Le regole per il calcolo di IMU e Tasi

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini italiani dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu. Per calcolare l’importo dell’acconto si devono utilizzare le aliquote deliberate nel 2014. Per quanto riguarda l’anno in corso infatti, la proroga concessa ai Comuni per la presentazione dei bilanci preventivi, implica anche uno slittamento delle delibere sulle aliquote di Tasi e Imu.
Fanno eccezione i Comuni che presenteranno apposita delibera entro il 23 maggio e nei quali si dovranno dunque applicare le aliquote per l’anno in corso.

 

A questo punto, molti penseranno che l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso. In teoria sì, in pratica ogni contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni che potrebbero far aumentare o diminuire la somma da pagare. A titolo esemplificativo potrebbero essere cambiati:
- la rendita catastale dell’immobile (il riferimento è al 1° gennaio 2015); 
- la modalità di utilizzo del fabbricato;
- la tipologia dell’area, divenuta edificabile in base al PRG.

In ultimo potrebbero essere stati effettuati degli acquisti o delle vendite di immobile nel corso dell’anno che andrebbero ad incidere sul pagamento dell’Imu e della Tasi.


Imu e Tasi 2015: acquisti e vendite. 
Le due rate di Imu e Tasi 2015, in scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, dovranno essere di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 16 aprile 2015, il calcolo del tributo dovrà essere effettuato per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Una volta ottenuto il risultato, esso dovrà essere diviso per due.
In ogni caso, per calcolare il saldo, bisognerà liquidare nuovamente il tributo per l’intera annualità e applicare le aliquote deliberate, sottraendo quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto.


Imu 2015: quando si paga e quanto. Se un immobile è adibito ad abitazione principale, l’Imu non è dovuta, così come le relative pertinenze. Ricordiamo che viene considerato abitazione principale l’immobile usato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle inserite nelle nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esempio: box auto). Bisogna tenere però in considerazione che l’esonero dal pagamento vale solo per una unità immobiliare, sulla seconda si dovranno versare sia l’Imu che la Tasi.

Sono soggette all’Imu le abitazioni principali di lusso inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso però sono previste delle riduzioni e il contribuente dovrà applicare l’aliquota stabilita dal Comune di pertinenza nel 2014. La misura base è del 4 per mille, ma i Comuni possono aver apportato delle variazioni fino al 6 per mille o fino al 2 per mille. E’ prevista in questo caso una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Secondo la normativa vigente, l’Imu è dovuta per anni solari in proporzione alla quota posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La stessa regola si deve applicare per il pagamento della Tasi.


Imu e Tasi 2015: base imponibile. 
Per calcolare la base imponibile di Tasi e Imu occorrerà partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicare il numero per il coefficiente di riferimento. Per gli immobili ad uso abitativo il coefficiente è 160.

Nel calcolo della base imponibile sono previsti alcuni casi particolari:
- fabbricati di interesse storico ed artistico: base imponibile ridotta del 50%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: base imponibile ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli poi, la base imponibile andrà calcolata sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%. Una volta fatto si dovrà applicare il coefficiente di riferimento: 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile.

 

Tasi e Imu 2015: aliquote. L’aliquota di base ai fini Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la possibilità di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla fino al 10,6 per mille. Anche nel 2015 si potrà poi applicare l’addizionale dello 0,8 per mille, in tutti i casi però non si potrà superare ll’11,4 per mille.
Come detto in precedenza, le aliquote da applicare sono quelle stabilite dal proprio Comune nel 2014. L’aliquota Tasi può variare dall1 al 2,5 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille si può aggiungere alla Tasi anziché all’Imu, arrivando fino al 3,3 per mille.

Infine bisogna tenere in considerazione che non sono soggetti a IMU:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed assegnati ai soci; 
- gli alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge nell’ipotesi di separazione legale o divorzio;
- l’unico immobile posseduto dalle Forze armate.

Fonte articolo: http://www.forexinfo.it/Imu-e-Tasi-2015-calcolo-dell-acconto-per-la-scadenza-del-16-giugno-La-guida



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