Leasing: come dichiarare che è "prima casa"

Al fine di beneficiare dell’imposta di registro ridotta nell’ambito degli acquisti effettuati dalle società di leasing sulle abitazioni da destinare ad abitazione principale potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società concedente, intervenendo volontariamente all’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile.


A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti della stampa specializzata in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una specifica disciplina di favore tesa a incentivare l’acquisto dell’abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing immobiliare (I vantaggi e gli svantaggi del leasing immobiliare).
In particolare, l’art. 1, comma 83, dispone che nei confronti dell’acquisto effettuato da parte della società di leasing concedente (effettuato tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020) si applichino le agevolazioni “prima casa” se ricorrono in capo all’utilizzatore i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR.


Nello specifico, l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% per i trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario aventi per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le predette condizioni. Le condizioni, inoltre, devono sussistere in capo all’utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.
Nei casi di acquisto di immobile senza le caratteristiche di “prima casa” l’imposta di registro è del 9%.


Le relative dichiarazioni, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile.
In tale ultima ipotesi, tuttavia, è necessario, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.

Nel caso in cui nel contratto di compravendita, in cui interviene anche l’utilizzatore del contratto di leasing, si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, detta enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro, in misura fissa, anche per la disposizione enunciata.

Fonte articolo: Ipsoa.it


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