Modello 730: le detrazioni su casa e terreni

Il 730/2016 precompilato non sarà inviato ai contribuenti prima di aprile, ma intanto è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello standard. 


Il modulo relativo alla dichiarazione dei redditi del 2015 presenta alcune novità anche per quanto riguarda le spese e le detrazioni per la casa.

 

1.Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L’agevolazione riguarda:

- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.


2.Detrazioni spese affitto.
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).


3.Cedolare secca. 
- Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
- La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
- Nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.


4.Detrazione mutuo del 19%.
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili; 
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 
- interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione;
- interessi per prestiti o mutui agrari.


5.Spese ristrutturazione, riqualificazione e bonus mobili.
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica sono stabiliti nel Decreto 13 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, all'articolo 3 si legge: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015”.


6.Detrazione spese affitto terreno agricolo.
Detrazione del 19% delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli(diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limitedi 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 


Fonti articolo: Idealista.it, Casaeclima.com

Il calendario con le scadenze dell'immobiliare

L’appuntamento da segnare con la matita rossa sul calendario è quello di mercoledì 16 dicembre, data entro la quale va pagato il saldo di Imu e Tasi. 


Certo, la local tax promette di esentare le prime case, i terreni agricoli e i macchinari “imbullunati” ai capannoni, ma se ne parlerà solo dall’anno prossimo ed è scontato che da qui al varo della legge di stabilità il tema sarà al centro delle cronache tributarie (e non solo). 

Nel frattempo, continuano a a valere le regole già collaudate l’anno scorso: dopo aver pagato l’acconto dello scorso 16 giugno in base alle delibere comunali approvate per il 2014, i contribuenti dovranno controllare sul sito ufficiale del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) le decisioni votate dai consigli comunali per quest’anno d’imposta e andare a conguaglio tenendo conto di eventuali rincari.


Dopo la corsa degli anni scorsi, molti Comuni hanno esaurito i margini per aumentare le aliquote, arrivando al limite del 3,3 per mille con la Tasi sull’abitazione principale o a quello dell’11,4 per mille con la somma di Imu e Tasi sugli altri immobili. Il riscontro con le delibere, comunque, è importante, per verificare innanzitutto se la Tasi va pagata solo sulla prima casa o anche sugli altri immobili, oltre che per controllare l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento: la normativa nazionale fissa l’asticella a 12 euro, ma molti Comuni l’hanno abbassata per poter riscuotere anche le quote della Tasi a carico degli inquilini o l’Imu sui piccoli terreni agricoli. 


Proprio per i terreni c’è un’altra scadenza intermedia da non perdere di vista: entro il 30 ottobre si può pagare l’acconto dell’Imu su questi immobili senza sanzioni né interessi. È una dilazione importante dopo il caos verificatosi tra la fine del 2014 e l’inizio di quest’anno, che potrebbe aver disorientato o messo in difficoltà alcuni contribuenti che hanno scoperto solo all’ultimo di dover pagare. Tra l’altro, la perdita dell’esenzione per i terreni agricoli va correttamente indicata anche in dichiarazione dei redditi, perché il cosiddetto effetto sostitutivo dell’Imu fa sì che l’imposta immobiliare escluda l’applicazione dell’Irpef sul reddito dominicale.


Un calendario variabile, infine, è quello della Tari sui rifiuti, che si paga secondo le scadenze decise a livello locale. La comodità, in questo caso, è che quasi tutti i Comuni inviano a domicilio i bollettini precompilati. Ma c’è anche chi, come Milano, sceglie di comunicare con i contribuenti solo via fax.


Fonte articolo: ilsole24ore, vetrina web.

Dl Enti Locali: proroga IMU sui terreni

La prima rata dell’Imu terreni agricoli 2015 potrà essere tranquillamente pagata entro il prossimo 30 ottobre senza incorrere in sanzioni o multe: lo ha definitivamente deciso un emendamento al decreto enti locali (dl 78/2015) presentato martedì notte da Antonio Azzolini alla Commissione Bilancio del Senato.

