Comprare o affittare? 5 vantaggi da considerare prima di decidere



Acquistare o affittare? La domanda è tutt’altro che semplice. Se infatti gli italiani hanno sempre avuto un’alta propensione all’acquisto della casa, la difficoltà di accesso al credito ha spesso fatto prediligere l’affitto.


Come sottolineato dall’Ufficio Studi Tecnocasa, l’acquisto della casa presuppone che si abbia un capitale iniziale a disposizione che copra almeno il 20% del valore dell’immobile e le spese legate all’acquisto; se si sceglie l’affitto basta un capitale minimo sufficiente a coprire le spese relative al deposito cauzionale richiesto e le spese legate alla stipula del contratto di locazione.

 

Ma quali sono i vantaggi dell’una e dell’altra opzione? Andiamo a scoprirli.

Vantaggi acquisto casa

1. Si soddisfa il bisogno di sicurezza e stabilità, soprattutto se si acquista la prima casa. In caso si decida di fare un investimento si ha un basso rischio e un rendimento annuo lordo intorno al 4,7%.

2. Rivalutazione del capitale: sia che lo si utilizzi per se e sia che si decida di affittarlo l’immobile è sempre un buon investimento in termini di rivalutazione del capitale. Dal 1998 ad oggi il valore delle case ha registrato un incremento nominale medio del 35%.

3. Cogliere le occasioni presenti ora sul mercato: dopo 7 anni di ribassi di prezzo, in questo momento si possono trovare ancora degli immobili a prezzi accessibili.

4. Scegliere la casa che si desidera o trasformarla nella casa che si desidera: comprando l’immobile lo si può modellare sulle proprie esigenze e desideri. La possibilità di poter personalizzare è un punto a favore dell’acquisto, aspetto che viene considerato sempre più spesso grazie al ribasso dei prezzi degli immobili da ristrutturare e agli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.

5. Lascito ai figli: negli ultimi anni questo è uno dei motivi che ha preso più piede tra gli acquirenti, che vedono nella casa di proprietà un’eredità per i figli, oppure la comprano ai figli che, complice anche la disoccupazione, fanno sempre più fatica ad affacciarsi al mondo del lavoro e di conseguenza all’acquisto della casa.

Vantaggi affitto casa

1. Non immobilizzare il capitale, a volte di importo cospicuo, che così può essere destinato ad altri utilizzi o ad altre attività.

2. Garantirsi una maggiore mobilità potendo così cambiare più facilmente città, quartieri o case.

3. Essere certi delle spese mensili (in questo caso i canoni di locazione) che si dovranno sostenere e non doversi occupare di impreviste spese di manutenzione straordinaria che in genere possono essere gravose.

4. Abitare in case che non si potrebbero acquistare (perché non si ha il capitale iniziale o perché non si otterrebbe un mutuo sufficiente).

5. Non dovere pagare le spese legate all’acquisto dell’immobile (imposte sull’acquisto, eventuale provvigione all’agenzia immobiliare, spese di accensione mutuo, spese notarili).


Fonte articolo: Idealista.it

Affittare casa con l'Agenzia: i vantaggi e le regole

Nel caso in cui si decida di prendere o dare in affitto un immobile rivolgendosi ad un’Agenzia immobiliare è necessario tenere presenti alcune regole fondamentali, in più bisogna essere consapevoli che l’Agenzia ci chiederà di sottoscrivere un contratto di mediazione che prevede, come tale, un compenso per l’attività professionale svolta per il quale deve essere rilasciata apposita ricevuta con indicata la natura del versamento fatto.


Il vantaggio è di poter contare sull’esperienza, la consulenza e l’aiuto di un professionista esperto nel settore, ma anche di ridurre tempi e fatica necessari per trovare l’immobile da affittare, da parte del locatario, o l’inquilino al quale affittarlo, da parte del locatore.

