Il calendario con le scadenze dell'immobiliare

L’appuntamento da segnare con la matita rossa sul calendario è quello di mercoledì 16 dicembre, data entro la quale va pagato il saldo di Imu e Tasi. 


Certo, la local tax promette di esentare le prime case, i terreni agricoli e i macchinari “imbullunati” ai capannoni, ma se ne parlerà solo dall’anno prossimo ed è scontato che da qui al varo della legge di stabilità il tema sarà al centro delle cronache tributarie (e non solo). 

Nel frattempo, continuano a a valere le regole già collaudate l’anno scorso: dopo aver pagato l’acconto dello scorso 16 giugno in base alle delibere comunali approvate per il 2014, i contribuenti dovranno controllare sul sito ufficiale del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) le decisioni votate dai consigli comunali per quest’anno d’imposta e andare a conguaglio tenendo conto di eventuali rincari.


Dopo la corsa degli anni scorsi, molti Comuni hanno esaurito i margini per aumentare le aliquote, arrivando al limite del 3,3 per mille con la Tasi sull’abitazione principale o a quello dell’11,4 per mille con la somma di Imu e Tasi sugli altri immobili. Il riscontro con le delibere, comunque, è importante, per verificare innanzitutto se la Tasi va pagata solo sulla prima casa o anche sugli altri immobili, oltre che per controllare l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento: la normativa nazionale fissa l’asticella a 12 euro, ma molti Comuni l’hanno abbassata per poter riscuotere anche le quote della Tasi a carico degli inquilini o l’Imu sui piccoli terreni agricoli. 


Proprio per i terreni c’è un’altra scadenza intermedia da non perdere di vista: entro il 30 ottobre si può pagare l’acconto dell’Imu su questi immobili senza sanzioni né interessi. È una dilazione importante dopo il caos verificatosi tra la fine del 2014 e l’inizio di quest’anno, che potrebbe aver disorientato o messo in difficoltà alcuni contribuenti che hanno scoperto solo all’ultimo di dover pagare. Tra l’altro, la perdita dell’esenzione per i terreni agricoli va correttamente indicata anche in dichiarazione dei redditi, perché il cosiddetto effetto sostitutivo dell’Imu fa sì che l’imposta immobiliare escluda l’applicazione dell’Irpef sul reddito dominicale.


Un calendario variabile, infine, è quello della Tari sui rifiuti, che si paga secondo le scadenze decise a livello locale. La comodità, in questo caso, è che quasi tutti i Comuni inviano a domicilio i bollettini precompilati. Ma c’è anche chi, come Milano, sceglie di comunicare con i contribuenti solo via fax.


Fonte articolo: ilsole24ore, vetrina web.

Abolizione tasse prima casa per tutti, sì o no?

Un’abolizione della Tasi sulla prima casa "per tutti". Il premier dal Meeting di Cl a Rimini sembra voler spazzare via dal campo delle ipotesi l’opzione della selettività per il taglio della tassa sugli immobili cara a minoranza Pd e Cgil. Ma la partita non è ancora chiusa. Con Scelta civica che rilancia su un taglio parziale per finanziare lo stop dell’Imu sui capannoni. E tutto da sciogliere è anche il nodo delle coperture.


L’operazione per cancellare la Tasi sull’abitazione principale costa 3,4 miliardi che, con lo stop a Imu agricola e tassa sui cosiddetti “imbullonati”, confermato sempre dal premier, sale a non meno di 4,3 miliardi. Con i Comuni già in pressing per recuperare il gettito che verrà a mancare con lo stop al prelievo sulla prima casa.


Pressing che continua anche sul versante della selettività. Tra le richieste arrivate a Palazzo Chigi da minoranza Pd e Cgil quelle di mantenere l’imposta sulle abitazioni principali di fascia più elevata e non solo su ville e castelli su cui agisce ancora l’Imu oppure nei confronti di chi è possessore di più immobili.

