Permessi di costruzione: quando basta la Scia?

Quali interventi edilizi, sulla propria abitazione o nell'edificio condominiale, possono essere realizzati con semplice autocertificazione? Ormai quasi tutti (salvo le nuove costruzioni), dopo le novità legislative introdotte tra il 2011 e la fine del 2014.


Infatti, per decenni tutte le attività edilizie sono state soggette a "provvedimento espresso” (bisognava cioè chiedere al Comune la concessione o l'autorizzazione edilizia e aspettare - a volte mesi - che arrivasse l’ok).


A partire dal 1996, con l’introduzione della Dia (Denuncia di inizio attività) e poi via via in modo sempre più ampio, le attività edilizie sono diventate possibili con "autocertificazione". Tra gli ultimi importanti interventi inseriti in questo regime "fai da te" le demolizioni e ricostruzioni anche con modifiche di sagoma (Dl 69/2013) e i frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari (Dl 133/2014, si veda il box).

Novità positive anche dalla legge sulla pubblica amministrazione approvata il 4 agosto: limiti ai poteri della Pa di intervenire una volta presentata la Scia o scattato il silenzio-assenso sul permesso edilizio, e silenzio-assenso in caso di mancato parere di Soprintendenze o altri enti di tutela.


Certo, l’autocertificazione in edilizia non è semplice come per i dati anagrafici: serve infatti - oltre al progetto nei casi più complessi - una "asseverazione" da parte di un tecnico abilitato, un documento cioè in cui l’architetto, l’ingegnere o il geometra, una volta verificate le normative statali, regionali e comunali e le previsioni urbanistiche comunali, dichiara che l’intervento previsto è ad esse conformi.
Serve naturalmente un po’ di tempo per preparare queste carte, e bisogna pagare l’attività del progettista, ma una volta presentate al Comune la Cila o la Scia i lavori possono cominciare subito, senza restare appesi alle lentezze degli uffici.


Cosa resta invece ancora soggetto al "permesso edilizio"? Innanzitutto le "nuove costruzioni", singoli edifici in zone dove il piano regolatore ammette l’intervento diretto (senza piano urbanistico), e anche gli "ampliamenti di volume" di edifici esistenti. Ma ci sono a questo secondo caso alcune importanti e positive eccezioni (si veda il box sui permessi).
Sono inoltre soggette all’ok del Comune le ristrutturazioni edilizie "pesanti", cioè le trasformazioni radicali degli edifici esistenti che comportino modifiche dei volumi e dei prospetti, e nel caso dei centri storici anche quando c’è modifica di destinazione d’uso.


In tutti gli altri casi basta la Scia, anche per le ristrutturazioni edilizie rilevanti con cambio d’uso (sempreché ammesso dai Prg) o le demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume e anche con modifiche alla sagoma.


GUIDA


Indice interventi liberi
Opere con comunicazione semplice (Cil) “asseverata” (Cila), interventi con Scia: ecco la mappa.
Interventi liberi. Si possono fare in totale libertà, senza comunicare nulla a nessuno, gli interventi di manutenzione ordinaria. Cioè le tinteggiature interne, le sostituzioni (senza innovazioni) di pavimenti, sanitari o impianti, le tinteggiature delle facciate (sempre senza modifiche, anche di colore) se le impalcature non servono o non occupano suolo pubblico. Liberi anche gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche (purché non si alteri la sagoma dell’edificio).

Cil (comunicazione di inizio lavori). Serve invece una Cil, secondo moduli predefiniti dai Comuni e cioè una comunicazione senza assistenza del progettista abilitato, per opere destinate a soddisfare esigenze contingenti o temporanee, per la pavimentazione di spazi esterni (anche aree di sosta scoperte), per l’installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici), per la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.

Cila (comunicazione asseverata). Come nel caso precedente, una volta presentata la comunicazione al Comune si possono avviare i lavori. In questo caso serve però una asseverazione tecnica da parte di geometra, architetto, ingegnere. Serve la Cila per le manutenzioni straordinarie, cioè le trasformazioni di parti anche importanti degli edifici, purché però non cambi la volumetria complessiva degli edifici, non cambi la destinazione d’uso e non vengano interessate parti strutturali dell’edificio. Sono possibili anche frazionamenti o accorpamenti di immobili (si veda qui sotto). Il progettista, oltre a dover attestare la conformità delle opere previste alle prescrizioni edilizio-urbanistiche di leggi e norme comunali, deve appunto attestare che non vengono toccate parti strutturali.

Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Con poche modifiche nominalistiche e di moduli, la Scia equivale di fatto alla Cila: serve l’asseverazione del tecnico abilitato, non si paga nulla al Comune, si deve indicare il nome dell’impresa edilizia che realizza i lavori, si parte subito (salva la facoltà dell’amministrazione, entro 30 giorni, di bloccare i lavori per mancanza dei presupposti tecnico-giuridici). Con la Scia si possono fare le manutenzioni straordinarie con interessamento delle parti strutturali, i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie “leggere”, comprese anche le demolizioni e ricostruzioni senza rispetto della precedente sagoma dell’edificio, purchè non si modifichino le volumetrie originarie o i prospetti.


Ampliamenti con Scia. Gli ampliamenti sono in pratica le sopraelevazioni di edifici, le coperture di terrazzi, gli allargamenti in orizzontale (ad esempio di villette) o comunque le ristrutturazioni che aumentano le cubature totali. La regola generale è che serve il “permesso”. Ma ci sono importanti (e positive) eccezioni.
Basta infatti la Scia per gli ampliamenti fino al 20% dei volumi pertinenziali (ad esempio edifici per gli attrezzi o simili) e soprattutto per i box auto pertinenziali, fuori terra o interrati. Inoltre, nel quadro delle misure speciali dei "Piani casi", gli aumenti premiali di volume degli edifici in deroga ai Prg introdotti dal 2009 e in vigore ancora in quasi tutte le Regioni (non però in Lombardia ed Emilia Romagna), la maggior parte delle leggi regionali hanno previsto che questi ampliamenti si possano fare con semplice Scia.

Varianti con Scia. Grazie al decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), in caso di modifiche al progetto “in corso d’opera” non serve più fermarsi e richiedere un permesso di costruire-bis, ma basta la Scia asseverata dal tecnico. Questo purché si tratti di varianti non “essenziali”, che cioè non modifano volumi, destinazioni d’uso e localizzazioni rispetto al progetto iniziale. 

Cosa si paga. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo per il costo di costruzione si devono pagare al Comune solo per gli interventi soggetti a permesso. Il “quantum” dipende dal valore dell’intervento, ma anche da complesse regole regionali e comunali. Molti Comuni tendono a premiare, con sconti sugli oneri, gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici, e le ristrutturazioni (anche radicali) rispetto alle nuove costruzioni.

Tempi e silenzio-assenso. Lo Sblocca Italia ha ridotto da 150 a 90 giorni, anche per le città con oltre 100mila abitanti, il termine entro il quale il Comune deve rilasciare (o respingere con motivazione) il permesso edilizio. Se non lo fa scatta il silenzio-assenso. In alternativa l’interessato può chiedere la nomina di un commissario ad acta.


Fonte articolo: ilSole24Ore, vetrina web

Dl Enti Locali: proroga IMU sui terreni

La prima rata dell’Imu terreni agricoli 2015 potrà essere tranquillamente pagata entro il prossimo 30 ottobre senza incorrere in sanzioni o multe: lo ha definitivamente deciso un emendamento al decreto enti locali (dl 78/2015) presentato martedì notte da Antonio Azzolini alla Commissione Bilancio del Senato.

Questa data di pagamento della rata Imu terreni agricoli è una vera manna dal cielo per i contribuenti, che dopo tutta la telenovela dell'anno scorso, conclusosi solo il 31 marzo con il termine ultimo per pagare tutta l’Imu terreni agricoli 2014 senza interessi e sanzioni (la scadenza in realtà  era il 10 febbraio), rischiavano di essere chiamati alla cassa meno di tre mesi dopo per versare l'acconto 2015 entro il 16 giugno.

Questo emendamento quindi riapre i termini per pagare la prima rata Imu terreni agricoli e da più tempo ai proprietari, chiamati ad applicare le novità previste dal dl 4/2015 per questo anno di imposta, tra cui la detrazione fino a 200 euro a favore dei comuni appartenenti alla cosiddetta "collina svantaggiata".


Le regole del gioco
L’Imu terreni agricoli si paga in base ai criteri di classificazione Istat che definiscono una divisione tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani.


Chi paga e chi no
- nei Comuni classificati dall'Istat come montani l'Imu terreni agricoli non si paga;
- nei Comuni parzialmente montani sono esclusi dal pagamento solo i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- nei Comuni non montani si ha un'applicazione generalizzata.


Il criterio ISTAT
Il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione dall'Imu terreni agricoli si applica:

- ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

  • - ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
  • In totale quindi sono 3456, i comuni italiani considerati montani e quindi esenti completamente dal pagamento, mentre 655 sono parzialmente montani ed esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Tutti gli altri, quindi, dovranno pagare. Qui trovate l'elenco excel dell'Istat che classifica tutti i comuni.

  • Fonte articolo: http://www.comuni.it/2015/07/imu-terreni-agricoli-approvato-pagamento-entro-30-ottobre-multe/#

Efficienza energetica dei condomini per far ripartire l'edilizia


"In Italia ci sono circa 1,1 milioni di condomini e si stima che per ogni intervento strutturato di efficientamento energetico serva un investimento di almeno un milione di euro. Ecco dove sta l’economia. Se poi consideriamo che ogni dieci anni saranno necessari interventi di manutenzione, abbiamo creato un’industria". Alessandro Ponti, A.D. di Harley&Dikkinson (H&D) e presidente di REbuilding Network, sottolinea le criticità del mercato italiano legate ad un gap culturale e al frazionamento della proprietà, ma si fa promotore di una squadra che ha già aggregato sei aziende che singolarmente sono impegnate sui temi dell’efficienza energetica.

 

Nella rete oggi si contano oltre a H&D Finance anche il distretto tecnologico Habitech, iGuzzini, Riello, Saint-Gobain Italia e Schneider Electric. "Il nostro obiettivo è mettere a fattor comune un sistema di tecnologie per efficientare gli edifici esistenti. Abbiamo fatto un primo test a Roma in via Ermete Novelli non lontano da Piazza delle Muse – racconta Ponti – e il cantiere partirà a breve. È un piano rigenerazione energetica per un edificio di proprietà dell’Inpgi (l’istituto previdenzialie dei giornalisti, ndr), una palazzina degli anni ’50 di sette piani, circa 4.500 mq di superficie, con 22 alloggi che passerà dalla classe energetica G alla A+". Il progetto è dello studio Freyrieflores Architettura e il business-plan prevede una spesa di circa 21 euro/mq per la manutenzione e di 100 euro/mq per la rigenerazione energetica. Se oggi ciascuna famiglia in quel palazzo consuma 2.700 euro all’anno, dopo l'intervento ne risparmierà 1500.


Il progetto romano dovrà passare i test del cantiere e della gestione ma la direzione è quella auspicata per le migliaia di edifici delle grandi e piccole città italiane e incentivata dal mondo Rebuild. "Bisogna lavorare al fianco degli amministratori di condominio – spiega Ponti – e nella nostra rete ne raccogliamo 18mila dei 25mila italiani. Speriamo di riuscire a trasmettere il messaggio che tramite loro dovrà arrivare ad ogni singolo condomino".


Sull’efficienza energetica e la valorizzazione del patrimonio costruito ci sono già alcuni prodotti finanziari studiati ad esempio da Ubi o dalla Popolare di Milano, con finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, "prodotti che le banche ci rilasciano direttamente per conto dei nostri clienti – dice Ponti – proprio perché investono su una filiera efficientata". In molti sostengono che le risorse non siano un problema, ma il mercato non parte. Perché? "Banche e Fondi di investimento mettono i soldi – dice Ponti – ma manca la cultura sia da parte del progettista sistemico che dell’amministratore di condominio, due soggetti che oggi difficilmente dialogano tra loro".


L’edilizia italiana ha bisogno di cambiare marcia, superare le resistenze e darsi una prospettiva di esponenzialità sia nei numeri che nelle prestazioni da raggiungere. La creazione di nuovo valore passa dalla deep renovation dei condomini energivori e a Riva del Garda si dimostra che il mercato offre tutte le tecnologie, i materiali e le soluzioni per raggiungere gli obiettivi europei di ridurre dell'80% le emissioni di CO2 entro il 2050. Oltre confine a Parigi, è la società ferroviaria francese Sncf a fare scuola con un condominio di 87 appartamenti, occupato, degli anni 50, che è stato riqualificato abbattendo dell’80% i consumi. Il costo di intervento è stato dell'ordine dei 500 euro/mq. "Il punto di forza di questo progetto è la proprio sua replicabilità – sottolinea Alberto Ballardini, responsabile dei servizi per edifici esistenti di Habitech – e uno degli obiettivi di Rebuild è proprio quello di testare sul campo soluzioni che possano essere proposte su larga scala misurando il raggiungimento dei risultati".


Fonte articolo: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2015-06-24/condomini-crescita-sinergie-i-settori-182802.php?uuid=AC6yOWF

Bilancio della riforma del condominio che compie due anni

La riforma ha superato il tirocinio. Giovedì – 18 giugno – saranno due anni esatti dall’entrata in vigore della legge 220/2012, che ha profondamente modificato le norme sul condominio vecchie di 70 anni.


Nonostante la lunghissima gestazione, la legge conteneva parecchie disposizioni di difficile attuazione, tanto da richiedere una correzione quasi immediata con il decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013). Valga per tutti l’esempio dell’obbligo di raccogliere i fondi tra i proprietari prima di avviare lavori straordinari: una disposizione che avrebbe potuto bloccare molti cantieri e che proprio con quel decreto è stata corretta consentendo agli amministratori di costituire la riserva finanziaria “per gradi”, in base ai diversi stati avanzamento lavori.

 

Ma insomma, bene o male, le novità sono state metabolizzate e – sotto molti aspetti – apprezzate: i nuovi doveri e responsabilità dell’amministratore, la sua formazione obbligatoria e il recepimento di molti indirizzi giurisprudenziali di semplificazione hanno fatto sì che la riforma fosse accolta positivamente dai proprietari. 
Restano, però, diverse incertezze nella lettura dei nuovi articoli del Codice civile, insieme a norme che suonano ridondanti e potrebbero dar vita a lunghi contenziosi, in attesa che la Cassazione arrivi a a mettere l’ultima parola. Cosa che – con i tempi della giustizia italiana – potrebbe richiedere anche un decennio di attesa. 


La prassi sembra dimostrare che le norme sul supercondominio vengono spesso disapplicate o adattate ai casi concreti: ci sono palazzi che non nominano il rappresentante all’assemblea del supercondominio, altri che si affidano all’amministratore in una veste impropria di “facente funzioni”. Per non parlare dei dubbi operativi: il rappresentante di un singolo condominio può esprimere un voto disgiunto? E se non lo fa i dissenzienti possono impugnare la decisione del supercondominio? E se un condominio non paga a chi va notificato il decreto ingiuntivo: ai singoli proprietari o all’amministratore? 

Altro fronte delicato è quello delle morosità. La riforma dice che i creditori del condominio devono rivolgersi prima ai morosi e solo dopo ai proprietari in regola. Ma molti giudici – anche se non tutti – consentono ai creditori di pignorare il conto condominiale, su cui si trovano le somme versate da chi paga con puntualità. Senza dimenticare che i fornitori più forti spesso riescono a farsi pagare a discapito degli altri semplicemente minacciando di staccare il gas o l’acqua, o magari di non riparare l’ascensore. In questi casi, i princìpi del Codice soccombono di fronte alla prassi.

Altre norme, come quelle sui limiti alle deleghe, sembrano aver creato più che altro un incentivo all’aggiramento dei vincoli con l’accaparramento di deleghe in bianco, difficilmente controllabile. Mentre altre, come la possibilità per gli interessati di accedere ai dati condominiali, addossano agli amministratori il compito di consentire agli "interessati" (così recita la norma) di accedere ai dati. Ma chi sono gli "interessati"? Il rischio è che creditori, agenzie di informazioni commerciali, banche cui è stato richiesto un finanziamento, siano a tutti gli effetti "interessati" ma il buon senso dell’amministratore a tutela della privacy dovrebbe arginare certe richieste, anche se una norma più precisa sarebbe opportuna.

Resta, nel complesso, come ha rilevato Confedilizia, la sensazione di una riforma generalmente positiva, che però avrebbe potuto essere più coraggiosa e innovativa. Lo dimostra, ad esempio, la norma che consente il cambio d’uso a maggioranza delle parti comuni: nessuno la usa, ma le cose sarebbero andate diversamente se la legge avesse previsto, come si era ipotizzato, la vendita a maggioranza. In altri casi, invece, come per il riscaldamento, è l’evoluzione della normativa – che imporrà la contabilizzazione – ad azzerare, o quasi, l’interesse per il distacco. Anche se il testo del Codice post-riforma non azzera, neppure in questo caso, tutti i rischi di contenzioso. 