Per questo è importante assicurarsi che i moduli utilizzati siano depositati alla Camera di Commercio sia per la definizione dell’incarico, sia per la definizione di una proposta. Per non avere sorprese dell’ultimo momento è utile definire tutti i dettagli degli accordi per iscritto, dall’entità delle provvigioni, ai servizi in essa compresi/esclusi, alle modalità di pagamento. La provvigione, è utile ricordarlo, solitamente viene chiesta sia al locatario che al locatore.

Tra gli altri dettagli ai quali prestare attenzione anche la durata dell’incarico che deve essere possibilmente non eccessivamente lunga, ad esempio tre mesi, nonché il periodo di validità della proposta, solitamente non più di 15 giorni.

Tra le regole da ricordare:

  • - in caso di conferimento di incarico in esclusiva ad un’Agenzia immobiliare, non è possibile concludere la vendita in proprio o incaricare della vendita un altro agente immobiliare, pena l’applicazione di penali;
  • - la provvigione va pagata solo conclusione della trattativa, ovvero della comunicazione dell’avvenuta accettazione della proposta da parte dell’acquirente.
  • - eventuali caparre devono essere intestate al venditore (con assegno non trasferibile).

In fase di registrazione del contratto di affitto, gli agenti immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica.


Fonte articolo: Leonardo.it-Economia

Affittare una stanza della propria casa: poche e semplici regole

In epoca di sharing economy – e con la necessità di rendere un po’ più sostanzioso il proprio conto corrente – sono sempre di più le persone che decidono di affittare la stanza libera all’interno della propria casa.


E lo fanno in autonomia oppure affidandosi a piattaforme specializzate. Un trend che ha sollevato numerose polemiche e che ha spinto molti a domandarsi se si tratti di una pratica del tutto legale.

A fornire utili chiarimenti è "La legge per tutti", spiegando che non c’è una legge che vieti di farlo, a patto però che vengano rispettati determinati vincoli.

 
Informarsi sui vincoli del proprio comune

La prima cosa da fare, se si decide di diventare “host”, è informarsi sui vincoli del proprio comune in materia. Ogni municipio, infatti, detta le sue condizioni per quanto riguarda la locazione immobiliare di breve durata destinata ai turisti.


Se si è in affitto, interpellare il padrone di casa

Se poi l’immobile che si vuole mettere a disposizione degli ospiti non è di proprietà, bisogna interpellare il padrone di casa per sapere se ha qualcosa in contrario al subaffitto di un locale, soprattutto se il contratto di locazione non lo prevede o lo vieta. Se il proprietario non fosse informato e venisse a saperlo, il rischio è quello di perdere il contratto di affitto in anticipo e di dover comunque pagare il resto dei canoni.


Assicurazione

Altro aspetto molto importante è quello assicurativo. Non basta l’assicurazione sul locale o sulla casa, è necessaria anche una polizza che copra la responsabilità civile e che risponda sia per il danno all’ospite sia per quello che l’ospite stesso può provocare a terzi.


CAUZIONE

Per mettersi al riparo da possibili danni involontari, è bene chiedere anche una cauzione all’ospite, da restituire alla fine del suo soggiorno.


LE TASSE

Un altro capitolo fondamentale è quello relativo al fisco. Oltre a pagare le abituali tasse in base al reddito prodotto da questa attività, è necessario non dimenticare la tassa di soggiorno. Un’imposta che tutte le strutture ricettive incassano dai propri ospiti e che poi deve essere versata al Comune. Esiste, poi, una legge che permette la locazione turistica, da stipulare mediante scrittura privata, per un massimo di un mese. Per questi 30 giorni non si applica la cedolare secca sugli affitti, quindi chi mette a disposizione la camera della sua casa non deve pagare delle tasse aggiuntive.


Fonte articolo: Idealista.it

La casa fra sogno e realtà: italiani contro resto d'Europa

Giunta ormai alla V edizione, l'indagine di Ing Direct "Case & Mutui" ha analizzato la percezione di 15.000 intervistati appartenenti a 15 diversi Paesi rispetto alla casa.


