IMU e Tasi, guida "Facile"

 

 

Il 16 giugno prossimo il fisco busserà due volte. In scadenza, il versamento degli acconti di Imu (Imposta municipale unica) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), le imposte che gravano sulla casa e che, insieme alla Tarsu (Tassa sui rifiuti), danno vita alla Iuc (Imposta unica comunale).

Tanto per l’Imu quanto per la Tasi la base di calcolo è data dalla rendita catastale rivalutata del 5%. Il risultato va moltiplicato per il coefficiente corrispondente all’immobile (160 per le abitazioni) e su questo importo si applica l’aliquota decisa dal relativo Comune. Le aliquote sono reperibili sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze e, in questa prima fase, sono le stesse del 2014, a meno che le amministrazioni non abbiano comunicato entro il 23 maggio allo stesso dicastero eventuali variazioni. La metà del risultato ottenuto è l’importo da versare a titolo di acconto Imu e di acconto Tasi. Eventuali detrazioni o agevolazioni previste sono indicate nelle delibere pubblicate dai Comuni.

Chi ha poca familiarità con i numeri può rivolgersi a un Caf  o accedere al sito amministrazionicomunali.it, che permette di effettuare il computo online inserendo nell’apposito format il codice catastale del Comune e il valore della rendita catastale.
L’Imu deve essere versata dai proprietari di seconde case e relative pertinenze, mentre dal 1° gennaio 2014 è stata abolita per le abitazioni principali (quelle dove si ha la residenza) ad eccezione di quelle classificate come immobili di lusso (ville, castelli e dimore di pregio), appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. La Tasi deve essere invece versata in parte dai proprietari degli immobili e in parte dagli inquilini (se la casa è data in affitto) per una quota decisa dai Comuni che oscilla tra il 10 e il 30% del totale. Imu e Tasi possono essere pagate servendosi del modello F24 o tramite bollettino postale sia online, sia agli sportelli di banche o uffici postali.

Ricordiamo che l’aliquota minima fissata dallo Stato nel 2014 era pari all’1 per mille, mentre la massima si determinata tenendo conto che la somma tra Imu e Tasi non deve essere superiore al 10,6 per mille. Le aliquote Imu, anche per il 2015, possono essere elevate dai sindaci di uno 0,8 per mille aggiuntivo se il Comune ha previsto agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il saldo, per entrambe le imposte, si dovrà versare il 16 dicembre 2015, quando verrà effettuato il conguaglio in base alle variazioni di aliquota decise nel frattempo dalle amministrazioni.

Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/imu-e-tasi-la-prima-scadenza-il-16-giugno.html

Le regole per il calcolo di IMU e Tasi

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini italiani dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu. Per calcolare l’importo dell’acconto si devono utilizzare le aliquote deliberate nel 2014. Per quanto riguarda l’anno in corso infatti, la proroga concessa ai Comuni per la presentazione dei bilanci preventivi, implica anche uno slittamento delle delibere sulle aliquote di Tasi e Imu.
Fanno eccezione i Comuni che presenteranno apposita delibera entro il 23 maggio e nei quali si dovranno dunque applicare le aliquote per l’anno in corso.

 

A questo punto, molti penseranno che l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso. In teoria sì, in pratica ogni contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni che potrebbero far aumentare o diminuire la somma da pagare. A titolo esemplificativo potrebbero essere cambiati:
- la rendita catastale dell’immobile (il riferimento è al 1° gennaio 2015); 
- la modalità di utilizzo del fabbricato;
- la tipologia dell’area, divenuta edificabile in base al PRG.

In ultimo potrebbero essere stati effettuati degli acquisti o delle vendite di immobile nel corso dell’anno che andrebbero ad incidere sul pagamento dell’Imu e della Tasi.


Imu e Tasi 2015: acquisti e vendite. 
Le due rate di Imu e Tasi 2015, in scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, dovranno essere di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 16 aprile 2015, il calcolo del tributo dovrà essere effettuato per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Una volta ottenuto il risultato, esso dovrà essere diviso per due.
In ogni caso, per calcolare il saldo, bisognerà liquidare nuovamente il tributo per l’intera annualità e applicare le aliquote deliberate, sottraendo quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto.


Imu 2015: quando si paga e quanto. Se un immobile è adibito ad abitazione principale, l’Imu non è dovuta, così come le relative pertinenze. Ricordiamo che viene considerato abitazione principale l’immobile usato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle inserite nelle nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esempio: box auto). Bisogna tenere però in considerazione che l’esonero dal pagamento vale solo per una unità immobiliare, sulla seconda si dovranno versare sia l’Imu che la Tasi.

