Online il nuovo modulo Rli per registrare i contratti d'affitto

Dal 19 settembre scorso deve essere utilizzata la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili), per richiedere all’agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione, oltre che per comunicare proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri e per optare (o revocare) per il regime della cedolare secca.


È stato anche aggiornato il software Rli per l’invio telematico di queste comunicazioni e per inviare via internet i pagamenti delle relative imposte, sanzioni e interessi.

 

Il nuovo modello Rli consente di precisare diversi dettagli in più rispetto a quello precedente ed è stato approvato con il provvedimento delle Entrate 15 giugno 2017 e sostituisce il precedente, in uso dal 10 gennaio 2014. Vediamo le principali novità.


Proroga

Nel nuovo modello Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo» (codice 2), la nuova casella «Tipologia di proroga», che va compilata in caso di proroga precisando se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (codice 1), in regime di cedolare (codice 2) o in regime misto, con alcuni proprietari che hanno scelto la cedolare secca e altri che non l’hanno scelta ( codice 3).

Deve essere riportata anche la data di fine proroga e gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. Anche in caso di proroga, si può confermare o modificare la propria scelta sulla cedolare secca, barrando la specifica casella nella Sezione II e compilando il quadro D.


Subentro

Nel nuovo Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo», la nuova casella «Tipologia di subentro» che va compilata, in caso di subentro (codice 6 nella casella «Adempimenti successivi»), specificando il motivo del subentro. I motivi di subentro, in particolare, sono suddivisi in sei codifiche, le più comuni delle quali riguardano il subentro per decesso di una delle parti contrattuali (codice 1) o per trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione (codice 2).


Canoni annuali differenti

Nel nuovo quadro E è possibile inserire i dati dei contratti di locazione che prevedono canoni differenti nelle diverse annualità. In questi casi, l’importo del canone della prima annualità continua a essere riportato nella sezione I del quadro A, mentre per ogni annualità successiva alla prima devono essere riportati i diversi importi annuali nelle varie caselle del quadro E (che iniziano appunto dalla seconda annualità contrattuale).
Questo nuovo quadro E può essere compilato solo se sono stati inseriti nella casella «Casi particolari» del quadro A, i codici 1 o 3:

- il codice 1 sta a indicare che il contratto ha un canone diverso per una o più annualità;

- il codice 3, oltre a questa informazione, intende comunicare all’Agenzia che si ha intenzione di pagare subito l’imposta di registro, non solo per la prima annualità, ma anche per tutte quelle successive, cioè per l’intera durata del contratto. In questa ipotesi, va barrata anche la casella «pagamento intera durata» del quadro A.


È un’opportunità interessante soprattutto per i contratti con canoni di importo modesto: è vero che si elimina la perdita di tempo necessaria per effettuare i pagamenti degli anni successivi, ma la riduzione percentuale dell’imposta di registro risulta molto bassa, essendo «pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità». Di fatto, oggi, lo sconto è lo 0,1 per cento.


La casella «pagamento intera durata» va sempre barrata se nella casella «tipologia di contratto» è presente uno dei seguenti codici: T1 (affitto di fondo rustico, per il quale l’imposta di registro è dello 0,5%), T2 (affitto di fondo rustico agevolato, con imposta di registro fissa di 67 euro), T3 (affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere, imposta del 2%) o T4 (affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio, se il contratto è assoggettato ad Iva, con imposta di registro fissa di 67 euro).

Negli altri casi, invece, la casella «pagamento intera durata» va barrata solo se si opta per il pagamento per l’intera durata del contratto, anche in caso di proroga.


Registrazione tardiva

Come per il passato, il software Rli calcola automaticamente le imposte (registro e marche da bollo) da versare e consente l’addebito delle stesse nel conto corrente del contribuente. A tal fine, va inserito il codice Iban del conto intestato allo stesso contribuente (anche cointestato, ma con firma disgiunta, o dell'intermediario), il quale deve avere i fondi sufficienti al pagamento. Ma in caso di «tardività della registrazione o dell’adempimento successivo», il nuovo software Rli calcola ora anche le eventuali sanzioni (registro e/o bollo), ai fini dell’addebito nel conto del contribuente.


