Aumento tassazione per i terreni incolti

Per tutti i terreni non coltivati (agricoli o edificabili), dal 2014 non è più possibile beneficiare della detassazione del reddito agrario, in quanto il decreto competitività 2014 (Dl 91/2014), ha abrogato questa agevolazione. Non è più possibile neanche ridurre il reddito dominicale del 70%, nel caso in cui il terreno non locato sia esente da Imu e, quindi, sia assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali.

Questo aumento di tassazione è confermato dall’eliminazione del codice 1, relativo alla “mancata coltivazione”, nella colonna 7 del quadro RA del modello Unico e del 730. Questo codice è sparito anche nel modello precompilato da parte dell’agenzia delle Entrate, in corrispondenza dei terreni non coltivati, che lo scorso anno lo utilizzavano, per beneficiare dei due incentivi per il calcolo del reddito del 2013.

In generale, il reddito fondiario dei terreni è la somma di quello dominicale e di quello agrario e queste due componenti vanno dichiarate, indipendentemente dalla loro percezione, da chi possiede il fondo a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Principio di sostituzione 
Solo per i redditi dominicali dei terreni non affittati (come per quelli dei fabbricati non locati), l’Irpef e le relative addizionali non sono dovute, perché sono sostituite dall’Imu, mentre continua ad essere tassato il reddito agrario. Quindi, sul reddito dominicale dei terreni non affittati non va pagata l’Irpef in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’Imu, anche quando l’imposta è solo giuridicamente dovuta, ma non è stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare.
L’Irpef è dovuta sul reddito dominicale, però, se il terreno non affittato è esente dall’Imu (casella 9, “Imu non dovuta”, del quadro RA di Unico o del 730), come ad esempio nel caso dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani in base al decreto 28 novembre 2014 e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (e descritti nel paragrafo “Terreni esenti Imu” delle istruzioni di Unico pf 2015).

Mancata coltivazione 
Fino allo scorso anno, per beneficiare della riduzione del 70% del reddito dominicale dei terreni (agricoli o edificabili) contemporaneamente non coltivati, non affittati ed esenti da Imu (quindi, tassati ad Irpef), di quelli locati, ma non coltivati ovvero per non tassare ad Irpef e alle relative addizionali il reddito agrario dei terreni non coltivati, i contribuenti potevano dichiarare nel 730 o nel modello Unico, che il terreno non era stato «coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria», indicando nella colonna 7 (“casi particolari”) del quadro A il codice 1 (o il codice 5 per i terreni dati in affitto per usi agricoli a giovani sotto i 40 anni). L’articolo 7, comma 3, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, però, ha abrogato dal 2014 queste due agevolazioni previste dagli articoli 31, comma 1 e 35 del Tuir. 

La novità riguarda tutti i contribuenti, quindi, dal 2014 (Unico 2015 o 730 2015), per questi terreni incolti, i redditi dominicali devono essere aumentati (per quelli non locati, solo se vige l’esenzione da Imu) e quelli agrari devono essere tassati ex novo, ad esempio, da parte di tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una partita Iva “agricola”.
Sono interessati da questo aumento di tassazione anche gli imprenditori e le società che hanno terreni “patrimonio” incolti (quelli locati a terzi o non utilizzati per l’attività) ovvero gli agricoltori che hanno terreni incolti (di proprietà o ricevuti in affitto), indipendentemente dal regime adottato e dal loro volume d’affari, superiore o meno ai 7mila euro.
Anche le società semplici e le Snc, Sas e Srl agricole devono aumentare il loro reddito imponibile per gli eventuali terreni incolti. 

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20150505&startpage=1&displaypages=2



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