Imu e Tasi: l'acconto di giugno per case, fabbricati e terreni

L’esenzione di quasi 20 milioni di prime case allenta la pressione fiscale sul mattone, ma non elimina le insidie per il pagamento dell’acconto Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 giugno.
Per legge la prima rata – che è pari al 50% dell’imposta annua – va pagata facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate dai Comuni per il 2015.


Ma anche quest’anno sono pochi i proprietari che potranno limitarsi a “ricopiare” il modello F24 o il bollettino postale compilati per lo scorso 16 dicembre. Intanto, in tutte le città che l’anno scorso hanno aumentato il prelievo, il saldo è stato superiore al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, a causa del conguaglio. Inoltre, anche dove le aliquote sono ferme da tempo, non è detto che siano rimaste immutate le condizioni di utilizzo dell’immobile o le regole a cui fare riferimento.

 

Prime case e "assimilazioni"

Partiamo dalle case “assimilate” alle abitazioni principali (focus in basso). Quest’anno, l’assimilazione regala l’esenzione dalla Tasi, e vale in media 220 euro di risparmio d’imposta, prendendo in esame la rendita-tipo delle prime case (625,58 euro) e l’aliquota media applicata nel 2015 dai Comuni italiani (2,09 per mille). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell’ex dimora coniugale assegnata dal giudice nell’ambito di una separazione. 


Il perimetro delle abitazioni assimilate, però, è cambiato molte volte negli ultimi anni, tra parificazioni di legge e decisioni dei sindaci. Dal 2016 sono automaticamente eliminate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni. Di conseguenza, chi l’anno scorso ha pagato la Tasi su questi immobili come se si trattasse di prime case, quest’anno dovrà utilizzare le aliquote generiche dell’Imu (ed eventualmente della Tasi) che il Comune applica agli "altri fabbricati", oppure quelle specifiche previste per le case in prestito. Dopodiché, il proprietario dovrà verificare se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando l’agevolazione nuova di zecca introdotta nel 2016 per legge in tutti i Comuni. La differenza per i proprietari delle oltre 900mila abitazioni in comodato non è da poco, perché oltre agli importi cambiano anche i codici tributo da usare nel modello F24.


Affitti e terreni agricoli 

In alcune situazioni il calcolo dell’acconto cambia perché è cambiata la disciplina di legge. Succede con le case affittate a canone concordato, per le quali la legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sconto del 25% che può essere applicato fin dal 16 giugno. Ma succede anche con i 60 milioni di particelle catastali contenenti terreni agricoli, per i quali quest’anno si torna alla classificazione della circolare 9/1993 (che di fatto esenta molti terreni di collina), con in più l’esenzione per tutti terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se situati in pianura.


Le decisioni dei Comuni 

Anche dove la normativa e le condizioni di utilizzo sono rimaste invariate, un’occhiata alle delibere comunali conviene darla (la fonte ufficiale è il sito delle Finanze, www.finanze.it). È la situazione, tra l’altro, degli oltre 11 milioni di case che non sono utilizzate come abitazione principale, né date in affitto o in uso gratuito. Se il Comune avesse deciso un aumento, il rincaro è comunque “congelato” per il 2016 e può essere ignorato (con la sola eccezione degli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto).


Se invece ci fosse una riduzione d’aliquota, il contribuente potrebbe scegliere di approfittarne fin da subito, calcolando una prima rata pari al 50% del "nuovo" prelievo. Altra possibilità è quella di pagare tutto il 16 giugno, confidando sul fatto che le aliquote quest’anno non potranno vedere altri aumenti: una chance interessante, ad esempio, per chi possiede solo la prima casa (ora esente) e qualche terreno agricolo che genera imposte ridotte.


PRIME CASE

Abitazione principale non di lusso esente da Tasi e da Imu.
Acconto: non va pagato nulla. 

Assimilazioni per legge: alcune case seguono per legge lo stesso regime previsto per l’abitazione principale. Si tratta di:
- alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica;
- alloggi sociali, così come definiti dal Dm 22/4/2008;
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
- una sola abitazione posseduta dai militari purché non concessa in locazione;
- una sola abitazione posseduta da residente estero (Aire), né locata né data in comodato, a condizione che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza.
Acconto: non va pagato nulla.

