Fine ristrutturazione e chiusura del cantiere: quali adempimenti?

Ristrutturazione: ultimo atto. Quando i lavori sono terminati e l’impresa ha "smontato" il cantiere, inizia la fase di chiusura dell’intervento.


Collaudo e contabilità, adempimenti burocratici, Ape e pratiche di detrazione energetica: sono almeno una decina i passaggi di cui tenere conto per mettersi in regola, non rischiare sanzioni e fruire delle opportunità che incentivano chi apporta migliorie al patrimonio immobiliare.

 

Il percorso cambia, ovviamente, a seconda del tipo di cantiere che si è eseguito: per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni sostanziali sono molti di più gli adempimenti (anche se, dopo il decreto Scia2, l’iter è stato semplificato). Più semplice la conclusione per chi ha eseguito piccoli interventi di manutenzione straordinaria con Cila. Mentre nulla o quasi è da comunicare nel caso di manutenzione ordinaria (una semplice tinteggiatura, il rifacimento di un pavimento o anche la posa di un pannello solare, oggi affrontabili in edilizia libera).
Moduli e documenti da consegnare, poi, cambiano anche a seconda del territorio e delle scelte di Comuni e Regioni.


Prima della chiusura

Ciò che tutti devono mettere in conto è un passaggio che spesso viene omesso (magari per ragioni di tempo), ma che è fondamentale:  prima della consegna delle chiavi è meglio eseguire un sopralluogo insieme al progettista che ha diretto i lavori e con l’impresa. Serve a mettere in luce problemi e lavorazioni mancanti, prima che il cantiere venga definitivamente "smontato".


In questa fase, è bene tracciare un bilancio anche della contabilità. La maggior parte dei contratti sottoscritti fra imprese e committenti prevedono lavorazioni a corpo (cioè a singola lavorazione, con un forfait slegato dalle effettive quantità). Tuttavia, durante il cantiere è facile che sia insorta la necessità di qualche opera aggiuntiva. Che sarà da conteggiare. Obbligatorio, infine, per tutti recuperare i certificati di conformità degli impianti tecnologici della casa. Serviranno non solo per chiedere l’agibilità: ma anche, ad esempio, per affittare a terzi l’immobile o l’edificio costruito o ristrutturato.


Il Comune

La comunicazione di fine lavori è necessaria solo per i grandi cantieri (quelli per cui è stato richiesto un permesso di costruire o una Scia). Tuttavia, anche in caso di manutenzioni straordinarie effettuate con una semplice Cila (comunicazione di inizio attività asseverata) è consigliabile segnalare all’amministrazione competente che il cantiere è concluso.


Dallo scorso anno, con l’entrata in vigore del decreto Scia 2, il certificato di agibilità è andato in pensione e, al suo posto, è arrivata la segnalazione certificata per l’agibilità. Questo passaggio è obbligatorio (e va effettuato entro 15 giorni dalla fine dei lavori) per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità. La multa per chi non è in regola va da 77 a 464 euro.


La segnalazione deve essere presentata dal soggetto cui è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica: va sempre redatto con l’aiuto di un professionista. Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve infine la dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti.


La variazione catastale va effettuata nei confronti dell'Agenzia del Territorio, entro 30 giorni e solo se il cantiere ha modificato superficie o destinazione d’uso dei vani.


Infine, un adempimento scatta per chi vuole fruire dei cosiddetti bonus edilizi. In caso di semplice detrazione per le ristrutturazioni al 50% basta ricordarsi di effettuare "bonifici parlanti" e consegnare la documentazione al commercialista. Per il 65% per gli interventi di risparmio energetico, la necessità e il tipo di documenti da inviare all’Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori) cambiano in base all’intervento: ad esempio, chi installa un cappotto in facciata deve inviare un attestato di qualificazione energetica e una scheda descrittiva dell’intervento e far fare anche l’attestato di prestazione energetica.


Fonte articolo: Edilizia e territorio, IlSole24ore vetrina web

 

Danni all'appartamento del vicino durante la ristrutturazione: chi paga?

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 27554/2017) ha confermato, nei confronti di una proprietaria di un appartamento, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e biologico e di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) cagionato ad una vicina a seguito della ostruzione della canna fumaria a servizio del suo appartamento dovuta all'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati all'interno dell'abitazione soprastante. 

 

Inoltre la Corte ha confermato la riduzione del danno, nella misura del 25%, pari al concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227 comma primo c.c., per avere utilizzato un impianto di riscaldamento non a norma che era stato sequestrato dai funzionari dell'Azienda sanitaria.

La Corte non ha ritenuto sussistente la difesa della proprietaria la quale affermava di essere esente da responsabilità poiché l'otturazione della canna fumaria era stata cagionata dalla impresa appaltatrice, mediante la rottura di un muro e la caduta di calcinacci nella canna fumaria , e perchè non risiedeva nell'immobile dove veniva la sera per indicare alcuni dettagli nella ristrutturazione.
Il Collegio ha applicato il principio di diritto per cui, in materia di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la conseguente responsabilità di cosa in custodia ex art. 2051 c.c..


Tale norma genera un obbligo che essendo di natura oggettiva , nasce in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento.
Secondo l'art. 2051 c.c. spetta al proprietario – committente di assolvere all'onere della prova liberatoria, dimostrando di avere affidato integralmente il potere di fatto sull'immobile alla ditta appaltatrice e di non avere svolto alcuna ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati.


La Corte afferma che l'avere affidato in appalto la ristrutturazione dell'immobile non consente in alcun modo di desumere le modalità di affidamento (totale o parziale) della custodia dell'immobile, né consente di escludere che la proprietaria – committente non sia affatto intervenuta a dare indicazioni per la esecuzione dei lavori.


Infine la Corte conferma il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25% poiché non è stato dimostrato quali iniziative avrebbe potuto assumere per contenere, con certezza probabilistica, il danno e in quanto la condannata non ha assolto all'onere della prova di dimostrare le ragioni che avrebbe dovuto sostenere la danneggiata per ottenere il dissequestro dell'impianto già accertato dalla Asl non conforme alle norme di sicurezza e quali tra i danni subiti sarebbero stati certamente ridotti qualora la danneggiata avesse intrapreso le azioni dovute, tenuto conto della istantaneità del danno alla persona e dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni occorrenti a rimpiazzare l'inutilizzabile impianto di riscaldamento.


La Corte afferma che l'ipotesi disciplinata dall'art. 1227, secondo comma c.c., che esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza, è un' eccezione in senso stretto e grava dunque sul debitore il relativo onere della prova. Tale onere non è stato assolto dalla proprietaria dell'immobile in ristrutturazione che pertanto ne paga le conseguenze pecuniarie e consistenti nel predetto risarcimento del danno.


Fonte articolo: Edilizia e territorio, IlSole24ore, vetrina web

Nuove costruzioni: obbligatorie colonnine ricarica auto elettriche

A metterlo nero su bianco, inserendolo nei propri regolamenti edilizi, sono solo pochi Comuni in Italia.


Da Nord a Sud, consultando i siti dei capoluoghi di Regione, solo Milano, Torino, Bologna e Campobasso risultano adeguati. 

Eppure, la scadenza è imminente: entro il 31 dicembre 2017, tutte le amministrazioni locali dovranno inserire una norma nel proprio regolamento edilizio che vincola gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) alla predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Pena: il mancato rilascio del titolo abilitativo. A prevederlo è il Testo unico dell’edilizia.


Le norme Ue 

La regola discende dal Dlgs 257/2016, che ha modificato il Testo unico edilizia (articolo 4 del Dpr 380/2001 ). La norma, a sua volta, attua la direttiva europea 2014/94/Ue che stabilisce i requisiti minimi in materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i mezzi elettrici. E proprio in questi giorni Bruxelles ha rilanciato sulle auto green: secondo la Commissione, entro il 2030 i produttori dovranno ridurre del 30% le emissioni della propria flotta, ampliando a un terzo della flotta l’offerta di veicoli a motore pulito.
In Italia già il Dl 83/2012 aveva indicato il 1° giugno 2014 come data entro cui i Comuni avrebbero dovuto prevedere nei regolamenti edilizi la norma sulle colonnine di ricarica, obiettivo poi aggiornato alla fine del 2017.


I vincoli 

Ora le previsioni sono più specifiche. L’articolo 4 prevede, infatti, l’obbligo di predisporre l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche per tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione di superficie superiore a 500 metri quadri; per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative; per i fabbricati già esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello (cioè soggetti a un intervento che coinvolga almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico).

Le infrastrutture di ricarica devono permettere la connessione di una vettura per ogni parcheggio coperto o scoperto o per ciascun box per auto presente nell’immobile. Per i soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative il numero di spazi a parcheggio e box auto dotati di colonnina non deve essere inferiore al 20% del totale. Le colonnine sono un servizio misurabile: l’accesso alla ricarica, in genere, avviene tramite tessere magnetiche individuali e quindi è possibile ripartire le spese sulla base degli effettivi consumi.
Nel caso, invece, di una colonnina installata nel box di pertinenza di una singola proprietà, anche se in condominio, se l’allacciamento elettrico per lo spazio garage è comune, è possibile installare un contatore e procedere ogni anno alla lettura dei consumi, comunicandoli all’amministratore, come già capita per il riscaldamento con le termovalvole.


L’adeguamento 

Nonostante i tempi siano ormai agli sgoccioli (il termine scatta il 31 dicembre, salvo proroghe dell’ultima ora), poche amministrazioni tra le principali città in Italia paiono avere recepito la novità. Monitorando i regolamenti edilizi pubblicati sui portali dei Comuni (in genere nella sezione “amministrazione trasparente”), solo alcuni capoluoghi del Nord, con l’aggiunta di Campobasso, hanno inserito regole sulla obbligatorietà di predisporre punti di ricarica.


A Milano l’attuazione (avvenuta già sulla base del Dl 83/2012) prevede per tutti i nuovi interventi (indipendentemente dalla dimensione e dalla destinazione d’uso) la creazione di box con presa per la ricarica dei veicoli e relativa contabilizzazione dei consumi. Risale a tre anni fa anche l’adeguamento di Bologna: l’articolo 55 norma la presenza di prese nei box e posti auto di tutti gli immobili con superficie superiore a 500 metri quadrati. A Torino l’obbligo è riferito agli immobili di grandi dimensioni e con uso non residenziale. Campobasso recepisce la norma nazionale. Altre città, come Genova, sono in fase di revisione: l’adeguamento è previsto entro l’autunno (si veda il dettaglio nelle schede a fianco).
In caso di mancato “allineamento” da parte dei Comuni, il Testo unico edilizia prevede che le Regioni si sostituiscano ai Comuni e facciano decadere i titoli edilizi rilasciati per edifici non costruiti seguendo le regole, in base alle proprie leggi regionali.


Fonte articolo: IlSole24ore

 

Più garanzie per chi acquista "su carta"; approvata la legge

Offrire maggiori garanzie a chi acquista un immobile "su carta".


È uno degli obiettivi della legge delega per la modifica della legge fallimentare, approvata definitivamente dal Senato.

Nel testo per la "riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza" un articolo dedicato alle "garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire" prevede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore.
 

Le garanzie già in vigore per gli acquirenti

Chi acquista su carta è già tutelato dal D.lgs 122/2005. Al momento della stipula del contratto per il trasferimento non immediato della proprietà dell’immobile da costruire, il costruttore deve procurare all’acquirente una fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima del trasferimento della proprietà.


Con la fideiussione, l’acquirente può ottenere la restituzione delle somme versate nel caso in cui l’impresa costruttrice si trovi in una situazione di crisi. C’è crisi se l’immobile oggetto del contratto viene pignorato, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ammissione alla procedura di concordato preventivo o stato di insolvenza.   


Il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa decennale, con decorrenza dalla data di conclusione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 

Immobili da costruire, in arrivo maggiori tutele

La nuova legge cerca di prevenire eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze che, in caso di fallimento, possono danneggiare l’acquirente.