Sono soggette all’Imu le abitazioni principali di lusso inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso però sono previste delle riduzioni e il contribuente dovrà applicare l’aliquota stabilita dal Comune di pertinenza nel 2014. La misura base è del 4 per mille, ma i Comuni possono aver apportato delle variazioni fino al 6 per mille o fino al 2 per mille. E’ prevista in questo caso una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Secondo la normativa vigente, l’Imu è dovuta per anni solari in proporzione alla quota posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La stessa regola si deve applicare per il pagamento della Tasi.


Imu e Tasi 2015: base imponibile. 
Per calcolare la base imponibile di Tasi e Imu occorrerà partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicare il numero per il coefficiente di riferimento. Per gli immobili ad uso abitativo il coefficiente è 160.

Nel calcolo della base imponibile sono previsti alcuni casi particolari:
- fabbricati di interesse storico ed artistico: base imponibile ridotta del 50%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: base imponibile ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli poi, la base imponibile andrà calcolata sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%. Una volta fatto si dovrà applicare il coefficiente di riferimento: 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile.

 

Tasi e Imu 2015: aliquote. L’aliquota di base ai fini Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la possibilità di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla fino al 10,6 per mille. Anche nel 2015 si potrà poi applicare l’addizionale dello 0,8 per mille, in tutti i casi però non si potrà superare ll’11,4 per mille.
Come detto in precedenza, le aliquote da applicare sono quelle stabilite dal proprio Comune nel 2014. L’aliquota Tasi può variare dall1 al 2,5 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille si può aggiungere alla Tasi anziché all’Imu, arrivando fino al 3,3 per mille.

Infine bisogna tenere in considerazione che non sono soggetti a IMU:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed assegnati ai soci; 
- gli alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge nell’ipotesi di separazione legale o divorzio;
- l’unico immobile posseduto dalle Forze armate.

Fonte articolo: http://www.forexinfo.it/Imu-e-Tasi-2015-calcolo-dell-acconto-per-la-scadenza-del-16-giugno-La-guida

IMU e TASI, guida al pagamento

 

Scade il 16 giugno il termine di pagamento degli acconti Imu e Tasi 2015 e sono milioni i contribuenti che in queste settimane dovranno calcolare quanto versare di imposte sugli immobili. Per calcolare Imu e Tasi 2015, esattamente come l’anno scorso, si parte dalla rendita catastale, riportata sul rogito, si rivaluta del 5% e al risultato si moltiplica il coefficiente del proprio immobile. Alla cifra ottenuta si applicano le aliquote Tasi e Imu stabilite dai propri Comuni di residenza e, nel caso della Tasi, al risultato ottenuto bisognerà sottrarre eventuali esenzioni, se previste per le abitazioni principali e relative pertinenze.

 

Si attendono ancora nella maggior parte dei casi le delibere dei Comuni di nuove aliquote e detrazioni e nei Comuni che non riusciranno a deliberare entro fine mese le nuove aliquote i cittadini devono calcolare gli acconti sulle aliquote 2014, per poi fare il conguaglio con il saldo di dicembre effettuato sulle nuove aliquote 2015. E’ consigliabile, dunque, che contribuenti e i professionisti verifichino prima le aliquote di pagamento di ogni Comune per effettuare i giusti calcoli. Tra i Comuni che hanno deliberato già le nuove aliquote, le grandi Bologna e Firenze, ma anche Livorno, Arezzo, Padova, Vicenza, Potenza, Rimini, Modena, Pescara, Cagliari, e Treviso.


Precisiamo che nel caso in cui lo scorso anno il Comune avesse deliberato un’aliquota pari a zero, il contribuente non deve pagare la Tasi. Insieme alle aliquote, è bene consultare anche le detrazioni decise, giacchè non sono fisse ma ogni singolo Comune decide se applicarle o meno, e se modularle sulla rendita catastale o sul valore Isee.

Tutti pagano l’Imu e la Tasi tutti ma con alcune precisazioni: l’Imu deve essere versata esclusivamente dai proprietari degli immobili su tutti gli immobili ad eccezione di abitazioni principali e relative pertinenze e terreni agricoli ma solo se si trovano in Comuni classificati dall’Istat come montani. Per i terreni in collina, invece, sono esenti solo i proprietari hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi si applicano le regole previste in passato per cui i non coltivatori pagano sempre l'imposta, mentre i coltivatori pagano per scaglioni in riferimento al valore del terreno.


