Legge di Bilancio approvata: gli incentivi casa 2018

Con la terza e definitiva approvazione in Senato, la legge di Bilancio 2018 ha preso finalmente una forma definitiva.


Così come tutte le detrazioni per la casa, dal bonus ristrutturazione al nuovissimo bonus verde.

 

Bonus CASA 2018

Il bonus ristrutturazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.
Collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per usufruire del bonus i lavori devono iniziare dopo il 1º gennaio.


Viene introdotto per il 2018 il "bonus verde" del 36% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private degli edifici esistenti,  unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, fino a un massimo di spesa di 5mila euro per unità immobiliare.
L'Ecobonus viene prorogato per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma cambiano le percentuali di sconto. Scende al 50% il bonus per l'acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A. Rimane al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione  di efficineza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l'acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.


Il Sismabonus viene prorogato per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest'anno, viene esteso anche alle case popolari. Si parte da una riduzione del 50% che puo' arrivare fino all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente.

GLI ALTRI INCENTIVI

Cedolare secca canone concordato 2018 - prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.
A tal proposito, la Fiaip non si dichiara soddisfatta, in quanto il Governo Gentiloni e la sua maggioranza hanno ritenuto che la proprietà immobiliare sia esclusivamente limoni da spremere. Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip, dichiara:

Nonostante tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione avessero condiviso la proposta di ampliare la cedolare secca anche alle locazioni commerciali, il Governo ha ritenuto di bocciare ogni possibile incentivo per la ripresa del mercato immobiliare. I dati sono preoccupanti, siamo insieme alla Grecia l’unico Paese d’Europa in cui i prezzi continuano a calare, impoverendo sempre più le migliaia di famiglie Italiane proprietarie di immobili.

Detrazione Irpef degli affitti universitari per gli studenti fuori sede - La detrazione Irpef riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede" torna a spettare, a regime (e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018) agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Il requisito della distanza necessario per fruire dell’agevolazione si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.


Modalità di calcolo della Tari - Viene prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. “metodo normalizzato”).


Cessione credito bonus energia - viene estesa la possibilità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.


Fondo nazionale per l'efficienza energetica - Viene inserita una sezione per il rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50milioni di euro.


Detrazione polizze calamità - Diventano detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.


Fondo demolizione opere abusive - Viene istituito un fondo di 10 milioni (5 per il 2018 e 5 per il 2019) per la demolizione degli edifici abusivi. Viene inoltre istituita una banca dati centralizzata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'abusivismo edilizio.


Riqualificazione dimore storiche - Vengono riattivati i contributi per gli interventi conservativi sulle dimore storiche private (10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020).


Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede - detrazione  potrà essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.


FontI articolo: Idealista.it 12IlSole24ore.com.

Il bonus "prima casa" si allarga

Chi ha già acquistato un immobile con il bonus prima casa ne può usufruire una seconda volta e finanche una terza a patto che il nuovo acquisto serva ad ampliare il precedente.


In buona sostanza, la nuova casa non deve risultare come un immobile autonomo, ma deve essere unita a quelle acquistate prima. 

È questa la soluzione adottata ieri dall’Agenzia delle Entrate con una risoluzione particolarmente interessante. In questo caso l’unico limite per il contribuente è quello di evitare che l’immobile risultante dalla fusione non abbia le caratteristiche tali da essere classificabile in catasto nella categoria A/1 ("abitazioni signorili"), A/8 o A/9, per le quali non spetta l’agevolazione. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona il bonus prima casa per appartamenti da unire tra loro.


Le ipotesi da prendere in considerazione sono due. In un primo caso, il contribuente è proprietario di un appartamento acquistato con il bonus prima casa. Dopo un po’ la famiglia si amplia e c’è bisogno di "allargarsi". Coincidenza vuole che proprio il vicino del pianerottolo decida di vendere e andare a vivere altrove. Così il contribuente acquista la casa di quest’ultimo e, sfondando una parete divisoria, la unica alla propria. In tale ipotesi è ben possibile usufruire una seconda volta del bonus prima casa, in quanto il nuovo acquisto è volto ad ampliare l’appartamento precedentemente ed unirlo a quest’ultimo. Difatti non ostacola l’ottenimento dell’agevolazione "prima casa" il fatto che il contribuente già abbia un’altra proprietà immobiliare, qualora il nuovo acquisto sia destinato a unirsi e fondersi con la proprietà preposseduta.


