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Mutui: si arriverà a coprire più dell' 80% dell'immobile

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Grandi novità in vista in materia di mutui casa: gli istituti bancari, stando a quanto reso noto da un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore solamente qualche giorno fa, starebbero mettendo a punto nuove strategie per la concessione di un numero maggiore di finanziamenti alle famiglie del nostro paese.

Scelte che, in questo particolare momento, si rivelano ormai inevitabili: se fino a qualche tempo fa il comparto era ben sostenuto dai prodotti di surroga, oggi la situazione appare ben diversa. Sono molti, infatti, gli italiani che hanno già approfittato di questa conveniente opportunità e, in parallelo, il costo dei prodotti oggi si rivela molto più basso, il che rende più difficile e meno conveniente questo cambio.

Banche: come fare a concedere più mutui?

In questo contesto c’è poi da fare i conti con l’andamento del mercato immobiliare della nostra penisola: i volumi delle compravendite, seppur in ripresa, sono ancora ben lontani da quelli attestati nel periodo precedente la crisi (2006 / 2007) quando le case vendute in un anno erano circa 800 mila, mentre oggi appena la metà.

Una situazione che, senza dubbio, mette in difficoltà gli istituti bancari che devono individuare nuove strategie di business per continuare a erogare. Ecco perché si sta iniziando ad aprire la strada ai mutui che finanziano più dell’80% del capitale, una scelta particolarmente rischiosa se si considera che il tasso di default per questa fascia è quasi il triplo rispetto alle altre, ma che appare una delle poche vie perseguibili.

Ma non l’unica. Prosegue infatti una costante riduzione degli spread applicati ai finanziamenti: non si era mai registrato un livello così basso fino ad oggi, nei casi migliori lo spread applicato arriva allo 0,18%.

Fonte: immobiliare.it https://www.immobiliare.it/news/mutui-si-arrivera-a-coprire-piu-dell80-dellimmobile-35129/

 

Crescono del 5,4% i prestiti per arredare casa

Prestito per ristrutturare casa

Cresce il peso del settore arredamento nel credito al consumo: 1,7 miliardi di euro di finanziamenti erogati nel 2017 secondo Compass (+5,4% sul 2016) per un importo medio finanziato di oltre 2.400 euro. Si tratta di un settore per cui oltre il 40% gli operatori stimano «un aumento delle vendite per il prossimo anno».

Il 55% vorrebbe una casa che permetta di risparmiare sui costi di manutenzione e sui consumi, ma che sia anche polifunzionale (per il 53%), con spazi adattabili alle diverse esigenze quotidiane della famiglia. Per il 28% l’abitazione dovrebbe poi essere ecologica ed ecosostenibile.

Tra i nuovi trend, «per la metà delle famiglie – si legge nella nota diffusa da Compass – il principale elemento di innovazione del settore riguarda la sfera tecnologica con la domotica e la smart home». Funziona anche l’abbinamento di arredamento low-cost a oggetti importanti di design, «sulla scia del “mix & match” avvenuto in questi anni nella moda».
 

Per quanto riguarda i “gusti d’arredo” delle famiglie italiane, il 36% preferisce una casa dallo stile moderno, «con linee esatte e precise, optando per i volumi compatti e i colori puri», una su tre è orientata verso «le geometrie pulite tipiche dello stile scandinavo, con una scelta cromatica chiara e naturale». Una minoranza, invece, sceglie monili più «tradizionali» o fas celte più «ricercate» e «vintage», lo shabby chic o l’etnico».
Il soggiorno – spazio pensato principalmente per ospitare ed accogliere amici e parenti – è il luogo prediletto per quasi la metà degli italiani (49%), seguito dalla cucina (26%), a cui però si richiede una maggiore funzionalità.

Il 65% degli intervistati, comunque, è soddisfatto della propria abitazione.Nonostante questo non mancano alcune valutazioni critiche, come la necessità di un intervento di ristrutturazione (per il 37%) e, in misura minore, sulle dimensioni e sulla luminosità. Solo il 17%, invece, dichiara di aver problemi di vicinato.