Questa data di pagamento della rata Imu terreni agricoli è una vera manna dal cielo per i contribuenti, che dopo tutta la telenovela dell'anno scorso, conclusosi solo il 31 marzo con il termine ultimo per pagare tutta l’Imu terreni agricoli 2014 senza interessi e sanzioni (la scadenza in realtà  era il 10 febbraio), rischiavano di essere chiamati alla cassa meno di tre mesi dopo per versare l'acconto 2015 entro il 16 giugno.

Questo emendamento quindi riapre i termini per pagare la prima rata Imu terreni agricoli e da più tempo ai proprietari, chiamati ad applicare le novità previste dal dl 4/2015 per questo anno di imposta, tra cui la detrazione fino a 200 euro a favore dei comuni appartenenti alla cosiddetta "collina svantaggiata".


Le regole del gioco
L’Imu terreni agricoli si paga in base ai criteri di classificazione Istat che definiscono una divisione tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani.


Chi paga e chi no
- nei Comuni classificati dall'Istat come montani l'Imu terreni agricoli non si paga;
- nei Comuni parzialmente montani sono esclusi dal pagamento solo i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- nei Comuni non montani si ha un'applicazione generalizzata.


Il criterio ISTAT
Il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione dall'Imu terreni agricoli si applica:

- ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

  • - ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
  • In totale quindi sono 3456, i comuni italiani considerati montani e quindi esenti completamente dal pagamento, mentre 655 sono parzialmente montani ed esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Tutti gli altri, quindi, dovranno pagare. Qui trovate l'elenco excel dell'Istat che classifica tutti i comuni.

  • Fonte articolo: http://www.comuni.it/2015/07/imu-terreni-agricoli-approvato-pagamento-entro-30-ottobre-multe/#

Il piano fiscale del Governo sull'immobiliare

Il menù della rivoluzione fiscale che prospetta Matteo Renzi è certamente molto allettante e particolarmente ricco e per questo, però, anche alquanto oneroso. Ecco seguendo il cronoprogramma del premier le possibili novità che il governo intende mettere in cantiere di qui al 2018 prospettando un piano da almeno 35 miliardi di euro, che si aggiungo ai 15 di tagli già effettuati nel 2014 col bonus da 80 euro e l’anno scorso col taglio dell’Irap. 

Tassa sulla prima casa  
È la prima imposta che il governo intende abolire già a partire dal 2016. Più che azzerare l’Imu sulla prima casa, che dopo le riforme degli anni passati, interessa solamente i 76mila immobili accatastati A1, A8 e A9, ovvero case di lusso, ville e castelli, si tratta di cancellare la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili che nelle entrate dei comuni ha sostituito l’Imu/Ici.  

 

Terreni agricoli  
Il governo l’anno prossimo intende fare dietro front anche su questo intervento dopo che nei mesi passati era stato prima congelato il versamento della prima rata e poi, sull’onda delle proteste delle associazioni di settore, erano stati ridefiniti i criteri per individuare le nuove aree soggette a tassazione. Costo 270 milioni di euro. 

 

Impianti imbullonati  
Anche gli impianti industriali che per funzionare devono essere fissati a terra, di qui la definizione di “imbullonati”, e che fino ad ora il Fisco aveva assimilato agli edifici contigui sottoponendoli a tassazione, verranno esentati dal pagamento dell’Imu. Si tratta di una tassa su cui viene applicata una aliquota del 7,6 per mille che in alcuni casi ha prodotto una esplosione del prelievo con un aumento dell’imposta sugli immobili superiore al 900% che ha indispettito non poco il mondo delle imprese, sia piccole che grandi. Sui “danni” prodotti da questa imposta esistono varie stime che arrivano anche a quantificare il gettito in un miliardo di euro. 

 

Incognita coperture  
Il nuovo piano Renzi, come detto, costa 35 miliardi. Che il governo conta di reperire da un lato contrattando con l’Unione Europea maggiori margini di flessibilità sul deficit e una riduzione più lenta del previsto, del calo del debito pubblico, che comunque verrebbe confermato; e dall’altro con un ulteriore aumento della spending review. Ma già ora tutti i futuri risparmi sulle spese hanno una destinazione ineludibile: disinnescare le clausole di salvaguardia che in assenza di interventi farebbero aumentare Iva e accise per 16 miliardi l’anno prossimo, oltre 26 nel 2017 e per 28,5 miliardi nel 2018. Tanto per capirci solo per il prossimo anno, senza mettere in conto il nuovo taglio delle tasse, il governo con la prossima legge di stabilità dovrebbe reperire all’incirca 20 miliardi (e a fatica la spending review arriverebbe a quota 10). 


Fonte articolo: http://www.lastampa.it/2015/07/19/economia/tasse-sulla-prima-casa-irap-irpef-e-pensioni-cosa-prevede-e-quanto-costa-il-piano-di-renzi-bh7CHvC3YMmQoxxLo4LobM/pagina.html

Mutui, cosa cambia per tasso fisso e variabile dopo il «no» greco e in caso di Grexit

Con il successo del «no» al referendum in Grecia i mutuatari italiani possono stare tranquilli? È opportuno distinguere tra tasso fisso e variabile e scorporare gli elementi che concorrono alla determinazione del tasso finale, che si ottiene sommando lo spread (deciso dalla banca) a un indice interbancario o europeo (stabilito dal mercato).

Cominciamo dal tasso variabile. È agganciato all’andamento degli Euribor (oggi addirittura negativi per le scadenze a 1 e 3 mesi) o del tasso di riferimento della Bce (0,05%). Con la vittoria del “no” aumenterà certamente la tensione finanziaria. Lo abbiamo visto ieri quando Piazza Affari ha perso il 4% e lo spread sui titoli di Stato è risalito in area 160 punti.

Ma questo avrà un impatto sull’Euribor o sul tasso Bce? Probabilmente no, perché il tasso Bce e gli Euribor sono bassi in questo momento perché l’inflazione nell’Eurozona è bassa, vicina allo 0. Questi tassi saliranno solo quando l’inflazione tornerà a salire. E l’inflazione tornerà a salire solo quando l’economia sarà ripartita. Con le tensioni crescenti in Grecia l’economia dell’area rischia invece di rallentare il mini-slancio. Di conseguenza è difficile ipotizzare che Euribor e tassi Bce aumentino.

Potrebbe invece aumentare lo spread deciso dalla banca. Perché le banche italiane sono piene di titoli di Stato in portafoglio. È probabile che questi si deprezzeranno (nonostante l’intervento protettivo della Bce che da marzo ne ha comprati per un controvalore di 31 miliardi) impattando sul bilancio delle banche. Per questo gli istituti di credito potrebbero avere problemi in futuro (se le tensioni dovessero stabilizzarsi o accentuarsi con spread BTp-Bund oltre 200 punti) a mantenere sui livelli attuali (intorno all’1,5%-2%) gli spread praticati sui mutui. Riepilogando: il tasso Bce e gli Euribor non saliranno mentre gli spread (che pure concorrono alla formazione del tasso) potrebbere aumentare lievemente.

Passiamo ora ai tassi fissi. Questi sono agganciati all’andamento degli indici Eurirs, che a loro volta sono collegati al rendimento del Bund tedesco. È probabile, visto il “no” che nelle prossime sedute molti investitori si rifugeranno nel Bund, favorendone un ribasso dei tassi. Di conseguenza l’Eurirs potrebbe diminuire, a vantaggio dei nuovi mutuatari a tasso fisso. Cme per il tasso variabile, però, l’impatto positivo apportato dal tasso interbancario potrà essere neutralizzato o aggravato da un eventuale aumento degli spread delle banche italiane.

Ancora più complesso lo scenario in caso di Grexit. A quel punto le tensioni finanziarie potrebbero aumentare e lo spread BTp-Bund potrebbe posizionarsi intorno ai 250-300 punti spingendo le banche ad aumentare a loro volta lo spread praticato sui mutui che no nè direttamente collegato a quello dello mercato obbligazionario ma, vista l’esposizione delle banche italiani nei titoli di Stato, lo è indirettamente.

E in caso di Italexit? Qualche lettore ci ha posto anche questa domanda, ovviamente preoccupato di un eventuale contagio. Si tratta di uno scenario fantascientifico. Ma a livello scolastico possiamo dire che per chi ha già un mutuo la rata di 800 euro diventerebbe automaticamente di 800 nuove lire (perché è probabile che la conversione euro e nuova lire sarebbe 1:1). È però logico aspettarsi anche una svalutazione della nuova lira almeno del 10-15% che potrebbe tradursi in un’inflazione nei primi anni del 5%-7%. Di conseguenza, a parità di stipendio con l’Italexit chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile sarebbe penalizzato dal rialzo dell’inflazione e dal rialzo dei tassi. Sarebbe penalizzato, a parità di stipendio, anche il mutuatario a tasso fisso che dovrebbe continuare a restituire 800 nuove lire al mese ma con una perdita del potere d’acquisto legata all’aumento dell’inflazione. In caso di adeguamento dello stipendio all’inflazione invece risulterebbe molto avvantaggiato, come accade normalmente per i mutui a tasso fissi quando l’inflazione sale. Ma ripeto, si tratta di esempi scolastici dato che al momento questo scenario non è neppure contemplato dai mercati e dagli analisti, a differenza del Grexit ritenuto più o meno probabile a seconda delle previsioni che spaziano da un 25% (strategist di Ig) di probabilità all’80% (gestore obbligazionario Bill Gross).

Fonte articolo: http://www.ilsole24ore.com - Finanza e mercati del 11 luglio 2015

 

Nuova definizione di superficie agricola, cosa cambia?

Vincoli meno stringenti per superfici destinate a servizi pubblici e spazi inedificati destinati a interventi di riuso e di rigenerazione. Questo quanto previsto dagli emendamenti presentati al ddl sul consumo del suolo dai relatori Chiara Braga e Massimo Fiorio alle commissioni Ambiente e Agricoltura alla Camera.


Contenimento del suolo: nuova definizione superficie agricola
Il nuovo disegno di legge cambia la definizione di ‘superficie agricola’ dandone la seguente: “terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione”.

In precedenza con ‘superficie agricola’ s'intendevano anche “le superfici in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso”. Di conseguenza gli interventi di rigenerazione e gli spazi per servizi pubblici non dovranno rispettare i vincoli di tutela per le aree agricole che la nuova norma prevede.


Riuso e rigenerazione: beneficeranno degli oneri di urbanizzazione
Gli emendamenti proposti ampliano le categorie d’interventi che possono godere dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Tali proventi saranno destinati anche a  “interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici”.


Consumo di suolo e disposizioni transitorie
Le precedenti norme transitorie prevedevano che, dall'entrata in vigore della legge e per tre anni, non fosse consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nella Legge Obiettivo. I nuovi emendamenti invece stabiliscono che tale deroga varrà non più per l’intera Legge Obiettivo ma solo per le opere strategiche inserite nell'allegato del Documento di economia e finanza del 2015, comprendente circa 25 opere.


Fonte articolo: http://www.edilportale.com/news/2015/06/ambiente/legge-sul-consumo-di-suolo-meno-vincoli-per-la-riqualificazione_46610_52.html

 

Imu e Tasi: incognite e agevolazioni sui terreni

 

Un appello di metà anno per 63 milioni di immobili (senza contare i terreni), sui quali in alcuni casi scatta anche un doppio pagamento di Imu e Tasi. La scadenza del 16 giugno si presenta anche ricca di incognite


L’acconto, sia per l’Imu che per la Tasi, consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014. Ma le cose si complicano quando l’acquisto dell’immobile è avvenuto in questi primi mesi del 2015: qui bisogna calcolare tutta l’imposta dovuta per il 2015 e pagare la metà. 
Chi vuole provare a pagare meno, comunque, può farlo: basta che il suo Comune abbia già deliberato le aliquote Tasi e Imu per il 2015 e queste siano inferiori a quelle del 2014: l’elenco completo dei Comuni (per ora oltre 1.200) è stato raccolto da Confedilizia (www.confedilizia.it). 

Tra le incognite più forti quella sul pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la novità consiste nella esenzione per i terreni montani, con l’introduzione di una speciale detrazione di 200 euro a favore dei proprietari di terreni che hanno perduto l’esenzione.
Se un terreno agricolo non rientra nella esenzione, allora si calcola con le modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri.


I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile.
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie di terreni agricoli, anche non coltivati:
- ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 


L’esenzione si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle qualifiche professionali conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Secondo il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 2015) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno per poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma non sembra che il beneficio possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.


La legge 34/2015 ha poi introdotto una detrazione pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola. Sono i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più in base al nuovo elenco Istat.
Il Dipartimento, rispondendo alle Faq del 28 maggio 2015, ha precisato che l’importo di 200 euro è unitario e che in presenza di più comproprietari aventi titolo la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più comuni la detrazione viene ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun comune. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi.


Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web

Stop non solo alle plusvalenze

 

Non solo plusvalenze. Il fisco abbandona anche altre liti in cui l’orientamento giurisprudenziale lo vedeva ormai soccombente.
Sono almeno sette in poco più di due mesi le materie su cui le Entrate hanno impartito agli uffici locali con risoluzioni o note interne l’indicazione a fare un passo indietro e non proseguire il contenzioso. 
Negli ultimi giorni è arrivato un messaggio molto atteso sia da imprese che da persone fisiche e relativo alla rivalutazione dei terreni. In pratica, gli uffici dell’amministrazione disconoscevano l’efficacia della rivalutazione se il venditore riportava nell’atto di cessione un valore inferiore a quello che risultava dalla perizia e sul quale aveva pagato. 

 

La risoluzione 53/E del 27 maggio prende atto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto che il valore del terreno può essere determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipula della compravendita. E introduce un margine di tolleranza perché ammette lo scostamento del valore indicato nell’atto di compravendita rispetto a quello di perizia quando è poco significativo e imputabile a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Margine che vale anche nel caso in cui il contribuente, pur avendo dichiarato nell’atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello della perizia, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno. E quindi la plusvalenza si può calcolare sul valore rivalutato.


Ma c’è dell’altro. A cominciare dal tema sempre caldo dei rimborsi Iva. Molte liti hanno riguardato l’omessa presentazione del modello VR, la cui assenza pregiudicava la restituzione delle somme a prescindere dal fatto che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione Iva.
Un primo segnale di svolta sull’abbandono del contenzioso era arrivato con una risposta fornita a un question time in commissione Finanze alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile scorso). Con una nota del 4 maggio scorso l’Agenzia ha invitato i suoi uffici a non coltivare il contenzioso sui rimborsi Iva a seguito di cessazione dell’attività per chi non avesse presentato il modello VR. Così come con due note interne è arrivato l’input agli uffici per non proseguire la lite sia per i versamenti della seconda rata della sanatoria dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 e per la quale si era creato un problema di “ritardi” o presunti tali a causa delle diverse proroghe dei termini intervenute negli anni, sia per la detrazione delle erogazioni in denaro ai partiti. 


Con risoluzioni rese già note, invece, sono arrivati altri due passi indietro in tema di immobili. In caso di cessione entro i cinque anni dell’abitazione acquistata con il bonus prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita consente di salvare l’agevolazione (risoluzione 49/E/2015). Mentre le agevolazioni per l’acquisto si applicano anche agli immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento (risoluzione 41/E/2015).


Dietrofront impartito agli uffici anche con la risoluzione 45/E/2015: la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta conseguenze solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi a chi effettua le erogazioni né l’esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.


Fonte articolo: ilsole24ore.com/vetrina-edicola24web

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