La Tasi, invece, deve essere versata sia da proprietari che da inquilini e su tutti gli immobili, abitazioni principali e pertinenze, seconde case pertinenze, terreni, negozi, uffici e tutti gli altri immobili commerciali. A differenza dell’Imu, la Tasi deve essere versata da proprietari e, in parte, anche dagli inquilini. A loro spetta, infatti, il pagamento di una percentuale compresa tra il 10 e il 30% della cifra totale da versare e anche in questo caso è il singolo Comune a decidere l’entità di questa percentuale che, però, precisiamo, non è obbligatoria. Calcolati gli acconti delle imposte da versare, si può pagare con bollettino postale o modello F24. Il bollettino postale si trova in qualsiasi ufficio postale, è in parte precompilato e dovrà essere completato solo inserendo i dati specifici del contribuente e dell’immobile per cui si deve pagare.


Per il modello F24, invece, bisogna riportare i codici tributo nella sezione intitolata Sezione Imu e altri Tributi locali in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’; bisogna poi compilare lo spazio codice ente/codice comune in cui bisogna indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il campo Numero immobili, dove indicare numero degli immobili, la tipologia di pagamento nella casella ‘Acc’ (acconto) per il pagamento del 16 giugno, e lo spazio ‘Anno di riferimento’.


Fonte articolo: http://www.businessonline.it/news/34075/imu-e-tasi-calcolo-e-pagamenti-prima-rata-giugno-con-aliquote-detrazioni-esenzioni-e-casi-particolare-per-chi-come.html

 

Guida alla detrazione per ristrutturazione, mobili e prima casa

 

Agevolazioni per le ristrutturazioni. 
Per chi ristruttura casa è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese perl’effettuazione di perizie e sopralluoghi; gli oneri di urbanizzazione ecc.
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Bonus mobili. 
Il Bonus Mobili prevede un bonus fiscale del 50% per chi, contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, acquista mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni; mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Tuttavia è essenziale che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili invece dev'essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.


La detrazione può essere richiesta in abbinamento a: interventi di manutenzione ordinaria per le parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione,  la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o postale, in cui vanno indicati la stessa causale utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.
Nell’aggiornamento le Entrate specificano che le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.

Agevolazioni prima casa.
L’agenzia delle entrate aggiorna anche la guida "Fisco e casa: acquisto e vendita" in base alle ultime circolari sull’argomento.
Viene specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è necessario che l’immobile appartenga alle categorie ammesse alle agevolazioni: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre ricorda che dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.

Infine l’Agenzia precisa che il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta pure al contribuente che ha un rapporto di lavoro in uno Stato estero, anche se la stessa abitazione risulti locata.  E’ necessario, però, che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per fruire della detrazione, permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.


Fonte articolo: http://www.geometri.cc/il-prelievo-fiscale-sulla-casa-tra-italia-ed-europa-cosa-cambia.html



Imu e Tasi: come reperire le aliquote

Guida al reperimento delle aliquote Imu e Tasi 2015 e delle detrazioni su prima casa, figli ed eventualmente altro: per ogni comune le delibere ufficiali contengono tutti i dati necessari a effettuare il calcolo per Imu e Tasi 2015, relativamente alla prima rata. Sapendo come muoversi reperire le informazioni necessarie diventa facilissimo, ma prima di illustrare i passaggi da compiere riportiamo una precisazione importante: se le delibere del comune su Imu e Tasi 2015 non sono presenti, si dovrà tener conto delle delibere del 2014 sulle due imposte.

 

Per conoscere l'aliquota Imu e Tasi del comune di residenza occorre innanzitutto collegarsi al sito del Ministero delle Finanze, Finanze.gov.it, quindi cliccare sulla dicitura "Fiscalità regionale e locale", presente sulla destra dello schermo appena sotto la scritta "Per conoscere il fisco". A questo punto si clicca, nel menu apparso sulla sinistra dello schermo, sulla scritta "IUC - Imposta Unica Comunale (Imu-Tari-Tasi)", e subito dopo su "Regolamenti e delibere aliquote/tariffe adottati dai singoli comuni". Infine si clicca su "Regolamenti e aliquote adottate dai singoli comuni".


Per conoscere le aliquote Imu e Tasi 2015 del proprio comune a questo punto basta ricercare il nome del comune nella casella in alto, selezionarlo dalla lista che apparirà e quindi scegliere l'anno delle delibere. A questo punto conviene sceglierel'anno 2015: se non esistono delibere del 2015 su Imu e Tasi si torna indietro e si sceglie l'anno 2014, perché in questo caso saranno quelle le delibere da considerare. Per conoscere non solo le aliquote di Imu e Tasi ma anche le detrazioni Tasi per prima casa, figli a carico, fasce di reddito o rendita catastale eventualmente decise dal proprio comune, non resta che leggere le delibere in questione, che conterranno tutti i dati utili per pagare le tasse per le varie tipologie di immobili che sono soggetti al versamento dei due tributi.