Per quanto riguarda l'Italia, il 27% di chi ha un mutuo fa fatica a gestire le spese per la rata mentre il 38% degli affittuari non riesce a far fronte al canone mensile. E i nostri connazionali risultano essere tra i meno soddisfatti della propria situazione abitativa.

L'analisi ruota intorno a tre direttrici: livello dei prezzi, capacità di far fronte ai bisogni abitativi e soddisfazione rispetto alla propria situazione. Sia per quanto riguarda l'affitto che il mutuo, gli italiani hanno più problemi rispetto al resto d’Europa, dove solo il 26% dei mutuatari ed il 24% degli affittuari segnalano difficoltà nel far fronte agli impegni mensili.


Gli italiani sono anche tra i meno soddisfatti per la propria situazione abitativa: solo il 68% dei proprietari di casa (contro una media del 77%) si dichiara contenta della propria situazione abitativa, percentuale che scende al 52% (contro una media del 57%) per chi vive in affitto.

 
La percezione sui prezzi degli immobili

Per quanto riguarda i prezzi delle case, il 37% degli intervistati ritiene che i prezzi delle case potrebbero salire nei prossimi 12 mesi, contro una media europea del 56%. Percentuale in salita del 4% rispetto ai livelli del 2015, ma ancora decisamente sotto la media europea del 56%. Allo stesso tempo, però, la metà del campione crede che i valori non possano crollare contro una media europea del 42%.
Quali sono i fattori che hanno maggiore incidenza sul prezzo delle abitazioni? Il primo posto, secondo gli intervistati, c'è il fiscocitato dal 22% degli italiani intervistati, dato doppio rispetto alla media europea dell’11% e pari solo a quello della Spagna.


La situazione del mercato immobiliare ha un importante impatto sulle scelte di vita degli italiani. Il 29% degli intervistati ha infatti dichiarato di non potersi permettere di andare a vivere da solo, mentre il 20% rimanda la decisione di avere i figli a causa delle condizoni abitative, e il 15% è costretto a rinviare il momento della pensione.

La Brexit fa paura ai possessori di casa britannici 

Abbiamo detto che quasi la metà degli intervistati in Italia crede che i prezzi delle case non possano crollare, a fronte di una media europea del 42%. Il Paese con la variazione più sensibile rispetto al 2015 è invece la Gran Bretagna dove la percentuale di coloro che si attendono un rialzo dei prezzi passa dal 70% del 2015 al 57% del 2016 (-13%), dato su cui pesa probabilmente l’effetto della Brexit.


Fonti articolo: Idealista.itFinanza.com

Giovani e affitti: il mercato rovente di agosto

Cresce l’interesse per le stanze singole in affitto in Italia, dove le ricerche da parte degli utenti sono passate da 3.257.492 nei primi sei mesi del 2015 a 4.818.137 dello stesso periodo del 2016, con un incremento del 48%. A renderlo noto uno studio condotto da idealista.


Anche in virtù di una maggiore domanda, le richieste economiche dei proprietari registrano un aumento del 4,1% rispetto a un anno fa e si attestano su una media di 308 euro mensili

Affittare una camera singola costa di più in tutte le zone di maggiore interesse per studenti e giovani professionisti, come Roma (0,6%), Milano (1,5%) e Napoli (2,5%), anche se tale aumento dei prezzi risulta piuttosto contenuto. Secondo lo studio di idealista, è Milano la città con le stanze più care, ben 412 euro di media; seguono Roma con 387 euro e Firenze con 360 euro. Le soluzioni più economiche si trovano a Lecce e Benevento, dove la richiesta è di 188 euro al mese, seguite da Reggio Calabria con 176 euro e Teramo, fanalino di coda con 171 euro.


