Imu e Tasi: incognite e agevolazioni sui terreni

 

Un appello di metà anno per 63 milioni di immobili (senza contare i terreni), sui quali in alcuni casi scatta anche un doppio pagamento di Imu e Tasi. La scadenza del 16 giugno si presenta anche ricca di incognite


L’acconto, sia per l’Imu che per la Tasi, consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014. Ma le cose si complicano quando l’acquisto dell’immobile è avvenuto in questi primi mesi del 2015: qui bisogna calcolare tutta l’imposta dovuta per il 2015 e pagare la metà. 
Chi vuole provare a pagare meno, comunque, può farlo: basta che il suo Comune abbia già deliberato le aliquote Tasi e Imu per il 2015 e queste siano inferiori a quelle del 2014: l’elenco completo dei Comuni (per ora oltre 1.200) è stato raccolto da Confedilizia (www.confedilizia.it). 

Tra le incognite più forti quella sul pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la novità consiste nella esenzione per i terreni montani, con l’introduzione di una speciale detrazione di 200 euro a favore dei proprietari di terreni che hanno perduto l’esenzione.
Se un terreno agricolo non rientra nella esenzione, allora si calcola con le modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri.


I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile.
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie di terreni agricoli, anche non coltivati:
- ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 


L’esenzione si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle qualifiche professionali conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Secondo il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 2015) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno per poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma non sembra che il beneficio possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.


La legge 34/2015 ha poi introdotto una detrazione pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola. Sono i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più in base al nuovo elenco Istat.
Il Dipartimento, rispondendo alle Faq del 28 maggio 2015, ha precisato che l’importo di 200 euro è unitario e che in presenza di più comproprietari aventi titolo la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più comuni la detrazione viene ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun comune. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi.


Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web

Aumento tassazione per i terreni incolti

Per tutti i terreni non coltivati (agricoli o edificabili), dal 2014 non è più possibile beneficiare della detassazione del reddito agrario, in quanto il decreto competitività 2014 (Dl 91/2014), ha abrogato questa agevolazione. Non è più possibile neanche ridurre il reddito dominicale del 70%, nel caso in cui il terreno non locato sia esente da Imu e, quindi, sia assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali.

Questo aumento di tassazione è confermato dall’eliminazione del codice 1, relativo alla “mancata coltivazione”, nella colonna 7 del quadro RA del modello Unico e del 730. Questo codice è sparito anche nel modello precompilato da parte dell’agenzia delle Entrate, in corrispondenza dei terreni non coltivati, che lo scorso anno lo utilizzavano, per beneficiare dei due incentivi per il calcolo del reddito del 2013.

In generale, il reddito fondiario dei terreni è la somma di quello dominicale e di quello agrario e queste due componenti vanno dichiarate, indipendentemente dalla loro percezione, da chi possiede il fondo a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Principio di sostituzione 
Solo per i redditi dominicali dei terreni non affittati (come per quelli dei fabbricati non locati), l’Irpef e le relative addizionali non sono dovute, perché sono sostituite dall’Imu, mentre continua ad essere tassato il reddito agrario. Quindi, sul reddito dominicale dei terreni non affittati non va pagata l’Irpef in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’Imu, anche quando l’imposta è solo giuridicamente dovuta, ma non è stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al minimo da versare.
L’Irpef è dovuta sul reddito dominicale, però, se il terreno non affittato è esente dall’Imu (casella 9, “Imu non dovuta”, del quadro RA di Unico o del 730), come ad esempio nel caso dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani in base al decreto 28 novembre 2014 e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (e descritti nel paragrafo “Terreni esenti Imu” delle istruzioni di Unico pf 2015).

Mancata coltivazione 
Fino allo scorso anno, per beneficiare della riduzione del 70% del reddito dominicale dei terreni (agricoli o edificabili) contemporaneamente non coltivati, non affittati ed esenti da Imu (quindi, tassati ad Irpef), di quelli locati, ma non coltivati ovvero per non tassare ad Irpef e alle relative addizionali il reddito agrario dei terreni non coltivati, i contribuenti potevano dichiarare nel 730 o nel modello Unico, che il terreno non era stato «coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria», indicando nella colonna 7 (“casi particolari”) del quadro A il codice 1 (o il codice 5 per i terreni dati in affitto per usi agricoli a giovani sotto i 40 anni). L’articolo 7, comma 3, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, però, ha abrogato dal 2014 queste due agevolazioni previste dagli articoli 31, comma 1 e 35 del Tuir. 

La novità riguarda tutti i contribuenti, quindi, dal 2014 (Unico 2015 o 730 2015), per questi terreni incolti, i redditi dominicali devono essere aumentati (per quelli non locati, solo se vige l’esenzione da Imu) e quelli agrari devono essere tassati ex novo, ad esempio, da parte di tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una partita Iva “agricola”.
Sono interessati da questo aumento di tassazione anche gli imprenditori e le società che hanno terreni “patrimonio” incolti (quelli locati a terzi o non utilizzati per l’attività) ovvero gli agricoltori che hanno terreni incolti (di proprietà o ricevuti in affitto), indipendentemente dal regime adottato e dal loro volume d’affari, superiore o meno ai 7mila euro.
Anche le società semplici e le Snc, Sas e Srl agricole devono aumentare il loro reddito imponibile per gli eventuali terreni incolti. 

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20150505&startpage=1&displaypages=2

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