In un secondo caso (quello preso in esame ieri dall’Agenzia delle Entrate) il contribuente è proprietario già di due immobili: il primo acquistato con il bonus prima casa e il secondo no (per via appunto del fatto che egli era già proprietario del primo appartamento acquistato con l’agevolazione). Lo stesso soggetto acquista un terzo appartamento con lo scopo di unirlo ai due di cui già è proprietario. Dall’unione ne risulterà un unico immobile. Anche in questo caso, secondo la circolare diramata ieri, è possibile usufruire una seconda volta dell’agevolazione prima casa. In pratica, è ben possibile avvalersi del bonus prima casa se, chi è già proprietario di due appartamenti, ne acquista un terzo a patto che, una volta divenutone proprietario, il nuovo immobile venga unito agli altri due per formare un’unica unità immobiliare e non costituisca un immobile di lusso (ossia non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).


Già più volte, in passato, l’Agenzia ha preso in esame il caso dell’acquisto, con il bonus prima casa, di un’altra abitazione, rispetto ad altra abitazione già di proprietà del contribuente, al fine di ampliare quest’ultima e tutte le volte aveva confermato la spettanza dell’agevolazione, ma mai si era preso in esame il coinvolgimento di più di due appartamenti.


Sempre con riferimento alle ipotesi di immobili divenuti troppo piccoli per essere abitati dal nucleo familiare, la giurisprudenza ha spesso ritenuto non rigida la regola secondo cui l’agevolazione prima casa (consistente nell’imposta di registro al 2% o, se si acquista da un costruttore, nell’IVA al 4%) si può ottenere solo se il contribuente non possiede già un altro immobile: secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Regione Lombardia – che segue peraltro un orientamento espresso anche dalla Cassazione – è possibile replicare il bonus prima casa qualora la famiglia debba cambiare abitazione a seguito di sopraggiunte esigenze che rendono la prima inservibile e inidonea.


Si pensi, ad esempio, al caso in cui una coppia di coniugi acquisti un monolocale con l’agevolazione "prima casa" e, successivamente, alla nascita di due figli, divenendo l’appartamento insufficiente a contenere tutti e quattro, decida di trasferirsi e acquistare una seconda abitazione: secondo i giudici, anche tale immobile (benché il primo non venga venduto e, quindi, resti nella proprietà del contribuente) può scontare i benefici fiscali della prima casa.


Inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola per l’aumento del numero dei figli del contribuente o troppo grande a causa della loro diminuzione (perché andati a vivere altrove o, magari, a seguito di separazione); oppure potrebbe essere inidonea una abitazione divenuta inaccessibile, perché ubicata in un piano alto in un palazzo senza ascensore, a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione o, magari, perché divenuto anziano e disabile. Inidonea potrebbe essere, infine, una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o che si renda inutilizzabile per la distanza dal suo luogo di studio o di lavoro. Infine, potrebbe essere inidonea la casa fatiscente o priva di impianti o servizi.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

Leasing immobiliare: 10 cose da sapere

Il leasing è un contratto di affitto con possibilità di riscatto del bene goduto, versando per un certo periodo un canone concordato.


Nello specifico del leasing immobiliare, si paga un canone di affitto per l’utilizzo di una casa acquistata da un altro soggetto. 

 

Dopo un certo lasso di tempo si potrà riscattarla, pagando quindi una cifra sicuramente inferiore a quella dovuta facendo direttamente l’acquisto.
Il contratto ha in genere una durata minima di 8 anni e prevede il pagamento di un acconto iniziale compreso tra il 10% e il 30% del prezzo di acquisto della casa. Si tratta quindi di una forma di finanziamento molto utile per chi al momento della stipula del contratto non dispone di tutta la cifra corrispondente al prezzo dell’immobile.

10 cose che è utile conoscere sul leasing immobiliare abitativo

1. Chi è il proprietario dell’immobile?
Nel contratto di leasing finanziario “prima casa”, la società di leasing è proprietaria dell’immobile fino a che l’utilizzatore non eserciti l’opzione finale di acquisto (riscatto). Una volta esercitata l’opzione finale di acquisto si perfeziona il trasferimento del diritto di proprietà dalla società di leasing al soggetto utilizzatore.


2. È obbligatorio esercitare l’opzione finale di acquisto (riscatto)?
No. L’opzione finale di acquisto rappresenta una facoltà dell’utilizzatore il quale può anche scegliere di non esercitarla. In tal caso deve restituire l’immobile alla società di leasing.


3. In quale modo il cliente dimostra di possedere i requisiti per le detrazioni IRPEF previste in caso di stipula di un leasing immobiliare abitativo?
Il requisito principale richiesto per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF è che il reddito complessivo dell’utilizzatore non sia superiore a 55.000 euro su base annua; tale reddito è desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Tutti i requisiti cui sono subordinati il riconoscimento e la misura delle detrazioni IRPEF (reddito annuo, non titolarità dei diritti di proprietà di altri immobili abitativi, età) sono, peraltro, facilmente riscontrabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica, in quanto dati già in possesso degli Uffici finanziari o dalla stessa facilmente acquisibili.


4. Se una coppia è cointestataria di un leasing prima casa e possiede entrambi i requisiti (ciascuno un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e un’ età inferiore a 35 anni) cosa succede?
Si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte al 50% (salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico). Pertanto ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro e il 19% con un limite massimo di 10.000 euro al momento del riscatto.


5. Sul contratto di leasing si deve pagare l’imposta sostitutiva come nel mutuo?
No. Contrariamente al mutuo per il quale è prevista l’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo mutuato, nel leasing non si deve pagare alcuna imposta sostitutiva.


6. Cosa succede quando il contratto di leasing è stato stipulato prima dei 35 anni ma questa età venga superata prima del 31 dicembre 2020?
Nulla. Le condizioni dell’età e del reddito complessivo devono essere soddisfatte esclusivamente al momento della stipula del contratto di leasing.


7. Chi paga IMU, TASI e TARI in caso di leasing prima casa?
IMU, TASI e TARI, a norma di legge, sono a carico dell’utilizzatore (e non del concedente proprietario) il quale se utilizza direttamente l’abitazione come propria dimora abituale, non sarà tenuto al pagamento né dell’IMU né della TASI, dal cui pagamento sono esentati gli immobili destinati ad abitazione principale dei titolari. Da tale esenzione sono escluse le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


8. Posso acquisire in leasing qualunque immobile per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016?
Sì, per quanto riguarda le detrazioni IRPEF che prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e possono pertanto riguardare anche immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. No, per quanto riguarda le agevolazioni per acquisto “prima casa” (registro all’1,5%) non applicabili a immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


9. Se il cliente ha più di 35 anni può acquistare l’abitazione principale con un leasing?
Il leasing immobiliare abitativo può essere stipulato da qualsiasi persona fisica a prescindere dalla età, dal reddito e dalla proprietà di altri immobili abitativi; sono invece subordinate a specifici requisiti soggettivi e/o oggettivi le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016: – le detrazioni IRPEF vengono riconosciute solo a soggetti con reddito inferiore a 55.000 euro, che non siano titolari dei diritti di proprietà su altri immobili abitativi, e in misura diversa a seconda dell’età (sopra o sotto i 35 anni); – le agevolazioni “prima casa” in tema di imposta di registro vengono riconosciute solo ad abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e solo nel caso in cui l’utilizzatore possieda i requisiti soggettivi per accedere a tale tipo di agevolazione.


