News dal franchising

News dal franchising (890)

Ristrutturare è una priorità, ma solo il 5% spende più di 10 mila euro

ristrutturazione casa

Gli italiani continuano a spendere per ristrutturare la casa. Il 61,5% intende dedicarvi, nel 2018, meno di mille euro, il 22,5% tra i mille e i 3mila euro e il 5,3% più di 10mila euro. Il quadro emerge da un’indagine effettuata dal portale Habitissimo, tramite il quale è possibile ottenere fino a quattro preventivi personalizzati da professionisti della propria zona, indicando la tipologia di lavori che si vorrebbe effettuare.

Dall’inizio del 2017 sono state pubblicate sul sito di Habitissimo oltre 13.600 richieste di preventivo per ristrutturare casa, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente.

Nella maggior parte dei casi i lavori preventivati dagli italiani sono di piccola ristrutturazione, come sostituzione di pavimenti e dei sanitari. Milano e Roma sono le città dove si spende di più per ristrutturare: per esempio a Roma per un appartamento di circa 70 mq si spendono in media 17.700 euro, a Milano 21.500 euro, mentre al Sud gli esborsi sono più contenuti.

Ma cosa si aspettano gli italiani da una ristrutturazione? Il primo desiderata sarebbe ottenere una migliore distribuzione dello spazio in casa e le spese per le migliorie hanno un’elevata priorità nelle somme a disposizione che restano disponibili dopo le spese di routine, tanto che vengono al secondo posto, subito dopo le vacanze.

L’ambiente più ristrutturato dagli italiani è il bagno, stanza per la quale Habitissimo ha ricevuto nel 2017 circa 4mila richieste di preventivi dettagliati. I lavori sono però piuttosto semplici: in genere si vuole cambiare la vasca da bagno o la doccia (70%) o i sanitari (30%). Sostituire i sanitari comporta una spesa media di 900 euro e i lavori si esauriscono in tre giorni.

Sale in ogni caso la propensione degli italiani a chiedere un finanziamento per la casa: gli ultimi dati di Findomestic relativi a gennaio 2018 evidenziano un trend in aumento sia per l'acquisto di mobili sia per le ristrutturazioni. Rispettivamente, l’aumento tendenziale annuo è del 2,7% e del 2,9%. Il comparto “efficienza energetica”, per Findomestic, cresce a gennaio rispetto al mese scorso, ma è in calo rispetto a un anno fa. Solo gli infissi/serramenti registrano un incoraggiante +0,8% nelle intenzioni di acquisto sia a livello congiunturale che tendenziale. Gli impianti solari termici sono invece in calo sia su base mensile (-0,4%) che annuale (-0,6%). Leggera ripresa per il fotovoltaico (+0,2%), nonostante il dato tendenziale resti negativo (-1,4%).

Fonte: il sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2018-02-26/ristrutturare--e-priorita-ma-solo-5percento-spende-piu-10mila-euro-125225.shtml?uuid=AEl0R06D

 

Sei in regola con il catasto? Ecco quando la variazione catastale è obbligatoria

visura catastale La nostra casa è in regola con il catasto quando sia le planimetrie catastali che la descrizione dell’unità immobiliare presenti nella banca dati dell’Agenzia del Territorio corrispondono alla realtà e coincidono con quanto presente in Comune. La regolarità catastale è indispensabile per pagare correttamente l’IMU e ricordiamo che sono previste sanzioni e vincoli nella compravendita delle abitazioni irregolari. Ecco quindi sei casi base che richiedono la presentazione della pratica catastale.

La regola generale

Occorre depositare la variazione al Catasto Edilizio Urbano entro trenta giorni dalla fine lavori ogni volta che le modifiche alla casa comportano una variazione della rendita catastale, basata sul numero dei vani e sulle caratteristiche dell’abitazione. Sicuramente occorre presentare la dichiarazione in catasto per tutte le nuove costruzioni, quando si demoliscono edifici esistenti e quando si migliorano impianti o finiture che comportino un aumento della rendita catastale indipendentemente dal tipo di pratica presentata in Comune. Vediamo insieme sei casi ricorrenti nei quali è necessario richiedere la variazione catastale.

1) Realizzazione dell’open space

In un progetto di ristrutturazione capita spesso di prevedere l’accorpamento dei vani cucina, soggiorno e corridoio per ricavare un moderno open space. In questo caso è necessario denunciare all’Agenzia del Territorio la modifica della planimetria dell’abitazione affinché ci sia corrispondenza tra lo stato effettivo e la documentazione in banca dati anche se il numero complessivo di vani potrebbe non diminuire se l’open space è molto ampio in relazione alla parametrazione catastale.

