Leonardo Lo Cascio

La mia tettoia è abusiva?

tettoia

http://www.sostenitori.info/veranda-e-tettoia-abusiva-non-valgono-per-la-distanza-minima-dal-vicino-2/199199

 

Per costruire una tettoia è necessario chiedere l’autorizzazione al Comune, senza il permesso a costruire, la tettoia si considera abusiva.

Oltre a rispondere del reato di abuso edilizio, chi ha costruito la tettoia senza la licenza del Comune correrà il rischio di vedersi la tettoia del vicino a meno di tre metri da quella propria.

Questo perché le distanze minime tra tettoie (che devono essere di tre metri) si calcolano avendo, come punti di riferimento, le tettoie solo se queste sono in regola con le autorizzazioni amministrative; invece, se la tettoia è illegale, il calcolo della distanza si deve fare dal muro della casa cui la tettoia è ancorata.

Chi vuole costruire una tettoia, anche se ancorata al muro della propria abitazione, deve prima chiedere il permesso di costruire al Comune (è il cosiddetto titolo edilizio).

Vediamo cosa deve fare il proprietario quando una tettoia è abusiva. 

Solo le tettoie di modestissime dimensioni, che coprono ad esempio lo spazio strettamente necessario a non farsi bagnare dalla pioggia quando si apre la porta di casa, possono essere eseguite liberamente.

Diversamente la tettoia è abusiva quando sia dimensioni oggettivamente notevoli, anche se facilmente smontabile. “Abusiva” significa che chi la costruisce risponderà del reato di abuso edilizio e, salvo che l’illecito vada in prescrizione (5 anni se c’è stato rinvio a giudizio), subirà una condanna penale.

Il proprietario che ha costruito una tettoia abusiva deve demolirla se non vuole subire un processo penale per abuso edilizio. Lo deve fare anche se ha trovato la tettoia già realizzata dal precedente proprietario dell’immobile (salvo, in questo caso, il diritto a chiedergli il risarcimento del danno). 

È possibile chiedere la sanatoria della tettoia abusiva, ma a condizione che la costruzione fosse già in regola con il piano regolatore urbano e che l’opera sia da considerarsi “abusiva” solo perché – per dimenticanza, ignoranza o qualsiasi altra ragione – non è stata richiesta l’autorizzazione al Comune, autorizzazione che comunque, per poter ottenere la sanatoria, poteva ben essere concessa. Se invece, anche se prima della costruzione, il Comune non avrebbe mai dato l’autorizzazione, ritenendo la tettoia contraria agli strumenti urbanistici, allora non si può mai chiedere la sanatoria.

In ultima analisi, chi ha costruito la tettoia abusiva può evitare la condanna penale solo se il reato, nel frattempo, si è prescritto. La prescrizione scatta dopo 4 anni oppure, se c’è stato rinvio a giudizio, dopo 5 anni.

Peraltro, anche qualora subentri la prescrizione, l’obbligo di demolizione della tettoia abusiva può essere intimato dal Comune in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni.

La tettoia si considera come una costruzione a tutti gli effetti; per cui deve stare a una distanza di tre metri dalla costruzione del vicino. Se anche il vicino ha, a sua volta una tettoia, la distanza minima tra le due tettoie deve essere di non meno di tre metri.

Ad esempio, se due vicini di casa decidono di costruire una tettoia lo possono fare a condizione che tra le stesse sia rispettata questa distanza minima. Se uno dei due l’ha già costruita, l’altro non può farlo se, costruendo la sua, la distanza tra i due spioventi dovesse ridursi a meno di tre metri. Insomma, in presenza di tettoie, la distanza minima di 3 metri che deve sempre essere sussistente tra le costruzioni confinanti, si calcola non dalla muratura delle due abitazioni, ma dall’ultimo centimetro delle tettoie stesse.

Ma che succede se una delle due costruzioni è abusiva? Mettiamo che il mio vicino di casa abbia costruito una tettoia senza chiedere il permesso edilizio (che, come noto, è necessario per poter edificare tale tipo di manufatto): da dove devo calcolare la distanza minima per costruire la mia tettoia? In questo caso la regola è che non si deve tenere conto della tettoia abusiva; per cui la distanza va calcolata dalle pareti longitudinali dell’abitazione cui la tettoia abusiva si riferisce.

Il principio da tenere in considerazione è che, chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo.