Immobile cointestato

Nel quadro relativo ai dati del locatore, è stata inserita la casella «Soggetto non presente in atto», che va barrata quando nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell’ immobile. In caso di immobile cointestato tra più contribuenti, infatti, il reddito di locazione va dichiarato da tutti, pro quota, ma accade spesso che il contratto di locazione venga firmato solo da uno dei possessori o titolari di diritti reali.


Scarica la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili).
Scarica le istruzioni per compilarlo.


Fonte articolo: 1. IlSole24ore.com vetrina web, 2. Idealista.it

Entrate: le compravendite di abitazioni +3,8%; vola il mercato delle pertinenze

Il mercato immobiliare italiano continua a dare segnali positivi.


I dati del secondo trimestre pubblicati con le Statistiche trimestrali elaborate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate mostrano infatti un incremento generalizzata. 

Le transazioni delle abitazioni sono aumentate del 3,8%, mentre le compravendite delle pertinenze (cantine e soffitte) crescono del 10,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il settore terziario commerciale, che comprende uffici e negozi, sale del 6,2%, mentre il settore produttivo mostra una crescita del 4,9%. I tassi di crescita del mercato immobiliare hanno tuttavia registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre dell'anno.


Il mercato delle abitazioni prosegue nel sentiero di risalita che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni. Nel periodo tra aprile e giugno 2017 sono state scambiate 145.529 abitazioni, circa 5 mila in più rispetto al 2016, registrando però una crescita rallentata rispetto al trimestre precedente. Le compravendite di depositi pertinenziali sono state più accentuate nei comuni minori (+11,9%) rispetto ai comuni capoluogo (+6,9%), mentre gli scambi che hanno riguardato i box e i posti auto hanno avuto un andamento positivo (+2,7%) ma abbastanza eterogeneo, con performance molto diverse tra i capoluoghi, che hanno chiuso con segno meno, e i centri minori, in cui il mercato è stato positivo.


Il mercato residenziale, spiega l'Agenzia, cresce un po' di più nelle grandi città (+4,4%). Il risultato migliore è stato registrato a Napoli, dove gli acquisti di abitazioni sono aumentati del 13,6%. Seguono Palermo (+8,3%) e Torino (+5,7%). Roma e Milano si sono allineate alla media complessiva delle metropoli, facendo segnare valori di poco superiori al 4% (rispettivamente +4,5% e +4,1%). Più statico il mercato nelle città di Genova (+1,3%) e Firenze (+0,9%), mentre Bologna è l'unica tra le grandi città a mostrare un dato negativo (-4,3%), con poco più di 1.500 compravendite.


Per quanto riguarda il settore terziario commerciale, aumentano del 6,2% gli scambi, grazie al traino del nord ovest e delle isole, aree che segnano il recupero più elevato (rispettivamente +10,9% e +7,6%). Nelle grandi città spiccano i risultati delle compravendite di uffici, in crescita del 18%, e dei negozi, con +10,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016.


Nel settore produttivo le compravendite di capannoni e industrie crescono del 4,9%: nonostante il tasso tendenziale sia ridimensionato, i dati del secondo trimestre 2017 si riavvicinano ai livelli che hanno preceduto il crollo del 2012. Il rialzo del settore è sostenuto soprattutto dalla crescita degli scambi nelle aree del centro e del nord ovest, (rispettivamente +18,7% e +11,3%), mentre sono più timidi i recuperi al nord est (+3,5%) e al sud (+0,3%); in netta controtendenza le isole, dove si è invece rilevato un pesante calo delle compravendite (-37,3%).


Fonte articolo: Milanofinanza.it

 

Come comprare casa: la guida delle Entrate

Come ci si deve comportare se, dopo aver acquistato un immobile, arrivano i controlli dell'amministrazione fiscale sulla procedura seguita nella compravendita?


A spiegarlo è la stessa Agenzia delle Entrate nella edizione di quest'anno della "Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali": buona parte delle Faq contenute alla fine della guida è infatti dedicata a questo argomento che spesso mette.

Ma la guida non si ferma a questo. Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali, la pubblicazione spiega tutti gli step da seguire per concludere l'acquisto di un immobile. La guida descrive, anche con esempi pratici, le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione.

Cosa fare prima dell'acquisto

Prima di procedere all'acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull'immobile.
Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell'immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.
L'ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L'opzione del contratto preliminare

Una volta accertato che l'immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l'imposta di registro di 200 euro, oltre all'imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte

Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un'impresa e l'acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il venditore è un privato o un'impresa, con vendita esente da Iva, l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l'Iva al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l'importo di 200 euro.


Le agevolazioni “prima casa”

Il vademecum passa poi in rassegna i requisiti per accedere al beneficio legato all'acquisto della prima abitazione. Nel caso del venditore privato o dell'impresa esente da Iva, saranno dovute l'imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l'imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l'imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all'Iva ridotta al 4%. La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l'acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).


Quando si ha già una “prima casa”

Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Inoltre, chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.


Le Faq dedicate

La guida contiene anche un elenco di quesiti posti dai contribuenti su alcune delle casistiche più ricorrenti. Alcuni esempi: come comportarsi se si riceve un accertamento dell'imposta di registro su una compravendita immobiliare; il rapporto tra la sussistenza delle agevolazioni e il trasferimento della residenza; la possibilità di usufruire delle imposte agevolate sull'acquisto di una casa che si trova nello stesso comune in cui si possiede la nuda proprietà su un'altra abitazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore

SuccessioniOnLine, le Entrate semplificano le domande di successione e volture catastali


Da questa settimana la dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate.


È infatti disponibile sul sito internet dell’Agenzia il software di compilazione SuccessioniOnLine, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.

 

Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, l’Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.


I principali vantaggi della dichiarazione di successione online sono:

  • - effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale;
  • - rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento;
  • - avere automaticamente il calcolo delle somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, e nel caso pagarle con addebito sul conto corrente;
  • - richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia in quanto, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti;
  • - avere a disposizione la dichiarazione di successione sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell’Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.


COME FUNZIONA SUCCESSIONIONLINE

L’applicativo, gratuito, è disponibile in modalità stand alone sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.
Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

PER TUTTO IL 2017 DOPPIA STRADA PER LE SUCCESSIONI

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all’utilizzo del modello SuccessioniOnLine, è possibile continuare a presentare presso l’ufficio competente dell’Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l’unica percorribile.


Fonti articolo: Casaeclima.comFiscoetasse.com

Addio alla carta per i registri di pubblicità immobiliare: Entrate nell'era digitale

Continua la rivoluzione digitale dell’Agenzia Entrate.


Dopo gli atti di aggiornamento catastale, l’Agenzia conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili.

Cosa cambierà per i cittadini?

La conservazione informatica dei registri, avviata nell’ambito del Sistema di Conservazione dei Documenti digitali (SCD), porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza, efficienza e spending review della macchina amministrativa. Addio alla carta per i registri di pubblicità immobiliare infatti. Con il provvedimento interdirigenziale del 20 ottobre 2016, emanato dall’Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero della Giustizia e pubblicato il 31 ottobre nella Gazzetta Ufficiale n. 255, è stato stabilito che i registri immobiliari formati a partire dal 31 ottobre siano conservati esclusivamente su supporti informatici.

Quali saranno gli ambiti burocratici che più di altri verranno coinvolti?

In particolare, la conservazione sostitutiva riguarderà:

  • il registro generale d’ordine;

  • i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;

  • il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.

L’Agenzia del territorio diventa cosi sempre più digitale. L’archiviazione informatica dei documenti di pubblicità immobiliare aggiunge un importante tassello al processo di digitalizzazione che sta interessando le banche dati immobiliari dell’Agenzia. Dallo scorso maggio gli atti di aggiornamento catastale sono conservati digitalmente: ora la conservazione digitale del complesso dei Registri di Pubblicità Immobiliare dà una forte spinta alla modernizzazione dell’intero sistema ipotecario e catastale italiano.  

Fonti articolo: Unionegeometri.com

Entrate si pronuncia sul credito prima casa e leasing

La circolare Telefisco conferma gli orientamenti su agevolazione prima casa e leasing abitativo che l’Agenzia aveva fornito in trasmissione a gennaio.

 
L'ACQUISTO AGEVOLATO

La Legge di Stabilità per il 2016 ha consentito che dell’agevolazione prima casa si può avvalere anche chi sia già proprietario di un’abitazione acquistata con la stessa agevolazione, a condizione che, una volta effettuato il nuovo acquisto, la casa in precedenza acquisita con il beneficio fiscale sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto. 

 

Oltre che i contratti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro (ove si applicano l’aliquota del 2% o dell’1,5% se l’acquisto della prima casa avviene mediante un leasing abitativo), la nuova disciplina riguarda anche: 

- i contratti imponibili a Iva (ove si applica l’aliquota del 4% in luogo dell’aliquota ordinaria del 10%); 
- gli acquisti a titolo gratuito (e, cioè, per effetto di successione a causa di morte o di donazione), in cui l’agevolazione prima casa vale ad abbattere alla misura fissa (attualmente stabilita in 200 euro) ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale. 
Il dubbio sorgeva perché l’imperfetto testo della nuova norma sembrava far riferimento ai soli acquisti per i quali fosse applicabile l’aliquota del 2% del registro.


IL CREDITO D'IMPOSTA

L’Agenzia affronta inoltre il tema del credito d’imposta (articolo 7 della legge 448/1998): chi vende una casa acquistata con l’agevolazione prima casa e poi, entro un anno, acquista un’altra prima casa, beneficia di uno sconto fiscale pari alle imposte pagate in sede d’acquisto della casa poi alienata. Si trattava di capire come si interseca questa disciplina (incardinata sul concetto di riacquisto entro un anno dalla vendita) con la nuova normativa che consente di vendere dopo aver acquistato. 
Le Entrate affermano che il credito d’imposta spetta al contribuente anche se procede all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita (che deve avvenire entro un anno dal nuovo acquisto) dell’immobile preposseduto: all’atto di acquisto del nuovo immobile con l’agevolazione prima casa il contribuente può pertanto fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto.


IL LEASING ABITATIVO 

La circolare 12/E/2016 chiarisce anzitutto che, per aversi l’agevolazione prima casa in sede di acquisto da parte di una società di leasing (in quanto ricorrano, per l’utilizzatore, i presupposti oggettivi e soggettivi), non occorre anche che l’utilizzatore destini la casa oggetto di acquisto in leasing a propria abitazione principale. Questa destinazione è infatti prescritta dalla legge per fini diversi dall’agevolazione prima casa (ad esempio la detrazione dall’Irpef dei canoni di leasing).


Quanto alle dichiarazioni da rendere nel rogito per ottenere il beneficio prima casa (come la dichiarazione di avere altra proprietà abitativa nel medesimo Comune), le Entrate precisano che, nell’acquisto tramite leasing, tali dichiarazioni potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile. In quest’ultima ipotesi, occorre, ai fini dell’applicazione del bonus prima casa, che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione insieme all’atto di trasferimento dell’immobile.


Fonti articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Bonus mobili giovani coppie: i chiarimenti dell'Entrate

Tra le agevolazioni previste dalla legge di Stabilità 2016 per il settore immobiliare c’è il bonus mobili giovani coppie. Un’agevolazione per gli arredi e gli elettrodomestici che consiste in una detrazione del 50% fino a un tetto di spesa di 16mila euro, suddivisa in 10 quote annuali tutte dello stesso importo. 


Con la circolare n.7/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e descritto le modalità per accedere al beneficio.

QUALI GIOVANI COPPIE SONO COINVOLTE

Il nuovo bonus mobili è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell’anno 2016. Infine la circolare spiega che la coppia deve essere acquirente di un’unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale nell’anno 2016.


L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest’ultimo sia under 35 nel 2016. In particolare, l’immobile deve risultare acquistato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).


I BENI CHE RIENTRANO NEL BONUS

Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.


La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE

L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.


L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.


PROROGA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

La circolare, peraltro, ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno l’aumento della detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.

Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Fonte articolo: Idealista.it

Come detrarre le ristrutturazioni dei condomini

L'Agenzia delle Entrate mette online anche il documento aggiornato a marzo 2016 sugli interventi di ristrutturazioni edilizie. Rispetto alla versione precedente, contiene novità anche sugli sgravi fiscali di cui possono usufruire i cosiddetti condomini minimi, ossia composti da soli due proprietari. Tuttavia, nella prassi, il concetto si estende anche a quegli immobili detenuti da un numero di proprietari inferiore a cinque.


Oltre quattro proprietari, infatti, il codice civile prevede l'obbligo di nomina di un amministratore. Sotto tale limite, invece, non vi è alcun obbligo di avere un amministratore, ma semplicemente una facoltà.

 

Bonus ristrutturazioni Agenzia Entrate

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.


Condominio minimo detrazione fiscale

La guida aggiornata ricorda che con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, per quanto riguarda i condomini minimi (senza amministratore, né codice fiscale):

- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale; 

- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

 


Fonti articolo: Idealista.it, Professionisti.it

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