L’Osservatorio Compass ha analizzato anche il livello di conoscenza e l’impatto dei bonus fiscali sulle vendite: «tre italiani su quattro sono a conoscenza degli incentivi per il 2018, e tra chi è al corrente oltre la metà dichiara di volerli utilizzare, soprattutto per la ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici».

Fonte: il sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2018-04-10/crescono-54percento-prestiti-arredare-casa-181353.shtml?uuid=AEiMF8VE

 

Trascrizione contratto preliminare di compravendita, quali sono i vantaggi

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Firmando il contratto preliminare l’acquirente si impegna ad acquistare e il proprietario a vendere. Solo con la firma del rogito notarile chi compra entra in possesso dell’immobile, è in questo momento che avviene il trasferimento della proprietà della casa.

Il primo passo di una compravendita, dunque, è il compromesso, che viene redatto su una scrittura privata. Ma cosa succede se si decide di trascrivere il contratto preliminare nei pubblici registri immobiliari?

La trascrizione del contratto di compravendita – che non è un obbligo, ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente – consente all’acquirente di contrapporre il proprio atto di acquisto a eventuali terzi, che possono essere i creditori del venditore oppure altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve anche per cautelare l’immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, se così fosse, sarebbero opponibili all’acquirente. Trascrivendo il preliminare ci si mette al riparo dalla possibilità di perdere il bene appena acquistato a seguito di tutti gli eventi successivi alla trascrizione stessa.

Che differenza c’è tra il preliminare trascritto e quello non trascritto? Il preliminare trascritto vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione della vendita e successivi alla trascrizione del preliminare. Il preliminare non trascritto vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita.

Per procedere alla trascrizione del preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata. Sarà il notaio stesso a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione è necessario pagare l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro indipendentemente dal prezzo della compravendita.

Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Questo significa che è come se il contratto definitivo fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso.

Affinché però si verifichi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo, in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/04/06/125763-trascrizione-contratto-preliminare-di-compravendita-quali-sono-i-benefici

 

Categorie catastali, cosa sono e a cosa servono

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Che cos'è una categoria catastale? Qual è la funzione della categoria catastale? Quante categorie catastali esistono? A rispondere a queste domande sono i nostri collaboratori di condominioweb

Per rispondere a queste domande è indispensabile volgere lo sguardo al regio decreto legge n. 652 del 1939, convertito in l. 11 agosto 1939, n. 1249, altrimenti noto come provvedimento teso a disciplinare l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Del pari fondamentale, ai fini della corretta definizione della categoria catastale è il d.p.r. n. 1152/1949 recante “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”: una norma attuativa.

È sempre bene ricordare che il catasto ha principalmente la funzione di catalogare la presenza sul territorio degli immobili ai fini dell'applicazione delle imposte fondiarie.

La catalogazione avviene attraverso l'attribuzione agli immobili di una serie di indicatori dai quali sia poi possibile trarre una rendita fondiaria in coerenza con i valori di riferimento.

In questo contesto l'art. 8 della l n. 1249/1939 specifica che;

Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

Il regolamento è il d.p.r. n. 1152. Questo distingue due operazioni che hanno a che fare con le categorie:

a) la qualificazione;

b) la classificazione.

Le norme di riferimento sono rappresentate dagli artt. 6 e ss. del succitato decreto del presidente della repubblica.

In particolare con la qualificazione si distingue entro quale categoria vada collocato un immobile. Si pensi, ad esempio, alle unità immobiliari ad uso abitativo e a quelle ad uso commerciale o i depositi, ecc. Tali categorie, la cui denominazione è uniforme in ambito nazionale, prende il nome di gruppi.

Nell'ambito delle categorie, poi, esistono le classi, ossia un catalogazione nell'ambito della medesima categoria differenziata in ragione dei “gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito” (art. 7 d.p.r. n. 1152/1949).

Attualmente sono previsti i seguenti sette gruppi

Gruppo A - Abitazioni e uffici

Gruppo B – Immobili destinati a servizi

Gruppo C – Immobili commerciali

Gruppo D - Immobili a destinazione speciale

Gruppo E - Immobili a destinazione particolare

Gruppo F - Entità urbane

Gruppo T – Terreni

Nell'ambito di questi gruppi, poi, sono inserite le classi della categoria, numerate da 1 in poi in ragione del decremento di redditività (anche se per il Gruppo A sono state aggiunti numeri slegati da questa indicazione).

Si riporta qui di seguito a titolo esemplificativo la classificazione degli immobili ad uso abitativo:

A/1- Abitazioni di tipo signorile

A/2 - Abitazioni di tipo civile

A/3 - Abitazioni di tipo economico

A/4 - Abitazioni di tipo popolare

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 - Abitazioni di tipo rurale

A/7 - Abitazioni in villini

A/8 - Abitazioni in ville

A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10 - Uffici e studi privati

A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/costruzioni/2018/04/06/125753-categorie-catastali-cosa-sono-e-a-cosa-servono

 

Sconto Tari del 30% sulla seconda casa se usata solo per le vacanze

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Una sentenza della Commissione Tributaria di Massa Carrara stabilisce che si applica uno sconto Tari del 30% sulla seconda casa usata esclusivamente a scopo vacanza. Questo in virtù del principio che stablisce come il pagamento dell'imposta debba essere proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti.

Secondo al Commissione Tributaria, che ha accolto il ricorso di un contribuente che considerava "eccessiva" la Tari richiesta su una abitazione usata solo per le vacanze, il Comune non può applicare in maniera indiscriminata la stessa imposta a chi è residente e a chi non lo è. Questo in base anche al principio espresso dalla direttiva UE n.2008/98/CE per cui "chi inquina paga".

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2018/04/04/125727-sconto-tari-del-30-sulla-seconda-casa-se-usata-solo-per-le-vacanze

 

 

Loft, come trasformare il vecchio magazzino in un open space di design

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Il recupero di spazi a uso industriale ormai dismesso e la conversione di questi spazi a uso abitativo è una delle tendenze di riqualificazione urbana verso cui il mercato immobiliare sta tendendo in questi anni. Spesso però questi immobili si trovano in condizioni di degrado e inutilizzo da diverso tempo e hanno bisogno di robusti interventi di ristrutturazione e riqualificazione prima di essere pronti per essere abitati.

Ad esempio è il caso di un vecchio magazzino ortofrutticolo in disuso reinterpretato come un loft ultramoderno grazie all’aiuto della community internazionale di architetti e designer di GoPillar, piattaforma di crowdsourcing per i progetti architettonici attraverso cui è possibile ottenere molteplici progetti per i propri spazi da confrontare e tra cui scegliere il più adatto alle proprie esigenze.

La proposta vincente per il cliente è stata quella di Anna Tuti che ha reinventato lo spazio stando attenta a conservare in qualche modo le caratteristiche industriali originarie. Innanzitutto, ha conservato le vetrate presente sulle pareti est e sud e sulla copertura superiore, aggiungendo altri due finestroni nella zona living per massimizzare l’illuminazione. La zona living è interamente sviluppata longitudinalmente nel corpo centrale del capannone, partendo dal lato nord con la zona giorno e studio, continuando con la zona pranzo e finendo con la cucina connessa con il patio esterno ed eventualmente chiudibile attraverso pannelli scorrevoli. Il patio e il solaio sono realizzati in carpenteria metallica per accordarsi meglio con l’insieme severo e squadrato della struttura tipicamente industriale.

Subito dopo troviamo il progetto di Andrea Lazzari. Qui lo spazio è diviso in maniera opposta, per il verso orizzontale: tutta la parte sud dell'appartamento è occupata dalla zona giorno che si sviluppa come un singolo open space completamente aperto e multifunzionale. La parte nord, invece, è occupata dalla camera da letto principale sviluppata a mo’ di camera di albergo con guardaroba e bagno en-suite. Per sfruttare interamente l’altezza dello stabile è stato ricavato superiormente un soppalco che si sviluppa a “c” su tre lati, affacciandosi interamente sulla zona giorno con una serie di ringhiere in modo da creare una doppia altezza ad effetto al piano inferiore.

L'architetto Enrico di Micco propone invece una lettura diversa degli spazi, eliminando qualsiasi tipo di divisione tradizionale e di taglio classico nella divisione degli ambienti. Infatti, la sua proposta è di ricreare, soprattutto al piano terra, un dedalo di aree interamente aperte ed interconnesse tra di loro per ricreare un autentico stile loft dell’America dei primi del ‘900. In questo modo si evita qualsiasi tipo di spreco di spazio legato alla presenza di corridoi e disimpegni e si ricrea uno spazio estremamente versatile che potrebbe essere riqualificato all’esigenza con poco o minimo sforzo attraverso l’eventuale aggiunta di tramezzi o porte scorrevoli. La composizione dell’appartamento è complessa anche nel senso dell'altezza, che qui è addirittura tripla in quanto la scala conduce dapprima a un mezzanino adibito a zona ospiti e, infine, al vero e proprio soppalco.

Fonte: il sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2018-04-03/loft-vecchio-magazzino-open-space-design-131955.shtml?uuid=AE3de1RE

Mutui al 100%, quali banche li offrono?

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Ottenere un mutuo che copra il 100% del valore dell'immobile è un'impresa ardua, ma non impossibile. Alcune banche, infatti, dietro opportune garanzie, offrono questo tipo di finanziamenti. Vediamo quali sono le offerte attualmente disponibili sul mercato.

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Il classico mutuo fondario può essere acceso fino a un loan to value massimo dell'80%. Le banche chiedono una fideiussione a copertura del 20% mancante, che si traduce, in concreto, nella necessità di trovare un garante. Senza contare che i tassi applicati saranno comunque più alti rispetto a un mutuo con un valore più basso.

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Si tratta di un finanziamento per i giovani fino a 35 anni di età, non a caso si chiama Mutuo Giovani. Si tratta di un piano di ammortamento fino a 40 anni dove sono molto più convenienti le prime rate, mentre a partire dai 10 anni, quando si comincia a rimborsare la quota capitale, aumenta la consistenza.

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Sono disponibili per i giovani fino a 40 anni con l'attivazione del Fondo di Garanzia per i Mutui Prima Casa. Rivolto ai giovani e ai genitori single con figli minori, il fondo garantisce la possibilità di ottenere mutui al 100% per l'acquisto, ristrutturazione ed efficientamento energetico. Ammette prestiti fino a 250mila euro grazie alla garanzia del 50% sul capitale offerta da Consap.

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2018/03/30/125701-mutuo-al-100-quali-banche-li-offrono

Compromesso di vendita e rogito: cosa succede se il prezzo finale della casa è più basso?

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Cosa succede se il prezzo di vendita di una casa come risulta dal rogito è più basso rispetto a quello del compromesso? L'Agenzia delle Entrate può dare il via a una procedura di accertamento ritenendo che si tratti di una "finzione" per versare una parte dei soldi "in nero" risparmiando così sulle tasse? Vediamo cosa dice una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Partiamo dal presupposto che l'Agenzia delle Entrate nel caso sospetti ci sia stata una frode, potrebbe chiedere una rettifica in aumento delle imposte dovute per la compravendita. Nonostante ciò, al contribuente è sempre data la possibilità di dimostrare che non si tratti di una finzione, ma che è avvenuto uno sconto reale da parte del venditore al momento del rogito.

Per fare ciò dovrà apportare i documenti a supporto delle proprie affermazioni. Proprio sulla scorta di tali documenti la Commissione Tributaria, a cui ci si può rivolgere in caso di accertamento fiscale - determinerà se lo sconto è stato reale o fittizio.

Ma quali tipo di prove devono essere apportate? Prima di tutto bisogna dire che sono ammesse solo le prove documentali e non i testimoni. Non è valida quindi una dichiarazione da parte del venditore che certifichi lo sconto. Sarebbe inutile anche una scrittura privata in cui si riconosce lo sconto se essa non presenta una data certa. La data certa, per essere tale, deve riportare la registrazione o la firma autentica di un notaio o di un altro pubblico ufficiale.

In alternativa, potrebbe essere accettata anche una diffida (con lettera raccomandata) che il compratore spedisca al venditore dopo la sottoscrizione del contratto preliminare in cui, ad esempio, si denuncia un eventuale vizio dell'immobile, in base al quale si richieda uno sconto sul prezzo finale.

Fonte: idealista.it https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/03/28/125681-compromesso-di-vendita-e-rogito-cosa-succede-se-il-prezzo-della-casa-e-diverso

 

Vendita immobile con difformità urbanistiche, qual è la responsabilità dell'agente immobiliare?

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Fra gli obblighi di comunicazione dell'agente immobiliare vi è anche quello di informare l'acquirente di eventuali difformità urbanistiche dell'immobile? A rispondere sono i nostri collaboratori di condominioweb.

Il mediatore e le indagini tecnico giuridiche. Partiamo da un dato: il mediatore non ha l'onere di compiere indagini specifiche sul bene oggetto dell'affare progettato poiché non rientrano nella comune ordinaria diligenza richiesta al mediatore nell'adempimento della sua prestazione.

Tuttavia ciò non esclude che il mediatore possa, con speciale pattuizione,obbligarsi a compiere particolari indagini tecnico-giuridiche ed a compiere ogni accertamento sullo stato dell'immobile in modo tale da garantirne la sua regolarità urbanistico-catastale.

Nella prassi, infatti, si sta diffondendo la possibilità di prevedere contrattualmente obblighi ulteriori a carico del mediatore che obbligano tale professionista ad accertare anche l'eventuale regolarità urbanistica dell'immobile ed ad assistere il suo cliente fino al momento della stipula del rogito.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, pertanto, la parte obbligata può rifiutarsi di pagare la provvisione. Il mediatore è obbligato a condurre le indagine tecnico giuridiche in difetto di particolare incarico? No, vediamo perché.

Il caso. I promissari acquirenti di un immobile citano in giudizio il mediatore, al fine di ottenere da quest'ultimo il risarcimento del danno sopportato per non essere stati informati delle difformità urbanistiche che caratterizzano il bene impedendone la commerciabilità.

Il giudice di primo e secondo grado hanno respinto la richiesta dei promissari acquirenti puntualizzando che il mediatore non aveva violato gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico, stabilendo che le difformità in questione avrebbero potuto essere individuate solo da un tecnico appositamente incaricato.

I promissari acquirenti ricorrono in Cassazione, sostenendo che il mediatore sarebbe venuto meno: a) all'obbligo di informazione previsto dal primo comma dell'art. 1759 c.c. del codice civile secondo cui il "mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso", b) nonché all'obbligo di diligenza scaturente dall'attività professionale esercitata (art. 1176 c.c., secondo comma).

Cosa si intende per normale diligenza? La Cassazione con ordinanza si è pronunciata sul caso in questione stabilendo che sul mediatore non grava l'obbligo di condurre particolari indagini tecnico giuridiche quando non sia stato espressamente incaricato. (Corte di Cassazione, 6.3.2018, ord n.5153)

Prima di approdare a tale conclusione la Cassazione, riportandosi ad un orientamento consolidato, ha evidenziato che la legge n. 39/1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, e l'obbligo di informazione gravante su tale professionista deve essere commisurato alla normale diligenza alla quale egli è obbligato a conformarsi.

Dunque l'obbligo di informazione gravante sul mediatore deve essere commisurato alla normale ordinaria diligenza alla quale egli stesso è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione.

Secondo i giudici della Cassazione, però, non rientra nella comune ordinaria diligenza, che deve caratterizzare l'operato del mediatore nell'esercizio dell'attività professionale, in difetto di specifico incarico, l'obbligo di effettuare indagini di natura tecnico-giuridica come ad esempio quelle consistenti nell'accertamento, previo verifica dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile da trascrizioni pregiudizievoli.

Nel caso di specie, quindi, è stato appurato che il mediatore non aveva assunto alcun obbligo contrattuale di verificare la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare, ed il giudizio ha accertato che le stesse difformità non erano conosciute neanche dai venditori ed avrebbero potuto essere individuate solo da un tecnico appositamente incaricato.

Nulla da fare, quindi, per gli acquirenti: il mediatore, a meno che non sia stato espressamente previsto dal contratto, non ha l'obbligo di verificare la regolarità urbanistica dell'immobile.

Fonte: https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/03/27/125664-vendita-immobile-con-difformita-urbanistiche-qual-e-la-responsabilita-dellagente

 

Che succede al mutuo se la banca fallisce?

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In un’epoca in cui il panorama bancario è in continua evoluzione, dominato com’è dal continuo rischio di chiusure, dismissioni, fallimenti, viene da domandarsi quanto sicuro possa essere un comune cittadino che, oltre ad avere il proprio conto corrente presso queste banche, magari ha anche con esse acceso un mutuo o un qualsiasi finanziamento. Proviamo a capire cosa possa succedere ad un mutuatario quando la banca presso cui ha stipulato il proprio mutuo fallisce:

Innanzitutto, va subito detto, niente panico, “Se una banca fallisce - il mutuo deve essere pagato al nuovo istituto di credito che “subentra” alla vecchia banca. Tutti i contratti di mutuo o prestito vengono infatti trasferiti in maniera automatica alla nuova banca che acquisisce gli asset di quella in bancarotta”. Mentre infatti, per quanto riguarda i conti corrente, i risparmi dei correntisti fino a 100 mila euro depositati sono garantiti dal famoso fondo interbancario di tutela dei depositi (mentre per l’eccedenza la perdita ricade sul cliente), i crediti maturati dalla banca (così come i debiti!) vengono acquisiti dall’istituto che si offre di rilevarli alle migliori condizioni. A meno che non si tratti di crediti non esigibili, nel qual caso confluirebbero in una “bad bank” come debiti deteriorati, che lo Stato cercherebbe in un modo o nell’altro di gestire. Anche per questi crediti, comunque, gli acquirenti non mancherebbero: non sono pochi gli istituti che acquistano asset deteriorati ad un prezzo ben inferiore al proprio valore, per poi farsi restituire almeno parte del debito ricavandoci comunque un utile.

In passato, prima delle nuove regole sul bail in, nel caso in cui non ci fosse nessun gruppo bancario disposto ad acquisire gli asset della banca in difficoltà, era Banca d’Italia a subentrare, e il mutuatario, mantenendo comunque invariato il proprio contratto, diventava automaticamente debitore dello Stato. Oggi è la nuova banca che di fatto incassa le rate del mutuo acquisito. - Mutui e prestiti vengono “girati” alla banca subentrante, mantenendo intatte tutte le caratteristiche: ammontare residuo, durata, importo della rata, tipologia di tasso di interesse. In questo modo chi ha sottoscritto il finanziamento non avrà nessun danno e potrà continuare a pagare le rate del mutuo”.

Quando, invece, il mutuatario incorre in qualche danno? “Quando è il mutuatario a non pagare più le rate del mutuo. In questo caso scatterebbe il pignoramento sui beni del mutuatario. Quindi è necessario che questi continui sempre a pagare le sue rate di mutuo, anche qualora il contratto venisse trasferito ad un’altra banca. Altrimenti potrebbe incorrere nelle azioni legali che il nuovo istituto subentrante potrebbe intraprendere contro di lui”.

La prescrizione per le bollette scende a 2 anni

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L’incubo delle maxi bollette della luce è destinato a finire. Come stabilito dall’ultima Legge di stabilità, l’Arera, ovvero l’autorità di settore, ha infatti dato l’ok a una delibera per cui le associazioni di consumatori si sono a lungo battute: la prescrizione per le bollette della luce scende da cinque anni a due anni.

La nuova regolamentazione

Se la maxi bolletta è dovuta a una negligenza da parte dell’operatore (mancata lettura o lettura rettificata in ritardo), l’utente pagherà soltanto per gli ultimi 24 mesi. Questo vale per tutte le bollette con scadenza successiva al primo marzo: data a partire dalla quale l’operatore è anche tenuto a informare il suo cliente di questo nuovo diritto. Inoltre, l’utente può sospendere il pagamento in caso di bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, previo reclamo al venditore e purché l’Antitrust abbia aperto un procedimento per violazioni del codice del consumo. Se poi la pretesa della compagnia sarà accertata come illegittima, allora l’utente avrà diritto a un rimborso.

Nuove tutele all’orizzonte

L’Arera ha poi avviato anche un’altra procedura, con l’obiettivo di fornire ulteriori garanzie al consumatore. Nello specifico, vorrebbe rendere più chiare le bollette sia definendo se l’eventuale mancata lettura è da attribuirsi all’operatore o al cliente, sia evidenziando gli importi caduti già in prescrizione.

Fonte: idealista.it https://www.immobiliare.it/news/la-prescrizione-per-le-bollette-scende-a-2-anni-34909/

 

Come risparmiare energia in casa: 7 consigli utili

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Ridurre i consumi di energia in casa è fondamentale al fine di ridurre l’importo delle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale, anche in considerazione del recente aumento delle bollette energetiche registrato ad inizio 2018 che segue una lunga serie di incrementi degli ultimi anni. Diminuire i consumi energetici, in particolare per quanto riguarda l’energia elettrica, è possibile. Di seguito riportiamo una serie di utili consigli che, se seguiti, possono rappresentare un utile contributo per sostenere il risparmio energetico domestico.

  1. Il primo passo da compiere per ridurre la spesa energetica è rappresentato dalla scelta di una tariffa del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Come mostra il comparatore di SosTariffe.it, infatti, grazie alle offerte del mercato libero è possibile risparmiare, a parità di consumi energetici, circa 300 Euro all’anno.
  2. Il secondo passo, legato a doppio filo al primo, è rappresentato dalla scelta degli orari di utilizzo dell’elettricità. Se si attiva una tariffa dell’energia elettrica bioraria o trioraria, per ridurre al minimo i costi sarà necessario utilizzare gli elettrodomestici che comportano un maggior consumo energetico nelle fasce orarie più economiche che coincidono con le ore serali ed i giorni festivi.
  3. Per ridurre i consumi di energia elettrica in casa è consigliabile, inoltre, modificare il sistema di illuminazione utilizzando la tecnologia LED che permette di far diminuire, in modo significativo, il consumo e quindi la spesa rispetto a quanto avviene nelle case dove si utilizzando sistemi di illuminazione non a risparmio energetico.
  4. Per incrementare il risparmio energetico domestico è necessario, inoltre, prestare un occhio di riguardo agli elettrodomestici. Come prima cosa, infatti, si deve evitare di lasciare gli elettrodomestici in stand-by, in questo modo si potrà ridurre la bolletta dell’energia elettrica sino ad un massimo dell’8%. Un altro aspetto da tenere in forte considerazione è l’efficienza energetica. Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, infatti, il parametro dell’efficienza energetica è uno dei primi elementi da analizzare. Un dispositivo molto efficiente consumerà decisamente meno energia rispetto ad un dispositivo poco efficiente.
  5. Un quinto consiglio da considerare per migliorare il risparmio energetico domestico è legato all’utilizzo dello scaldabagno elettrico, una delle principali fonti di spesa in casa. Per ridurre i consumi di questo dispositivo è necessario assicurarsi di accenderlo almeno 30 minuti prima del suo utilizzo effettivo. Da notare, inoltre, l’importanza di fissare una temperatura massima per l’acqua scegliendo un limite di 60 gradi in inverno e 40 gradi in estate. 
  6. Per ridurre i consumi di energia elettrica, oltre che di acqua, è consigliabile non utilizzare il prelavaggio quando si usa la lavatrice a meno che non ve ne sia una reale necessità. Il prelavaggio comporta un incremento di circa un terzo dei consumi di energia elettrica legati alla lavatrice. Da notare, inoltre, l’importanza di fare il bucato solo a pieno carico e con temperature non troppo elevate(evitare di salire sino a 90 gradi o di scendere, per questioni di pulizia ed efficacia di lavaggio, al di sotto dei 40 gradi).
  7. Un ultimo fattore da tenere in considerazione è legato al posizionamento degli elettrodomestici che non devono essere sotto la luce diretta del sole. Questo consiglio riguarda, in modo particolare, il condizionatore che rappresenta una delle principali fonti di spesa energetica in casa. Il condizionatore, per funzionare al meglio, deve essere posizionato all’ombra e, quindi, il più lontano possibile dalla luce del sole diretta.

Fonte: https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2018/03/21/125611-come-risparmiare-energia-in-casa-7-consigli-utili

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