2. Costruzione di cabina armadio in muratura

Anche nel caso si ricavi una cabina armadio in muratura all’interno della camera è necessario presentare la variazione catastale perché si aggiunge uno spazio separato in più rispetto alla casa. La cabina armadio pesa sul numero dei vani catastali come un terzo di vano per cui si potrebbe avere un aumento della rendita oltre che una variazione della pianta. Nel caso di realizzazione di cabine armadio in cartongesso o legno invece è da valutare bene, in relazione a tipologia e dimensioni, per capire se è dovuta la variazione o meno anche se nella prassi si tende oggi a indicarle in planimetria.

3. Attrezzare il bagno secondario

Come la realizzazione della cabina armadio anche ricavare un secondo bagno comporta l’aumento di un terzo di vano della rendita catastale, a meno che non si tratti del solo rifacimento del bagno esistente, già presente in catasto e senza modifiche alla posizione e alla dimensione delle porte e delle finestre.

4. Recuperare il sottotetto

Recuperare la soffitta per trasformarla in una mansarda accogliente è di fatto un ampliamento dell’abitazione che comporta per certo un aumento della rendita catastale perché la soffitta ha una rendita inferiore rispetto agli spazi destinati a civile abitazione. Da tenere a mente che eventuali porzioni di sottotetto con altezza inferiore a 150 cm non incidono sul valore catastale.

5. Montare la veranda

La chiusura di spazi tramite il semplice montaggio di infissi vetrati per ricavare una veranda abitabile o un giardino di invernocomporta comunque un aumento della rendita catastale, con presentazione della variazione, perché si amplia il volume dell’abitazione. Il peso di questo aumento di numero dei vani, però, dipende dalla destinazione d’uso. Se questo spazio è utilizzato come prolungamento della casa per ricavare un salotto o uno studio è da inserire nei vani principali mentre se è adibito a serra o giardino d’inverno è da censire come vano accessorio secondario, con rendita inferiore.

6. Recuperare un’abitazione rurale

Se avete in progetto di recuperare una vecchia abitazione rurale, ossia la ex casa di un agricoltore vero e proprio, accertatevi che il fabbricato sia stato correttamente censito al Catasto Edilizio Urbano e deruralizzato in Comune, con pagamento dei relativi oneri. Questo tipo di irregolarità catastale è assai diffusa nonostante il Decreto Legge 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, avesse concesso di sanare senza sanzioni il mancato censimento dei fabbricati rurali entro il 30 novembre 2012.

Conclusione

Valutare quando è necessaria la variazione catastale non è scontato perché alcuni lavori che ci appaiono banali, come il montaggio della veranda, o addirittura in assenza di opere edilizie, come nel caso della deruralizzazione, occorre presentare la variazione all’Agenzia del Territorio entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Non fatevi quindi trovare impreparati e fatevi spiegare le procedure da eseguire da un tecnico iscritto all’Albo o Collegio professionale.

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/costruzioni/2018/03/06/125466-variazione-catastale-quando-e-obbligatoria

 

 

Nuove sfide per il mercato immobiliare Italiano

investimenti

Prospettive interessanti

Nonostante il nostro Paese evidenzi ancora una serie di complessità abbastanza strutturate le previsioni degli esperti del settore sono decisamente incoraggianti, grazie soprattutto alla capacità di attrarre capitali provenienti dall’estero. Il mercato italiano, infatti, sta polarizzando gli interessi di numerosi investitori internazionali che sono disposti a stanziare anche cifre consistenti per acquistare immobili di varia natura nella nostra penisola. Basti pensare che nel 2017 questo tipo di investimenti hanno riguardato il 70% dei volumi totali, pari alla cifra record di 11 miliardi di euro.

Non si può prescindere dal contesto economico

Tutte queste evidenze, infatti, vanno lette alla luce dell’attuale quadro economico che è caratterizzato sostanzialmente dai bassi tassi di interesse in grado di sostenere bene la crescita del comparto, facilitata al contempo dalla circolazione di una più consistente liquidità a seguito delle politiche messe in atto dalla Bce. La futura crescita del mercato immobiliare dovrà però fare i conti con le questioni collegate ai crediti in sofferenza degli istituti bancari. I finanziamenti che non sono andati a buon fine hanno un effetto diretto sul settore sia attraverso le aste, sempre più lunghe e quindi con abitazioni che hanno prezzi sempre più bassi, sia sulle società di costruzioni che ad oggi hanno ancora tassi di insolvenza alti.

Fonte: Immobiliare.it https://www.immobiliare.it/news/nuove-sfide-mercato-immobiliare-italiano-34867/

 

Spese: gli Italiani investono sulla casa

foto 054187200

Casa dolce casa, per gli italiani non è solamente un popolare modo di dire ma una vera e propria filosofia di vita. Secondo l’elaborazione dei dati Istat resi noti solamente qualche giorno fa dall’Adnkronos, la casa rimane una delle principali voci di spesa dei nostri connazionali che non rinunciano a curare ogni singolo aspetto sul piano domestico.

Che si tratti di ristrutturazione di immobili o progetti collegati al rinnovamento del look della propria abitazione, grazie anche ai numerosi consigli di arredo degli esperti, il budget che le famiglie del nostro paese scelgono di destinare a questi scopi sta registrando una progressiva crescita.

Momento d’oro per la casa

Numeri alla mano dunque: se, come evidenzia l’Istituto di statistica e riportato anche da un articolo de La Repubblica qualche settimana fa, nel corso degli ultimi anni la spesa che gli italiani dedicavano a scarpe e vestiti, o più in generale all’abbigliamento, si è sensibilmente contratta (-24,8%) in favore delle iniziative relative alla casa che, di contro, hanno evidenziato incrementi invidiabili (+19,3%).

Si tratta di dati importanti, che testimoniano un vero e proprio cambio di rotta sul fronte degli interessi delle famiglie; questi trend sono stati infatti messi in luce confrontando la lista degli acquisti di dieci anni fa con quella odierna, con un saldo disponibile in linea di massima sempre uguale.

Una dinamica positiva, quella della casa, che non sembra accennare alcuna battuta d’arresto: analizzando anche i dati di altri specifici Osservatori di settore, come ad esempio quello di Findomestic, le intenzioni di spesa per la propria abitazione continueranno nei prossimi mesi a polarizzare un buon numero di risorse.

Fonte: Immobiliare.it https://www.immobiliare.it/news/spese-gli-italiani-investono-sulla-casa-34825/

 

Fondo garanzia prima casa, dove trovare l'elenco delle banche aderenti

fondo garanzia prima casa

Chi è interessato ad accedere al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa e non sa a quale istituto di credito rivolgersi non deve far altro che controllare l’elenco delle banche aderenti. Trovarlo è semplice, basta consultare il sito di Consap.

L’elenco è in continuo aggiornamento e permette di individuare le banche aderenti in grado di venire incontro al richiedente. Una volta individuato l’istituto di credito aderente all’iniziativa occorre presentare la domanda di accesso al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica.

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge di Stabilità 2014. Si tratta di uno strumento volto a favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione.

Si ricorda che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.

E’ previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio - TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

Fonte: Idealista.it https://www.iconacasa.com/administrator/index.php?option=com_k2&view=item

Mutui accessibili e mercato in ripresa, ma prezzi fermi seconda bankitalia

Osservatorio Affitti Immobiliare.it 768x512

Sono state più di 1.500 le agenzie immobiliari che la Banca d’Italia ha interpellato nel suo consueto sondaggio congiunturale. E il responso è stato unanime: con oltre l’83% delle imprese che hanno venduto almeno un’abitazione, nel quartro trimestre del 2017 la domanda sul mercato in Italia è migliorata. Tuttavia, l’aumento dei prezzi che molti economisti auspicano sembra ancora piuttosto lontano.

Mutui più accessibili

Tra i fattori responsabili della ripresa, sicuramente ci sono i mutui: che oltre ad avere toccato i minimi storici per quanto riguarda i tassi di interesse, vengono anche concessi più facilmente alle famiglie. Sono infatti appena il 15% circa gli agenti che hanno dichiarato di avere perso un mandato perché il potenziale acquirente non è riuscito a ottenere il prestito desiderato dalla propria banca. Può sembrare una percentuale ancora piuttosto alta, e invece è quella più bassa da quando è stato introdotto questo tipo di rilevazione, ovvero dal 2009.

I prezzi rimangono inchiodati

Sebbene i giudizi sulla stabilità dei prezzi siano prevalenti, molti agenti hanno segnalato alla Banca d’Italia una pressione sul ribasso. Il numero di operatori che hanno notato una crescita positiva è infatti diminuito rispetto a quelli che hanno indicato una diminuzione, soprattutto nelle aree del Centro Italia (con un saldo negativo tra i primi e i secondi che è passato dal -21,9% della fine del terzo trimestre al -23,8% del quarto). Nelle regioni del Nord Ovest così come nel Sud del Paese, invece, la tendenza sembrerebbe più favorevole.

Fonte: immobiliare.it https://www.immobiliare.it/news/mutui-accessibili-mercato-ripresa-prezzi-fermi-secondo-bankitalia-34817/

 

La casa è pronta in poche ore (e poi si può smontare)

03 Casa kmSE 835x437IlSole24Ore Web

Nascono come sfide alla contemporaneità. Sono progettate a moduli. Si montano e si smontano. Addirittura si piegano e si portano via. Sono flessibili, antisismiche e si costruiscono, in certi casi, in poche ore. Sono capaci di adattarsi al contesto e autosufficienti (almeno per l’energia elettrica vivono staccate dalla rete). In certi casi, sono persino senza fondamenta. Al punto che c’è chi ha scelto di installarle al centro di una piazza affollata.

Sono però veri e propri edifici. Case residenziali ma non solo. Prototipi innovativi che, nell’idea progettuale, hanno l’obiettivo di durare nel tempo, anche per sempre. Villette “da costruire in un giorno”, che rappresentano l’avanguardia di una nuova generazione di edilizia. Dove la prefabbricazione, l'autonomia, il riciclo e il risparmio di suolo sono i parametri del confronto.

Le esperienze sono cresciute anche in Italia, ad opera di architetti e ingegneri che hanno colto una scommessa. Partiamo da una collaborazione Nord-Sud. Madi (Modulo Abitativo Dispiegabile) è una casa pieghevole made in Italy, sviluppata dall’architetto Renato Vidal con il sostegno dell’azienda abruzzese AreaLegno (che l’ha brevettata e messa in commercio). Si avvolge – letteralmente – su se stessa, quasi come una tenda da campeggio, ma una volta aperta è un’abitazione vera e propria, dotata di tutti i comfort e le tecnologie; è antisismica e certificata sotto l’aspetto del consumo di energia. Il materiale di base è il legno: il modulo si può costruire in appena sei ore con l’ausilio di tre persone e il costo parte da 28mila euro per la versione più piccola, di 27 metri quadrati. Ma è già progettata per metrature ben più ampie. Il vero vantaggio è che Madi può essere appoggiata (almeno per installazioni temporanee) anche senza fondamenta, può essere in alternativa ancorata a una struttura semi-permanente e può essere off-grid, completamente autosufficiente, grazie all’integrazione di pannelli solari, fotovoltaici, sistemi di acque grigie e illuminazione a Led. Il pensiero è diventato impresa.

Autonoma, in legno e pensata anche per raggiungere metrature sopra i 130 metri quadrati è anche LeapHome, idea dell’azienda torinese Leapfactory, che ha fatto dell’esperienza in realizzazioni ad alta quota la base di partenza per sviluppare una villetta “libera dalla rete”. La costruzione è integrabile con ogni tecnologia. Leaphome fa parte di una serie di strutture progettate anche nella versione di allestimento temporaneo (LeapNest) o per un posizionamento in contesti difficili, come un rifugio alpino, dove le prestazioni richieste sono di altissimo livello (LeapHut).

Diverso ancora il caso di Tikku: in occasione della Helsinki Design Week 2017, l’architetto Marco Casagrande ha progettato e installato nel centro della capitale finlandese un modulo abitativo che occupa il suolo di un posto auto. Un micro alloggio – di appena 2,5 metri per 5 – in legno e modulare: si costruisce in una notte e al suo interno funziona come un qualsiasi appartamento. Completo, in omaggio agli scandinavi, anche di sauna.

Molte le esperienze 4.0 che si stanno sviluppando anche all’estero. In Francia, la startup che commercializza l’innovativo sistema di mattone di legno a incastro Brikawood ha ideato un formato (160 mm) che si può impiegare in autocostruzione. Il risultato è un edificio di piccola metratura, che si può realizzare anche senza permesso di costruire ed è completamente ecologico, visto che non richiede l'utilizzo di chiodi o colle: ciascun mattone si incastra come fosse un Lego.

Ingegnerizzata e ipertecnologica è la casa progettata dallo studio inglese Ten Fold Engineering di Oxfordshire, prodotta già in diverse versioni. La struttura si trasporta a bordo di un camion e ha la forma iniziale di un container: una volta individuato il terreno cui è destinata, si dischiude (quasi come fosse un robot dei cartoni animati) e dà forma agli spazi. Camere da letto, cucine, verande, soggiorni: la composizione finale si ottiene anche in dieci minuti.

Provocatoria, infine, l’iniziativa dell’azienda internazionale Apis Cor (con sede in Siberia, Russia e a San Francisco). Lo scorso anno l’impresa ha realizzato (e filmato) la prima casa costruita interamente in situ senza il bisogno dei materiali tradizionalmente usati in ambito edilizio. L’edificio, stampato in 3D, può prendere vita in appena un giorno. In cantiere, Apis Cor ha progetti innovativi: prossimo obiettivo è sbarcare su Marte.