Aggiungiamo alcune news su Tasi e Imu: nel 2015 come abbiamo visto si terrà conto per la prima rata delle aliquote 2014 dove non deliberate di nuove. Esiste pertanto la possibilità che con le nuove delibere, che giungeranno dopo la scadenza per il primo pagamento, le variazioni negli importi da pagare determino la necessità di rimborsi e/o conguagli di cui si dovrà tenere conto per il pagamento della seconda rata delle tasse (la cui scadenza è peraltro fissata al prossimo 16 di dicembre). Il tutto in attesa della famosa Local Tax del Governo presieduto da Matteo Renzi, che dovrebbe semplificare il caotico sistema delle tasse sugli immobili rendendo il pagamento più semplice a partire dal 2016.


Fonte articolo: http://it.blastingnews.com/tasse/2015/05/aliquote-imu-e-tasi-2015-e-detrazioni-prima-casa-e-figli-per-ogni-comune-come-trovarle-00404903.html

Dichiarazione dei redditi: cosa detrarre per la casa

 

Ormai ci siamo; è tempo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma questa volta alcune regole cambiano. Un interessante articolo apparso su Mutui.it chiarisce quali siano le detrazioni e deduzioni confermate e quali quelle non più applicabili per il 730 o il modello unico relativo ai redditi del 2014. Vediamoli assieme chiarendo fin da subito che è importante verificare che anche il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova dichiarazione precompilata sia stata fatta in modo corretto e, se così non fosse, si proceda a compilarla in modo esatto.

Se continuano ad essere detraibili gli interessi passivi legati al mutuo acceso per l’acquisto di un immobile, sempre comunque nella misura del 19% fino ad un massimo di 4.000 euro e purché sia abitazione principale, non sono invece più detraibili né deducibili gli interessi legati ai mutui accesi dopo il 1997 se connessi ad un finanziamento acceso per comprare una seconda casa che però, se acquistata con un mutuo precedente a quella data, gode ancora nelle detrazioni fino ad una cifra massima pari a 2.065 euro. 


Un altro tipo di detrazione non possibile è quella legata alla cessione del quinto dello stipendo o all’apertura di altri generi di finanziamenti che siano legati ad un immobile non registrato come prima casa.
Anche le spese legate alle ristrutturazioni cambiano: non sono più detraibili gli interessi passivi legati a mutui per costruzione o ristrutturazione se accesi dopo il 1998, ma si può comunque beneficiare di altre agevolazioni fiscali stabilite dal Governo. 

Buone notizie invece per chi è in affitto o ha un figlio che studia fuori sede. I canoni di locazione sono scaricabili, così come, nella misura ormai nota del 19%, le spese di affitto per gli studenti che frequentano un istituto in una città diversa da quella in cui risiedono.

Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/mutui-e-detrazioni-cosa-non-si-puo-piu-detrarre-22408

Aumento tassazione per i terreni incolti

Per tutti i terreni non coltivati (agricoli o edificabili), dal 2014 non è più possibile beneficiare della detassazione del reddito agrario, in quanto il decreto competitività 2014 (Dl 91/2014), ha abrogato questa agevolazione. Non è più possibile neanche ridurre il reddito dominicale del 70%, nel caso in cui il terreno non locato sia esente da Imu e, quindi, sia assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali.

Questo aumento di tassazione è confermato dall’eliminazione del codice 1, relativo alla “mancata coltivazione”, nella colonna 7 del quadro RA del modello Unico e del 730. Questo codice è sparito anche nel modello precompilato da parte dell’agenzia delle Entrate, in corrispondenza dei terreni non coltivati, che lo scorso anno lo utilizzavano, per beneficiare dei due incentivi per il calcolo del reddito del 2013.

In generale, il reddito fondiario dei terreni è la somma di quello dominicale e di quello agrario e queste due componenti vanno dichiarate, indipendentemente dalla loro percezione, da chi possiede il fondo a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Principio di sostituzione 
Solo per i redditi dominicali dei terreni non affittati (come per quelli dei fabbricati non locati), l’Irpef e le relative addizionali non sono dovute, perché sono sostituite dall’Imu, mentre continua ad essere tassato il reddito agrario. Quindi, sul reddito dominicale dei terreni non affittati non va pagata l’Irpef in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’Imu, anche quando l’imposta è solo giuridicamente dovuta, ma non è stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare.
L’Irpef è dovuta sul reddito dominicale, però, se il terreno non affittato è esente dall’Imu (casella 9, “Imu non dovuta”, del quadro RA di Unico o del 730), come ad esempio nel caso dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani in base al decreto 28 novembre 2014 e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (e descritti nel paragrafo “Terreni esenti Imu” delle istruzioni di Unico pf 2015).

Mancata coltivazione 
Fino allo scorso anno, per beneficiare della riduzione del 70% del reddito dominicale dei terreni (agricoli o edificabili) contemporaneamente non coltivati, non affittati ed esenti da Imu (quindi, tassati ad Irpef), di quelli locati, ma non coltivati ovvero per non tassare ad Irpef e alle relative addizionali il reddito agrario dei terreni non coltivati, i contribuenti potevano dichiarare nel 730 o nel modello Unico, che il terreno non era stato «coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria», indicando nella colonna 7 (“casi particolari”) del quadro A il codice 1 (o il codice 5 per i terreni dati in affitto per usi agricoli a giovani sotto i 40 anni). L’articolo 7, comma 3, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, però, ha abrogato dal 2014 queste due agevolazioni previste dagli articoli 31, comma 1 e 35 del Tuir. 

La novità riguarda tutti i contribuenti, quindi, dal 2014 (Unico 2015 o 730 2015), per questi terreni incolti, i redditi dominicali devono essere aumentati (per quelli non locati, solo se vige l’esenzione da Imu) e quelli agrari devono essere tassati ex novo, ad esempio, da parte di tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una partita Iva “agricola”.
Sono interessati da questo aumento di tassazione anche gli imprenditori e le società che hanno terreni “patrimonio” incolti (quelli locati a terzi o non utilizzati per l’attività) ovvero gli agricoltori che hanno terreni incolti (di proprietà o ricevuti in affitto), indipendentemente dal regime adottato e dal loro volume d’affari, superiore o meno ai 7mila euro.
Anche le società semplici e le Snc, Sas e Srl agricole devono aumentare il loro reddito imponibile per gli eventuali terreni incolti. 

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20150505&startpage=1&displaypages=2

Confedilizia: sugli immobili è necessaria una "operazione fiducia"

 

In Italia, rispetto all'anno 2011, le tasse locali sugli immobili sono quasi triplicate. Questo è quanto emerso, tra l'altro, da un Dossier della Confedilizia che ha messo in evidenza, Governo dopo Governo in questi ultimi anni, quello che è stato il pesante inasprimento della tassazione immobiliare. Nel 2011, e negli anni precedenti, c'era solo l'ICI che assicurava un gettito di 9,2 miliardi di euro. Poi, nel 2012 con il Governo del senatore a vita Mario Monti, chiamato a "salvare l'Italia" dalla speculazione internazionale sul debito, è arrivata l'Imu con un gettito pari a ben 23,8 miliardi di euro. Breve stop and go con il Governo Letta con un gettito annuo pari a 20,4 miliardi tra Imu e mini-Imu. Dopodiché, riporta altresì la Confedilizia, nel 2014 di nuovo l'ascesa con il Governo Renzi con Imu e Tasi per complessivi 25 miliardi di euro.

Ne consegue che la tassazione sulla casa con il Governo Renzi risulta essere più aspra rispetto al Governo Monti quando agli italiani veniva apertamente chiesto di fare dei sacrifici. Solo negli ultimi tre anni, quindi, la tassazione locale sulla casa è stata pari ad oltre 69 miliardi di euro e, comunque, rispetto all'ICI dal 2012 in poi i proprietari di immobili versano annualmente nelle casse dei Comuni dai 15 ai 16 miliardi di euro in più. Una cifra che, sottolinea altresì la Confedilizia, è superiore del 50% rispetto alle coperture per assicurare il bonus da 80 euro al mese riconosciuto ai lavoratori dipendenti.

Ecco perché, secondo la Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, sugli immobili è necessaria una "operazione fiducia" che vada ad allentare la morsa della tassazione su un bene chiave come la casa. Questo anche in vista di scenari futuri di riordino della tassazione attraverso l'introduzione della cosiddetta "local tax". E questo anche perché nella maggioranza dei casi il contribuente nel pagare le tasse sugli immobili altro non deve fare, purtroppo, che attingere dai propri risparmi e, comunque, da altri redditi derivanti da lavoro oppure da pensione.

Fonte articolo: http://it.blastingnews.com/tasse/2015/04/mercato-immobiliare-italiano-le-tasse-locali-del-governo-da-monti-
a-renzi-00370891.html

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