Più garanzie per chi acquista "su carta"; approvata la legge

Offrire maggiori garanzie a chi acquista un immobile "su carta".


È uno degli obiettivi della legge delega per la modifica della legge fallimentare, approvata definitivamente dal Senato.

Nel testo per la "riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza" un articolo dedicato alle "garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire" prevede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore.
 

Le garanzie già in vigore per gli acquirenti

Chi acquista su carta è già tutelato dal D.lgs 122/2005. Al momento della stipula del contratto per il trasferimento non immediato della proprietà dell’immobile da costruire, il costruttore deve procurare all’acquirente una fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima del trasferimento della proprietà.


Con la fideiussione, l’acquirente può ottenere la restituzione delle somme versate nel caso in cui l’impresa costruttrice si trovi in una situazione di crisi. C’è crisi se l’immobile oggetto del contratto viene pignorato, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ammissione alla procedura di concordato preventivo o stato di insolvenza.   


Il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa decennale, con decorrenza dalla data di conclusione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 

Immobili da costruire, in arrivo maggiori tutele

La nuova legge cerca di prevenire eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze che, in caso di fallimento, possono danneggiare l’acquirente.


Per agevolare i controlli dei notai sull’obbligo di stipula della fideiussione e di consegna della polizza assicurativa, è stabilito che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La norma prevede infine la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.


Fonte articolo: Edilportale.com



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