Fonte: il sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2018-02-21/la-casa-e-pronta-poche-ore-e-poi-si-puo-smontare-180950.shtml?uuid=AEgqbuwD

 

Per una famiglia che cresce una casa che cambia forme e caratteristiche

header iconaideeRGB

Buonasera Architetti,

22 anni fa ho comprato la casa in cui attualmente vive la mia famiglia. Da allora sono cambiate le nostre esigenze. All’epoca eravamo una giovane famiglia con 3 figli piccoli a cui volevamo dare più spazio possibile; oggi siamo rimasti solo mia moglie e la nostra figlia più piccola. I due ragazzi lavorano fuori e tornano all’ovile solo nei week end.

Le nostre esigenze ora ci portano a desiderare una zona giorno funzionale e comoda per riunire tutta la famiglia nei fine settimana, meno camere da letto (una per la ragazza e una per i figli “viaggiatori”), un comodo studio per me che porto il lavoro a casa, una lavanderia funzionale e un dispensa; entrambe facilmente raggiungibili dalla cucina, regno e territorio di mia moglie!

Per rendere felice la mia dolce metà, non guasterebbe, se possibile, realizzare un bagno in camera.

Sperando nella vostra creatività, porgo cordiali saluti.

Giovanni – Varese

01 PR partenza

Il progetto realizzato per Giovanni e la sua famiglia di “pendolari” ci ha portato a ripensare completamente gli spazi e la distribuzione delle camere. L’ampia metratura ci è stata di grande aiuto.

02 PR modifica

 

STEP 1- completamente ripensata la zona giorno. Ingresso, ripostiglio e parte della vecchia cucina vengono sostituiti da un ampio salone a vista. Quel che resta della cucina angusta e il bagno principale lasciano il posto allo studio. Allargata anche la cameretta per la massima fruibilità della piccola di casa.

04 step 1

STEP 2- Anche se di difficile risoluzione, il desiderio della regina della casa viene soddisfatto ripensando completamente lo spazio lasciato dal vecchio salone e dal bagno della zona notte. Un’ampia cucina abitabile che si apre sul salone. Al servizio della cucina anche una comoda dispensa e una funzionale lavanderia. Trova collocazione anche un’ampia cabina armadio con accesso dal corridoio della zona notte. Eliminando la quarta camera da letto, più spazio per il bagno padronale.

05 step 2

STEP 3 - Il bagno in camera! Ricavato nell’ampia camera da letto. Per la gioia della signora.

06 step 3

03

Team Iconaservice

Richiedi anche tu il parere del nostro team.

scrivici a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Casa comprata “su carta”, chi acquista non ha diritto alla fideiussione dell’impresa

Casa su carta 1 360x203

Chi acquista una casa “su carta” ha minori tutele. Con la sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018, la Corte costituzionale ha stabilito che, mentre se un costruttore vende un immobile “in corso di costruzione” deve rilasciare all’acquirente, a pena di nullità del contratto, una fideiussione a garanzia dei pagamenti ricevuti ante rogito (articolo 2, Dlgs 122/2005), lo stesso non accade se non è stato ancora chiesto il permesso di costruire.

La differente disciplina legislativa di questi due casi non è però contraria al principio di parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della Costituzione, poiché è giustificata dalla oggettiva diversità tra le situazioni osservate.

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, il rilascio della fideiussione all’acquirente è prescritto dalla legge solo per i contratti aventi a oggetto i cosiddetti “immobili da costruire” e cioè gli edifici per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non sia ancora ultimata. Al di fuori di questa normativa stanno invece i contratti di compravendita di immobili, per i quali non sia stata ancora depositata la domanda di rilascio del titolo edilizio occorrente per eseguire la costruzione.

Di conseguenza, in ipotesi di inadempimento da parte del venditore, nel primo caso l’acquirente è tutelato dalla fideiussione per la restituzione degli importi corrisposti al venditore/costruttore, mentre nel secondo caso l’acquirente non beneficia di garanzie prescritte dalla legge.

Secondo la Corte costituzionale, questa diversità di trattamento è giustificata per la ragione che, mentre nel caso dell’edificio “da costruire” il fatto dell’avvenuto rilascio del titolo edilizio sollecita nell’acquirente l’idea della legittimità dell’opera del costruttore e della sua effettività, nel caso invece dell’edificio comprato “sulla carta” l’acquirente ha la percezione di trovarsi in una situazione che “si connota come operazione economica maggiormente rischiosa”, ciò di cui egli “non può non essere consapevole”.

