Leonardo Lo Cascio

Prima casa: posso metterla in affitto?

affitto

https://www.impresalavoro.eu/consulenza/impresa/deducibilita-affitto-abitazione-usata-dal-dipendente.html

Hai acquistato un appartamento fruendo delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa o più comunemente detto «bonus prima casa». Hai fatto tutto ciò che la legge ti chiedeva di fare: l’atto notarile di acquisto immobiliare, la dichiarazione – all’interno rogito – di non possedere altri immobili comprati con la stessa agevolazione, l’impegno a non vendere la casa prima di cinque anni, il trasferimento della tua residenza nello stesso Comune ove si trova l’immobile in questione. Ora però ci hai ripensato: vorresti andare a vivere altrove e dare in locazione l’appartamento acquisto col bonus.

Lo puoi fare? Si può affittare la prima casa? 

La questione è stata più volte affronta dall’Agenzia delle entrate con diverse circolari. Val la pena, quindi, di fare il punto della situazione e chiarire cosa è possibile fare della casa acquistata con le agevolazioni fiscali e quando si decade dalle stesse.

Il bonus prima casa, come dice il nome stesso, è un’agevolazione fiscale che viene concessa a chi compra, per la prima volta, un’immobile da destinare a civile abitazione. Non deve trattarsi di una casa di lusso (A/1, A/8 e A/9) o di un ufficio (A/10).

Gli sconti sono enormi:

per le vendite tra privati, si paga l’imposta di registro al 2% piuttosto che al 9%. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna;

  • per le vendite da costruttore o altre imprese, l’Iva è al 4% e non al 10%. In più l’imposta di registro è fissa di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

L’agevolazione prima casa può essere richiesta solo da persone fisiche: è escluso che essa possa trovare applicazione a persone giuridiche come società, associazioni, ditte individuali, enti.

Non bisogna essere necessariamente sposati per ottenere il bonus prima casa. In caso di matrimonio, l’agevolazione può trovare applicazione agli acquisti operati da uno o entrambi i coniugi. La giurisprudenza maggioritaria è portata a ritenere che, per l’agevolazione, è sufficiente che uno solo dei due coniugi possegga i requisiti richiesti dalla legge, ma di recente la Cassazione ha sposato la tesi contraria, più favorevole al fisco e caldeggiata da sempre dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione fiscale spetta solo sulla casa di abitazione, ad eccezione di quelle di lusso, ossia nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e degli uffici, ossia nella categoria catastale A/10.

Si può ottenere l’agevolazione anche per l’acquisto di immobili in costruzione.

Il beneficio trova applicazione anche al trasferimento di pertinenze. Ma, limitatamente alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione prima casa può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle suddette categorie.

Il contribuente che vuol usufruire del bonus prima casa è necessario che rispetti alcune condizioni.

 L'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche non remunerata) ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;

  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Se non sussiste tale condizione al momento del rogito, all’acquirente è dato un anno per disfarsi (vendere o donare) della vecchia casa.

Volendo semplificare e schematizzare quanto abbiamo appena detto, solo al fine di essere più sintetici, possiamo dire che il bonus prima casa spetta solo a condizione che:

  1. il contribuente trasferisca la propria residenza nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi;
  2. il contribuente non abbia, nello stesso Comune ove si trova il nuovo immobile, altre proprietà;
  3. il contribuente non abbia, in tutto il territorio nazionale, un altro immobile già acquistato con il bonus prima casa, ma se lo possiede può venderlo entro un anno.

L’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità.

Altro punto dolente della normativa sul bonus prima casa è che la legge – per evitare intenti speculativi – ha posto il divieto di rivendere l’immobile prima di cinque anni. Se lo si fa si perde l’agevolazione (significa che bisogna pagare al fisco le tasse risparmiate al momento del rogito, otre sanzioni e interessi). Unica eccezione è nel caso in cui, dopo la vendita, il contribuente riacquista entro un anno un altro immobile anche questa da destinare a propria abitazione principale.

Ove l’immobile già acquistato con l’agevolazione sia dichiarato inagibile a causa di un terremoto, il contribuente può acquistare una nuova abitazione con il beneficio, atteso che la “vecchia” prima casa è diventata inidonea a soddisfare le esigenze abitative del contribuente ed il contribuente non risulta, quindi, titolare di un’altra “casa di abitazione”

Spesso si cade nell’errore di ritenere che chi acquista con il bonus prima casa sia costretto poi ad andare a vivere all’interno dell’immobile in questione. In realtà non è così e a confermarlo è sia la Cassazione che l’Agenzia delle Entrate. Ciò che richiede la legge, come si è visto sopra, è che venga trasferita la residenza nello stesso Comune ove si trova l’immobile, ma non è necessario che detta residenza si trovi poi fissata proprio presso l’indirizzo ove è situato l’appartamento acquistato con il bonus prima casa. Questo significa che il contribuente ben potrebbe comprare una casa con l’agevolazione fiscale e poi andare a vivere altrove.

Quanto abbiamo detto al punto precedente ci porta a rispondere al quesito da cui siamo partiti: la prima casa si può affittare? Certamente sì. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto «non si ha la perdita del possesso dell’immobile».

Del resto se è vero che non è obbligatorio andare a vivere nell’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali, è anche vero che lo stesso potrebbe rimanere del tutto disabitato oppure concesso in locazione mentre il proprietario vive altrove. Ma attenzione, posti i vincoli che abbiamo appena detto, egli potrà tutt’al più

  • vivere in affitto o in comodato (anche gratuito) nello stesso Comune (difatti il bonus prima casa è escluso per chi ha la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune);
  • vivere in una casa di proprietà ma solo se situata in un altro Comune rispetto a quello ove si trova l’immobile “beneficiato”.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/218189_si-puo-affittare-la-prima-casa

Il decostruttivismo: architetture all'avanguardia.

Il decostruttivismo in architettura si impone come una ricerca verso forme e strutture liberate dai precetti del moderno e sensibili piuttosto a esasperare in spettacolari incrinature, decentramenti e vistose dissimetrie, le forme di un’architettura considerata come espressione di una sensibilità contemporanea definitivamente instabile.

Per molti esponenti e docenti di questo movimento il "decostruttivismo", ovvero la vera architettura, non era destinata alla costruzione ma piuttosto era confinata alla carta, era una speculazione critica sul suo destino e il suo ruolo in un clima ostile. 

Lanciata nel 1988 in occasione di una mostra tenuta al MoMA (Museum of Modern Art) New York dal 23 giugno al 30 agosto 1988.

Nella mostra, curata da Philip Johnson e Mark Wigley, viene rilanciata una tendenza di segno totalmente opposto, anche se analogamente riconducibile, all'alveo della storia architettonica europea: quella del costruttivismo russo degli anni venti del Novecento che per primi infransero l'unità, l'equilibrio e la gerarchia della composizione classica per creare una geometria instabile con forme pure disarticolate e decomposte.

“…per il nuovo titolo della mostra fu scelto il più neutro ed innocuo De-Constructivist Architecture. Si dovevano esporre soltanto progetti non realizzati ed irrealizzabili. Il titolo De-costruzione fu ricavato principalmente dalle teorie del filosofo francese Jacques Derrida. Occorreva un radicamento storico. Per assonanza di titolo si pensò al Costruttivismo russo: così alcuni lavori dei costruttivisti russi furono anche inseriti nella mostra.”

Diane Ghirardo

Guardiamo da vicino alcuni opere di pazzi visionari del decostruttivismo.

Contemporary Arts Center - Cincinnati di Zaha Hadid 

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Contemporary Arts Center Cincinnati Zaha Hadid Rosenthal Center 05    Contemporary Arts Center Cincinnati Zaha Hadid Rosenthal Center sketch

https://www.inexhibit.com/mymuseum/contemporary-arts-center-rosenthal-center-for-contemporary-art-cincinnati-zaha-hadid/

 

Tra le tante opere e progetti ricordiamo il Contemporary Arts Center di Cincinnati museo di arte contemporanea in Ohio ed è una delle prime istituzioni di arte contemporanea negli Stati Uniti.

Il CAC è un museo non di raccolta che si concentra sui nuovi sviluppi in pittura, scultura, fotografia, architettura, performance art e nuovi media. Concentrandosi sulla programmazione che riflette "l'arte degli ultimi cinque minuti", il CAC ha esposto le opere di molti artisti famosi all'inizio della loro carriera, tra cui Andy Warhol.

 
 
 
Vlado Milunić e Frank Owen Gehry con Le Torri Danzanti

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https://it.habcdn.com/photos/project/big/casa-danzante-di-praga-334233.jpg

Costruita nel 1996, considerata uno dei pilastri dell'architettura moderna praghese. Il progetto è stato elaborato dagli architetti Vlado Milunič a Frank O. Gehry. La concezione dell'edificio é ispirata allo stile di danza della famosa coppia Fred Astaire (torre di pietra) e Ginger Rogers (torre di vetro). Nella Casa Danzante potete visitare la galleria, il ristorante e il bar con terrazza panoramica dal quale potete ammirare una veduta di Praga a 360 gradi.

Il grattacielo DANIEL Libeskind a City Life Milano

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http://www.grupposabatini.eu/portfolio/daniel-libeskind/

Un complesso di tre grattacieli di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind, non solo fuori scala rispetto contesto, ma soprattutto molto più alti dei grattacieli storici di Milano, come il Pirellone, la Velasca o la torre Galfa.

 

All’architetto Mark Wigley è il “portavoce ufficiale” del concetto di decostruttivismo. Dal marzo all’agosto dell’88, Wigley, scrive tre saggi dedicati alla decostruzione, dove argomenta la “diversa sensibilità”

“il sogno di forma pura è stato turbato, la forma non è più da tempo semplicemente pura, è stata contaminata”

Wigley fa seguire l’introduzione di quella che è l’anima stessa della decostruzione: la destabilizzazione che è rivolta proprio a quell’armonia, quell’ordine, e quella stabilità che sono oggetto delle note invarianti derridiane.

La destabilizzazione della purezza formale come tema fondamentale di questa nuova architettura che “guadagna tutta la sua forza nello sfidare i veri valori dell’armonia, dell’unità e della stabilità e nel proporre una diversa visione della struttura secondo la quale le incrinature sono intrinseche alla struttura stessa”.

L’architetto decostruttivista mette in questione le forme pure della tradizione architettonica e identifica i sintomi  di un impurità repressa. L’impurità viene portata alla superficie tramite una combinazione di gentile coazione e violenta rottura.

“La forma è letteralmente interrogata”

 

Le architetture decostruttiviste sono oggetto di turismo e di stupore per chi le guarda. Rimane solo una domanda: 

Vi piacerebbe vivere in una casa decostruttivista?

 
 
 

 

tratto da https://library.weschool.com/lezione/il-decostruttivismo-20592.html https://www.domusweb.it/it/progettisti/zaha-hadid.html  

http://kosmostudio.altervista.org/decostruttivismo.html 

https://www.prague.eu/it/oggetto/luoghi/1643/la-casa-danzante-tancici-dum?back=1

 http://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/italia/una-torre-di-polemiche 

 

Facciate diverse: Street Art

Le abitazioni signorili di un tempo avevano la facciata molto elaborata, la loro decorazione spaziava da stucchi in basso ed alto rilievo, a tinte piatte. Le case più ricche avevano sulle balconate o tetti e terrazzi anche sculture o complessi scultorei, mentre alcune altre erano letteralmente ricoperte da ricchi affreschi. 

Vediamone alcuni esempi

palazzo in stile Art Nouveau al opera dell'ARCHITETTO Mikhail Ejzenstejn a RIGA 

Riga Art Nouveau Elizabetes iela

https://www.turistadimestiere.com/2014/01/riga-capitale-dellart-nouveau.html

 
Palazzo in stile liberty in Via Malpighi a Milano

milanoguida  

https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187849-d4523242-i140434390-Milanoguida-Milan_Lombardy.html

CASA BATLLÓ - DEL CELEBRE ARCHITETTO CATALANO ANTONI GAUDÍ CHE SORGE A BARCELLONA

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http://www.turistaoggi.it/destinazioni/europa/casa-batllo-tutta-loriginalita-gaudi-barcellona/788

Ci limitiamo a soli tre esempi esplicativi, solo per dare modo di vedere la differenza tra quello che è stata la decorazione delle facciate tra l'800 ed il '900 e come invece vengono caratterizzati adesso i palazzi. Difatti al giorno d'oggi la tendenza è cambiata, sembra un'arte più "clandestina" quella che si è diffusa, affascinante ed incredibile. Le vecchie costruzioni sono le più predisposte e dunque le più "attaccate" dagli artisti che dentro o e fuori la struttura, creano effetti artistici importanti ed impressionanti. 

Alcuni di questi artisti utilizzano il loro grande talento dando vita a ritratti di enorme effetto, altri sono sarcastici, alcuni potremmo definirli grandi quadri di denuncia, mentre alcuni sono "giochini simpatici" che sfruttano l'illusione. 

Street art in Lyon  Street art in Athens

https://www.doozylist.com/art/30-fascinating-street-art-examples-around-world/

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https://barbarapicci.com/2017/06/12/streetart-news-908/

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https://www.instagram.com/p/BJKrSirjOLX/

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https://barbarapicci.com/2015/06/08/megx/

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https://barbarapicci.com/2018/06/21/streetart-tec-cordoba-argentina/

 

Ovviamente queste sono solo alcune delle molteplici opere in giro per il mondo. Chissà che non vogliate ingaggiare un artista per rendere la vostra facciata un po' più particolare degna di una foto e turismo, per finire inevitabilmente sui canali web!

 

 

 

 

Termini e normative del comodato d'uso gratuito

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https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2015/01/23/113695-contratto-di-comodato-duso-registrazione-obbligatoria

 

Il comodato è un contratto “tipico” del nostro ordinamento in quanto la sua disciplina viene esplicitamente prevista dal codice civile agli articoli 1803 e seguenti.

Il contratto di comodato è definito dall’articolo 1803 del codice civile come

quello con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.

Dal punto di vista concettuale si tratta di un contratto che consente ad un dato soggetto di utilizzare un bene mobile o immobile senza versare alcun corrispettivo. Da questo punto di vista è bene sottolineare un aspetto importante: dire comodato d’uso gratuito o a titolo gratuito non è corretto; infatti, il contratto di comodato è per gratuito per sua natura, senza che sia necessario utilizzare questo termine (creando di fatto un inutile pleonasmo). Nel linguaggio comune prevale comunque l’uso di affiancare il termine gratuito al contratto di comodato.

 

Contemporaneamente è bene sottolineare come sia possibile parlare di comodato oneroso quando il bene viene ricevuto in cambio di una prestazione, come ad esempio quando si riceve un dato bene per un determinato periodo, in cambio della manutenzione di alcune parti dello stesso. Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere oneroso anche qualora il comodatario pagasse una somma periodica come rimborso di determinate spese (Sentenza Corte di Cassazione numero 3021/2001). Si tratta però di un eccezione alla regola generale.

Nel contratto di comodato ad uso gratuito il comodatario (cioè chi prende in comodato il bene oggetto del contratto) deve rispettare gli obblighi previsti del codice civile.

Da questo punto di vista la norma di riferimento è l’articolo 1804 del codice civile:

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.

Ai sensi dell’articolo 1805 del codice civile il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

 

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile (articolo 1806 del codice civile).

Attenzione però: occorre distinguere il caso del perimento con quello del deterioramento. Infatti, l’articolo 1807 del codice civile afferma che se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Dal lato del comodante occorre prestare molta attenzione ad eventuali vizi della cosa. Infatti, l’articolo 1812 del codice civile prevede che ove la cosa comodata abbia vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Abbiamo sottolineato all’inizio come il contratto di comodato sia un contratto per sua natura gratuita. Tanto che parlare di contratto di comodato ad uso gratuito in realtà non è corretto dal punto di vista letterale, nonostante l’uso abbia ampiamente preso piede nel linguaggio comune.

Nell’ambito del comodato delle case occorre evidenziare come il comodante possa comunque chiedere al comodatario il rimborso delle spese ordinarie sostenute per garantire l’uso dell’immobile (si pensi alle utenze oppure alle spese condominiali). Tuttavia, gli eventuali rimborsi percepiti dal comodante devono mantenersi nel limite di queste spese, altrimenti il contratto potrebbe essere inquadrato nell’ambito della locazione, con tutto ciò che ne conseguirebbe dal punto di vista civilistico e fiscale.

Dall’altro lato, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (articolo 1808 codice civile).

Ai sensi dell’articolo 1809 del codice civile il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Proprio quanto disposto da questo articolo fa sorgere la distinzione tra comodato “di durata determinata” dal “comodato precario”.

Il contratto di comodato può essere distinto a seconda della sua durata in due tipologie:

  •  - contratto a tempo determinato, ovvero il comodato individuato implicitamente dall’articolo 1809 del codice civile;
  •  - contratto detto “precario”, ovvero quello definito dall’articolo 1810 del codice civile che afferma che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Quindi in questa fattispecie non è previsto alcun termine di preavviso in favore del comodatario, motivo per cui la dottrina di riferimento utilizza il termine precario.

 

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa (vedi articolo 1811 del codice civile).

Il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito non è soggetto a registrazione obbligatoria.

Qualora l’oggetto del contratto di comodato fosse rappresentato da beni immobili esso sarebbe soggetto a registrazione se:

 
  • redatto in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulato in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

La registrazione del contratto di comodato d’uso non può avvenire in forma telematica ma occorre obbligatoriamente recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

tratto da https://www.informazionefiscale.it/contratto-comodato-uso-gratuito-definizione-normativa

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