Fonte articolo: ilsole24ore.com, edicola24web

Attestazione APE in vigore dal 1 Agosto

Per l'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica nazionale la data è stata fissata all'agosto prossimo, cioè un mese in più rispetto a quanto indicato in precedenza. Il nuovo termine si ricavava dalla nuova bozza del provvedimento, che sta per essere varata dalla conferenza unificata. 


Intanto è stato definita la bozza di decreto Sviluppo economico (con Infrastrutture e Semplificazione) con gli schemi di relazione tecnica di progetto necessaria per applicare le nuove regole sui requisiti minimi di efficienza degli edifici, varati lo scorso 25 marzo dalla conferenza unificata ma non ancora pubblicati in Gazzetta. 

 

 

Tra le modifiche importanti spicca la data di entrata in vigore delle norme. L'adeguamento all'Ape nazionale avverrà a partire dal primo agosto. Tra le modifiche introdotte non manca un richiamo esplicito alle sanzioni a carico del progettista, in caso di inadempienza (nella precedente bozza nulla era stato indicato in materia di sanzioni). Si tratta delle sanzioni fissate dal Dlgs 192/2005 (articolo 15): si va dalla sanzione tra il 30% al 70% della parcella a carico di progettista o direttore dei lavori a una sanzione tra 5mila e 30mila euro a carico del costruttore edile che non rilascia l'attestato. 

L'attestato prevede che venga indicato, con l'indice di prestazione energetica, anche l'indice di prestazione energetica medio degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di Ape. Ebbene, per quanto riguarda l'indicazione di questo dato, il nuovo testo concede 18 mesi di tempo, per dar modo all'Enea di mettere a disposizione le informazioni.


Dm sulla relazione tecnica 
Il decreto definito dal governo fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici. 


Il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.


Fonte articolo: casaeterritorio.ilsole24ore

Delrio favorevole a nuovi bonus di ristrutturazione e risparmio energetico

I bonus per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico "hanno funzionato, e bene". "Ora dobbiamo lavorare non per ridurre queste misure, ma per estenderle, per esempio all'edilizia residenziale pubblica e ad altri settori in cui abbiamo un grande bisogno di manutenzione straordinaria". A dirlo è il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, che intervistato dal Sole 24 Ore sottolinea: "si può ragionare di modulazioni e spostamenti". "Puoi decidere che in un certo periodo dai più incentivi a un settore che a un altro. Per esempio, il bonus mobili puoi darlo non solo a chi acquista una casa, ma anche a chi l'affitta".
 

Delrio poi torna sul Fondo sviluppo-coesione: "Abbiamo deciso di superare l'eccessivo frazionamento dei progetti". Il "vecchio sistema ha permesso di finanziare con il Fas spesa corrente come il debito sanitario e 20-22mila progetti delle regioni per ogni ciclo di programmazione". "Noi invece vogliamo 100-150 progetti-Paese da decidere anche con le Regioni in una cabina di regia che e' coordinata con i fondi europei". "Siamo d'accordo - continua Delrio - che nella cabina di regia io avro' il coordinamento sulle decisioni dei 100-150 progetti-Paese di tipo infrastrutturale mentre il coordinamento complessivo fra questi fondi e quelli europei va fatto a Palazzo Chigi". 
 
E riguardo l'ipotesi di portare a Porta Pia le unità di missione su edilizia scolastica e dissesto idrogeologico, il ministro afferma: "Le coordineremo da qua". Delrio riflette anche sulla riforma appalti: "siamo in contatto stretto con il relatore. Il testo rappresenta un grande salto di qualita'". E sul rafforzamento dei poteri dell'Anac? "Bisogna dare a Cantone i poteri che gli consentano di svolgere al meglio il lavoro che già è previsto faccia per legge".

Fonte articolo: http://www.ilghirlandaio.com/infrastrutture-immobiliare/129776/edilizia-delrio-i-bonus-funzionano-estendiamoli-sole-24-ore/

Accesso gratuito alle planimetrie per i Comuni

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei Comuni l'accesso gratuito alle planimetrie catastali degli immobili, per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale.

Le conseguenze operative
L'apertura dell'Agenzia è quindi molto importante perché oggi i Comuni hanno la possibilità di acquisire con estrema velocità la planimetria catastale del fabbricato, accedendo al Portale Sister, già utilizzato dai Comuni per le visure catastali e per quanto attiene al mondo catastale, compreso l'invio di dati all'Agenzia stessa, come quelli relativi al mancato accatastamento degli immobili (procedura 336 di cui alla legge 311/2004), al controllo dei Docfa (articolo 34 quinquies del Dl 4/2006) o alla verifica delle domande di ruralità di cui al Dl 70/2011. 

L'utilizzo delle planimetrie catastali è importante soprattutto per la gestione della Tari la quale si applica in base «alla superficie calpestabile», visto che si è per ora abbandonato il criterio della tassazione sulla base dell'80% della superficie catastale, utilizzabile solo in sede di accertamento. Oltre alla Tari le planimetrie rappresentano un utile strumento per il controllo della conformità edilizia, ovvero tra quanto concessionato dal Comune e quanto dichiarato all'Agenzia e ciò ovviamente assume anche rilevanza fiscale, perché un ampliamento di un fabbricato non dichiarato in catasto porta a un aumento della rendita catastale e quindi dell'Imu. E non occorre dimenticarsi che l'articolo 2, comma 12 del Dlgs 23/2011 prevede che il 75% delle sanzioni irrogate dall'Agenzia per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili, e delle variazioni degli stessi, è devoluto al Comune ove sono ubicati gli immobili.
Al di là però di quanto può essere utile per il Comune avere gratuitamente a disposizione le planimetrie, al pari di quanto avviene già con le visure catastali, quello che rileva è che si riconosce sempre di più l'importanza dei Comuni nei processi di controllo del territorio.

La battaglia
Su questo tema si era registrato in passato uno scontro tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, la quale per la fornitura delle planimetrie pretendeva il pagamento di una somma, nonostante diverse previsioni normative già imponevano la fornitura gratuita (si veda la delibera della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna 37/2013). In particolare, si ricorda che l'articolo 50 del Dlgs 82/2005 prevede che qualunque dato trattato da una Pa, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo che per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; il successivo articolo 59 precisa, poi, che nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dall'agenzia delle Entrate. Il problema dell'accesso alle planimetrie si poneva soprattutto per gli immobili accatasti prima del 2006, perché a decorrere da quell'anno l'Agenzia invia ai Comuni i «Docfa» e con questi anche le planimetrie degli immobili.

Fonte articolo: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-05-11/dalle-entrate-planimetrie-catastali-gratis-gli-accertamenti-201909.php?uuid=ABkDhpd

L’efficienza energetica dell’immobile per rivalutare il mattone

Quando abbiamo, negli scorsi giorni, tracciato l’identikit della casa ideale, abbiamo sottolineato l’attenzione che, per gli italiani, riveste l’efficienza energetica dell’immobile a cui puntare: il 67% delle domande relative al comparto residenziale punta all’acquisto di immobili almeno in classe C. Un elemento che ci spinge a credere come sia ormai passato il messaggio che una classe energetica migliore comporta anche un risparmio notevole, considerando il lungo periodo. Eppure, molto si deve fare per far sì che a una domanda così consapevole corrisponda un’offerta adeguata.

Secondo gli ultimi calcoli di Nomisma l’83,6% degli immobili presenti sul territorio italiano è contraddistinto da una classe energetica bassa, mentre solo poco più del 15% vanta una classe compresa tra C e A+. L’ennesima prova che il patrimonio immobiliare del nostro Paese, in cui risiede larga parte della nostra ricchezza, si sta giorno dopo giorno deteriorando, e che bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Anche perché, e questo è bene ribadirlo, se prima della grande crisi del comparto immobiliare era l’offerta a guidare la domanda, ora il settore si reggerà sui bisogni, sulla domanda stessa, che arriva da soggetti non più disposti a spendere per immobili vecchi e poco efficienti.

Riqualificazione” sembra essere, evidentemente, la parola chiave: sia come volano per dare respiro al settore edile, sia per evitare di svalutare ancora il mattone italiano. Federcostruzioni, intervenuta a commento dell’analisi, ha ribadito il concetto: più che puntare su nuove costruzioni ed infrastrutture, è meglio riqualificare il patrimonio urbano, senza dimenticare di renderlo sicuro dal punto di vista sismico e idrogeologico.

Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/nomisma-l%E2%80%9986-delle-case-italiane-non-e-in-classe-energetica-efficiente-21161

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