Per agevolare i controlli dei notai sull’obbligo di stipula della fideiussione e di consegna della polizza assicurativa, è stabilito che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La norma prevede infine la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.


Fonte articolo: Edilportale.com

Il Comune acquisisce gratis la costruzione abusiva non demolita

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime, prevista dall' articolo 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"), ora articolo 31 del Testo unico dell'edilizia (si veda il testo in fondo all'articolo), non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.

 

Inottemperanza che integra un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può essere chiamato a rispondere anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di ottemperare all'ingiunzione, non vi abbia provveduto ( Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 29 settembre 2017, n. 4547). 


Con l'enunciazione di questo principio, Palazzo Spada ha respinto il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale il Tar Campania- Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la determina del Comune di Sant'Anastasia (NA), che, ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge n. 47/ 1985, aveva acquisito un prefabbricato abusivo e la relativa area di sedime, per una estensione catastale complessiva di 1047 metri quadri. Determina che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale partenopeo, era stata la "diretta e inevitabile" conseguenza dei provvedimenti con i quali l'amministrazione comunale aveva respinto la domanda di sanatoria ed ingiunto la demolizione del manufatto. 


La decisione di Palazzo Spada 

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (l'estraneità alla realizzazione dell'abuso e la violazione, da parte del Comune, del citato articolo 7, comma 3, per non aver sospeso il provvedimento di acquisizione a fronte di una ulteriore richiesta di condono), il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: 

- l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei manufatti abusivi è un atto dovuto, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni fissato per la demolizione e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 18 dicembre 2002, n. 7030); 

- il Comune ha l'obbligo di reprimere in qualsiasi momento l'esecuzione di opere senza titolo, con la conseguenza che, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, le norme sanzionatorie, inclusa l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva, non si riferiscono all' autore delle stesse bensì al responsabile dell'abuso, "quest'ultimo inteso come esecutore materiale, ma anche come proprietario o soggetto che abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva" ( Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 29 luglio 1992, n. 229);

- in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di questi può ritenersi "neutra" rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti, in modo incontrovertibile, l'estraneità del proprietario rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che lo stesso, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze 29 gennaio 2016, n. 358 e 4 maggio 2015, n. 2211).

Estraneità che, nel caso di specie, l'appellante non ha potuto provare, in quanto aveva proposto insieme all'indicato responsabile dell'abuso, due domande di sanatoria per le opere realizzate in assenza di titolo, l'ultima delle quali per invocare la sospensione dei procedimenti sanzionatori. Domanda che il Comune aveva archiviato dal Comune, essendo meramente ripetitiva di quella precedentemente presentata. 

IL TESTO

Testo unico dell'edilizia- Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali): 


Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.


Fonte articolo: IlSole24ore - Edilizia e territorio, vetrina web

 

Stabilità: tutti gli incentivi sulla casa al vaglio del Governo

Totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici e miglioramento delle detrazioni per gli interventi di messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico degli edifici.


Sono le novità che potrebbero approdare nella Legge di Bilancio secondo quanto anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, durante il convegno "Ecobonus e Sismabonus – La grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa" organizzato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

 

"Sismabonus ed Ecobonus - ha affermato Delrio - andranno migliorate con la legge di Stabilità prossima, ma sono già disponibili: ci auguriamo che vengano utilizzate specialmente nelle zone sismiche a più alta pericolosità e in tutta Italia".
 
“Gli italiani – ha aggiunto - devono investire molto su questa misura che il Governo ha messo in campo, perché valorizzerà sia la sicurezza che la casa. Il nostro territorio è molto fragile, perché ci sono case dove non andavano costruite, per la sua conformazione, per la sua storia, con il 75% degli edifici risalenti a prima delle norme sismiche. Insomma, si tratta di un Paese che è in coma e in stato di rianimazione e in cui gli infermieri e i medici lo trattano come un malato che ha l'influenza”. 

Per stimolare maggiormente gli investimenti si dovrà quindi correggere il tiro.
 