10. Cosa succede se il contratto di leasing è risolto perché il cliente non paga più i canoni di leasing?
A seguito della risoluzione il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Al tal fine può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto previsto per le locazioni ordinarie. Ottenuto il bene il concedente dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene a valori di mercato, attenendosi a criteri di trasparenza e pubblicità (in sostanza ricorrendoalle “procedure competitive”), pagando così all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, al netto di quanto spettante alla società di leasing concedente pari a: – la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; – i canoni a scadere attualizzati; – il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; – spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, altro.


Fonte articolo: Infobuild.it

 

Il 2017 chiuderà con oltre 500mila compravendite

Compravendite in crescita anche se ad un ritmo "fisiologicamente" più basso.


Buoni segnali sul fronte dell’avvicinarsi dell’inversione di tendenza nell’andamento dei prezzi e dal punto di vista della diminuzione di sconti e tempi di vendita. 

 

È il quadro generale che emerge nel terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2017 stilato da Nomisma.
Archiviato, a fine 2016, un incremento delle compravendite immobiliari pari al 16%, "si stima una significativa riduzione della crescita che dovrebbe attestarsi nell’ordine del +5% ad esito delle dinamiche che hanno interessato il segmento abitativo (+5,5%) e quello terziario e commerciale (+2,2%)".

A giudizio dell’istituto bolognese "nel 2017 l'euforia si è leggermente affievolita, lasciando spazio ad una maggiore oculatezza nelle scelte che scaturisce dalla valutazione dei fattori di debolezza ancora presenti sul mercato" tanto che "le compravendite di abitazioni in Italia si attesteranno poco sotto le 545.000: considerando come termine di paragone il 2006, ultimo anno della fase espansiva, il mercato residenziale si è ridimensionato di circa il 36,6%, pari a oltre 300.000 contratti stipulati in meno".


Quanto ai prezzi, l’Istituto emiliano rileva "come per effetto della pressione della domanda" questi "risultino in media ormai prossimi all'invarianza; per questo i cambiamenti registrati potrebbero indurre la componente d'investimento, pressoché scomparsa dal mercato al dettaglio, a riattivarsi".

Guardando alle alle locazioni, Nomisma rileva un crescente ottimismo da parte degli agenti interpellati: il settore è trainato dalla domanda di locazioni brevi (temporanee), da parte di lavoratori in mobilità sul territorio oltreché di giovani (per motivi formativi o esigenze lavorative).


I Mutui 

"Le convenzioni notarili per mutui finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (111.235) registrano una flessione del 2% rispetto al trimestre precedente e un aumento dell’1,3% su base annua" dice una nota dell'Istat. La flessione congiunturale interessa tutto il territorio nazionale, ad esclusione del Sud che si mantiene stabile. In termini tendenziali la crescita interessa Nord-ovest (+3,6%), Sud (+2,5%) e Centro (+0,7%); Nord-est e Isole registrano invece un calo (-1,4% e -0,6% rispettivamente). Le città metropolitane segnano un aumento del 3,6%, i piccoli centri un leggero decremento pari allo 0,4%».

Nel confronto con lo stesso periodo del 2016, il primo semestre 2017 mostra segnali di espansione sia per le compravendite (+4,4%) che per i mutui (+5,5%).


Fonti articolo: IlSole24ore.com 1 e 2

Deposito prezzo: più tutele per chi compra e vende casa

Il Notariato dedica una guida (disponibile qui) al cosiddetto deposito prezzo, cioè in sostanza la possibilità di bloccare il pagamento di una compravendita immobiliare su un conto corrente dedicato gestito del notaio fino alla definitiva trascrizone dell’atto nei registri immobiliari.


La novità, introdotta dalla legge sulla concorrenza (legge 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti) è entrata in vigore lo scorso 29 agosto.

"È ancora prematuro fare una stima precisa sulla diffusione del deposito del prezzo negli studi notarili, ma i primi dati evidenziano comunque che in alcune zone di Italia si inizia ad utilizzare questo strumento di tutela – commenta Giampaolo Marcoz, consigliere nazionale del Notariato con delega alla comunicazione –. Con questa campagna informativa il Consiglio Nazionale del Notariato intende fornire ai cittadini alcuni importanti chiarimenti per meglio comprendere le opportunità di tutela che tale nuovo istituto fornisce".


Chi compra è esposto al rischio che tra la data del rogito e la data della sua trascrizione venga pubblicato un gravame a carico del venditore: un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, eccetera. "Scenari di questo tipo – precisa il Notariato – si sono verificati assai raramente perché i notai adempiono all’obbligo della trascrizione in tempi molto brevi, quasi azzerando i rischi".

Cosa prevede la legge 

Importando in Italia una prassi già da tempo vigente in Francia, la nuova legge afferma che qualora sia "richiesto da almeno una delle parti", il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami. 


"Si tratta di una tutela facoltativa: in sede di rogito l'acquirente – spiega il Notariato – a seconda dei casi, può optare per avvalersene o rinunziarvi. Sarebbe opportuno che tale opzione venisse manifestata prima del rogito, ma nulla esclude, comunque, che di fronte a motivi gravi sopravvenuti e imprevedibili, si possa manifestare l'opzione anche direttamente alla stipula.


Le somme che il notaio si vede versare da parte dell'acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bensì al notaio stesso) saranno da lui segregate su di un conto corrente dedicato che ha appositamente acceso in banca con la destinazione di conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013".
Queste somme sono assolutamente al sicuro: sia perché sono separate dal patrimonio del notaio (non cadono nella sua successione, in caso di premorienza; non vanno nella comunione legale del coniuge; sono impignorabili da parte dei suoi creditori) sia perché sono impignorabili anche dai creditori del venditore. Non solo. Gli interessi attivi che produce il conto dedicato vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.


Alcuni casi specifici 

La Guida specifica che il nuovo strumento possa tornare utile in alcune fattispecie particolari:

- Nel caso di presenza di un pignoramento o di una ipoteca esistente si può convenire in atto che «il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità».
- Se la casa è soggetta a prelazione legale "si conviene che il prezzo venga pagato una volta che sia venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione".
- Se la casa non è agibile, nell’atto si può prevedere "che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità".
- Se non è libera da persone o cose il prezzo sarà pagato solo ad avvenuta consegna della casa libera all’acquirente.
- Nel caso di debiti del venditore, ad esempio se questo non ha ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico le spese condominiali a suo carico, "presso il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l'incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall'amministratore di condominio".


Anche chi vende è tutelato 

Le tutele, sostiene il Notariato, sono anche per il venditore: "Il deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall’acquirente al venditore, il quale incasserà le somme dopo qualche giorno ma non correrà alcun rischio in ordine all’effettivo incasso della somma pattuita".
L’operazione del Notariato rientra nella campagna informativa #casaconviene del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

 

Affitti: in aumento canoni e "qualità"

Contrariamente ai prezzi di compravendita, i canoni d’affitto continuano ad aumentare, consolidando il trend in tutti i segmenti di mercato e in tutte le tipologie di alloggi, dopo la ripresa che avevano già fatto segnare nel corso del 2016.


Che a sua volta però seguiva alla perdita di circa 15 punti percentuali registrata a pa rtire dal 2008.

 

Nel primo semestre del 2017 i canoni di locazione delle grandi città registrano i seguenti aumenti: +2% per i monolocali, +1,2 per i bilocali e +1,1% per i trilocali rispetto alla seconda parte del 2016, variazioni che diventano rispettivamente +2,1%, +1,7% e +1,5% su base annua.
A crescere di più è Bologna (+5,3% per i monolocali e +4,6% per i trilocali) mentre Genova è in controtendenza (-2,9% per i monolocali, stabili bi e trilocali).

Canone concordato in crescita 

Una conferma arriva per quel che riguarda l’aumento al ricorso per il canone concordato, a cui si fa ricorso nel 28,1% dei casi (erano il 22,9% nella scorsa rilevazione). In sostanza si tratta di contratti che adottano corrispettivi massimi fissati da accordi territoriali tra associazioni di inquilini e proprietari e che godono di alcune agevolazioni fiscali, tra cui soprattutto la cedolare secca al 10%, che la legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento dovrebbe confermare per i prossimi anni.

Restano pressoché costanti le motivazioni della ricerca della casa in affitto: il 60% cerca la casa principale, il 36,6% per motivi legati al lavoro e il 3,4% per motivi legati allo studio. 
Oltre il 41% di chi cerca casa in affitto ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 25,4% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni. Il 40,7% è rappresentato da single. Le tipologie più affittate sono i bilocali (39,6%), a seguire il trilocale (34,7%).


Aumenta la qualità 

I potenziali inquilini sono sempre più esigenti nella ricerca dell’immobile e si evidenzia una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di "qualità", ovvero ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. Cresce l'interesse per gli immobili arredati o parzialmente arredati. La presenza del riscaldamento autonomo è apprezzata, perché consente una riduzione dei costi condominiali. I proprietari stanno recependo questa esigenza e di conseguenza la qualità dell’offerta abitativa in locazione è in miglioramento.


Il peso sull’economia familiare 

In uno scenario di tassi bassi e occupazione precaria, l’affitto resta una soluzione obbligata per le categorie sociali più deboli; l’aumento dei canoni in un contesto di perdurante difficoltà economica e bassa inflazione rischia di diventare "un costo eccessivo per l’economia familiare", come sostiene Eurostat a proposito di una elaborazione su dati relativi al 2015 ripresa da idealista.it, secondo cui circa un terzo dei cittadini italiani che vivono in affitto investono nel canone oltre il 40% dei propri guadagni. In Spagna, Grecia e Romania si arriva a quasi la metà dei locatari.


Fonte articolo: IlSole24ore

Detrazioni edilizie: cosa accade se cambia il proprietario dell'immobile?

Per le ristrutturazioni edilizie è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali.


Chi esegue lavori sulla propria casa da ristrutturare ha diritto a una detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2017. 

Ma cosa accade se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione?


Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).


In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.


Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.


In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.


Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.


Fonte articolo: Idealista.it

 

Mutui: tassi più bassi rispetto al 2016

Il settore dei mutui continua ad attrarre nuovi e vecchi acquirenti del mercato immobiliare, grazie a un livello dei tassi di interesse che rende i finanziamenti mai così convenienti come in questo periodo.


Non solo i tassi non sono saliti, ma hanno anche raggiunto lo scorso mese una percentuale più bassa del minimo registrato durante il 2016.

La conferma arriva dall’analisi effettuata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sui dati di Bankitalia, secondo cui a settembre il costo dei mutui – sintetizzato dall’andamento dei tassi fissi e variabili e influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di prestito – è risultato pari all’1,97%, contro il 2,05% fatto segnare nello stesso periodo dello scorso anno (era il 2,11% ad agosto 2017 e 5,72% a dicembre 2007). Sul totale di quanto erogato dalle banche, i due terzi dei mutui sono a tasso fisso.


Non dimentichiamo quanto sta accadendo per i mutui dal lato delle richieste, con le nuove tendenze segnalate dal Barometro CRIF (Centrale Rischi Finanziari). Si è rilevato che la domanda di settembre è in scesa del 13,8% rispetto allo stesso mese del 2016, a causa della progressiva perdita di interesse da parte delle famiglie verso la portabilità dei vecchi prestiti. Tuttavia secondo Simone Capecchi, executive director della Centrale Rischi, è in atto un consolidamento della ripresa dei nuovi mutui, richiesti grazie anche al sostegno delle maggiori compravendite che stanno caratterizzando il mercato immobiliare.


Infine, ricordiamo anche che la recente proroga del Quantitative Easing fino a settembre 2018 contribuirà a mantenere molto bassi i tassi del mercato monetario, sia a breve termine (Euribor) che a lungo (Eurirs).


Fonte articolo: Mutuionline.it

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