730 precompilato con le spese di ristrutturazione


Al suo secondo anno di applicazione – nel triennio di “rodaggio” previsto – il 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate si prepara ad accogliere in maniera più completa i dati dei bonus fiscali sui lavori in casa. 

 

Nella scorsa dichiarazione dei redditi, all'esordio del modello inviato a 20,4 milioni di contribuenti, le informazioni sulle spettanti detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica erano state desunte dalla dichiarazione precedente: quindi risultavano di fatto “precompilate” solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci quote (annualità) in cui si ripartisce l'agevolazione. In altri termini, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della relativa semplificazione del modello sperimentale 2015, e aveva dovuto inserire i dati. 


Una delle novità del 730-2016 è dunque la precompilazione dei bonus che si riferiscono alle spese sostenute nell'anno precedente. D'ora in poi, entro il 28 febbraio (quest'anno il 29, perché il termine è capitato di domenica) le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con gli identificativi del beneficiario e del destinatario della somma.


In verità, quest'anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l'intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall'Agenzia (immaginiamo il caso in cui si siano pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili).


Restando in tema di agevolazioni per la casa, i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo delle abitazioni ristrutturate (bonus mobili) e per interventi finalizzati al risparmio energetico si aggiungono agli altri già presenti completamente “in automatico” dallo scorso anno (730-2015) e relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari. Anche questi dati sono comunicati dalle banche. Ma se gli interessi risultano di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente, vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, sono infatti giudicati incongruenti (gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni) e richiedono una verifica da parte del contribuente. 


A partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un'apposita sezione del sito delle Entrate, e vi si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure conferendo delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d'imposta (solo se questo ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale). Da quest'anno, una volta entrato nell'applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.


La scelta non sarà indifferente. Ad esempio, soltanto il 730 consente (tranne i casi in cui sono previsti controlli preventivi) di ricevere l'eventuale rimborso Irpef in busta paga già dalla prossima estate. O di essere esonerato dai controlli formali su oneri detraibili e deducibili comunicati dalle Entrate, se si accetta la dichiarazione senza modifiche che incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Su questo punto, si deve però considerare che anche l'accettazione dei dati contenuti nell'area informativa, come quelli sui citati bonus casa, equivale a modificare la dichiarazione, facendo dunque perdere i vantaggi dell'esonero dai controlli documentali.


Il 730 precompilato dovrà esser inviato alle Entrate entro il 7 luglio. Ma resta inteso che la via della precompilata non è obbligatoria, e anche chi riceve il modello può continuare a preferire la modalità tradizionale. Qualsiasi strada si scelga, la dichiarazione potrà poi esser integrata fino al 30 settembre, con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito.


Fonte articolo: Casa24.ilsole24ore.com

Per il condominio minimo abolito CF su interventi edilizi

Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), l'Agenzia delle Entrate haprecisato che in presenza di un “condominio minimo”, e cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), rimangono applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Allo stesso modo, il predetto Agente ha ricordato che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di tali edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione rimaneva subordinata – e ciò, bene inteso, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame) - alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.


Ci si è chiesti allora se la fruizione della detrazione nei condomini minimi rimanga subordinata, anche per il nuovo periodo di riferimento, alla cura di questo ultimo adempimento. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 74/E del 02 febbraio 2016 ha dato risposta al quesito, cambiando la prassi che si è seguita sino ad oggi. L'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ha, in particolare, condotto a riconsiderare le istruzioni precedentemente fornite, enfatizzandosi la peculiarità strutturale dei condomini minimi e le modalità con cui essi vengono in genere autogestiti dai singoli partecipanti.


Ed invero, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, l'Agenzia delle Entrate ritiene, a questo punto e per tali fattispecie, che non sia più necessario acquisire il codice fiscale del condominio.


Nel qual caso, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, i condòmini, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
In sede di eventuale controllo – ricorda sempre la risoluzione -il condòmino/contribuente sarà poi tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, laddove si avvalga dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire, a monte, ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.


Fonte articolo: condominioweb.com

Prima casa: 19% detraibile per spese di mediazione

Prosegue il "graduale miglioramento del mercato immobiliare": lo rileva Bankitalia nel sondaggio congiunturale sulle compravendite di abitazioni riferito all’ultimo trimestre 2015. E il merito va anche alle agevolazioni fiscali per la prima casa: fra gli incentivi tuttora validi c’è la detrazione Irpef della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’immobile. 


È intanto in vigore da qualche giorno la netta riduzione dell’imposta di registro per chi compra un cespite nelle aste giudiziarie e lo rivende entro due anni.

 
Domanda in aumento

Lo studio degli economisti di Bankitalia si rifà proprio all’esperienza degli operatori del settore. Aumenta la quantità di agenti che nel periodo interessato hanno venduto almeno un’abitazione: 77,8% contro il 71,6% nel terzo trimestre dell’anno scorso. E i nuovi incarichi di mediazione arrivati nel frattempo destano ottimismo anche a medio termine, dunque nei prossimi due anni. Ma attenzione, si ferma il calo dei prezzi: per la prima volta dalla primavera del 2011 risulta minoritaria la quota di agenti che segnala una contrazione dei corrispettivi per i trasferimenti; si tratta del pari al 46,4 per cento contro il 67,6 di un anno fa.


Così si scarica

Un’occasione di risparmio per chi compra l’abitazione arriva proprio dalle spese di mediazione ed è la stessa Agenzia delle Entrate a spiegare il funzionamento degli incentivi nella guida su casa e fisco: sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro i compensi pagati a chi si occupa dell’intermediazione immobiliare nell’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale: il tetto del bonus, insomma, è 190 euro. E ciò al di là di come sono denominati i compensi da scaricare dalle tasse.
Quando a comprare l’unità immobiliare sono più persone, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla relativa quota, sempre nel limite di mille euro. Al contribuente l’agevolazione spetta a condizione che l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso.
In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.


Fattura e dichiarazione

Lo sgravio Irpef può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi, 730 o Unico, l’anno successivo all’emissione del documento contabile. Se la fattura risulta intestata a uno solo degli acquirenti ma l’immobile è comunque in comproprietà, bisogna integrare il documento annotando i dati di chi non figurava per consentirgli di fruire della detrazione pro quota. Al contrario, se il proprietario dell’abitazione è uno ma la fattura dell’agenzia risulta intestata anche a un’altra persona, bisogna annotare sul documento che a sostenere la spesa è stato solo il primo, che altrimenti non potrà detrarre l’intera somma. E laddove la fattura viene intestata a una persona che non è il proprietario, quest’ultimo non otterrà il beneficio fiscale.
Lo sgravio compete anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. No al bonus per la provvigione versata per l’acquisto di seconde case e ai mediatori creditizi per la stipula del mutuo fra l’acquirente e la banca.


Misura fissa

Veniamo all’incentivo per le vendite giudiziarie, introdotto dal decreto legge 18/2016, che riforma le banche di credito cooperativo. Il pagamento dell’imposta di registro sull’immobile è previsto nella misura fissa di 200 euro invece che nella percentuale del 9% del valore di assegnazione del bene. Ma unicamente a condizione che l’acquirente dichiari in sede di assegnazione dell’immobile di voler ritrasferire il cespite nel biennio successivo. E se poi non lo fa? Sarà costretto a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi di mora. L’agevolazione è prevista soltanto fino al 31 dicembre prossimo.


Fonti articolo: IlGazzettino.it

Mobili per giovani coppie e dispositivi smart: le detrazioni

 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le medesime aliquote di detrazioni Irpef previste a chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati.


Ma, oltre a confermare le detrazioni ormai note, la manovra finanziaria ha anche introdotto interessanti novità che riguardano in particolare le giovani coppie ed i dispositivi per il risparmio del consumo energetico.

Dispositivi multimediali.
In particolare l’art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Tali dispositivi devono possedere i seguenti requisiti:


- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


Bonus mobili per giovani coppie.
Con la Legge di Stabilità 2016, comma 75, debutta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, denominata “Bonus mobili per giovani coppie”, con lo scopo di andare a sostenere le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale. Come le altre detrazioni fiscali nel settore immobiliare, il nuovo Bonus mobili per giovani coppie avrà il positivo effetto collaterale di dare una boccata di ossigeno alle imprese che operano nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.


La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione Irpef del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione Irpef sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.


Sul bonus suddetto, però, ci sono ancora dei punti poco chiari, uno su tutti: la data di acquisto della casa da parte della giovane coppia dev'essere antecedente il 2016? Restiamo perciò in attesa dei chiarimenti che arriveranno a breve dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte articolo: Pmi.it

Casa nuova, gli incentivi fiscali 2016

Sono molte le conferme e le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 che riguardano la casa.


Si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi alla conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; dalla conferma della detrazione del 65% agli interventi verdi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari all’estensione di questa detrazione anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Tra le novità, in particolare, si segnala la nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse.


C’è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.


L’Iva per acquisto di abitazione.
Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 - fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Poiché non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale, la detrazione spetta anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società. Dovrà essere chiarito se potranno beneficiare di questa detrazione Irpef anche i soci, persone fisiche, di Srl trasparenti.


Abitazione principale in leasing.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.


Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma non dice nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.


Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). 


Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 1.520 euro annui (760 euro per i non giovani). La nuova agevolazione, poi, prevede la possibilità di detrarre anche il riscatto finale, per un importo non superiore a 20mila euro (10mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).


Fonte articolo: IlSole24Ore

Deduzione Irpef a chi acquista per affittare



ll regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 3 dicembre 2015 (si tratta del decreto del ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015).


La norma (l’articolo 21, Dl 133/2014, convertito con legge 164/2014) concede all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto (effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che:

 

• fossero "invendute" alla data del 12 novembre 2014;

• abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso di cui all’articolo 25 del Dpr 380/2001.


La definizione.
Per unità immobiliari "invendute" si intende che deve trattarsi di abitazioni che fossero già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali, sempre alla data del 12 novembre 2014, fosse stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato; nonchè quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la stipula di una convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell’intervento.


Deve inoltre trattarsi di unità immobiliari destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione (ma non tra genitori e figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (seguendo norme specifiche sull’entità massima del canone), non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ubicate in zone agricole e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.


La deduzione.
Il 20%di deduzione può essere calcolato:
- sulla parte del prezzo non eccedente i 300mila euro (Iva compresa); nonché:
- sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.


I beneficiari.
Nel regolamento attuativo viene specificato che la deduzione spetta "ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà": in sostanza, in caso di acquisto per quota di comproprietà (ad esempio: l’acquisto di due fratelli, rispettivamente per il 70 e per il 30 per cento cadauno), a ciascun comproprietario spetta una detrazione commisurata alla rispettiva quota (e, quindi, nell’esempio, una detrazione rapportata a massimo 210mila euro per il primo fratello; e a massimo 90mila euro per il secondo fratello).


La medesima deduzione fin qui commentata spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per contratti d’appalto stipulati al fine della costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori (si deve trattare della costruzione di unità immobiliari che devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2017, per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014).
Sempre entro il limite massimo complessivo di 300mila euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.


Fonte articolo: Il Quotidiano del Condominio, Il Sole24Ore, vetrina web.

La detrazione Irpef sull'acquisto di immobili in ristrutturazione

Oltre alla classica detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio vi è un’altra tipologia di agevolazione che riguarda immobili soggetti a interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. 


È la detrazione Irpef al 50% a cui ha diritto chi acquista o colui a cui viene assegnato un’unità immobiliare che fa parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione da parte di ditte di costruzione o cooperative edilizie.

 

 

L’unica condizione è che tali ditte procedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 18 mesi (prima erano 6) dalla data di fine dei lavori. La detrazione fiscale fruibile dall’acquirente (o dall’assegnatario) è al 50% e ha come limite massimo di spesa 96mila euro per unità immobiliare. 


Il termine di tempo entro cui si può fruire di tale detrazione al 50% è il 31 dicembre 2015, anche se è stata annunciata una proroga al 2016 da inserire nella prossima Legge di Stabilità. Vediamo da vicino le caratteristiche e le condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale. In primo luogo gli interventi a cui deve essere sottoposto l’immobile oggetto dell’acquisto o assegnazione devono essere di:


- restauro e risanamento conservativo: si intendono per tali gli interventi che vengono eseguiti per conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità come ad esempio il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari;


- ristrutturazione edilizia: si intendono gli interventi volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.


Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione questa ha misura pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 (probabilmente prorogabile nel 2016). L’acquirente o colui al quale viene assegnato l’immobile deve calcolare la detrazione a prescindere dal valore degli interventi realizzati su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita, comprensivo di IVA, o di assegnazione dell’abitazione.


Per fare un esempio si pensi al contribuente che acquista da una ditta di costruzioni un immobile ristrutturato per 150mila euro. In tal caso il costo forfettario della ristrutturazione è di 37500 euro (25% di 150.000) e la detrazione fruibile è pari a 18750 euro (50% di 37.500).


La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuale di pari importo e il limite massimo di spesa ammesso, ossia 96mila euro, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non al numero delle persone partecipanti alla spesa.


Si può fruire della detrazione anche in riferimento agli importi versati in acconto a patto che sia stipulato un preliminare di vendita e sia stato registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Per quanto concerne infine la documentazione necessaria per godere dell’agevolazione occorre conservare ed esibire a richiesta del Fisco l’atto di acquisto o di assegnazione (o anche il preliminare di vendita registrato). Non è necessario invece che il pagamento sia effettuato con bonifico.


Fonte articolo: http://www.cosedicasa.com/detrazione-fiscale-per-lacquisto-di-immobili-ristrutturati-97089/

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