Sismabonus

Secondo Delrio è fondamentale un "salto di qualità", una sorta di alleanza per risolvere "un tema che non si risolve con le buone iniziative individuali".
Dato che una casa a rischio sismico, ha sottolineato, rappresenta un rischio per sé stessi e per gli altri, “noi dobbiamo prima di tutto classificarla”. Parte da questo presupposto la proposta di rendere completamente detraibile la diagnosi sismica degli edifici.


Al momento la diagnosi sismica è detraibile solo se contestuale al lavoro di adeguamento o miglioramento antisismico. Se, invece, un proprietario vuole conoscere il livello di rischio del suo immobile, ma rimanda i lavori, non ha diritto a nessuna agevolazione.


"Cercheremo – ha aggiunto - di migliorare il fatto che chi non ha tasse da scaricare possa cedere il suo credito ad altri intermediari finanziari e di unire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in maniera da fare unici cantieri nei condomìni".

Allo studio anche l'estensione delle agevolazioni all'edilizia popolare.

Ecobonus

Saranno confermate con qualche modifica anche le detrazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. L'intenzione è emersa anche in un intervento del Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che al Cersaie ha anticipato che scomparirà la detrazione fissa del 65% e saranno introdotte delle aliquote variabili in base agli obiettivi di risparmio energetico ottenuto. Sarà quindi eliminata la detrazione secca e verranno incentivati maggiormente gli interventi di riqualificazione profonda. Per i condomìni si starebbe pensando a una riduzione dell’incentivo e ad alcune restrizioni delle modalità di accesso.

Il Governo proporrà inoltre l’estensione del bonus ai lavori su giardini condominiali e balconi e agli interventi per la rimozione dell’amianto dai tetti. 
 

Efficienza energetica e antisismica, le richieste di Ance

Gli edili hanno sottolineato che su 12,2 milioni di edifici abitativi, il 70% è energivoro, mentre 11,1 milioni di edifici (di tutte le destinazioni d’uso) sono a rischio sismico.
Per invertire la rotta l’Ance ha chiesto la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef del 50% dell’Iva sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B e la proroga fino al 2021 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli edifici esistenti.


L'Ance ha affermato inoltre che sarebbe necessario estendere il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche (oggi riconosciuto solo nelle zone 1) alle zone sismiche 2 e 3 e agli edifici produttivi.
Per quanto riguarda i capannoni industriali, gli edili hanno chiesto di elevare il tetto del sismabonus, che al momento è di 96mila euro, come per le abitazioni, ma è considerato troppo basso.


Per fotografare meglio la situazione dei bonus disponibili, l'Ance durante il convegno ha diffuso il vademecum "Ecobonus e Sismabonus - Guida Pratica alle agevolazioni".

Riforma del Catasto

L’Unione Europea continua a raccomandare all’Italia la riforma del Catasto. Tutto per trasferire la tassazione dai fattori produttivi alle rendite. Nell’agenda del Governo torna quindi l’intenzione di abbandonare l’attuale sistema di classificazione, basato sui vani, per abbracciare quello basato sui metri quadri e su indicatori che, valutando la localizzazione e le caratteristiche dell’immobile, siano in grado di stimarne l’effettivo valore.


La riforma del Catasto è l’obiettivo di un disegno di legge presentato lo scorso aprile, ma ancora fermo in Senato.
Per consentire il riequilibrio della pressione fiscale, il Governo sta valutando la reintroduzione dell’imposta sulla prima casa per i redditi alti. L’imposta sulla prima casa colpisce già, lo ricordiamo, le abitazioni di lusso (accatastate come A1, A8 e A9). 


Fonti articolo: 1. Edilportale.com, 2. Edilportale.com

Riqualificare fa salire il valore della casa e accorcia i tempi di vendita

Un incremento del valore fino al 10% per le abitazioni e fino al 12% per gli uffici; un aumento del canone di affitto fino all'8% per le case e fino al 23% per gli uffici; ma - soprattutto - una drastica riduzione dei tempi di contrattazione per la vendita. 


A fare il "miracolo" è l'efficienza energetica, cioè la performance su consumi e bollette.

