bilancio Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, durante l'audizione del direttore dell'agenzia dell'Entrate, è stato precisato che per i redditi rivenienti dai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, è previsto l'assoggettamento, su opzione, alle disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. 
Il regime della cedolare secca, con applicazione della aliquota del 21% è già applicabile ai contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni.


Il contenuto innovativo della norma è dato dalla previsione che ne estende l'applicazione ai contratti menzionati, in cui la locazione è integrata dai servizi di pulizia locali e cambio biancheria, nonché ai contratti di sub-locazione a quelli conclusi dal comodatario.
Il tratto di novità è dato, inoltre dalla previsione di obblighi posti a carico degli intermediari: la norma introduce, per finalità di controllo nonché di contrasto all'evasione fiscale, specifici obblighi, a carico dei soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.


Salvo modifiche in sede di conversione, il regime previsto si applica ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017; tale termine, correlato alla previsione di gettito, dovrebbe (secondo l'Agenzia dell'Entrate) comunque escludere un ulteriore rinvio degli adempimenti, oltre la data di emanazione del Provvedimento, in quanto la norma stessa già contiene sufficienti indicazioni per l'effettuazione delle ritenute (la stessa norma prevede che il prelievo deve essere effettuato all'atto dell'accredito dei canoni e dei corrispettivi relativi ai contratti stipulati a partire dal 1 giugno).

I primi dati statistici 

Secondo i primi rilevamenti(ricerca condotta dal Monitor Allianz Global Assistance in collaborazione con l'istituto di ricerca Nexplora) 1 italiano su 2 ha dichiarato di aver già utilizzato o di voler utilizzare in futuro i servizi di home sharing, 1 su 4 lo preferisce ad alberghi e pensioni per le proprie vacanze, mentre il 30% ancora non conosce questa tipologia di soggiorno.
Sicché, secondo tale indagine, trenta milioni di italiani sarebbero colpiti dalla cedolare secca che sta per entrare in vigore con la manovrina del governo Gentiloni.
Di questi, hanno già usufruito del servizio o contano di farlo in futuro il 52% dei giovani compresi fra i 25 e i 34 anni, contro il 34% degli over 65.


L'aspetto più apprezzato di questo tipo di alloggio (con formula home sharing) resta il fattore economico, indicato dal 75% degli intervistati, la formula più economica rispetto alle tradizionali strutture ricettive.
Dal punto di vista territoriale, è emerso che il 57% sceglierebbe questo tipo di strutture per una meta europea, contro il 36% che le utilizzerebbe per un viaggio in Italia e solo il 7% per viaggiare fuori dall`Europa. Tra questi spicca il dato dei Baresi (49 %) e dei Bolognesi (83 %).


Gli aspetti controversi

Secondo Matteo Stifanelli (Country manager di Airbnb Italia):

Se la legge rimane questa siamo pronti a fare ricorso e ad aprire un contenzioso con lo Stato per tutelare i diritti dei nostri host. 


In pratica, a parere del Manager di Airbnb Italia, la nuova imposta così come è stata pensata viola in diversi punti la normativa europea, soprattutto in termini di privacy e di territorialità; ciò, in quanto, il servizio Airbnb fattura i suoi servizi dall'Irlanda, sicché il ruolo di sostituto d'imposta comporterebbe l'obbligo di avere la residenza fiscale in Italia. 


Ed ancora, secondo Stifanelli, il vero nodo sono questi emendamenti intesi come "tentativi di introdurre oneri ingiusti che nulla hanno a che fare con un miglioramento del rapporto tra cittadino e fiscalità ma puntano, chiaramente, a limitare il diritto di condividere la propria casa”.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy