Il bonus "prima casa" si allarga

Chi ha già acquistato un immobile con il bonus prima casa ne può usufruire una seconda volta e finanche una terza a patto che il nuovo acquisto serva ad ampliare il precedente.


In buona sostanza, la nuova casa non deve risultare come un immobile autonomo, ma deve essere unita a quelle acquistate prima. 

È questa la soluzione adottata ieri dall’Agenzia delle Entrate con una risoluzione particolarmente interessante. In questo caso l’unico limite per il contribuente è quello di evitare che l’immobile risultante dalla fusione non abbia le caratteristiche tali da essere classificabile in catasto nella categoria A/1 ("abitazioni signorili"), A/8 o A/9, per le quali non spetta l’agevolazione. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona il bonus prima casa per appartamenti da unire tra loro.


Le ipotesi da prendere in considerazione sono due. In un primo caso, il contribuente è proprietario di un appartamento acquistato con il bonus prima casa. Dopo un po’ la famiglia si amplia e c’è bisogno di "allargarsi". Coincidenza vuole che proprio il vicino del pianerottolo decida di vendere e andare a vivere altrove. Così il contribuente acquista la casa di quest’ultimo e, sfondando una parete divisoria, la unica alla propria. In tale ipotesi è ben possibile usufruire una seconda volta del bonus prima casa, in quanto il nuovo acquisto è volto ad ampliare l’appartamento precedentemente ed unirlo a quest’ultimo. Difatti non ostacola l’ottenimento dell’agevolazione "prima casa" il fatto che il contribuente già abbia un’altra proprietà immobiliare, qualora il nuovo acquisto sia destinato a unirsi e fondersi con la proprietà preposseduta.


In un secondo caso (quello preso in esame ieri dall’Agenzia delle Entrate) il contribuente è proprietario già di due immobili: il primo acquistato con il bonus prima casa e il secondo no (per via appunto del fatto che egli era già proprietario del primo appartamento acquistato con l’agevolazione). Lo stesso soggetto acquista un terzo appartamento con lo scopo di unirlo ai due di cui già è proprietario. Dall’unione ne risulterà un unico immobile. Anche in questo caso, secondo la circolare diramata ieri, è possibile usufruire una seconda volta dell’agevolazione prima casa. In pratica, è ben possibile avvalersi del bonus prima casa se, chi è già proprietario di due appartamenti, ne acquista un terzo a patto che, una volta divenutone proprietario, il nuovo immobile venga unito agli altri due per formare un’unica unità immobiliare e non costituisca un immobile di lusso (ossia non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).


Già più volte, in passato, l’Agenzia ha preso in esame il caso dell’acquisto, con il bonus prima casa, di un’altra abitazione, rispetto ad altra abitazione già di proprietà del contribuente, al fine di ampliare quest’ultima e tutte le volte aveva confermato la spettanza dell’agevolazione, ma mai si era preso in esame il coinvolgimento di più di due appartamenti.


Sempre con riferimento alle ipotesi di immobili divenuti troppo piccoli per essere abitati dal nucleo familiare, la giurisprudenza ha spesso ritenuto non rigida la regola secondo cui l’agevolazione prima casa (consistente nell’imposta di registro al 2% o, se si acquista da un costruttore, nell’IVA al 4%) si può ottenere solo se il contribuente non possiede già un altro immobile: secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Regione Lombardia – che segue peraltro un orientamento espresso anche dalla Cassazione – è possibile replicare il bonus prima casa qualora la famiglia debba cambiare abitazione a seguito di sopraggiunte esigenze che rendono la prima inservibile e inidonea.


Si pensi, ad esempio, al caso in cui una coppia di coniugi acquisti un monolocale con l’agevolazione "prima casa" e, successivamente, alla nascita di due figli, divenendo l’appartamento insufficiente a contenere tutti e quattro, decida di trasferirsi e acquistare una seconda abitazione: secondo i giudici, anche tale immobile (benché il primo non venga venduto e, quindi, resti nella proprietà del contribuente) può scontare i benefici fiscali della prima casa.


Inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola per l’aumento del numero dei figli del contribuente o troppo grande a causa della loro diminuzione (perché andati a vivere altrove o, magari, a seguito di separazione); oppure potrebbe essere inidonea una abitazione divenuta inaccessibile, perché ubicata in un piano alto in un palazzo senza ascensore, a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione o, magari, perché divenuto anziano e disabile. Inidonea potrebbe essere, infine, una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o che si renda inutilizzabile per la distanza dal suo luogo di studio o di lavoro. Infine, potrebbe essere inidonea la casa fatiscente o priva di impianti o servizi.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it



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