Assimilazioni del Comune 
Il Comune può deliberare di assimilare all’abitazione principale la casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Se viene decisa l’assimilazione, si segue il regime delle abitazioni principali.
Acconto: non va pagato nulla.

Prima casa di lusso 
L’abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune.
Acconto: va pagata la metà di quanto dovuto in base alle aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 (se più favorevoli, si possono usare le eventuali delibere per il 2016).


ALTRE CASE

Affitto a canone libero
E' soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate nel 2015 (o per il 2016 se più favorevoli). Per la Tasi occorre tener conto della quota stabilita dal Comune a carico del proprietario, variabile tra il 70 e il 90%. La quota di Tasi dall'inquilino non va più pagata se si usa la casa come abitazione principale.

Affitto concordato
E' soggetta a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Potrebbero essere previste aliquote specifiche a livello locale, eventualmente legate a condizioni particolari (es. la residenza nell'immobile). Per legge le aliquote previste dai Comuni - sia quelle generiche che quelle specifiche - sono ridotte del 25%.
Acconto: va calcolato secondo le stesse regole per gli affitti liberi. Inoltre il proprietario può applicare subito la riduzione del 25% Imu e Tasi.


Abitazione in comodato
Sono eliminate le assimilazioni all'abitazione principale decise dai Comuni nel 2015.E' prevista un'agevolazione statale valida in tutti i Comuni che a certe condizioni riduce la base imponibile Imu e Tasi del 50 per cento. Resta la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni (Imu minima al 4,6 per mille e Tasi azzerata) stabilendo anche le condizioni per averle.
Acconto: anche se nel 2015 il Comune aveva deciso l’assimilazione, si deve pagare l’acconto calcolando la metà di quanto dovuto in base all’aliquota ordinaria Imu o all’eventuale aliquota ridotta per le case in comodato decisa dal Comune nel 2015. Se la Tasi è stata deliberata dal Comune, il possessore deve pagare anche la metà dell’importo dovuto per questo tributo nel 2015 (se più favorevoli, può usare le aliquote Imu e Tasi deliberate per il 2016). Sulle aliquote Imu e Tasi così individuate, se ha i requisiti, il proprietario può applicare la riduzione di base imponibile del 50%. Se usa la casa come abitazione principale, il comodatario non deve più pagare la quota dell’eventuale Tasi a proprio carico.

Case popolari
Soggette a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Si tratta degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp si applica l'aliquota ordinaria (o altra aliquota agevolata stabilita dal Comune) e la detrazione di 200 euro.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli).

Altre case
Sono soggette a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli).


FABBRICATI NON ABITATIVI  

Fabbricati produttivi 
Soggetti a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Per i fabbricati con “imbullonati” si può presentare un Docfa per scomputare il valore degli impianti. Se il Docfa è presentato entro il 15 giugno la nuova rendita vale per tutto il 2016.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). Se è stato presentato il Docfa per gli imbullonati l'acconto va calcolato con la nuova rendita. Il detentore deve pagare la quota Tasi, se prevista dal Comune.

Fabbricati in leasing 
Sono soggetti a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune. Soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
Acconto: il locatario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli).

Beni merce 
Sono esenti da Imu ma potrebbero essere soggetti a Tasi se prevista dal Comune. 
Acconto: la Tasi è dovuta in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). Dal 2016 l'aliquota massima è al 2,5 per mille. Se il Comune ha previsto nel 2015 un’aliquota superiore al 2,5 e non l’ha ridotta, l'acconto può essere pagato in base al 2,5 per mille.

Enti non commerciali 
I fabbricati degli enti non commerciali sono esenti da Imu e da Tasi. Per gli edifici a uso promiscuo l'esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale.
Acconto: in caso di versamento, entro il 16 giugno va versata metà dell'imposta totale versata per il 2015 e l'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta per il 2015.

Altri fabbricati 
Sono soggetti a Imu ed eventualmente a Tasi, se istituita dal Comune
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli). 


AREE E TERRENI

Aree fabbricabili
Sono soggette a Imu e a Tasi, se istituita dal Comune.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote deliberate per il 2015 (o 2016, se più favorevoli).