 

A rilanciare con forza l’ipotesi di un taglio selettivo è il sottosegretario all’Economia e leader di Scelta civica, Enrico Zanetti: "Sì al taglio della Tasi sulla prima casa. Ma non per tutti. Deve restare per gli immobili di valore maggiore per finanziare, con 1,2 miliardi, la deducibilità al 100% per le imprese dell’Imu sui capannoni". Ma il messaggio di Matteo Renzi sembra non lasciare spazio a compromessi: dal 2016 il prelievo sarà azzerato su tutte le abitazioni principali. Un intervento da inserire nella prossima manovra all’interno del capitolo sulla nuova local tax (da cui dovrebbero restare però fuori la Tari e le tasse sull’occupazione delle aree pubbliche e sulle affissioni) insieme allo stop all’Imu agricola e alla tassa sugli “imbullonati” sale a non meno di 4,3 miliardi.


Ma una copertura certa non è stata ancora trovata dai tecnici del Governo. E la partita si annuncia tutt’altro che semplice. Sul tavolo ci sono diverse opzioni: dall’attribuzione ai sindaci di tutto il gettito dell’Imu sui capannoni industriali all’irrobustimento della quota di quello legato all’Imu sulla seconda casa garantita ai Comuni (oggi il 50% va allo Stato). Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, nel 2014 sul versante delle imposte di natura patrimoniale la Tasi ha pesato per 4,6 miliardi (di cui circa 3,4 miliardi riconducibili direttamente all’abitazione principale) mentre l’Imu ha prodotto un gettito di 19,3 miliardi, 17,7 dei quali dalla voce “altri fabbricati” in cui sono ricompresi anche gli immobili non adibiti ad abitazione principale.


L'eventuale passaggio integrale ai Comuni delle entrate relative all’Imu sui capannoni industriali (di cui però Scelta civica chiede lo stop) non consentirebbe di compensare la perdita di gettito per i Comuni dovuta alla cancellazione della Tasi sulla prima casa. Ecco allora che, a meno di azionare la leva dei maggiori trasferimenti agli enti locali con un’operazione che non appare però compatibile con la coperta corta delle risorse disponibili, una delle strade percorribili potrebbe essere quella dell’Imu.


Non a caso tra le opzioni prettamente tecniche sul tavolo c’è anche quella che prevede la possibilità di alzare le aliquote del prelievo sulle seconde case. Ma Palazzo Chigi punta a dare un messaggio chiaro sulla volontà del Governo di ridurre le tasse con il piano da quasi 50 miliardi in tre anni. E il ricorso a un aumento dell’Imu sulla seconda casa per coprire la cancellazione della Tasi sulla prima abitazione rischierebbe di non risultare in linea con la strategia dell’esecutivo.


La scrematura delle varie ipotesi di copertura si farà a settembre quando sarà aggiornato il quadro macroeconomico e si conoscerà l’ulteriore spazio di flessibilità che sarà concesso da Bruxelles. Renzi ha parlato di una margine di 16 miliardi. Ma, come ha detto la scorsa settimana il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio al Sole-24 Ore, per il Governo sarebbe già un buon risultato incassare l’ok della Ue all’utilizzazione di altri 5-6 miliardi (tra mini-aggiornamento della clausole riforme e attivazione di quella per gli investimenti). Che, sommandosi ai 6,4 miliardi già contabilizzati nel Def (e tutti destinati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia da oltre 16 miliardi insieme ai 10 miliardi attesi dalla spending review), farebbero salire la dote aggiuntiva a 11-12,5 miliardi.
Ma non è da escludere che la dote aggiuntiva complessiva si fermi a 9-10 miliardi. Con un restringimento del perimetro della manovra e conseguente rischio di riduzione delle risorse per alcuni interventi: pensioni, decontribuzione, pubblico impiego e bonus edilizi.


Fonte articolo: quotidiano ilsole24ore.com, vetrina edicola24web

Tassazione immobili: "urgente intervenire per cambiare"

Il gettito fiscale derivante dalle principali imposte sul possesso, sulla locazione e sulla compravendita di immobili in Italia è stato nel 2014 di 42,1 miliardi di euro, contro 42,3 miliardi di euro del 2012. 


Il leggero aumento del gettito nel 2014 rispetto al 2013 (38,4 miliardi di euro) è dovuto principalmente all'introduzione della Tasi che ha determinato un incremento delle entrate di 4,6 miliardi di euro. 
I dati sono contenuti nel Rapporto Immobili Italia 2015 dell'Agenzia delle entrate. 

Tra il 2013 e il 2014 si segnala un leggero aumento delle imposte sui trasferimenti di immobili, che passano da 8,7 miliardi a 8,9 miliardi circa di euro. Merito della leggera ripresa del mercato immobiliare nel III trimestre 2014 che ha fatto registrare un aumento tendenziale riferito al totale delle compravendite pari a +3,6%. Nel complesso, in Italia, una quota significativa del prelievo immobiliare è costituita dalle imposte ricorrenti sul patrimonio e dalle imposte sulle transazioni e sui capitali. 


“I dati sulla tassazione degli immobili sono ancora più gravi di quelli indicati nel rapporto dell’Agenzia delle Entrate”.  A farlo notare è il Presidente Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, partendo dai numeri: “Nel 2014 la somma di Imu e Tasi ha prodotto circa 25 miliardi di euro di gettito, come si evince dalla consultazione di tutti i numeri ufficiali: un miliardo in più rispetto all’Imu del 2012 e 16 miliardi in più rispetto all’Ici del 2011.  


Quel che emerge in modo chiaro è che in Italia vi è un livello di tassazione patrimoniale sugli immobili ormai spropositato, essendo pari ad oltre il 60% dei tributi su questi beni. Ai 25 miliardi di Imu e Tasi, infatti, deve aggiungersi un altro miliardo proveniente dalla imposizione sostanzialmente patrimoniale dell’Irpef applicata sulle case che i proprietari non riescono ad affittare situate nella città di residenza (case che sono solo fonte di spese e che sono soggette ad altre 5 imposte: Imu, Tasi, Tari, addizionale comunale Irpef e addizionale regionale Irpef)”. 


E’ urgente intervenire per cambiare direzione – conclude il Presidente dell' associazione dei proprietari di immobili - . La tassazione patrimoniale è, per definizione, sostanzialmente espropriativa dei beni colpiti. Quando essa raggiunge i livelli di quella attualmente esistente in Italia sugli immobili, l’effetto di impoverimento sui cittadini interessati è macroscopico”. 


Quanto al confronto internazionale, “l’Italia ha una tassazione più che doppia sia rispetto alla media dei Paesi europei sia rispetto alla media dei Paesi Ocse – aggiunge Spaziani Testa. Inoltre, in altri Paesi vengono computate fra i tributi immobiliari anche forme di imposizione molto diverse da quelle italiane, come le (vere) service taxes". 


Fonti articolo: http://www.monitorimmobiliare.it/agenzia-delle-entrate-tasse-sulla-casa-a-quota-421-mld-nel-2014_201508051836

http://www.monitorimmobiliare.it/confedilizia-su-dati-delle-entrate-troppo-alta-base-patrimoniale-delle-tasse-sugli-immobili_201508051854

Quanto risparmieremmo se la Tasi venisse abolita?

L’annunciato taglio delle tasse sull’abitazione principale potrebbe far risparmiare in media 204 euro all’anno. È questo, a conti fatti, l’impatto che la misura annunciata dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, potrebbe avere su ognuno dei circa 19 milioni di proprietari di prime case. 
Quello che il pacchetto taglia-tasse conterrà non è ancora chiaro: di sicuro c’è solo l’abolizione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili la cui aliquota è stabilita dai singoli Comuni. Comuni che, quindi, potrebbero perdere una nuova entrata, dopo aver già dovuto rinunciare all’Imu sulla prima casa.
Il condizionale è d’obbligo perché in realtà il Governo dovrà garantire una compensazione a beneficio dei Comuni, sui quali non dovrebbe quindi pesare il taglio della Tasi. Da un lato, quindi, i Comuni potrebbero ottenere una compensazione per il gettito Tasi perso; dall’altro le famiglie potrebbero avere un consistente risparmio in termini di minori tasse.

Facendo qualche esempio, a Milano una famiglia composta da due adulti e un figlio di 10 anni, con reddito di 35mila euro, un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) di 28mila euro e una prima casa la cui rendita è pari a quella media del Comune, risparmierà all’anno 308 euro.
Il vantaggio maggiore lo avranno gli abitanti di Bari, che - secondo i parametri sopra descritti - non pagherebbero i 440 euro di Tasi sborsati nel 2014. Anche a Roma i conti delle famiglie troverebbero giovamento: la Tasi nella Capitale vale 411 euro. 


L’impatto nelle città in cui la tassa sui servizi indivisibili era più bassa sarà - ovviamente - minore: a Potenza, per esempio, la famiglia-tipo presa in esame ha pagato nel 2014 solo 15 euro di Tasi, e quindi tale sarebbe il suo risparmio se davvero dovesse andare in porto la «rivoluzione copernicana» annunciata da Renzi. Attenzione, però: il risultato finale dipende dalle modalità con cui sarà effettuata l’abolizione, e soprattutto se questa sarà totale. All’indomani dell’annuncio di Renzi, infatti, sono cominciate a circolare ipotesi di un intervento più parziale, per escludere dall’area no-tax le case di alto valore anche se non considerate «di lusso» dal Catasto: fra le ipotesi ci potrebbe essere un intervento selettivo sulle abitazioni di categoria A/2, oppure l’introduzione di una maxi-detrazione in grado di cancellare il pagamento per molti ma non per tutti. La macchina, comunque, è appena partita, e solo in autunno produrrà proposte più “fondate”.


La rivoluzione fiscale in programma, in verità, non riguarda solo la casa: nel triennio 2016-2018 il presidente del Consiglio vuole anche abolire l’Imu agricola e la tassa sui macchinari fissi delle imprese (i cosiddetti «imbullonati»). 
Non è previsto alcun taglio, invece per la Tari, il tributo sui rifiuti che dal 2014 ha sostituito la Tares: lo scorso anno la Tari è costata in media 290 euro a ogni famiglia italiana. A spendere di più per i rifiuti sono stati i cittadini dei Comuni della Campania, che piazza ben tre capoluogi di provincia nella top ten dei Comuni con la Tari più alta: a Salerno una famiglia-tipo composta da tre persone, con un reddito lordo complessivo di 44.200 euro e una casa di proprietà di 100 metri quadri ha sborsato 473; a Napoli la stessa famiglia-tipo ha pagato 463 euro e a Benevento ne ha pagati 409. Il record, però, spetta a Cagliari dove la tassa sui rifiuti costa alla famiglia-tipo 533 euro. Tra i Comuni meno cari, invece ci sono Cremona (137 euro), Isernia (152 euro) e Udine (161 euro). 


L’abolizione della Tasi vale in totale 3,4 miliardi. Il precedente taglio delle imposte sull’abitazione principale - l’Imu - era valso 3,9 miliardi. E a proposito di Imu, proprio ieri il Comune di Torino ha approvato la delibera con cui si è stabilito di lasciare invariata l’aliquota dell’imposta municipale unica per il 2015. L’aliquota massima, pari al 10,60 per mille, viene adottata come regime ordinario dell’imposta e sarà applicata alle unità abitative non adibite ad abitazione principale. 


Fonte articolo: ilsole24ore, quotidiano web

Il piano fiscale del Governo sull'immobiliare

Il menù della rivoluzione fiscale che prospetta Matteo Renzi è certamente molto allettante e particolarmente ricco e per questo, però, anche alquanto oneroso. Ecco seguendo il cronoprogramma del premier le possibili novità che il governo intende mettere in cantiere di qui al 2018 prospettando un piano da almeno 35 miliardi di euro, che si aggiungo ai 15 di tagli già effettuati nel 2014 col bonus da 80 euro e l’anno scorso col taglio dell’Irap. 

Tassa sulla prima casa  
È la prima imposta che il governo intende abolire già a partire dal 2016. Più che azzerare l’Imu sulla prima casa, che dopo le riforme degli anni passati, interessa solamente i 76mila immobili accatastati A1, A8 e A9, ovvero case di lusso, ville e castelli, si tratta di cancellare la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili che nelle entrate dei comuni ha sostituito l’Imu/Ici.  

 

Terreni agricoli  
Il governo l’anno prossimo intende fare dietro front anche su questo intervento dopo che nei mesi passati era stato prima congelato il versamento della prima rata e poi, sull’onda delle proteste delle associazioni di settore, erano stati ridefiniti i criteri per individuare le nuove aree soggette a tassazione. Costo 270 milioni di euro. 

 

Impianti imbullonati  
Anche gli impianti industriali che per funzionare devono essere fissati a terra, di qui la definizione di “imbullonati”, e che fino ad ora il Fisco aveva assimilato agli edifici contigui sottoponendoli a tassazione, verranno esentati dal pagamento dell’Imu. Si tratta di una tassa su cui viene applicata una aliquota del 7,6 per mille che in alcuni casi ha prodotto una esplosione del prelievo con un aumento dell’imposta sugli immobili superiore al 900% che ha indispettito non poco il mondo delle imprese, sia piccole che grandi. Sui “danni” prodotti da questa imposta esistono varie stime che arrivano anche a quantificare il gettito in un miliardo di euro. 

 

Incognita coperture  
Il nuovo piano Renzi, come detto, costa 35 miliardi. Che il governo conta di reperire da un lato contrattando con l’Unione Europea maggiori margini di flessibilità sul deficit e una riduzione più lenta del previsto, del calo del debito pubblico, che comunque verrebbe confermato; e dall’altro con un ulteriore aumento della spending review. Ma già ora tutti i futuri risparmi sulle spese hanno una destinazione ineludibile: disinnescare le clausole di salvaguardia che in assenza di interventi farebbero aumentare Iva e accise per 16 miliardi l’anno prossimo, oltre 26 nel 2017 e per 28,5 miliardi nel 2018. Tanto per capirci solo per il prossimo anno, senza mettere in conto il nuovo taglio delle tasse, il governo con la prossima legge di stabilità dovrebbe reperire all’incirca 20 miliardi (e a fatica la spending review arriverebbe a quota 10). 


Fonte articolo: http://www.lastampa.it/2015/07/19/economia/tasse-sulla-prima-casa-irap-irpef-e-pensioni-cosa-prevede-e-quanto-costa-il-piano-di-renzi-bh7CHvC3YMmQoxxLo4LobM/pagina.html

Quando dedurre la Tasi sugli immobili produttivi

La Tasi versata sugli immobili strumentali si può dedurre dalla base imponibile Irap. La riduzione del corrispettivo originariamente pattuito conseguente a una lite sulla fornitura rileva ai fini dell’imposta regionale e quindi consente di abbattere l’imponibile perché non costituisce una perdita su crediti. 
Sono solo due aspetti a cui i contribuenti interessati dalla proroga dei versamenti d’imposta al 6 luglio devono fare attenzione nel liquidare l’Irap dovuta (naturalmente qualora siano soggetti passivi d’imposta). 

Procediamo con ordine. Si ritiene che sia deducibile la Tasi relativa al 2014 imputata per competenza a conto economico. Nel caso della Tasi non opera, infatti, una preclusione allo sgravio considerato che l’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011 sancisce espressamente soltanto l’indeducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali. 


Andando avanti, la circolare 26/E/2013 (paragrafo 3.1) ha chiarito che non costituisce una perdita su crediti la riduzione del corrispettivo originariamente pattuito conseguente a una lite sulla fornitura. La riduzione infatti non origina, in tale richiamato caso, da un’inadempienza del debitore, bensì da una modifica bilaterale del rapporto commerciale, con conseguente rilevanza ai fini Irap: della rettifica del ricavo per il cedente, e del costo per l’acquirente, qualora la transazione venga definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l’operazione; ovvero della sopravvenienza passiva per il cedente e attiva per l’acquirente, nell’anno in cui la transazione si perfezioni, qualora la rettifica avvenga in un esercizio successivo a quello dell’operazione.


Altro aspetto riguarda le remunerazioni corrisposte nel consolidato fiscale, secondo le regole statuite nel contratto di consolidamento, a fronte dell’utilizzo delle perdite fiscali o delle eccedenze Ace. Si ritiene che siano escluse dalla base imponibile Irap, in quanto vengono di regola imputate alla voce 22 del conto economico, che non è rilevante nella determinazione della base imponibile di tale imposta.
A maggiore ragione si ritiene esclusa da tassazione Irap la contabilizzazione del credito d’imposta Irap derivante dalla conversione dell’eccedenza Ace, contabilizzato in contropartita di un componente di conto economico (per esempio, come minore imposta Irap).


Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente classificate in voci diverse dalla B.9 la circolare 148/E/2000 aveva affermato la deducibilità Irap delle somme erogate a terzi per procurare fringe benefits ai dipendenti. Tale deducibilità sembra confermata dalla circolare 27/E/2009 (risposta 1.4). In quella occasione è stato chiarito che l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997 risponde solo alla volontà legislativa di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile sulla base di una ricostruzione sistematica della disciplina, e che l’impianto normativo dell’Irap è strutturato in modo da rendere indeducibili solo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore.


Un’ulteriore situazione a cui fare attenzione è stata affrontata dalla circolare 27/2010 di Assonime, che ha affermato la rilevanza Irap dei differenziali contabilizzati in bilancio in seguito alla stipula di derivati di copertura su commodities, in quanto essi costituiscono componenti integrative (con segno positivo o negativo) del costo di acquisto delle materie prime, e hanno dunque la stessa natura dell’elemento reddituale che concorrono a fissare nell’importo.


Infine c’è il trattamento Irap delle svalutazioni del magazzino operate con riferimento alle voci obsolete o a lenta movimentazione, che in base al principio Oic 13 possono essere effettuate voce per voce o creando fondi di deprezzamento. Nel primo caso, stante lo sganciamento dell’Irap dall’Ires, si ritiene di attribuire rilevanza al valore di bilancio, mentre nel secondo caso l’affermazione contenuta nelle istruzioni al modello di dichiarazione sull’irrilevanza degli accantonamenti ai fondi rischi lascia un margine di dubbio. 


Fonte articolo: ilsole24ore.com, edicola24web

Imu e Tasi: incognite e agevolazioni sui terreni

 

Un appello di metà anno per 63 milioni di immobili (senza contare i terreni), sui quali in alcuni casi scatta anche un doppio pagamento di Imu e Tasi. La scadenza del 16 giugno si presenta anche ricca di incognite


L’acconto, sia per l’Imu che per la Tasi, consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014. Ma le cose si complicano quando l’acquisto dell’immobile è avvenuto in questi primi mesi del 2015: qui bisogna calcolare tutta l’imposta dovuta per il 2015 e pagare la metà. 
Chi vuole provare a pagare meno, comunque, può farlo: basta che il suo Comune abbia già deliberato le aliquote Tasi e Imu per il 2015 e queste siano inferiori a quelle del 2014: l’elenco completo dei Comuni (per ora oltre 1.200) è stato raccolto da Confedilizia (www.confedilizia.it). 

Tra le incognite più forti quella sul pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la novità consiste nella esenzione per i terreni montani, con l’introduzione di una speciale detrazione di 200 euro a favore dei proprietari di terreni che hanno perduto l’esenzione.
Se un terreno agricolo non rientra nella esenzione, allora si calcola con le modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri.


I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile.
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie di terreni agricoli, anche non coltivati:
- ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 


L’esenzione si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle qualifiche professionali conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Secondo il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 2015) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno per poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma non sembra che il beneficio possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.


La legge 34/2015 ha poi introdotto una detrazione pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola. Sono i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più in base al nuovo elenco Istat.
Il Dipartimento, rispondendo alle Faq del 28 maggio 2015, ha precisato che l’importo di 200 euro è unitario e che in presenza di più comproprietari aventi titolo la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più comuni la detrazione viene ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun comune. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi.


Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web

Le regole per il calcolo di IMU e Tasi

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini italiani dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu. Per calcolare l’importo dell’acconto si devono utilizzare le aliquote deliberate nel 2014. Per quanto riguarda l’anno in corso infatti, la proroga concessa ai Comuni per la presentazione dei bilanci preventivi, implica anche uno slittamento delle delibere sulle aliquote di Tasi e Imu.
Fanno eccezione i Comuni che presenteranno apposita delibera entro il 23 maggio e nei quali si dovranno dunque applicare le aliquote per l’anno in corso.

 

A questo punto, molti penseranno che l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso. In teoria sì, in pratica ogni contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni che potrebbero far aumentare o diminuire la somma da pagare. A titolo esemplificativo potrebbero essere cambiati:
- la rendita catastale dell’immobile (il riferimento è al 1° gennaio 2015); 
- la modalità di utilizzo del fabbricato;
- la tipologia dell’area, divenuta edificabile in base al PRG.

In ultimo potrebbero essere stati effettuati degli acquisti o delle vendite di immobile nel corso dell’anno che andrebbero ad incidere sul pagamento dell’Imu e della Tasi.


Imu e Tasi 2015: acquisti e vendite. 
Le due rate di Imu e Tasi 2015, in scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, dovranno essere di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 16 aprile 2015, il calcolo del tributo dovrà essere effettuato per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Una volta ottenuto il risultato, esso dovrà essere diviso per due.
In ogni caso, per calcolare il saldo, bisognerà liquidare nuovamente il tributo per l’intera annualità e applicare le aliquote deliberate, sottraendo quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto.


Imu 2015: quando si paga e quanto. Se un immobile è adibito ad abitazione principale, l’Imu non è dovuta, così come le relative pertinenze. Ricordiamo che viene considerato abitazione principale l’immobile usato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle inserite nelle nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esempio: box auto). Bisogna tenere però in considerazione che l’esonero dal pagamento vale solo per una unità immobiliare, sulla seconda si dovranno versare sia l’Imu che la Tasi.

Sono soggette all’Imu le abitazioni principali di lusso inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso però sono previste delle riduzioni e il contribuente dovrà applicare l’aliquota stabilita dal Comune di pertinenza nel 2014. La misura base è del 4 per mille, ma i Comuni possono aver apportato delle variazioni fino al 6 per mille o fino al 2 per mille. E’ prevista in questo caso una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Secondo la normativa vigente, l’Imu è dovuta per anni solari in proporzione alla quota posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La stessa regola si deve applicare per il pagamento della Tasi.


Imu e Tasi 2015: base imponibile. 
Per calcolare la base imponibile di Tasi e Imu occorrerà partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicare il numero per il coefficiente di riferimento. Per gli immobili ad uso abitativo il coefficiente è 160.

Nel calcolo della base imponibile sono previsti alcuni casi particolari:
- fabbricati di interesse storico ed artistico: base imponibile ridotta del 50%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: base imponibile ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli poi, la base imponibile andrà calcolata sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%. Una volta fatto si dovrà applicare il coefficiente di riferimento: 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile.

 

Tasi e Imu 2015: aliquote. L’aliquota di base ai fini Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la possibilità di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla fino al 10,6 per mille. Anche nel 2015 si potrà poi applicare l’addizionale dello 0,8 per mille, in tutti i casi però non si potrà superare ll’11,4 per mille.
Come detto in precedenza, le aliquote da applicare sono quelle stabilite dal proprio Comune nel 2014. L’aliquota Tasi può variare dall1 al 2,5 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille si può aggiungere alla Tasi anziché all’Imu, arrivando fino al 3,3 per mille.

Infine bisogna tenere in considerazione che non sono soggetti a IMU:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed assegnati ai soci; 
- gli alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge nell’ipotesi di separazione legale o divorzio;
- l’unico immobile posseduto dalle Forze armate.

Fonte articolo: http://www.forexinfo.it/Imu-e-Tasi-2015-calcolo-dell-acconto-per-la-scadenza-del-16-giugno-La-guida

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