Pertanto, è giustificato che la legge protegga la prima situazione, nella quale l’acquirente confida nel completamento della sua iniziativa imprenditoriale, e non protegga invece la seconda, nella quale l’acquirente è da sé in grado di percepire che il risultato auspicato (e cioè il conseguimento della proprietà di un’abitazione) è lungi dal realizzarsi, in quanto non vi è solo una costruzione ancora da realizzare, ma manca addirittura il permesso di costruirla.

Fonte articolo: Idealista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/02/21/125366-casa-comprata-su-carta-chi-acquista-non-ha-diritto-alla-fideiussione-dellimpresa

 

Ancora in aumento il numero di chi offre la propria casa in nuda proprietà (+3,2 % in 5 anni)

getUfficioStampaImage

Nonostante un migliore clima di fiducia fra i cittadini e l’introduzione di nuove formule di credito agli anziani, come il prestito vitalizio ipotecario, in Italia continua ad aumentare l’offerta di immobili in nuda proprietà. Secondo un’analisi di Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it) il numero di annunci con questa formula infatti è cresciuto del 3,2% negli ultimi cinque anni.

«In un Paese come il nostro, in cui la casa ha sempre rappresentato uno dei maggiori punti di riferimento per le persone, la crescita del mercato della nuda proprietà mette in luce gli effetti della crisi sui cittadini – spiega Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – Si è scardinato un tabù e, pur di aiutare figli e nipoti nell’immediato, sempre più nonni rinunciano alla proprietà della loro abitazione, non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri e al Sud».

Tra le città campione dell’analisi, Napoli è l’esempio di come la vendita di nuda proprietà si sia diffusa anche nel meridione: l’offerta è aumentata del 2,4% rispetto al 2013 e si tratta di una delle poche città in cui anche la domanda risulta cresciuta (+0,9%).

È però Genova la città in cui il numero di annunci di vendita in nuda proprietà cresce a ritmi più sostenuti: un mercato immobiliare e un’economia che ancora stentano a ripartire hanno portato a un aumento dell’offerta del 6,7% in cinque anni, a fronte di un calo del prezzo medio delle case cedute in nuda proprietà pari al 29%.

Anche a Torino gli annunci sono cresciuti maggiormente rispetto alla media: rispetto al 2013 si è rilevato un aumento dell’offerta del 5,6% e una diminuzione del prezzo medio richiesto del 27%.

I prezzi degli immobili in vendita in nuda proprietà, che si trovano per lo più in stabili economici dislocati nelle periferie, variano dai 131.800 euro di Napoli ai 214.600 euro di Roma. Lo sconto medio rispetto al valore di mercato è pari mediamente al 22%, ma a Napoli le proprietà cedute con questa formula consentono di risparmiare quasi il 40% rispetto ad abitazioni di pari valore. Chi compra una casa in nuda proprietà a Firenze riesce a tagliare la spesa del 34%; seguono per entità gli sconti che si possono ottenere a Milano (-23%), Roma (-19%) e Torino (-11%). A fronte di prezzi più bassi, lo scarto a Genova è il più ridotto, pari all’8% rispetto a una vendita comune.

La domanda, concentrata nei grandi centri in quanto mossa da intenzioni di investimento, rimane stabile (-0,3% rispetto al 2013). Solo a Torino si è registrato un incremento evidente, pari al 5,3%.

Di seguito la tabella riassuntiva con i dati relativi all’offerta e alla domanda di immobili in nuda proprietà nelle sei città campione:

  Offerta Domanda
  Variazione vs. 2013 Valore medio immobile Euro / metro quadro Sconto vs mercato Mq medi Variazione vs. 2013
Firenze 5,0% € 174.100 € 2.340 -34% 77,2 -3,0%
Genova 6,7% € 133.200 € 1.630 -8% 80,7 -2,4%
Milano 1,1% € 185.700 € 2.520 -23% 74,3 -1,0%
Napoli 2,4% € 141.200 € 1.610 -39% 86,5 0,9%
Roma -1,7% € 214.600 € 2.570 -19% 85,3 -1,5%
Torino 5,6% € 131.800 € 1.550 -11% 80 5,3%

Fonte: Immobiliare.it https://www.immobiliare.it/info/ufficio-stampa/2018/ancora-in-aumento-il-numero-di-chi-offre-la-propria-casa-in-nuda-proprieta-3-2-in-5-anni-1673/

 

Ipoteca sulla casa: cos'è, cosa comporta e come si cancella

ipoteca casa

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia sopra un bene immobile o su un diritto reale sopra un bene immobile. Tale diritto viene quindi costituito a garanzia di un credito e serve in caso d'inadempimento da parte del debitore.

