Bonus mobili accessibile con bonifico anche "non parlante"


Via libera alla raccolta dei bonifici effettuati nel 2015 per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, anche se non parlanti.


È questa una delle conseguenze del recente chiarimento delle Entrate, contenuto nella circolare 7/E/2016, con la quale è stato detto che per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (e dal 2016, anche per il bonus mobili per le giovani coppie), è possibile scegliere di pagare anche con un bonifico semplice, cioè senza l’indicazione nella causale della norma agevolativa e del codice fiscale del beneficiario, della detrazione e del numero di partita Iva, ovvero del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e per il quale è prevista anche la trattenuta della ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 25 del Dl 78/2010.
Per queste spese, poi, continua ad essere possibile il pagamento con la carta di debito (bancomat), o la carta di credito.

 

È stata superata, quindi, la regola imposta dalla circolare 29/E/2013, secondo cui, se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico parlante, soggetto a ritenuta). Non ammessi i pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. La ratio della norma, infatti, è diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento.


MOBILI E ACQUISTO DALL'ESTERO

Anche gli acquisti effettuati all’estero possono essere agevolati, a patto che il pagamento avvenga con un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale), riportante la causale del versamento (norma agevolativa), il codice fiscale del contribuente e il numero di partita Iva, il codice fiscale o l’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero del beneficiario del pagamento. Le Entrate dovranno chiarire se queste indicazioni sono ancora obbligatorie per i bonifici dall’estero, dopo che la circolare 7/E/2016 ha dato la possibilità di effettuare in Italia anche pagamenti con bonifici non parlanti.


I LIMITI

Anche se la spesa di ristrutturazione dell’abitazione, detraibile al 50%, è stata pagata nel secondo semestre 2012, si può usufruire del bonus mobili e grandi elettrodomestici per i pagamenti del 2016. In particolare, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, pagati nel 2016 e detraibili dall’Irpef al 50%, è necessario aver effettuato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 almeno un pagamento, detraibile al 50% (articolo 16-bis del Tuir), per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulla casa da arredare, rilevante per il bonus mobili, non essendo necessario che siano trascorsi tanti anni tra quest’ultimo pagamento e quello per il bonus mobili (circolare 7/E/2016).


Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, il limite di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale agevolato (che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare. Questa regola è stata confermata anche dalla circolare 7/E/2016. Inoltre, il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (istruzioni del modello 730 o di Unico PF). Naturalmente, se un contribuente esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, può beneficiare del bonus mobili più volte e l’importo massimo di 10.000 euro è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.


I lavori edili, detraibili al 50% ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, che costituiscono una condizione per poter beneficiare della detrazione del 50% per i mobili e i grandi elettrodomestici, sono le manutenzioni straordinarie (ordinarie, solo su parti comuni condominiali), i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie, le ricostruzioni o ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati (od oggetto di restauro e risanamento conservativo) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web



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