Dal 1° Giugno tassato l'affitto breve, la locazione più redditizia

Giacomo che affittava grazie a portali come Booking e Airbnb, in nero, la casa ereditata dalla nonna; Silvia che ha comperato un monolocale da mettere a reddito a Milano prima di Expo, e che con quello vive; Giovanni che pensava di trasferirsi al mare e ora quel bilocale rappresenta il suo unico reddito, sempre esentasse.


Dal 1° giugno tutti i proprietari che affittano casa con l'affitto breve tramite Airbnb e portali simili pagheranno il 21% di cedolare secca (opzionale) che verrà direttamente trattenuta dall'intermediario. 

 

Questa è la novità per una tassa che esisteva anche prima dell'ultimo provvedimento governativo dovuto alla Manovrina dell'11 aprile scorso, ma che pochi versavano.
La scelta di rendere Airbnb e i suoi cugini sostituti di imposta significa continuare nella lotta alle locazioni in nero iniziata proprio con l'introduzione della cedolare secca, ma che nel primo periodo aveva dato pochi riscontri positivi, o almeno non sufficienti in termini di emersione del nero.


Il settore degli affitti brevi, sul quale in moltissimi si sono buttati attirati da ricchi guadagni - ma non dimentichiamo che le spese di manutenzione e pulizia non sono esigue e la gestione dell'immobile è un lavoro vero e proprio - potrebbe diventare meno redditizio. Ma in questo modo si è in regola. O meglio lo Stato impone che giustamente la regola venga rispettata.


Oggi dalla cifra ricavata a notte - in genere i prezzi partono da 40-50 euro a posto letto per arrivare a cifre ben più alte a seconda del lusso della casa - bisognerà togliere la commissione dei portali (tra il 16 e il 20%) e il 21% di cedolare secca. In tasca al proprietario arriverà quindi poco più del 60% del prezzo a notte, dal quale dovrà togliere le spese di condominio, i servizi (luce gas etc) e le spese di pulizia, se non sceglie di farle in proprio.


"Lo scorso anno sono state circa 200mila le case affittate per brevi locazioni turistiche usando i canali informatici. Airnbn ha circa il 55% del mercato – dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. Il guadagno medio annuo per proprietario (al netto dei costi di vendita del servizio e della gestione) è stimato in 2.300 euro. Significa un totale di poco inferiore a mezzo miliardo di euro. La tassazione inciderà per circa cento milioni di euro l'anno".


L'affitto breve resta comunque più redditizio di un contratto classico 4+4 anni che in Italia rende intorno al 2% netto, se non si tratta di case per studenti nelle città universitarie che affittate a stanza rendono anche il 5-6%. 
Ecco che diventa quindi ancora più determinante la location, centrale in città e ben servita, ma è essenziale anche capire la stagionalità della meta dove si trova l'immobile. E questo vale soprattutto quando si sceglie di acquistare per mettere a reddito. A Roma la stagione dura 12 mesi, a Venezia dieci, a Milano solo otto, fa notare ancora Mario Breglia.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Termovalvole, quanto mi costano?

Negli scorsi giorni, il 15 aprile, si sono ufficialmente spenti i riscaldamenti in tutto il Paese ed è finita, almeno sulla carta, la stagione del freddo e dei grandi consumi di gas.


Il portale ProntoPro.it ha deciso di cogliere questa occasione per calcolare quanto sono riuscite a risparmiare le famiglie grazie all’installazione delle termovalvole

 

Chi ha già effettuato questo tipo di intervento sul suo impianto di riscaldamento, secondo la stima del sito, ha risparmiato in un anno 150 euro.
Una cifra che permette di ammortizzare i costi che servono a installare questi apparecchi in casa: mediamente, sempre secondo i calcoli del portale, si spendono 78 euro per ogni calorifero. Quindi ipotizzando un immobile dotato di quattro termosifoni, il costo sostenuto per le termovalvole, pari a circa 300 euro, verrà ammortizzato in due anni.


Per effettuare queste interessanti stime, ProntoPro.it è partito dall’analisi dei dati diffusi dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico che hanno parlato di una spesa media per il gas pari a 1.029 euro a famiglia.


Il tempo per adeguarsi all’obbligo di legge che impone le valvole termostatiche per il controllo del riscaldamento è ormai poco: con il decreto Milleproroghe si è fissato come termine ultimo quello di giugno 2017.
Per non incappare in sanzioni piuttosto salate, comprese fra i 500 e i 2.500 euro, bisogna quindi programmare l’intervento che potrebbe avere un costo diverso a seconda della città in cui si trova l’appartamento. Per esempio a Milano i costi sono più alti e possono arrivare a 100 euro per ogni singola termovalvola, mentre la spesa risulta più bassa a Catanzaro, dove servono soltanto 70 euro.


Fonte articolo: Immobiliare.it

Ecco perchè il Rent to buy non decolla

Sui portali immobiliari specializzati, le proposte di affitto con riscatto riservate alle abitazioni continuano a registrare numeri in crescita.


Sollevando la cortina degli annunci, si scopre però che il fenomeno non si accompagna a un’altrettanto evidente crescita delle stipule, frenate da una serie di ostacoli pratici: dai nodi fiscali (tasse su locazione e successiva compravendita) a quelli normativi (obbligo o facoltà di acquisto?), passando per gli equilibri economici (definizione del canone maggiorato) e finanziari (confronto con il mutuo).

 

Così, in assenza di cifre ufficiali, il giudizio degli operatori è univoco: offerta e domanda faticano a incontrarsi. E ciò pare ancor più vero in riferimento allo schema disegnato nel 2014 dallo Sblocca Italia (Dl 133/14), che ha formalizzato la disciplina del rent to buy all’interno del nostro ordinamento.


Rispetto a quattro anni fa, gli annunci di “Rtb” sul sito di Idealista.it sono progrediti del 7,5% (2014), del 173% (2015) e poi del 3,3% (2016).
"Il trend di crescita rilevato nei primo trimestre 2017, ci porta a pensare che entro la fine dell'anno l'aumento potrà essere di nuovo superiore del 100%. Ma parliamo per lo più di annunci che riportano la dicitura “possibilità di rent to buy”, e che si affiancano a quelli esclusivamente dedicati a questa formula, proposti da alcune società di costruzione", spiega Vincenzo de Tommaso, responsabile dell’ufficio studi.


In ogni caso, i numeri assoluti sono piccoli: "Su una base dati di un milione di annunci, tra affitto e vendita, il Rtb è stato citato nel 2016 poco più di 400 volte. Resta quindi un fenomeno di nicchia – continua – per il quale l’interesse si concentra soprattutto nel Centro-Nord anche se sta espandendosi nelle zone di Roma e Napoli".
Dalle grandi città del Nord, le “citazioni” di Rtb si sono allargate verso l’hinterland, in prima cintura (dove c’è nuovo sviluppo immobiliare, a prezzi più contenuti rispettoa lla città) e in provincia (dove si cerca di smuovere il mercato un po’ spento delle seconde case.)


È molto probabile che anche altre soluzioni stiano in un certo senso “premendo” ai lati: ad esempio il leasing abitativo, ora fiscalmente favorito, o il diffondersi dell’affitto concordato. Se il proprietario guarda infatti all’affitto con riscatto come uno strumento alternativo alla vendita classica, l’inquilino – non essendo in grado di affrontare subito l’acquisto – vi legge invece un’alternativa alla locazione, che lascia la porta aperta a future evoluzioni.
Sul portale Immobiliare.it, il 65% degli annunci di Rtb si riferisce al nuovo o a immobili in pronta consegna, il 30% ad abitazioni ristrutturate di recente.


"L’offerta di Rtb – commenta l’ad di Idealista. it Carlo Giordano – rappresenta circa l’1% del mercato complessivo, ma continua ad aumentare in confronto a un paio d’anni fa. E la sua incidenza cresce proprio nel nuovo, dove la formula viene spesso usata per la cessione di più appartamenti dello stesso complesso, affidati alla gestione di professionisti della materia". Sotto questo profilo, è anche vero che "molti costruttori – prosegue Giordano – mantengono la formula nel portafoglio di offerte soltanto come “civetta”, per vivacizzare le visite e cercar poi di convergere sulla strada dell’acquisto tradizionale. Lo si legge anche dai banner pubblicitari, spinti da costruttori che hanno il 50% di invenduto e non possono permettersi di svendere: il rent to buy serve a dare una “sveglia” al cantiere".


Sul fronte acquirente,
considerate le richieste di affitto che risultano maggiorate del 30% circa (per accantonare il “premio” all’acquisto), "meglio percorrere la via tradizionale ed esser certi di poter ottener un mutuo, la cui rata può avere costi inferiori. D'altra parte – sottolinea il manager di Immobiliare.it – l’equity raccolta con i canoni di Rtb potrebbe rivelarsi alla fine comunque troppo bassa per far salire il rating della banca". Lo strumento si era sviluppato infatti anche per venire incontro a chi non riesce ad accendere un mutuo, ma negli ultimi anni l’accesso al credito, seppur più selettivo di un tempo, è meno difficoltoso che negli anni peggiori della crisi immobiliare. 


Il discorso si lega anche all'equilibrio tra le due componenti del canone mensile, che non è semplice calibrare. Se la quota locazione è troppo alta, non c’è margine per accantonare il fondo all’acquisto; se invece è troppo bassa, il proprietario non ha convenienza a portare avanti l’affare. "Le difficoltà – chiosa Giordano – si notano soprattutto tra privati, che sono intrigati dalla generica possibilità di comprar casa “aggirando” le banche, ma che rivelano una sorta di ingenua ignoranza verso la vera natura dello strumento".


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Come comprare casa: la guida delle Entrate

Come ci si deve comportare se, dopo aver acquistato un immobile, arrivano i controlli dell'amministrazione fiscale sulla procedura seguita nella compravendita?


A spiegarlo è la stessa Agenzia delle Entrate nella edizione di quest'anno della "Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali": buona parte delle Faq contenute alla fine della guida è infatti dedicata a questo argomento che spesso mette.

Ma la guida non si ferma a questo. Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali, la pubblicazione spiega tutti gli step da seguire per concludere l'acquisto di un immobile. La guida descrive, anche con esempi pratici, le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione.

Cosa fare prima dell'acquisto

Prima di procedere all'acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull'immobile.
Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell'immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.
L'ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L'opzione del contratto preliminare

Una volta accertato che l'immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l'imposta di registro di 200 euro, oltre all'imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte

Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un'impresa e l'acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il venditore è un privato o un'impresa, con vendita esente da Iva, l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l'Iva al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l'importo di 200 euro.


Le agevolazioni “prima casa”

Il vademecum passa poi in rassegna i requisiti per accedere al beneficio legato all'acquisto della prima abitazione. Nel caso del venditore privato o dell'impresa esente da Iva, saranno dovute l'imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l'imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l'imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all'Iva ridotta al 4%. La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l'acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).


Quando si ha già una “prima casa”

Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Inoltre, chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.


Le Faq dedicate

La guida contiene anche un elenco di quesiti posti dai contribuenti su alcune delle casistiche più ricorrenti. Alcuni esempi: come comportarsi se si riceve un accertamento dell'imposta di registro su una compravendita immobiliare; il rapporto tra la sussistenza delle agevolazioni e il trasferimento della residenza; la possibilità di usufruire delle imposte agevolate sull'acquisto di una casa che si trova nello stesso comune in cui si possiede la nuda proprietà su un'altra abitazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore

Il ruolo e i doveri del notaio nella compravendita immobiliare

Nelle compravendite immobiliari l’attività del notaio non si esaurisce solo nella redazione dell’atto pubblico, ma impone l’adempimento di una serie di oneri accessori come ad esempio la valutazione dell’atto di provenienza del bene compravenduto, l’obbligo di effettuare le visure catastali nonché quello di informare il cliente delle conseguenze fiscali che possono derivare dalla vendita  dell’immobile.


Gli obblighi gravanti su tale professionista scaturiscono dal contratto di prestazione d’opera professionale che sorge in virtù dall’incarico che riceve dal suo cliente.

 

Obblighi gravanti sul notaio

Il notaio incaricato di rogare un contratto di compravendita assume un duplice obbligo:

  1. l'obbligo di informazione, che comporta l'onere di informare le parti di tutte le conseguenze che possono derivare  dalla stipulazione di un atto;
  2. l'obbligo di effettuare gli accertamenti ipocatastali.

Nella prassi si utilizza il termine visure “ipocastali”, ma è bene precisare che con tale espressione si intende fare riferimento all’obbligo del notaio di effettuare adempimenti diversi fra di loro. Infatti è bene distinguere fra:

a) le visure catastali che si effettuano presso il catasto del Comune in cui si trova l'immobile ed hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell'atto. Inoltre la pubblicità catastale è mera pubblicità-notizia senza valore probatorio, poiché serve a dare semplice notizia di determinati fatti, ma la sua omissione non influisce né sulla validità né sull'efficacia dei fatti stessi. Va però rammentato che dal 1° luglio 2010 i dati catastali, la loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto assumono rilevanza a pena di nullità dell'atto;

b) le visure ipotecarie che si effettuano, invece, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari del luogo ove è sito l'immobile hanno lo scopo di far conoscere l'effettiva titolarità del bene e la sua libertà da vincoli, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.


Tali adempimenti rivestono la massima importanza dato che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale.


Responsabilità del notaio ed orientamento della giurisprudenza

La giurisprudenza ormai da oltre un decennio ha puntualizzato che la responsabilità gravante sul notaio, nell’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale, implica che su tale professionista non grava solo l’obbligo di predisporre un atto che produca gli effetti voluti dalle parti, formalmente e sostanzialmente valido, ma anche quello di osservare l’ obbligo contrattuale di correttezza e di informazione che discende  dall’incarico che egli riceve dal suo cliente che obbliga il professionista ad osservare un comportamento diligente.  (Cass. Civ. sez. III, 28 novembre 2007, n. 24733).


Oltre all’onere di stipulare un atto che persegua l’interesse voluto dalle parti, la giurisprudenza osserva che sul notaio grava anche l’onere di compiere una serie di attività accessorie alla stipula dell’atto che possono consistere nella valutazione della provenienza del bene, nell’obbligo di effettuare le visure ipocatastali, etc..( Cass. Civ. sez. I, 29 novembre 2007 n. 24939 ed anche Cass. Civ. sez. III, 11 gennaio 2006, n, 264).


Notaio: responsabilità per mancata acquisizione delle visure catastali

Il notaio richiesto della rogazione di un atto di alienazione avente ad oggetto un bene immobile, tra gli oneri accessori indispensabili per il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, ha, di fatto, quello di compiere appunto le visure.  

La fonte dell’obbligo gravante sul notaio trae origine:

  1. dal contratto d’opera professionale che impone a tale professionista una particolare diligenza nello svolgimento della sua attività (Cass. civ. Sez. III, 27-11-2012, n. 20991; Cass. civ. Sez. III, 28-09-2012, n. 16549);
  2. nonché dal principio sancito dall’art. 1374 del codice civile rubricato “Integrazione del contratto” così dispone “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità“.

L’inosservanza dell’obbligo di effettuare le visure catastali fa sorgere in capo al professionista una responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, obbligandolo al risarcimento degli eventuali danni sopportati dal suo cliente, se non dimostra che il mancato adempimento scaturisce da causa ad egli non imputabile.


La mancata acquisizione delle visure catastali, quindi, obbliga il professionista al risarcimento del danno che il cliente ha sopportato. A tal proposito, è doveroso precisare che il cliente che sostiene di aver subito un danno per la mancata acquisizione delle visure da parte del notaio, dovrà dimostrare e quantificare l’effettivo danno sopportato. 


Fonte articolo: Idealista.it

Come acquistare casa con il leasing immobiliare

La Legge di Stabilità 2016 ha regolamentato la possibilità per i privati di acquistare la prima casa con il leasing immobiliare.


Il leasing immobiliare per i privati è stato introdotto in Italia nel 2005 ma poteva essere utilizzato solo per l’acquisto delle cosiddette seconde case. Per potervi ricorrere infatti l’utilizzatore doveva dimostrare di essere già in possesso di un altro immobile.

Le nuove norme hanno invece ampliato il campo di utilizzo, applicandolo all’acquisto della prima casa, e introdotto alcune agevolazioni.
La casa può essere acquistata o costruita da banche o intermediari finanziari, per poi essere riscattata dall’utilizzatore. Si tratta quindi di un meccanismo del tutto analogo a quello già in uso per le imprese.
Il leasing immobiliare è in grado così di favorire l’accesso ai mutui anche ai soggetti finora svantaggiati, come i giovani.

Vediamo quindi come funziona il leasing applicato al settore immobiliare e quali sono le agevolazioni previste.

COS'È il contratto di leasing immobiliare?

Molti hanno ben chiaro come funziona il leasing per l’acquisto di una automobile o di un macchinario per un’azienda. Il leasing per l’acquisto di un immobile a uso residenziale è del tutto simile. Secondo la definizione più comune, il leasing è un contratto di affitto con possibilità di riscatto del bene goduto, versando per un certo periodo un canone concordato.
Nello specifico del leasing immobiliare, si paga un canone di affitto per l’utilizzo di una casa acquistata da un altro soggetto. Dopo un certo lasso di tempo si potrà riscattarla, pagando quindi una cifra sicuramente inferiore a quella dovuta facendo direttamente l’acquisto.


Il contratto ha in genere una durata minima di 8 anni e prevede il pagamento di un acconto iniziale compreso tra il 10% e il 30% del prezzo di acquisto della casa.
Si tratta quindi di una forma di finanziamento molto utile per chi al momento della stipula del contratto non dispone di tutta la cifra corrispondente al prezzo dell’immobile.
Quando si sottoscrive il contratto sono richieste garanzie accessorie, analoghe a quelle previste per la concessione di altri finanziamenti. Le garanzie sono di carattere assicurativo, ad esempio una polizza vita e una polizza danni per eventualità come incendi, scoppi e catastrofi naturali.

COME FUNZIONA IL LEASING IMMOBILIARE

L’acquisto in leasing prevede quindi la stipula di un contratto con una banca o un intermediario finanziario, i quali si accollano l’onere di acquistare la casa. Il contraente la utilizzerà pagando un canone di affitto e potrà dopo un certo periodo riscattarla.
L’immobile deve essere scelto dall’utilizzatore. Quindi, anche se la casa deve essere costruita ex novo, sarà l’utilizzatore a indicare alla banca tutte le caratteristiche desiderate.

Il corrispettivo versato come canone di affitto è fissato al momento della stipula del contratto e viene determinato in base:
• al prezzo di acquisto o di costruzione della casa
• alla durata del contratto.

Il metodo più applicato per il pagamento della quota mensile è il RID (Rapporti Interbancari Diretti). Tale sistema, attraverso la sottoscrizione di un modulo di autorizzazione, consente alla banca di addebitare la cifra ogni mese senza chiederla ogni volta.

Al termine del contratto di affitto, il sottoscrittore ha tre possibilità:
• acquistare la casa a un prezzo pattuito a priori, versando la quota restante
• prolungare il contratto di leasing
• rendere indietro l’immobile.

L’immobile rimane pertanto di proprietà della società per tutta la durata del contratto. Passa all’utilizzatore solo se questi, al termine del contratto, decide di esercitare la sua opzione all’acquisto.

Se al termine del periodo stabilito l’utilizzatore decide di acquistare la casa, può farlo:
• scegliendo di pagare la quota restante in un’unica soluzione
• accendendo un mutuo di tipo tradizionale.

Di solito il canone per il riscatto finale corrisponde anche solo all’1% della somma complessiva. Si tratta quindi di una cifra accessibile e vantaggiosa senza dover ricorrere a un ulteriore finanziamento.

Requisiti per avere le agevolazioni 

L’immobile oggetto del contratto non deve essere di lusso, quindi non rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e avere i requisiti di prima casa.

Rientrano tra gli immobili agevolabili:
•    fabbricati finiti e dichiarati agibili
•    costruzioni da ultimare e ristrutturare
•    fabbricati da ristrutturare
•    terreni su cui sarà costruita l’abitazione.

Lo ha chiarito la circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni sono rivolte prevalentemente ai soggetti aventi i seguenti requisiti:
•    età inferiore a 35 anni
•    reddito complessivo non superiore a 55 mila euro.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento della stipula del contratto.

Per gli over 35 le agevolazioni si applicheranno in misura ridotta del 50%.

QUALI SONO LE Agevolazioni 

Le agevolazioni sono previste per gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Consistono in una detrazione fiscale del 19% sulle spese pagate per i canoni fino a un massimo di 8.000 euro annui e una ulteriore detrazione del 19% sulla maxi rata finale per l’acquisto del bene, per un importo non superiore a 20.000 euro.
In caso di difficoltà con il pagamento del canone per gravi motivi, come la perdita del lavoro, si può sospenderne il pagamento per non più di 12 mesi, senza che ciò comporti ulteriori spese.


Le detrazioni si applicano, dimezzate, anche a chi ha più di 35 anni, per cui dovranno essere calcolate su un importo annuo massimo di 4.000 euro e su una maxi rata finale di 10.000 euro.
Per entrambe le fasce di età, è prevista la riduzione dell’imposta di registro a 1,5% e il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna).
Le uniche spese ammesse a detrazioni sono quelle relative al prezzo d’acquisto. Non sono detraibili i contratti di assicurazione e le spese di intermediazione.

Il leasing è anche cumulabile con altre agevolazioni:
•    IVA al 4%
•    detrazione 50% IVA per acquisto case in classe A e B
•    ecobonus
•    detrazione 50%.

I Vantaggi del leasing immobiliare

I benefici fiscali per un privato che acquista una casa in leasing sono inferiori a quelli previsti per le imprese ma comunque interessanti e presentano indubbi vantaggi rispetto alla stipula di un mutuo di tipo tradizionale.

• È possibile infatti finanziare fino al 100% del prezzo della casa e includere nei costi anche quelli per l’acquisto dell’arredamento.

• Non è prevista l’iscrizione di una ipoteca sull’immobile, per cui si risparmiano i costi per la trascrizione e le spese notarili sono complessivamente inferiori.

• Si può pagare una maxi rata iniziale compresa tra il 10% e il 30% dell’importo totale: quanto più alta sarà questa maxi rata, tanto più conveniente, e quindi basso, sarà l’importo dei canoni mensili.

• La rendita derivante dal possesso dell’immobile non viene presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito imponibile e quindi non deve essere indicata in dichiarazione dei redditi.

• I canoni sono detraibili, come avviene per le società e le imprese, almeno per la prima casa.

• Al momento del riscatto, il prezzo da pagare sarà quello fissato alla data della stipula.

Di contro, l’utilizzatore si assume tutti i rischi dovuti alla manutenzione e all’uso dell’immobile.

Fonte articolo: Guidaxcasa.it

Mutui 2017: gli italiani preferiscono estinguerlo entro i 20 anni

I primi tre mesi dell’anno si sono chiusi con una crescita praticamente a zero a riguardo delle interrogazioni di nuovi mutui e surroghe (vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) da parte delle famiglie italiane.


In particolare, i primi tre mesi del 2017 hanno fatto registrare un incremento del +0,4% rispetto al pari periodo del 2016.

 

Relativamente al mese di marzo appena concluso, dopo il momentaneo calo di febbraio, riprende il trend di crescita del comparto con un incremento del +1,7%: in valori assoluti la performance ritorna ad assestarsi sui volumi del 2010, prima del crollo verificatosi negli anni successivi.


IMPORTO MEDIO DEI MUTUI RICHIESTI

L’importo medio delle richieste di nuovi mutui e surroghe interrogate sul SIC di CRIF nel mese di marzo è risultato pari a 125.576 Euro in crescita del +2,2% rispetto al corrispondente mese del 2016. Dopo il momentaneo calo di gennaio, il dato risulta essere in linea con i valori osservati negli ultimi mesi dello scorso anno.


LA DISTRIBUZIONE PER FASCE DI IMPORTO

Relativamente alla distribuzione delle richieste per fasce di importo, nel I trimestre dell’anno le preferenze degli italiani si sono concentrate nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro, con una quota pari al 29,5% del totale.

Rispetto ai dati rilevati nello stesso periodo del 2016, si registra una diminuzione di -1,2 punti percentuali dell’incidenza delle richieste di importo inferiore a 100.000 Euro (complessivamente pari al 47,5% del totale) a vantaggio di una crescita delle classi oltre i 150.000 Euro, che ora spiegano il 23,0% delle richieste, contro il 21,7% del 2016.


LA DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI DURATA DEI MUTUI RICHIESTI

Nel primo trimestre 2017 si conferma la maggiore concentrazione delle richieste di interrogazioni al SIC di nuovi mutui e surroghe nella classe di durata compresa tra i 16 e i 20 anni, con una quota pari al 24,2% del totale (+0,9 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2016). A questa crescita si affianca una flessione pari a -1,8 punti percentuali sulla classe tra 6 e 10 anni a favore di quelle tra 0 e 5 anni (+0,3 punti percentuali) e tra 26 e 30 anni (+0,3 punti percentuali).


LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE PER FASCE DI ETÀ DEI RICHIEDENTI

Osservando, infine, la distribuzione delle interrogazioni in relazione all’età del richiedente, l’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF conferma la predominanza della fascia compresa tra i 35 e i 44 anni, con una quota pari al 35,7% del totale sebbene non si registri una netta predominanza rispetto al primo trimestre 2016 quando il dato si assestava a +36,3%.

Nel confronto con i dati del I trimestre 2016 si segnala un incremento di +1,4 punti percentuali delle fasce di età comprese tra i 45 i 64 anni, a cui si contrappone una flessione di -0,9 punti percentuali dell’incidenza delle richieste da parte di giovani al di sotto dei 34 anni, fascia d’età che più di tutte continua a risentire dell’instabilità del mercato del lavoro.

Fonte articolo: Infobuild.it/

Dichiarazione dei redditi 2017: le detrazioni possibili per la casa

Non si registrano novità sostanziali nel dedalo delle detrazioni e deduzioni relative alla casa, da inserire (o da verificare) nel modello 730/2017.


Ma un pro memoria complessivo è utile, perché ormai sono tante le cose da non dimenticare, partendo dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 7/E. 

 

Partiamo con una visione dall’alto sui principali momenti della vita di una casa: acquisto, affitto, mutuo, ristrutturazione.

Comprare casa 

Una serie di particolari agevolazioni sono concesse (in alcuni casi per la prima volta, dato che sono state disposte con la legge di  Stabilità 2016) sull’acquisto.

- Le novità riguardano anzitutto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto al momento dell’opzione finale), derivanti da contratti di leasing su immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il bonus spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.
Poi, sempre al debutto, c’è la detrazione dall’Irpef del 50% dell'importo corrisposto per l’Iva pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B , cedute dalle imprese costruttrici. 

- Confermata, come da normativa, la detrazione sulle spese per acquisto o costruzione di immobili da dare in affitto a canone "concordato", quella relativa alla spese per l’intermediazione immobiliare (il 19% su un massimo di 1.000 euro) e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 

Affittare 

Numerosi, senza novità particolari, i bonus legati all’affitto. Vediamoli rapidamente:

- detraibilità del 19% dei canoni sostenute per la locazione di alloggi per studenti universitari per un importo non superiore a 2.633 euro;

- detraibilità dei canoni di locazione di alloggi destinati ad abitazione principale del contribuente inquilino: 300 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro; 150 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. Oltre non spetta nulla. Se l’alloggio è stato affittato a canone «concordato» gli importi aumentano, rispettivamente, a 495,80 euro e 247,90 euro;

- ai giovani spetta una detrazione forfetaria di 991,60 euro, purché il loro reddito non superi i 15.493,71 euro e per i primi tre anni del contratto. Per gli inquilini di alloggi sociali la detrazione è simile per importi e limiti di reddito;

- ai proprietari, infine, che non hanno percepito i canoni per morosità dell’inquilino, e purché sia stato convalidato lo sfratto, compete un credito d’imposta pari alle imposte pagate negli anni precedenti su questi canoni (da quando viene pronunciato lo sfratto le imposte non si pagano del tutto).

Il mutuo 

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 (criterio di cassa) in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. Si tratta di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (quella in cui si risiede: eccezioni sono previste per chi si trasferisce per lavoro o per ricoveri sanitari o per gli appartenenti a forze armate o di polizia) e, se stipulati prima del 1993, anche per le seconde case (ma ormai non ce ne sono quasi più).


Stessa agevolazione per i mutui (anche non ipotecari) contratti per ristrutturare o costruire l’abitazione principale: questo bonus si estende anche agli interventi semplice manutenzione e restauro se il mutuo era stato contratto nel 1997.
Infine, sono compresi mutui e prestiti agrari "di ogni specie".


In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta solo per la quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito più oneri accessori, calcolata in percentuale.


Di regola l’importo detraibile viene indicato dalla banca (o dalla cooperativa a proprietà indivisa) in una speciale comunicazione, ma le Entrate danno un elenco dettagliato degli "oneri accessori" che, oltre all’importo degli interessi, vanno considerati ai fini della detrazione: rivalutazione dei mutui in Ecu, oneri fiscali sull’atto di mutuo, provvigione per scarto rateizzato, spese di istruttoria e di perizia tecnica, spese notarili per il contratto di mutuo.


Sono invece esclusi le spese notarili per l’atto di compravendita (che è cosa diversa da quello per il mutuo), imposte varie sulla compravendita, gli interessi passivi magari legati all’acquisto (come un fido) ma che non siano per un mutuo precisamente finalizzato. In caso di contributi da Stato, enti pubblici o aziende la detrazione si opera sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati e il contributo erogato.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica 

Confermate tutte le detrazioni del 50% e del 65% rispettivamente per i lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico «qualificato» già previsti l’anno scorso. Le nuove super detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 valgono, invece, per le spese sostenute quest’anno e quindi andranno indicate nella dichiarazione da presentare nel 2018. 
Prosegue anche il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009.


Arredare

Ancora per la dichiarazione 2017 valgono le regole speciali per la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 per arredare la casa comprata nel 2015 o nel 2016 da giovani coppie nel 2016; confermata anche la detrazione per gli arredi e i grandi elettrodomestici in classe A acquistati nel 2016 in occasione di lavori di recupero edilizio effettuati a partire dal 2012.


Sorvegliare 

Quest’anno tutti coloro che hanno presentato l’istanza per il credito d’imposta relativo alle spese per impianti di videosorveglianza (non cumulabile con la detrazione del 50% assimilata agli interventi di recupero edilizio) hanno ottenuto il rimborso totale: le somme stanziate, infatti, hanno permesso di coprire al 100% le domande.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com

 

 

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