Terreni agricoli
Non sono soggetti a Tasi. Sono soggetti a Imu, da chiunque posseduti, i terreni non individuati come montani o collinari dalla circolare 9/1993. I terreni di pianura sono esenti se posseduti e condotti dal coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Acconto: se un terreno tassato nel 2015 è esente in base alle regole 2016, non si deve pagare nulla. Altrimenti, il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote decise per il 2015 (o 2016, se più favorevoli).

Fabbricati rurali strumentali
Sono esenti da Imu ma soggetti a Tasi se prevista dal Comune, con aliquota massima dell’1 per mille.
Acconto: il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base all'aliquota Tasi deliberata per il 2015 (o 2016, se più bassa).


Fonte articolo: Il Sole24Ore, vetrina web

Comodato: contratto verbale valido ai fini Imu-Tasi

Per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli la riduzione di Imu e Tasi al 50% decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. E non esiste alcun obbligo di registrazione ai fini della loro validità.


Lo segnala Confedilizia, che ha ottenuto l’importante precisazione del Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia (direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale) con la nota prot. 8876 dell’8 aprile 2016. 

 

Il contratto di comodato di un immobile può infatti essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione su Imu e Tasi. 


Il Dipartimento delle Finanze era già intervenuto due volte sulla questione dei termini per la registrazione dei comodati, centrale per l’ottenimento dell’agevolazione prevista dalla legge di Stabilità (208/2015) per il 2016: la prima volta con la nota 2472 del 29 gennaio 2016 (su istanza della Cna), dove si chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. Secondo quella prima interpretazione, il Dipartimento aveva deciso che, trattandosi di un nuovo adempimento, valesse l’articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio). 


Il secondo intervento del Dipartimento è del 17 febbraio 2016 (risoluzione 1/DF), che conferma in parte le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio (obbligo di registrare il contratto scritto entro 20 giorni), con la precisazione, però, che l’agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specifica che (in questi casi) la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato "contratto verbale di comodato". 


Infine, l’ultimo intervento
(quello della nota 8876 dell’8 aprile scorso) afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio è "da intendersi superata" e la regola da seguire è quella indicata nella risoluzione 1/DF del 17 febbraio. Quindi, per calcolare la decorrenza dell’agevolazione, si parte dalla data di conclusione del contratto. Naturalmente sempre e solo ai fini dell’agevolazione Imu-Tasi, perché l’obbligo ai fini della validità continua a non sussistere. Se quindi un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Risparmi fiscali con affitti concordati e cedolare secca

Per i proprietari di 2,8 milioni di case affittate è arrivato il momento di aggiornare il tax rate sui redditi da locazione, verificando le opportunità di risparmio fiscale riservate a chi stipula con l’inquilino un contratto a canone concordato. 


Lo sconto del 25% sull’Imu e la Tasi introdotto dalla legge di Stabilità 2016 è l’ultimo tassello di un mosaico che tende a incentivare gli affitti a prezzi moderati, e che comprende anche la cedolare secca al 10% e le tradizionali deduzioni extra del 30% per chi resta alla tassazione ordinaria.

Le norme, però, si sono stratificate in modo disordinato, e la convenienza dipende da diversi fattori: il tipo di contratto, il tipo di Comune in cui si trova l’immobile, la rendita catastale dell’abitazione e l’aliquota locale di Imu e Tasi.


Lo sgravio Imu e Tasi. 
"Le situazioni sono diverse nelle varie città, ma ci stanno arrivando indicazioni ottimistiche: c’è maggior interesse per i contratti agevolati", commenta il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. "Certo è difficile prendere delle decisioni - aggiunge - perché i proprietari finora non hanno mai avuto la certezza delle norme fiscali per gli anni successivi".
La novità 2016 è la riduzione del 25% dell’aliquota Imu (ed eventualmente Tasi) per le case affittate a canone concordato. In pratica, lo sconto vale per i diversi contratti “calmierati” previsti dalla legge 431/1998:
- i contratti agevolati (3+2);
- i contratti per studenti universitari (da sei mesi a tre anni); 
- i contratti transitori (da uno a 18 mesi) stipulati nei grandi centri in cui il canone va fissato nel range stabilito negli accordi territoriali.