Anche se il Comune non ha vigilato, dando così la possibilità di realizzare una struttura che non sarebbe dovuta esistere, deve sempre tener conto del principio che chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo. Pur realizzata, l’opera abusiva resta comunque tale. Se si dovesse tenere conto solo dei tre metri di distanza, la struttura lecita dovrebbe così essere costruita più indietro. E questo capovolgerebbe, secondo la giurisprudenza, «ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite».

 

Il discorso è diverso se la struttura illecita è solo frutto di una trasformazione. Ad esempio, se un balcone diventa una veranda, mantenendo però le stesse dimensioni del primo manufatto, il conteggio della distanza non subisce variazioni. Lo ha chiarito la Cassazione: in materia di trasformazione del balcone in veranda, la suprema corte ha ritenuto che non si debba applicare la norma sulle distanze minime purché detta veranda sia elevata sino alla soglia del balcone sovrastante e insista esattamente nell’area del balcone, senza debordare dal suo perimetro.

La distanza dal confine si calcola tra piani verticali ideali. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Partendo dalla linea di confine faccio finta che da questa si alzi un piano, una sorta di parete invisibile. La stessa parete invisibile la si fa partire dall’estremità del manufatto. La distanza tra queste pareti invisibili è la distanza tra piani verticali ideali, che va rispettata anche nel sottosuolo.

Quando sul confine esiste un muro divisorio che appartiene in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza dal confine deve essere misurata tra il manufatto ed il confine effettivo; se invece il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/142674_quando-una-tettoia-e-abusiva

Rischi: vendita immobile e debiti fiscali

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http://www.masterlex.it/fisco-e-tributi/imposta-donazione-si-paga-acquisti-casa-col-denaro-dei-genitori/

 

Cedere casa quando si hanno cartelle esattoriali non pagate può essere rischioso. Sia per chi compra che per chi vende. Il primo rischia di perdere il bene acquistato mentre il secondo potrebbe subire un’incriminazione penale. Le condizioni per l’esercizio di entrambe le azioni sono piuttosto strette: a rischiare sono solo le compravendite fraudolente, quelle cioè simulate. A spiegare quali sono i rischi per venditore e acquirente in caso di vendita immobiliare e debiti fiscali è una recente sentenza della Cassazione. La Corte si è trovata a ridefinire i confini del reato di cosiddetta «sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un illecito penale che scatta nei confronti di chi, per sottrarre i propri beni a un probabile pignoramento dell’agente della riscossione, li vende ad altri. 

Per evitare di vendere casa quando non ce n’è bisogno, perché non c’è il rischio di un pignoramento, è necessario sapere queste regole. 

L’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare solo a condizione che il contribuente:

  • possegga più di un immobile;
  • oppure, anche possedendone uno solo, questo sia di lusso (A/8 e A/9) oppure non adibito a civile abitazione (ad esempio un locale commerciale o uso ufficio) oppure non vi sia la sua residenza (ad esempio la casa data in affitto);
  • il debito per cartelle non pagate superi 120mila euro;
  • la somma del valore di tutti gli immobili di proprietà del contribuente sia almeno pari a 120mila euro;
  • sia stata prima iscritta ipoteca e, da tale momento, siano decorsi sei mesi.

Ne consegue che il pignoramento è impossibile:

  • per debiti inferiori a 120mila euro;
  • o se la somma del valore degli immobili del contribuente è inferiore a 120mila euro;
  • o se il contribuente ha un solo immobile adibito a civile abitazione, non di lusso e ove vi ha fissato la propria residenza.

Se un contribuente dovesse vendere la casa o un terreno per evitare il pignoramento, il fisco avrebbe due armi a proprio favore per recuperare l’immobile:

  1. l’azione di simulazione
  2. l’azione revocatoria.

L’esperimento dell’una o dell’altra azione costituisce un rischio per chi acquista in quanto questi, nonostante il pagamento (vero o simulato che sia) del prezzo, perderebbe la proprietà del bene il quale sarebbe sottoposto a pignoramento.

Qui il fisco è chiamato a una prova molto difficile: dimostrare che le parti, pur avendo firmato una vendita, in realtà non l’hanno voluta. Il che si può evincere da una serie di circostanze come:

  • il mancato pagamento del prezzo di vendita;
  • il fatto che il possesso dell’immobile non sia mutato;
  • l’intestazione delle bollette e di tutte le utenze collegate all’immobile.

Se l’Agente della Riscossione dovesse dimostrare che la vendita è simulata, la stessa non avrebbe alcun valore e il fisco potrebbe sottoporre a pignoramento l’immobile. 