L'IDENTIKIT di chi condivide un appartamento

Complice il caro-affitti, in molte delle principali città italiane si continua a vivere con amici e colleghi anche dopo la fine degli studi.
Il profilo tipo ha in media 30 anni, un anno in più rispetto al 2015. A Roma, Firenze e Genova l’età media sale a 32 anni, a Milano si toccano i 30, a Bari i 29, a Napoli e Bologna si attesta sui 28 anni. La convivenza dura meno solo in alcune città a misura di studente come Pisa, Perugia (entrambe con una media di 27 anni), Pavia (26 anni) e Siena (25 anni) .


Si tratta di persone che vivono nelle aree semi centrali o centrali delle grandi città, non fumano, ma nella maggior parte dei casi tollerano coinquilini fumatori, non possiedono e non vogliono animali domestici (73% dei casi).
Nel 75% delle case in condivisione convivono uomini e donne, nel 19,5% si tratta di sole donne e nel 4,5% solo uomini.


Zone d’interesse

A livello cittadino i punti di maggiore offerta di stanze sono Roma e Milano, dove si concentra rispettivamente il 34,5% e il 12,9% dell’offerta. Seguono molto distanziate Bari (3,9%), Napoli (3,5%), Palermo e Catania, che si attestano sullo stessa percentuale del 3,2%.


I PREZZI

La richiesta di stanze singole così aumenta per un incremento delle richieste del 48% nell'ultimo anno, e la forte domanda porta il canone medio a crescere del 4,1% fino a 308 euro. Da un'indagine Immobiliare.it sulla locazione per gli universitari emerge rincaro analogo (+4% per le camere singole). Il prezzo medio toccherebbe in questo caso 400 euro, con una punta di 510 euro a Milano, e aumenti record dell'8% a Siena e Torino. Per le stanze doppie la spesa media, invece, sarebbe di 280 euro (+2%).


 

 

Fonti articolo: Idealista.itAnsa.it

Detrazione 20% su acquisto di qualunque immobile da affittare

Il Dl 133/2014 ha introdotto una deduzione del 20% sull'acquisto di immobili da affittare per un periodo minimo di otto anni.


Nelle risposte a Telecatasto, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come tale bonus sussiste anche nel caso in cui a vendere la casa non sia un'impresa costruttrice o una cooperativa edile. Non solo, viene ribadito che gli otto anni della durata della locazione possono essere comprensivi anche dell'eventuale rinnovo per legge, come nel caso di un contratto 4+4.

Acquisto da imprese costruttrici o cooperative edili

Sebbene la prima formulazione dell'articolo 21 del dl 133/2014 prevedeva che gli immobili dovessero essere venduti da imprese costrtturici o cooperative edili, tale requisito non esiste nel testo di conversione in legge. Infatti, afferma il Fisco, rispetto all’originaria formulazione dell’art.21, nella quale venivano individuati quali soggetti cedenti le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente. Sul tema, neanche il DM attuativo dell’8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.


Durata contratto di affitto

Secondo il Fisco, l'ambito di applicazione della norma dell'articolo 21 del dl 133/2014 riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni otto, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.


Fonte articolo: Idealista.it

Il condomino che effettua i lavori risarcisce in caso di infiltrazioni


La mancata locazione di un immobile per cause imputabili al condominio (infiltrazioni di acqua nell’appartamento, proveniente dalle coperture condominiali) ne comporta il mancato godimento per colpa altrui e, quindi, il dovere di risarcire il danno.


In una recente sentenza (la 10870/2016) la Corte di cassazione ha dato ragione ad un condòmino che aveva citato in giudizio il condominio per sentirlo condannare al rifacimento dei lavori di alcune coperture condominiali e al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni presenti all’interno di un suo immobile di proprietà che non avevo potuto locare, causandogli un notevole pregiudizio economico.

I GRADI DEL GIUDIZIO

Condannato, in primo grado, il condominio al rifacimento dei lavori indicati dalla Ctu nonché al pagamento dei danni in favore dell’attore ed estromessa la "terza chiamata (ditta che aveva eseguito i lavori)" in base all’articolo 1667 del Codice civile, la Corte di appello rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto, pur essendo un danno derivante dal mancato godimento di un diritto reale, l’attore non aveva fornito alcun elemento per la sua quantificazione.


La ditta appaltatrice veniva così obbligata al risarcimento, al posto del condominio, delle spese che avrebbe dovuto affrontare per il rifacimento delle opere ordinate dai giudici. E veniva confermata la legittimazione passiva del condominio in quanto l’attore non aveva agito in giudizio per far valere i diritti derivanti dal contratto di appalto ma in qualità di condòmino per la realizzazione dei lavori necessari alla tutela delle parti comuni dell’edificio e per il risarcimento dei danni derivanti dalle parti comuni stesse.


I giudici di legittimità, riguardo al risarcimento del danno, ribaltavano però la sentenza della Corte di appello. Appurato che le infiltrazioni lamentate avevano impedito al condòmino danneggiato - che non si era disinteressato all’utilizzo del bene - di locare l’immobile, per i giudici di legittimità il pregiudizio andava risarcito mediante ricorso ad elementi di carattere presuntivo, tra i quali quelli che emergevano dalla Ctu, con i quali poter procedere al calcolo, a sua volta presuntivo, del valore locativo dell’immobile.


Riguardo, invece, al difetto di legittimità passiva del condominio, osservava la Corte che, dagli atti di causa, si evinceva che il danneggiato non aveva inteso far valere in giudizio le garanzie e le azioni discendenti dal contratto di appalto, bensì aveva agito in qualità di condòmino per ottenere l’esecuzione dei lavori per la tutela delle parti comuni, nonché per il risarcimento dei danni derivati dalle stesse parti. Per queste motivazioni la Cassazione rigettava il ricorso incidentale del condominio e dava pienamente ragione al condòmino danneggiato.


Fonte articolo: Quotidianocondominio.ilsole24ore.com, vetrina web

Giusto chiedere l'aumento dell'affitto quando si ristruttura?

Il proprietario di un appartamento può domandare l'aumento del canone di locazione nel caso di esecuzione di lavori straordinari? Se sì, in che misura ed a che condizioni?


Per rispondere ai quesiti è inutile leggere, rileggere e scartabellare le leggi vigenti: nessuna norma di rango legislativo attualmente in vigore disciplina questa fattispecie.

 

Com'è possibile, allora, che in tanti, tantissimi, siano convinti che la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio – siano essi relativa all'unità immobiliare e/o alle parti comuni del palazzo – diano automatico al proprietario automatico diritto a domandare l'aumento del canone?


Molto dipende dalla legislazione vigente fino al 1998. Al riguardo l'art. 23 della legge n. 3928 del 1978 (la così detta legge sull'equo canone parzialmente abrogata dalla legge n. 431/98), al primo e secondo comma recitava:

"Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta".


Tale disposizione, come si accennava, è stata abrogata sul finire del secolo scorso: essa aveva la funzione di adeguare il valore del canone di locazione rispetto alla nuova situazione, derivante dagli interventi conservativi, compensando in tal modo con effetto immediato l'aumento di valore del bene in ragione dei suddetti interventi.
Nel vigore di questa norma, quindi, era la legge a consentire la richiesta di adeguamento del canone, stabilendone tra l'altro anche le modalità e la tempistica di calcolo.


Eliminata questa disposizione e passati nel regime degli contratti così detti a canone libero è sparito ogni riferimento a questa facoltà.
Ciò non vieta, naturalmente, che le parti possano prevedere un aggiornamento del canone per queste ipotesi stabilendo contestualmente; ma è solamente la fonte contrattuale l'unica in grado di rendere legittima una richiesta di aggiornamento del canone.


Insomma, se il contratto di locazione non prevede l'aumento del canone per l'ipotesi di lavori di manutenzione della casa e/o delle parti comuni dell'edificio, il proprietario non avrà alcun diritto di avanzare pretese in tal senso – per mancanza di disposizioni legislative a sostegno – e qualora lo facesse la sua richiesta potrebbe essere contestata legittimamente dal conduttore.


Fonte articolo: Condominioweb.com

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