Come chiarito dal Dipartimento Finanze a Telefisco, in tutti questi casi a essere ridotta è l’aliquota applicata dal Comune. Quindi, se c’è un’aliquota ridotta, è questa a dover essere scontata. Ad esempio, a Milano gli affitti calmierati – se la casa è usata dall’inquilino come abitazione principale – nel 2015 pagavano il 6,5 per mille di Imu (contro il 9,6 per mille degli altri affitti) e lo 0,8 per mille di Tasi.


Lo stop agli aumenti dei tributi locali – dettato dalla legge di Stabilità – fa sì che le delibere 2015 possano essere prese come riferimento per calcolare lo sconto minimo quest’anno. Per intenderci, una casa affittata come abitazione principale con una rendita catastale di 459 euro – il valore medio delle abitazioni locate in Italia – a Torino pagherebbe il 5,75 per mille di Imu, che ridotto del 25% porta l’imposta annua da 443 a 332 euro.
Tra l’altro, questo sconto può essere applicato in tutti i Comuni. Anche se, naturalmente, bisogna stipulare un contratto agevolato in base agli accordi territoriali tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati inquilini, applicando il canone ridotto.


La cedolare al 10 per cento. 
Gli altri incentivi riguardano i redditi di locazione. Qui il pezzo forte è la cedolare al 10% (prevista per il periodo 2014-17) che risulta praticamente imbattibile se confrontata con le deduzioni Irpef maggiorate per quasi tutti contribuenti.
Proprio la tassa piatta - diversamente dalle altre agevolazioni reddituali - può essere applicata anche nei Comuni colpiti da calamità, oltre che in quelli ad alta tensione abitativa, e a Telefisco le Entrate hanno chiarito come procedere nei centri in cui manca l’intesa locale.


Come ottenere gli sconti.
Per chi ha già un contratto a canone concordato, lo sconto Imu e Tasi è automatico (basta solo ricordarsi di presentare la dichiarazione Imu nel 2017), mentre la scelta per la cedolare secca - se non ancora effettuata - può essere fatta valere dalla prima nuova annualità contrattuale. La situazione è abbastanza semplice anche per chi non ha ancora stipulato il contratto: si tratta solo di valutare se le nuove agevolazioni fanno pendere la bilancia dalla parte del canone concordato.


Nel primo semestre del 2015 il 18% dei contratti è stato stipulato a canone calmierato, contro il 13,9% dell’anno precedente. Ed è ragionevole attendersi un altro aumento. Anche il numero dei contribuenti che applicano la cedolare secca sui canoni concordati è quasi triplicato in tre anni, secondo le statistiche sui redditi dichiarati nel 2014: un trend superiore a quello registrato tra le locazioni di mercato.


Un po’ più delicata, invece, la posizione di chi ha in corso una locazione a prezzi di mercato, perché in questo caso il proprietario potrebbe valutare la risoluzione del contratto e la stipula di un nuovo affitto concordato, offrendo all’inquilino un canone ridotto. "C’è anche chi valuta l’ipotesi di trasformare i contratti in essere, da libero ad agevolato - conferma Spaziani Testa-. È una scelta che potrebbe essere interessante, tra gli altri, per i locatori che avevano scelto il canone libero prima che, nel 2014, fosse introdotta la cedolare al 10%".


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web.

Comodato e affitti in concordato: il Fisco risponde

Immobili in comodato: ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti. 
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile.


Affitti a canone concordato:
la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull’aliquota deliberata dal Comune e non sull’aliquota ordinaria. Questo significa che lo sconto del 25% dovrà essere calcolato, per gli immobili utilizzati come abitazione principale, sull’aliquota ridotta. 
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Immobiili in coMODato.

Salvi terreni e negozi. 
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge, il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto. 


La registrazione. 
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la Legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).


La convenienza. 
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto). 
Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.


AFFITTI IN CONCORDATO.