L’aspetto più rischioso di questa azione è che non ha termini: può essere infatti intrapresa in qualsiasi momento, anche a distanza di molto tempo.

Quando il fisco non riesce a dimostrare l’intento simulatorio delle parti, può agire con l’azione revocatoria, ma in questo caso ha cinque anni di tempo dal rogito. Qui la prova è più semplice del precedente caso, ma ugualmente difficile. In particolare, l’Agente della riscossione deve dimostrare:

  • che il venditore, a seguito della cessione del bene, ha un patrimonio insufficiente a soddisfare le pretese del creditore in caso di pignoramento. Se invece questi dovesse risultare ancora intestatario di beni facilmente aggredibili, la revocatoria sarebbe impossibile;
  • che l’acquirente fosse consapevole delle condizioni economiche del debitore, ossia sapesse dei suoi debiti. Questo requisito è di difficile dimostrazione se l’acquirente è un estraneo (anche un amico o un parente alla lontana) mentre si può dare per presunto in caso di familiari conviventi (ad esempio il coniuge). Per evitare l’azione revocatoria bisognerebbe sempre ricorrere a un soggetto privo di alcun legame con il venditore.

Anche chi vende sopporta dei rischi. Innanzitutto dovrà risarcire l’acquirente qualora questi abbia subito l’esecuzione forzata perdendo il bene che aveva pagato. 

In secondo luogo può rischiare una incriminazione per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il reato però scatta solo se:

  • il debito è superiore a 50mila euro
  • si riferisce al mancato pagamento di imposte sui redditi (Irpef, Irap, Ires, ecc.) o Iva;
  • la vendita è artificiosa, ossia fittizia. In pratica deve risultare che non c’è stata alcuna intenzione, da parte dei contraenti, di trasferire la proprietà dell’immobile.

Con riferimento alla nozione di “atti fraudolenti”, la giurisprudenza ha precisato che devono intendersi per tali tutti i comportamenti, anche se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio «dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione». In altre parole, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la semplice idoneità dell’atto ad ostacolare il Fisco, essendo invece necessario il compimento di atti volontariamente diretti a questo fine. Si tratta di qualcosa in più  nella condotta dell’agente riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione.  

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/219193_vendita-immobile-e-debiti-fiscali-rischi-per-venditore-e-acquirente

È possibile donare una casa senza andare dal notaio?

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http://zakarpattya.legalaid.gov.ua/ua/holovna/1570-osoblyvosti-ukladennia-dohovoru-daruvannia-budynku-konsultuiut-fakhivtsi-perechynskoho-biuro-pravovoi-dopomohy.html

 

Ci sono due modi per regalare una casa senza andare dal notaio a formalizzare l’atto di donazione: la donazione indiretta e l’usucapione.

In generale, quando si regala un bene (sia esso un bene mobile, una casa o del denaro) è sempre necessario andare dal notaio affinché questi, in presenza di due testimoni, formalizzi la donazione. Solo la donazione di modico valore non necessita dell’atto pubblico. Quando, invece, la donazione ha ad oggetto una casa, essa non può mai considerarsi di «modico valore», per cui c’è bisogno del notaio. Tuttavia, se l’immobile viene acquistato proprio con l’intento di essere donato, è possibile quantomeno evitare il doppio passaggio di proprietà e, quindi, il duplice atto notarile.

Un esempio ci chiarirà meglio le idee. Immaginiamo un padre che voglia regalare al proprio figlio una casa affinché questi possa andarvi a vivere. Possono verificarsi due diverse ipotesi:

  • se la casa è già di proprietà del genitore, non c’è altra via che andare dal notaio e firmare l’atto di donazione. Non si pagherà quantomeno l’imposta di donazione se l’immobile ha un valore fino a 1 milione di euro;
  • se la casa, invece, deve essere acquistata da un terzo (ad esempio dal costruttore), il padre, anziché comprarla prima e intestarla dopo al figlio (il che richiederebbe un doppio passaggio dal notaio: il primo per la compravendita dell’immobile; il secondo per la donazione), può pagare il prezzo del bene direttamente al venditore, chiedendo a quest’ultimo di intestarlo al beneficiario della donazione (appunto il figlio). Si verifica così lo schema della cosiddetta donazione indiretta, la quale richiede un solo passaggio dal notaio: quello per il trasferimento della proprietà del bene, ma non anche quello per la donazione.

Anche in tale ipotesi, come nella precedente, se la casa ha un valore inferiore a 1 milione di euro, il donatario non pagherà l’imposta sulla donazione. Negli altri casi, invece, l’imposta si paga anche sulle donazioni indirette. Per essere esente da imposta – dice la Cassazione con una sentenza della scorsa estate – la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione.

Se il donante intende donare una casa, bisogna andare dal notaio e firmare l’atto in presenza di due testimoni. La donazione è un contratto e richiede sempre l’accettazione del beneficiario.

Il notaio deve compiere alcune verifiche preliminari, ad esempio svolgere le cosiddette visure catastali ed ipotecarie, al fine di individuare con esattezza il bene.

 

Se si tratta di un fabbricato urbano, il notaio deve, a pena di nullità dell’atto, indicare i dati catastali, far riferimento alle planimetrie depositate in catasto e dichiararne la conformità allo stato di fatto in cui si trova l’immobile. Deve inoltre menzionare gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche.

Sono in ogni caso necessari i documenti urbanistici previsti dalle disposizioni nazionali e comunali.

Dopo la stipula dell’atto, il notaio è tenuto a provvedere alla trascrizione e alla registrazione del contratto.

Si può realizzare l’obiettivo della donazione anche mediante l’intestazione della casa in nome altrui. È lo schema della cosiddetta donazione indiretta.

Caso molto frequente è quello del genitore che acquista un immobile pagandone il prezzo e intestando il bene al figlio o dell’acquirente in un compromesso di vendita (cosiddetto contratto preliminare) che sostituisce a sé il figlio nella stipula del successivo rogito (cosiddetto contratto definitivo) fornendo il denaro necessario per l’acquisto.

In questo caso, anche se oggetto della donazione è il denaro consegnato al venditore, non c’è bisogno della presenza del notaio, il quale interviene solo per la redazione dell’atto di vendita.

Un secondo modo per trasferire la proprietà di una casa senza dover andare dal notaio è di far dichiarare l’usucapione a favore del donatario. Chiaramente le due parti dovranno essere d’accordo, in tal modo evitando le normali contestazioni che, in ipotesi del genere, si possono verificare.

L’usucapione può essere fatta dichiarare dal tribunale o con procedimento di mediazione. Vediamo le due ipotesi.

 

Donante e donatario possono attivare una causa che – stante l’accordo tra i due – non avrà tempi particolarmente lunghi, in cui il giudice accerterà che l’immobile è stato posseduto dal donatario per oltre 20 anni. Quindi la sentenza avrà effetto retroattivo e sarà trascritta nei pubblici registri immobiliari.

Lo stesso effetto si può realizzare attraverso la mediazione, con notevole risparmio di tempi e di costi. In tal caso le parti si incontreranno presso un organismo di mediazione e daranno vita a un verbale in cui si accerta che il donatario ha usucapito l’immobile.

Le firme dovranno poi essere autenticate da un notaio e, infine, si potrà procedere alla trascrizione del verbale innanzi al conservatore dei pubblici registri.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/146061_come-donare-una-casa-senza-andare-dal-notaio

 

Divisori e separé

Divisori e separé permettono di creare nuovi ambienti all'interno di stanzeampie e di donare un po' di privacy in più. 

Ci sono una gran varietà di separé per tutti i gusti/stili e perchè no, anche a costo zero, creati dunque con materiali di recupero come pallet, tavole di compensato, dischi in vinile, vecchie porte, finestre, stoffe, corde e tanto altro.

La scelta del notro separé o divisorio è caratterizzata dallo stile della nostra casa. Qui toveremo alcune idee da adattare al vostro stile e magari da realizzare con attraverso la vostra fatasia con un po' di manualità.

Uno stile giapponese?

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Divisori con doppia funzione?

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Divisori shabby chic

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Per ambienti rustici o etnici

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una vecchia porta

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parete

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cassette per separare gli spazi 294106

https://progetti.habitissimo.it/progetto/come-delimitare-gli-spazi-e-creare-diversi-ambienti-in-casa

separe con rami

https://www.designmag.it/foto/separe-in-legno-per-interno_9697.html

 

Se tutti questi esempi hanno stimolato la vostra creatività armatevi di porte, legnetti, corde e carta e date vita il vostro separé!

 

 

tratto da: https://www.greenme.it/abitare/eco-fai-da-te/14263-divisori-separe-riciclo-creativo

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