730 precompilato con le spese di ristrutturazione


Al suo secondo anno di applicazione – nel triennio di “rodaggio” previsto – il 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate si prepara ad accogliere in maniera più completa i dati dei bonus fiscali sui lavori in casa. 

 

Nella scorsa dichiarazione dei redditi, all'esordio del modello inviato a 20,4 milioni di contribuenti, le informazioni sulle spettanti detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica erano state desunte dalla dichiarazione precedente: quindi risultavano di fatto “precompilate” solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci quote (annualità) in cui si ripartisce l'agevolazione. In altri termini, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della relativa semplificazione del modello sperimentale 2015, e aveva dovuto inserire i dati. 


Una delle novità del 730-2016 è dunque la precompilazione dei bonus che si riferiscono alle spese sostenute nell'anno precedente. D'ora in poi, entro il 28 febbraio (quest'anno il 29, perché il termine è capitato di domenica) le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con gli identificativi del beneficiario e del destinatario della somma.


In verità, quest'anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l'intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall'Agenzia (immaginiamo il caso in cui si siano pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili).


Restando in tema di agevolazioni per la casa, i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo delle abitazioni ristrutturate (bonus mobili) e per interventi finalizzati al risparmio energetico si aggiungono agli altri già presenti completamente “in automatico” dallo scorso anno (730-2015) e relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari. Anche questi dati sono comunicati dalle banche. Ma se gli interessi risultano di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente, vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, sono infatti giudicati incongruenti (gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni) e richiedono una verifica da parte del contribuente. 


A partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un'apposita sezione del sito delle Entrate, e vi si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure conferendo delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d'imposta (solo se questo ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale). Da quest'anno, una volta entrato nell'applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.


La scelta non sarà indifferente. Ad esempio, soltanto il 730 consente (tranne i casi in cui sono previsti controlli preventivi) di ricevere l'eventuale rimborso Irpef in busta paga già dalla prossima estate. O di essere esonerato dai controlli formali su oneri detraibili e deducibili comunicati dalle Entrate, se si accetta la dichiarazione senza modifiche che incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Su questo punto, si deve però considerare che anche l'accettazione dei dati contenuti nell'area informativa, come quelli sui citati bonus casa, equivale a modificare la dichiarazione, facendo dunque perdere i vantaggi dell'esonero dai controlli documentali.


Il 730 precompilato dovrà esser inviato alle Entrate entro il 7 luglio. Ma resta inteso che la via della precompilata non è obbligatoria, e anche chi riceve il modello può continuare a preferire la modalità tradizionale. Qualsiasi strada si scelga, la dichiarazione potrà poi esser integrata fino al 30 settembre, con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito.


Fonte articolo: Casa24.ilsole24ore.com



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