Aliquote dei Comuni.
In forza dell’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 208/2015, ai contribuenti proprietari degli immobili in esame è riconosciuto l’abbattimento del 25% dell'imposta, sia ai fini Imu che ai fini Tasi. È stato pertanto chiesto su quale aliquota debba essere calcolata questa riduzione, se su quella ordinaria o su quella deliberata dal Comune. in molti Comuni è stata infatti adottata un’aliquota agevolata in caso di immobili a canone concordato, che costituiscono l’abitazione principale dell’inquilino. 
La risposta delle Finanze, del tutto condivisibile, è che l’abbattimento si conteggia sull’aliquota deliberata dal Comune, anche se inferiore a quella ordinaria. 


Imu e Tasi.
La seconda questione riguarda l’obbligo della presentazione della denuncia Imu/Tasi. Va subito evidenziato che la questione si porrà nel giugno 2017. Al riguardo, le Finanze confermano che, poiché i Comuni non sono in grado di reperire l’informazione sulle singole unità affittate a canone concordato, la denuncia Imu è obbligatoria. Va tuttavia precisato che l’adempimento non è posto a pena di decadenza della riduzione. Questo significa in concreto che la mancata presentazione della denuncia non determinerà il venir meno della stessa ma comporterà l’irrogazione della sola sanzione fissa.


Locazione di fabbricati di interesse storico-artistico.
In questo caso, ci si può basare su quanto affermato dalle Finanze nella risposta che cita le abitazioni in comodato e si può ritenere che sia possibile cumulare l’agevolazione del 25% sull’imposta con la riduzione a metà dell’imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari. Nella norma, infatti, non c’è alcuna preclusione in tal senso.


Alloggi sociali.
Chiarimenti relativi agli alloggi sociali, che sono esenti da Imu e, a partire dal 2016, anche dalla Tasi: si chiedeva di definire esattamente il perimetro di tale fattispecie. Sul punto il fisco si è tuttavia dimostrato abbastanza evasivo: la risposta si limita a richiamare il contenuto del Dm infrastrutture del 22 aprile 2008, citato nell’articolo 13, Dl 201/2011, senza offrire precisazioni particolari. Vale peraltro evidenziare che le Finanze confermano l’obbligo dichiarativo nel caso in esame, questa volta posto a pena di decadenza dell’agevolazione. 
Nel quesito si era rappresentata anche la fattispecie degli alloggi «"trutturalmente" sociali ma temporaneamente inutilizzati: non è chiaro in tal caso se l’esenzione competa comunque. La risposta più rigorosa dovrebbe essere negativa, ma vi sono spazi per letture diverse.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Registrazione del comodato: la scadenza è a gennaio

La legge di stabilità 2016 ha introdotto il dimezzamento della base imponibile dell'Imu per le case concesse in comodato d'uso ai figli. I proprietari che possiedono i requisiti per ottenere la riduzione dovranno necessariamente registrare i contratti entro il 20 gennaio.


L'obbligo deriva dall'incrocio di due norme.

Da una parte la norma che prevede che la riduzione sia concessa ai contratti registrati all'Agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto.


In cosa consiste il comodato d'uso.
La norma della nuova finanziaria prevede la riduzione del 50% della base imponibile alle "unità immobiliari" non di lusso concesse in comodato a parenti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, il proprietario possieda un solo immobile in Italia o un altro adibito ad abitazione principale e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.


Comodato, i dubbi.
I dubbi per chi voglia richiedere la riduzione, nascono intorno al concetto di "altro immobile", il cui possesso comporta l'esclusione dal beneficio. Ai fini dell'Imu per immobile si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Un'interpretazione letterale della normativa comporterebbe allora un'esclusione dal beneficio nei casi in cui il comodante possieda un negozio, un ufficio, un'area fabbricabile, un terreno agricolo.


Ma non solo. Facendo rientrare nella definizione di immobili anche le pertinenze, non ci sarebbero sconti anche nel caso in cui il proprietario sia possessore, oltre che della casa data in comodato, anche di un'abitazione con due garage, di cui il secondo potrebbe essere considerato proprio come "altro immobile". 


In casi estremi si potrebbe essere esclusi dalla riduzione anche nel caso di aver ereditato una porzione, anche minima, di terreno agricolo.
Un altro problema riguarda anche la possibilità di cumulare la riduzione del 50% per i fabbricati storici dati in comodato. Un caso analogo a quello degli immobili storici inagibili.


Fonte articolo: Idealista.it

Cosa manca al canone concordato per decollare

Lo sconto del 25% su Imu e Tasi per le case affittate a canone concordato è un segnale importante, ma sul fronte degli affitti - per proprietari e inquilini - si poteva fare di più.


Da un lato, arrivando a fissare un generale tetto alle imposte municipali che gravano sugli immobili locati a canone calmierato. Dall'altro, continuando ad alimentare e rinsaldando il Fondo di sostegno alla locazione, a favore delle famiglie in difficoltà.

 

1. Lo sconto sulle imposte locali. 
Con la riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli alloggi concessi con contratto concordato e il divieto per i Comuni di alzare quest'anno le relative aliquote fissate nel 2015, la Legge di Stabilità porta un certo sollievo al mercato degli affitti a prezzi sostenibili. Nel complesso, si tratta di una misura "che rappresenta quell'inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo", dichiara il presidente dell'organizzazione, Giorgio Spaziani Testa. "La consideriamo, insieme alle altre misure di riduzione delle imposte sulla casa, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull'immobiliare a partire dalla manovra Monti".


Proprio Imu e Tasi hanno d'altra parte aggravato il peso della tassazione sulle case locate. "Ma stabilire un'aliquota agevolata fissa del 4 per mille, come avevamo proposto ed era stato prospettato in fase di discussione del Ddl, sarebbe stato più chiaro e conveniente per tutti. Molto - prosegue il presidente di Confedilizia - dipende infatti dalle scelte iniziali fatte dai Comuni: se il livello è troppo alto, non basta questo sconto a rendere appetibili i “concordati”.


2. Le scarse agevolazioni Imu-Tasi offerte dai Comuni. 
Al successo della formula del concordato partecipano diversi elementi, a partire dalla revisione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, cui spetta delineare le fasce di oscillazione dei canoni agevolati. E nel corso dell'ultimo anno diversi accordi sono stati svecchiati, se non addirittura “risvegliati” da un letargo che aveva estinto i contratti concordati dal panorama delle locazioni: come nel caso di Milano, dove a giugno 2015 si è firmato un nuovo testo (a 16 anni dal primo, inservibile), e dove agli affitti calmierati si applica un'aliquota Imu-Tasi al 7,3 per mille, al posto del 10,4 di quelli liberi.


Qui sta un nodo centrale, perché la tassazione concorre a pieno a determinare il successo della formula concordata. Ma spesso le riduzioni offerte dai Comuni si rivelano inadeguate, e le imposte locali finiscono con l'annullare ogni possibile vantaggio possa ad esempio derivare dall'incrocio tra canoni “equilibrati” e cedolare secca al 10 per cento. "Siamo giunti al punto di considerare agevolate anche aliquote tra l'8 e il 9 per mille, che superano il massimo previsto qualche anno fa (con l'Ici, ndr) e si applicano oltretutto a una base imponibile più alta", commenta Spaziani Testa.


Basta leggere le delibere sul sito delle Finanze: se nel 2015 le città capoluogo di provincia hanno deciso per gli “immobili diversi” un'aliquota media Imu-Tasi del 10,4 per mille, quella sugli affitti concordati si è attestata all'8,6, dimostrandosi ancora troppo alta.
In sintesi, la Legge di Stabilità porta “dall'alto” una riduzione che i Comuni - se avessero voluto spingere in tal senso - avrebbero potuto compiere autonomamente. E a riprova si possono prendere i casi estremi di Roma (dove l'aliquota è al massimo, all'11,4) e Bari (dove invece è stata fissata al 4 per mille).


3. Il mancato rifinanziamento del Fondo di sostegno alla locazione.
Il tentativo del Governo di regolare la dinamica degli affitti, introducendo questo sconto dopo aver già ridotto la cedolare secca dal 15 al 10%, è apprezzabile anche a parere del segretario del Sunia, Daniele Barbieri. Che però lamenta l’assenza di interventi diretti per gli inquilini nella Legge di Stabilità, e in particolare il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno alla locazione, istituito dalla legge 431/98 e dedicato alle famiglie meno abbienti, in difficoltà nel pagamento dei canoni.


"Dall'azzeramento del 2013 si è passati ai 200 milioni stanziati per il 2014 e 2015, e si è tornati al completo azzeramento per il 2016", sottolinea Barbieri. "Nonostante lo stesso Governo qualche mese fa, rispondendo a un'interrogazione parlamentare tramite il viceministro Del Basso De Caro, avesse affermato la piena necessità del Fondo. La cui dote, inoltre, non andrebbe affidata a provvedimenti una tantum come per il biennio 2014-2015: perché gli interventi spot creano incertezza - prosegue Barbieri - e lo stesso si può dire della cedolare secca al 10% che tornerà al 15% nel 2018, mentre insistiamo per renderla strutturale".


Anche la presenza del Fondo si lega al buon esito e allo sviluppo dei contratti concordati. A Bologna, ad esempio, il bando del contributo per l'affitto è scaduto il 28 novembre scorso e delle circa 3.500 domande presentate - raccontano dal Sunia – circa tre quarti si riferiscono proprio a locazioni calmierate.


4. I numeri imponenti del disagio abitativo.
Ma è la generale emergenza abitativa a non dover essere sottovalutata, come evidenzia uno studio Nomisma condotto per Federcasa. Sono infatti "quasi 1,8 milioni le famiglie in locazione che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo (incidenza del canone sul reddito familiare superiore al 30%), corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale", ha spiegato il direttore generale, Luca Dondi. Si tratta perlopiù di cittadini italiani (circa il 65%), distribuiti sul territorio nazionale in maniera abbastanza omogenea.


"Se non vi sono dubbi che il fenomeno risulti più accentuato nei grandi centri, dall'analisi non sembrano emergere zone franche, con una diffusione che interessa anche capoluoghi di medie dimensioni e centri minori. In tale quadro - continua Dondi - la dotazione di edilizia residenziale pubblica si conferma del tutto insufficiente, consentendo di salvaguardare appena 700 mila nuclei familiari, vale a dire poco più di un terzo di quelli che attualmente versano in una situazione problematica".


A fronte della vastità del problema abitativo, le risposte pubbliche - afferma lo studio di Nomisma - sono state fino qui complessivamente inadeguate: sia i piani di recupero e ristrutturazione degli immobili Erp inutilizzati, sia la continua invocazione al concorso privato attraverso il sistema dei fondi immobiliari e all'intervento dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ma è insufficiente anche l'alleggerimento fiscale (sul reddito e sulla proprietà) "riconosciuto ai proprietari di abitazioni concesse in locazione a canone “concordato”, soprattutto laddove gli accordi territoriali che disciplinano tale opzione sono talmente obsoleti da renderla di fatto inutilizzabile".


Fonte articolo: Casa24-IlSole24Ore

Affitti a canone concordato: risparmio del 25%

Buone notizie per chi nel 2016 affitterà a canone concordato.

Secondo quanto calcolato da Confedilizia, la riduzione del 25%, disposta con la Legge di Stabilità, dell’Imu e della Tasi sugli immobili locati attraverso i contratti “concordati” porterà a risparmi per centinaia di euro in gran parte delle città italiane, fino a un massimo, a Roma, di 567 euro.

I contratti di locazione interessati dallo sgravio.
Confedilizia ha spiegato che ad essere interessati dallo sgravio sono tre tipologie di contratti di locazione: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).


Il risparmio medio città per città.
Prendendo in considerazione queste categorie, il risparmio medio per immobili di categoria A/2 affittati a contratto concordato supera i 500 euro anche a Bologna. A Genova è sui 470 euro circa e a Milano sui 450 euro. A Firenze l’effetto positivo è di circa 290 euro e a Napoli di 312. Bene anche Venezia (-323 euro) e Aosta (-339).

Confedilizia ha sottolineato che la norma introdotta con la legge di Stabilità dispone che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, “è ridotta al 75 per cento”. La conseguenza è che la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applicherà nel 2016 all’imposta dovuta sulla base delle aliquote stabilite per il 2015 dai singoli Comuni, questo perché la stessa legge di Stabilità vieta alle amministrazioni locali, per il prossimo anno, di modificare in aumento le aliquote stabilite per quest'anno.


“Una misura importante”.
Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha evidenziato: “Si tratta di una misura importante, che rappresenta quell’inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo. La consideriamo, insieme con le altre misure di riduzione delle imposte sulla casa previste dalla Legge di Stabilità, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull’immobiliare a partire dalla manovra Monti”.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2016/01/04/118656-affitto-canone-concordato-confedilizia-nel-2016-risparmi-per-centinaia-di-euro

La Guida al saldo Imu-Tasi


Vicina la scadenza per il saldo di Imu e Tasi 2015: il calcolo dell'importo da pagare per la seconda rata dei due tributi è ancora una volta affidato ai contribuenti stessi. Non essendo tale calcolo semplicissimo, ecco una guida passo dopo passo per calcolare Tasi e Imu correttamente in occasione della scadenza del 16 dicembre 2015, entro la quale andrà versato il saldo dei due tributi.


Calcolo Tasi 2015, tra aliquote, detrazioni e inquilini: tutti i passaggi.
Per calcolare la Tasi 2015 per pagare la seconda rata in scadenza a dicembre occorre partire dalla rendita catastale dell'immobile, che può essere trovata nella visura o nel rogito. Se si vive in affitto la si può trovare indicata anche nel contratto di locazione; rimandiamo comunque gli inquilini all'articolo dedicato al pagamento Tasi per chi vive in affitto.

 

Il calcolo della Tasi per il saldo inizia rivalutando la rendita catastale del 5%, moltiplicando ovvero la cifra per 1,05.
Il secondo passaggio consiste nel moltiplicare la cifra per uno dei coefficienti fissi correlati al tipo di immobile per il quale si deve pagare la tassa. I coefficienti sono 160 per case e altri fabbricati in gruppo catastale A, 140 per quelli dei gruppi B, C3, C4 e C5, 55 per i negozi, 80 per gli immobili dei gruppi A10 e D5, 65 per gli altri immobili del gruppo catastale D.


Terzo step per calcolare la Tasi 2015 è la moltiplicazione della cifra ottenuta per l'aliquota appropriata decisa dal comune in cui si trova l'immobile. Per trovare le delibere contenenti le aliquote di qualsiasi comune è possibile effettuare una ricerca sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo continua sottraendo dalla cifra ottenuta l'importo delle detrazioni Tasi 2015 alle quali si ha eventualmente diritto (anch'esse indicate nella delibera comunale).
L'importo complessivo da pagare va diviso per due per conoscere l'importo della seconda rata Tasi, in caso di inquilini a essi spetterà pagare una quota di tributo compresa tra il 10 e il 30% (in quasi tutti i casi).


Calcolo Imu 2015 per la seconda rata di dicembre: la guida essenziale.
Per calcolare la base imponibile dell'Imu 2015 si possono seguire i primi step indicati per la Tasi, ovvero: rivalutazione rendita catastale, moltiplicazione della cifra per i coefficienti fissi degli immobili per l'Imu, moltiplicazione della cifra per l'aliquota Imu appropriata, decisa sempre dal comune e reperibile sempre sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Una volta fatto questo si deve sempre controllare nel caso (più raro per l'Imu) dell'esistenza di detrazioni o sconti decisi dal comune, quindi dividere per due per ottenere l'importo da pagare per la seconda rata Imu 2015.


Occorre pagare il saldo Imu e Tasi 2015 entro il 16 dicembre per non incorrere in more e sanzioni; nel caso si debba pagare l'Imu sui terreni agricoli ricordiamo che a seconda della classificazione dei Comuni (montani, parzialmente montani, non montani), variano gli obblighi da parte dei contribuenti.


Consigliamo a tutti coloro che devono pagare i due tributi di controllare i calcoli di Imu e Tasi 2015 effettuati passo dopo passo con gli importi da pagare restituiti dai calcolatori online dedicati ai due tributi, per essere certi di non aver commesso errori. Tra i migliori calcolatori online di Imu e Tasi ricordiamo qui quello presente su Amministrazionicomunali.it e quello presente su Riscotel.it. 


Fonte articolo: http://it.blastingnews.com/tasse/2015/12/calcolo-imu-e-tasi-2015-per-l-importo-da-pagare-per-la-seconda-rata-00686493.html

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