Ma il circuito virtuoso è più ampio perché, un edificio green è anche profondamente rinnovato sotto altri aspetti: ha poco senso, infatti, sostituire infissi e impianti senza intervenire sul resto dell'involucro o sugli ambienti interni. 


A dare sostanza supporto di dati a questo principio ci ha pensato Scenari Immobiliari, che venerdì scorso, nel tradizionale Forum di Santa Margherita Ligure, ha illustrato i contenuti di una approfondita analisi redatta con Johnson Controls, dedicata al "costruito per gli uomini del domani; osservatorio sulla sostenibilità ambientale: focus sull'efficienza energetica e sulla sicurezza". 


Grazie alle agevolazioni fiscali, il patrimonio residenziale italiano è stato massicciamente aggredito da un'ondata di micro interventi che ha abbattuto le dispersioni e ha rinnovato gli ambienti. Ma ha anche contribuito a sostenere il valore immobiliare negli ultimi anni in cui i listini sono crollati di oltre il 20 per cento.


"Nel caso di una ristrutturazione - ha spiegato Francesca Zirnstein, direttore di Scenari Immobiliari - il costo degli interventi green è mediamente di 40 euro al metro quadrato. Nelle sole città italiane, con un patrimonio costruito dopo il 1946 di circa 18 milioni di abitazioni, ciò comporterebbe un investimento aggiuntivo di 40 miliardi di euro e un incremento del valore non inferiore a 100 miliardi". 


"In Italia, gli edifici con oltre 40 anni di vita, che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, rappresentano il 70% del totale - ha detto Francesco Giaccio, direttore di Johnson Controls Building Technologies & Solutions Italia -, costituendo da un lato una problematica, ma anche una grande opportunità".


Fonte articolo: IlSole24ore.com, vetrina web

Bonus edilizia: confermati i livelli record del 2016

Nel 2018 uno degli incentivi fiscali più richiesti, quello per le ristrutturazioni e il recupero edilizio "semplice", compirà 20 anni e proprio in prossimità di questo importante compleanno registra il record storico di popolarità.


Le domande arrivate, dal 1998 a maggio 2017, sono 15 milioni e, in base alle stime, entro fine anno si potrebbero toccare i 15,6-15,7 milioni di richieste. 

 

A questa costante crescita di domande concorre anche il bonus per la riqualificazione energetica degli edifici, istituito nel 2007.
Secondo le elaborazioni del Servizio studi della Camera, realizzate in collaborazione con il Cresme su dati dell’Agenzia delle Entrate e del Mef, si confermano nei primi mesi di quest’anno i livelli record di spesa registrati nel 2016.


I valori delle ritenute d’acconto sono stati pari a 743 milioni tra gennaio e maggio 2017 contro i 751 milioni dello stesso periodo del 2016. Da questi dati il Cresme calcola il valore complessivo (Iva conclusa) dei lavori effettuati che risulta pari a 11,33 miliardi nei primi cinque mesi del 2017, con una proiezione per la fine dell’anno che dovrebbe attestarsi sui 28 miliardi di euro.


Visto il successo confermato del bonus, con l’avvicinarsi della legge di bilancio, in Parlamento e nel Governo ripartirà il dibattito fra chi propone di rendere permanente questo incentivo e chi chiederà una semplice proroga per un altro anno.


Tra chi chiede la stabilizzazione della misura c’è il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, impegnato anche in una campagna di sensibilizzazione per la messa in sicurezza delle case fuori norma, che rischiano maggiormente di incorrere in crolli in caso di terremoti.
Proprio per questo motivo il Ministro cercherà di ottenere almeno che il Sismabonus venga allargato anche agli edifici dell’edilizia residenziale pubblica, una norma che era stata proposta anche nella scorsa legge di bilancio ma non era entrata per una serie di intoppi nel percorso parlamentare della finanziaria. 

Secondo il Ministro questo “allargamento” rappresenta:

un volano importante di investimenti mettendo in attuazione uno strumento che altrimenti fa fatica a decollare.


Fonte articolo: Immobiliare.it

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