È chiaro in tal senso il primo comma dell'art. 2808 del codice civile a mente quale l'ipoteca conferisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, ciò anche ove vi sia un terzo acquirente, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca, quindi, consente di essere preferiti ad altri creditori nell'ambito di una procedura espropriativa, ove gli stessi non siano privilegiati, nonché proprio in ragione dell'esistenza di tal vincolo, di essere avvisati dell'iniziativa giudiziale di espropriazione.

Il secondo comma dell'art. 2808 c.c. specifica che l'ipoteca “può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.

L'iscrizione dell'ipoteca ne determina il grado: l'ipoteca di primo grado, ossia quella iscritta per prima, dà alla persona in favore della quale è stata iscritta precedenza su quelle successive.

L'ipoteca concessa mediante scrittura privata non ha effetto verso terzi, né verso successive ipoteche che trascritte per prime assumono un grado maggiore.

L'ipoteca, solitamente, viene iscritta per una somma pari al valore del credito, più quello di costi e spese ed oneri accessori allo stesso.

Quanto all'oggetto dell'ipoteca, l'art. 2810 c.c. specifica che la stessa può essere concessa su:

a) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

b) l'usufrutto dei beni stessi;

c) il diritto di superficie;

d) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

È opinione condivisa che non si possa accendere ipoteca sui diritti di uso ed abitazione, stante il carattere strettamente personale, nonché su quello di servitù, in ragione della sua stretta connessione con i fondi dominante e servente; in effetti non avrebbe senso espropriare una servitù che sarebbe, poi, inutilizzabile.

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile (art. 2827 c.c.) e ha una durata di vent'anni rinnovabili prima della sua scadenza; all'iscrizione tardiva segue la perdita del grado acquisito con la originaria/precedente iscrizione (art. 2847 e ss. c.c.)

Quando iscrivere ipoteca?

Il terzo comma dell'art. 2808 del codice civile distingue tre tipologie di ipoteca:

a) l'ipoteca legale;

b) l'ipoteca giudiziale;

c) l'ipoteca volontaria.

Partiamo dalla primo tipologia: fornirne la nozione vuol dire comprendere quando le ipoteche possano essere iscritte.

L'ipoteca legale è quella riconosciuta dalla legge in favore del creditore ed in ragione della particolarità del credito vantato. Si tratta di ipotesi tipiche, ossia specificamente individuate dalla legge.

L'art. 2817 del codice civile individua tre specifiche ipotesi di ipoteca legale, in favore:

a) dell'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

b) dei coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

c) dello Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Quanto all'ipoteca legale in favore dell'alienante – ad esempio quando il versamento anche solo parziale del prezzo dell'immobile o altri obblighi sono adempiuti successivamente alla vendita – ed a quella previsti dalla lettera b), la legge prevede comunque la possibilità di rinunciarvi; diversamente deve essere iscritta d'ufficio (art. 28134 c.c.).

L'ipoteca giudiziale è quel diritto reale di garanzia che può essere iscritto in ragione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o di un obbligo di fare, nonché per i provvedimenti giudiziali aventi effetto di sentenza (es. ordinanze, decreti ingiuntivi), nonché sulla base di lodi arbitrali e sentenze straniere rese esecutive (artt. 2818-2820 c.c.).

Il concessionario della riscossione, nell'iscrivere ipoteca per crediti di cui è tenuto a curare la riscossione deve seguire ben precise regole che, ad esempio, gli impediscono di pignorare la prima casa di abitazione se l'importo complessivo del credito non supera € 120.000,00.

Tali limiti non valgono nei rapporti tra privati, sicché deve ritenersi astrattamente possibile l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale in ragione di un decreto ingiuntivo emesso per poche centinaia o migliaia di euro.

L'ipoteca volontaria, come specifica lo stesso attributo, è costituita in ragione della dichiarazione volontaria della persona che la concede (art. 2821 c.c.). L'ipoteca volontaria deve essere concessa per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, ma la sua iscrizione avviene solamente per atto pubblico o scrittura privata le cui sottoscrizioni sono accertata giudizialmente. Come dire: meglio fin da subito l'atto notarile.

Classico esempio di ipoteca volontaria è quella concessa alla banca dalla persona che acquista un'unità immobiliare, sull'unità immobiliare stessa. Nulla vieta che l'ipoteca possa essere concessa su un altro bene, oppure da un terzo su un bene di sua proprietà a garanzia del credito erogato ad altra persona.

L'ipoteca si può iscrivere anche su beni indivisi, ad esempio su una quota di comunione (art. 2825 c.c.): in tal caso, specifica la legge essa “produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione” (art. 2825, primo comma, c.c.), o chiaramente sulla somma di denaro nel caso di cessione.

All'iscrizione dell'ipoteca accedono dei costi (bolli, eventuali atto notarile) che sono a carico della persona contro cui è iscritta.

Estinzione dell'ipoteca

L'estinzione dell'ipoteca è quel fenomeno che fa venire meno il diritto reale di garanzia. L'art. 2878 del codice civile elenca le cause di estinzione del diritto, che sono:

1) la cancellazione dell'iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro vent'anni (art. 2847 c.c.), salvo nuova iscrizione;

3) l'estinzione dell'obbligazione;

4) il perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742 (cioè prelazioni e privilegi sulle somme dovute dall'assicuratore in ragione del perimento);

5) la rinunzia del creditore;

6) lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o il verificarsi della condizione risolutiva;

7) la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Come si può notare, dunque, l'estinzione può avvenire per più di una ragione, non per forza connessa con l'adempimento dell'obbligazione in ragione della quale l'ipoteca era stata iscritta.

Cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione, contrariamente all'iscrizione, è quella formalità a seguito della quale, sul bene immobile (o su un diritto reale sopra di esso) non risultano più iscritte ipoteche.

Essa, evidentemente, è strettamente connessa con l'estinzione dell'ipoteca e può avvenire a seguito di spontanea dichiarazione delle parti o su sentenza. La legge prevede anche la possibilità di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria ove il conservatore dei pubblici registri immobiliari rifiuti le formalità della cancellazione.

È utile ricordare che ai sensi della legge n. 40 del 2007, così detta legge Bersani, la banca è obbligata a comunicare all'Agenzia delle entrate (ex conservatoria) la richiesta di cancellazione entro trenta giorni della estinzione del mutuo.

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2018/02/19/125332-ipoteca-sulla-casa-cose-cosa-comporta-e-come-si-cancella

 

Passaggio di proprietà di una casa: come e quando avviene

ventacasa

Quando avviene, in termini giuridici, il passaggio di proprietà di una casa o più in generale di un bene immobile? Al momento dello scambio dei consensi, alla firma del contratto preliminare, alla consegna materiale dell'abitazione?

La questione ha dei risvolti di non poco conto sia in relazione ai diritti che le parti possono vantare sui beni, nonché verso le controparti, sia in relazione a rischi e responsabilità connessi al possesso/detenzione degli immobili.

Partiamo da dato certo: in relazione alla compravendita immobiliare, nel nostro ordinamento, vale il così detto principio consensualistico, previsto dall'art. 1376 c.c., rubricato Contratto con effetti reali, che recita:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

In buona sostanza per la legge italiana è sufficiente formalizzare, nei modi specificamente previsti, i consensi delle parti affinché la proprietà di un bene, meglio il diritto di proprietà su di esso, possa dirsi trasferita dal venditore all'acquirente.

Si badi: consenso espresso nelle forme previste dalla legge.

Così, ad esempio, in relazione agli immobili, il codice civile prevede che per la compravendita sia necessario – a pena di nullità – concludere il contratto o mediante scrittura privata o mediante atto pubblico.

Ciò vuol dire che se Tizio intende vendere a Caio la propria unità immobiliare dovrà farlo con un contratto scritto dal quale emergano gli elementi fondamentali dall'accordo (consensi, oggetto e causa).

Nel momento in cui l'accordo è raggiunto, cioè il contratto è siglato, la vendita è da ritenersi perfezionata e di conseguenza la proprietà passata in capo all'acquirente.

Due considerazioni sulla vicenda:

a) per il passaggio di proprietà di un immobile la trascrizione non è necessaria, essa ha mera finalità di pubblicità notizia, ossia di rendere opponibile a terzi il trasferimento;

b) la consegna dell'immobile da parte del venditore rappresenta un'obbligazione connessa al contratto non avendo alcuna rilevanza in relazione al passaggio di proprietà del bene.

In questo contesto il contratto preliminare non ha alcun valore in relazione al passaggio di proprietà: con il contratto preliminare le parti s'impegnano a stipulare, successivamente, un contratto di cessione del bene.

Nel così detto preliminare, quindi, sono stabiliti una serie di elementi volti a disciplinare modalità e termini di stipula del contratto definitivo. Il contratto preliminare può essere oggetto di esecuzione giudiziale (art. 2932 c.c.) volta ad ottenere la vendita, ma non è capace di trasferire la proprietà.

Un effetto della cessione al momento dello scambio dei consensi riguarda anche i rischi connessi al perimento del bene prima della sua consegna. Il primo comma dell'art. 1476 c.c. rende ancor più chiaro quanto sia determinante il consenso più che la consegna in relazione al passaggio di proprietà.

Recita la norma:

“Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata”.

Fonte: idelista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/02/15/125309-passaggio-di-proprieta-di-un-casa-come-e-quando-avviene

 

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy