Leonardo Lo Cascio

Comodato d'uso non registrato: vale l'ECOBONUS?

 

green finance

https://www.siew.sg/newsroom/articles/detail/2017/05/09/can-singapore-be-an-asian-hub-for-green-finance

 

Cos'è l'Ecobonus: Incentivo pubblico diretto a sostenere economicamente modalità produttive o forme di consumo che riducono l'impatto ambientale.

 

Anche il contratto di comodato concluso solo verbalmente dà diritto alla detrazione per lavori di efficientamento energetico (ecobonus) se si può provare la detenzione sulla base di altri elementi, tra cui la residenza.

Questo quanto affermato dalla Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sentenza 1281/2018.

Il caso riguarda un intervento di riqualificazione energetica realizzato su un immobile di proprietà dei suoceri che il possessore deteneva in comodato d’uso, ma il contratto non era stato registrato.

Avendo fatto dei lavori di efficientamento energetico sull’immobile in questione, il possessore aveva fatto domanda per ottenere la detrazione fiscale del 55% (oggi 65%). L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usufruire di tale agevolazione in quanto il contratto di comodato non era stato registrato; c’era solo un accordo verbale.

Senza il contratto, e quindi senza la data di registrazione, non si poteva determinare con certezza chi avesse diritto al bonus.

Secondo il Fisco, in pratica, non potendo stabilire l’inizio del comodato, non risultava possibile determinare se al momento della realizzazione dei lavori l’immobile fosse in uso del proprietario o del comodatario.

La questione del CTR dell’Emilia Romagna che chiarisce quanto segue:

la data di registrazione del contratto era richiesta solo nella comunicazione preventiva, da inviare al Centro Operativo di Pescara per ottenere il bonus ristrutturazioni. La comunicazione è stata obbligatoria fino al 14 maggio 2011 e oggi non deve essere più inviata.

A detta dei giudici, il dm 19 febbraio 2007 (attuativo della legge 296/2006 sui bonus per il risparmio energetico del 55-65%) richiede solamente che gli immobili su cui vengono eseguiti i lavori siano posseduti o detenuti dal contribuente; è errata, quindi, la prassi in virtù della quale l’Agenzia pretende che la detenzione sia provata con un comodato registrato.

Nel caso specifico, il contribuente ha dimostrato sulla base di numerosi elementi di occupare con la propria famiglia l’immobile dei suoceri fin dal 1977, attestando la detenzione con il certificato di residenza e pagando le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.

Inoltre, la CTR ha chiarito che non esiste alcuna norma che impone la registrazione del contratto di comodato d’uso per usufruire delle detrazioni; si tratta solo di una prassi errata, che non deve essere considerata vincolante per i clienti.

Infatti, nella guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, ma non viene precisato se il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta né indica l’obbligo di registrazione.

Condizione necessaria è che il detentore dell’immobile deve dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore; inoltre, chi richiede la detrazione fiscale deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa.

In definitiva, i giudici accolto la richiesta di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico effettuati, annullando quanto deciso dalle Entrate.

 

tratto da http://biblus.acca.it/ecobonus-anche-per-limmobile-in-comodato-non-registrato/

Cos'è un Mutuo di Scopo?

contratti

http://www.notaiodelfino.it/notizie-legali/rischi-fiscali-dei-contratti-preliminari-ad-effetti-anticipati/

 

 

Cosa succede se un prestito ottenuto dalla banca viene richiesto dichiarando uno scopo ma effettivamente venga poi utilizzato per scopi differenti rispetto a quelli dichiarati all’istituto di credito?

Un comportamento del genere può rendere nullo il contratto e liberare il debitore dall’obbligo di restituzione del finanziamento?

A chiarire la questione è stata una recente ordinanza della Cassazione che ha spiegato, in tema di mutuo di scopo, quando il contratto è nullo. La Corte ha anche risposto alla domanda se è valido il contratto di finanziamento stipulato al fine di estinguere un precedente debito.

Il mutuo di scopo è caratterizzato dal fatto che, nel contratto firmato con la banca, viene indicata la finalità a cui devono essere destinate le somme date in prestito.

In altri termini, la banca si impegna a finanziare un determinato progetto e il cliente a restituire gli importi secondo modalità e tempi concordati.

Lo sviamento da detta finalità rende nullo il contratto. Il “progetto” infatti entra nel contratto e va a integrare la sua stessa causa: venendo meno il progetto viene meno la causa del contratto e quindi la sua validità.

Questa interpretazione è ormai sostenuta da giurisprudenza unanime. In particolare, secondo le aule dei tribunali, nel mutuo di scopo si verifica una «deviazione dal tipo contrattuale» quando il mutuatario (il cliente) abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante (la banca) – in ragione dell’interesse di quest’ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo – e ciò nonostante non rispetti tale obbligo. Pertanto, l’inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.

La rilevanza dello scopo del finanziamento fa sì che, nel mutuo di scopo, poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia del contratto, con conseguente nullità in ipotesi di effettiva mancanza di causa.

Si potrebbe pensare che la destinazione delle somme per finalità diverse rispetto a quelle dedotte in contratto è un comportamento che dipende dal soggetto finanziato e non dalla banca; sarebbe pertanto ingiusto rendere quest’ultima corresponsabile – con la sanzione della nullità del contratto – per una condotta che non dipende da essa. In realtà, nella prassi, l’istituto di credito è sempre compartecipe dell’effettivo utilizzo dei propri soldi e può comunque esercitare un controllo sulle condotte del mutuatario.

Diverso è il caso del mutuo fondiario, quello cioè acceso dietro rilascio di un’ipoteca su un immobile del debitore. Questo non viene considerato un mutuo di scopo, non essendo previsto che agli effetti della sua validità la somma erogata debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. Pertanto la causa – e lo sviamento dalla causa – del finanziamento non rilevano ai fini della validità del contratto.

Spesso le banche concedono un mutuo (dietro ipoteca o fideiussioni) per azzerare pregresse passività che il proprio cliente ha con esse. In pratica, le somme prestate servono non per realizzare un progetto ma per comprare un precedente debito sicché diventano essere stesse fonte di un nuovo piano di restituzione. Tale pratica è ritenuta lecita se non viene utilizzato il mutuo di scopo. La giurisprudenza ha ritenuto che l’utilizzo da parte del mutuatario delle somme ricevute dalla banca mutuante per estinguere le passività accumulate da questi o da altro soggetto nei confronti della banca medesima è fatto estraneo alla causa del contratto di mutuo fondiario che rimane pertanto valido poiché non costituisce un mutuo di scopo.

 

Diversamente all’ipotesi di concessione del muto fondiario nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme somministrate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, ma per coprire o ripianare precedenti esposizioni debitorie contratte con il medesimo istituto di credito erogante il mutuo, questo sarà nullo e il debitore, non dovrà più rimborsare le somme avute in prestito.

 
 
tratto da https://www.laleggepertutti.it/215562_mutuo-di-scopo-quando-il-contratto-e-nullo

In cosa consiste un prestito tra familiari?

Martello giudice

https://www.laleggepertutti.it/215114_prestito-tra-familiari-come-fare

 

Il prestito tra familiari, così come qualsiasi altra forma di prestito, è un contratto di mutuo. Il mutuo è infatti quell’accordo – che può essere sia scritto che orale – con cui una persona cede in prestito a un’altra una somma di denaro. Le parti concordano una data di restituzione del prestito che può avvenire o tutta a una volta o per rate. Se insieme al capitale il mutuatario si impegna a versare anche gli interessi si parlerà di prestito fruttifero o a titolo oneroso. Viceversa, se gli accordi non prevedevamo la corresponsione di interessi, si parlerà di prestito infruttifero a titolo gratuito.

Se le parti non dicono nulla a riguardo, il prestito si considera oneroso, ossia produttivo di interessi.

Gli interessi costituiscono un reddito per il mutuante, per cui vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Ecco perché è bene che, se il mutuo è a titolo gratuito, ciò venga espressamente indicato per iscritto al fine di non far scattare presunzioni di onerosità, a carico del contribuente, da parte del fisco con conseguente tassazione.

Il fatto che la consegna dei soldi sia avvenuta informalmente, a mezzo “mani”, non deve far pensare di non essere in presenza di un contratto. Difatti, il mutuo si realizza anche solo con il consenso delle parti, senza bisogno di una scrittura privata: tutto ciò che è necessario per “ufficializzare” l’impegno alla restituzione è l’accettazione della somma.

Quando si tratta di importi di poche centinaia di euro si può ricorrere all’utilizzo dei contanti. Questa modalità è consentita dalla legge solo per cifre inferiori a tremila euro. Essa inoltre ha da un lato il vantaggio di essere rapida e informale, ma dall’altro non consente di dimostrare il passaggio di denaro. Con la conseguenza che, tutte le volte in cui il trasferimento dei soldi avviene “a mani”, sarà anche più difficile recuperare il credito in assenza di adempimento spontaneo e di una scrittura privata che attesti l’esistenza dell’obbligazione. Fra l’altro, nel caso in cui si dovesse finire in causa per ottenere la restituzione degli importi prestati, il giudice potrebbe escludere la prova per testimoni (ammessa, in caso di contratti, solo per cifre inferiori a 2,5 euro o quando il magistrato lo ritiene opportuno). Il fatto è, però, che nella prassi si registra molta riluttanza a mettere per iscritto, specie tra familiari, i prestiti di importo modesto. Se invece si procedesse a formalizzare il mutuo, anche in caso di consegna dei soldi in contanti non potrebbero sorgere problemi di future contestazioni. 

Il bonifico e l’assegno, dall’altro lato, hanno il vantaggio di essere dei mezzi di pagamento “tracciabili”: significa che, grazie a un estratto conto, è sempre possibile dimostrare – anche a distanza di numerosi anni – il trasferimento dei soldi da un soggetto a un altro o da un conto a un altro. Quindi, a differenza del pagamento in contanti, la prova è già ricavabile in modo indiretto e la scrittura privata con cui si formalizza il prestito non è più così necessaria.

In ogni caso, a tagliare la testa al toro è già la legge che non ammette trasferimenti in contanti, neanche a titolo di prestito o di donazione, per importi da 3mila euro in su. Quindi in tali casi sarà sempre necessario ricorrere a un bonifico o un assegno non trasferibile.

Anche in queste ipotesi, però, per come a breve si spiegherà, sarà sempre opportuno formalizzare il prestito tra familiari con una scrittura privata. E ciò perché un domani lo stesso fisco potrebbe presumere che, dietro lo scambio, vi sia stata una disposizione di pagamento per una prestazione retribuita. Il che farebbe scattare l’accertamento fiscale (tasse e sanzioni comprese).

Anche tra familiari è bene fare le cose in modo formalmente corretto. E non tanto perché non ci si fida del mutuatario ma perché, in caso di trasferimento di denaro, possono sorgere problemi di diversa natura con l’Agenzia delle Entrate. Solo tra familiari conviventi, infatti, tutti i passaggi di denaro si considerano effettuati come adempimenti degli obblighi naturali di sostegno reciproco e, perciò, non vanno giustificati. Ma quando i rapporti sono più labili, il parente è equiparato a un estraneo. Se si dovesse ricevere sul conto mille euro dal cognato o dal cugino, il fisco potrebbe sospettare che si tratta del corrispettivo per una vendita o un servizio e, pertanto, chiedere che l’importo venga dichiarato. Non dimentichiamo, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate può conoscere in tempo reale la lista dei movimenti sul conto grazie all’anagrafe dei rapporti finanziari.

Una scrittura privata con data certa risolverà quindi ogni problema e consentirà di valersi di quella prova documentale che è condizione necessaria per difendersi da un accertamento fiscale (si ricorda che, nel processo tributario, la prova testimoniale non è ammessa).

Peraltro la scrittura privata è anche necessaria per dimostrare che il prestito non è fruttifero e che pertanto il mutuante non ha ricevuto interessi, cosa che altrimenti lo esporrebbe all’obbligo della dichiarazione dei redditi.

Per dare una data certa alla scrittura privata si può chiedere la registrazione all’Agenzia Entrate oppure si può inviare la scrittura con raccomandata a.r. all’indirizzo di una delle parti avendo cura di non aprire la busta, in modo tale che su di essa appaia il timbro del postino con la data della spedizione.

La scrittura privata è inoltre necessaria per dimostrare – sempre al Fisco – che il maggior potere di spesa del beneficiario del prestito rispetto alle sue possibilità economiche non è dipeso da un’evasione fiscale ma dal sostegno altrui. Il che lo salverà da un sicuro accertamento con redditometro. 

Non in ultimo la scrittura privata sarà anche un valido documento per chiedere, in caso di mancata restituzione delle somme date in prestito, un decreto ingiuntivo al giudice. Tale ordine di pagamento, firmato dal magistrato, consente dopo 40 giorni di recuperare le somme senza bisogno di procedere con una regolare causa.

 

 

tratto da https://www.laleggepertutti.it/215114_prestito-tra-familiari-come-fare

Come disporre i quadri?

Decidere di rinnovare casa e darle lo stile che più ci piace vuol dire predisporre gli spazi nella maniera più razionale possibile con arredamento e complementi adatti alle nostre esigenze, ma un passo fondamentale da non dimenticare è la decorazione. Anche i muri di casa possono essere decorati per riempire lo spazio rimasto vuoto e dare alla stanza un tocco personale e il modo migliore è utilizzare fotografie, poster e disegni.

I quadri spesso caratterizzano lo stile della casa, ma qual'è lo stile giusto per noi?

Per poter decidere quale effetto volete ottenere bisogna comprendere prima di tutto il proprio materiale poichè avete bisogno di sapere alla perfezione le misure per poi decidere come mixarle per un effetto ottimale.

Ci sono molti modi per disporre dei quadri o fotografie, o decidere di creare effetti senza sfruttare immagini, quadri o fotografie come semplici cornici vuote o specchi. 2f59696f5ff5734fdc6a3039b2cf3d0b

https://ar.pinterest.com/pin/566961040583246157/

boiserie c come disporre quadri e cornici sulla parete

http://www.claresdeli.com/quadri-in-gesso/boiserie-c-come-disporre-quadri-e-cornici-sulla-parete.html

 

Se invece decidete di creare effetti con le vostre foto/poster/arte, per non incorrere in scomodi errori, il modo migliore è prendere le misure, ritagliare delle maschere di carta (cartoncino, carta da pacco o quello che trovate più comodo) e decidere come posizionarle sulle pareti. Il metodo funziona alle perfezione e risparmi parecchie seccature.

Gli effetti che si possono ottenere sono i più disparati, che saranno anche in base alla gamma cromatica dei nostri quadri. Vediamone alcuni esempi.

 Come arredare le pareti con i quadri 3  Come arredare le pareti con i quadri 15  Come arredare le pareti con i quadri 5

http://www.inspirewetrust.com/2015/03/31/arredare-le-pareti-con-i-quadri/

quadri assemblati

http://www.comepiaceate.it/quadri-per-impreziosire-la-nostra-casa/

Quadri4

https://tempolibero.pourfemme.it/articolo/10-quadri-fai-da-te-per-arredare-in-modo-originale-la-tua-casa/27781/

 restoration hardware sofa xxxl

https://boiseriec.blogspot.com/2014/08/come-disporre-quadri-e-cornici-sulla.html?m=1

88fbdb33c7bbf08ecddaef0e8a57f275 

https://www.pinterest.es/pin/215821007118339599/

peaceful ideas arredare con i quadri come 10 idee foto pourfemme coi astratti moderni casa soggiorno

http://pixiegas.com/creative-idea-arredare-con-i-quadri/

 

Queste sono solo alcune delle possibilità, ma esiste una infinità di modi per attrezzare le nostre pareti con i quadri e cornici, anche in maniera ossessiva ed esagerata come spesso fanno gli artisti nei propri studi, ma dall'effetto seducente.

VEDIAMO LO STUDIO DI MAB GRAVEs

880c26276aa31c27c18a64a4148b2076

https://www.pinterest.co.uk/pin/366269382186452539/

ANDRÉ BRETON

Andre Breton in his studio ca 1957 

http://www.historiatv.com/blogue/cabinets-des-curiosites

MARK RYDEN

images

https://www.markryden.com/press/selected/artltd-july-aug-2014/index.html

 

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

9d550df10768f8e44f38a4f03bb22048

https://it.pinterest.com/pin/365706432216621952/

 

 

 

tratto da http://www.inspirewetrust.com/2015/03/31/arredare-le-pareti-con-i-quadri/

 

 

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy