Detrazione anche per immobili acquistati indirettamente da imprese edili



La nuova detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016, per l’acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, può essere usufruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a differenza di quanto previsto “letteralmente” dalla norma, che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse".


Il chiarimento è contenuto nella circolare 20/E/2016, con la quale viene estesa l’agevolazione, introdotta dall’articolo 1, comma 76, della legge 208/2015 anche alle abitazioni non nuove. 



COSA AVEVA DETTO L'AGENZIA ENTRATE

A Telefisco 2016, basandosi solo sul tenore letterale della norma, l’Agenzia ha risposto che l’agevolazione spetta solo per "l’acquisto di immobili nuovi" (cioè quelli "per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio"), venduti "direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi", restando "escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio".
Nella successiva circolare 12/E/2016, risposta 7.1, riassuntiva dei chiarimenti di Telefisco, però, questa risposta non è stata riportata.


COSA DICE OGGI L'AGENZIA ENTRATE

Ora la circolare 20/E/2016, paragrafo 10, basandosi anche sulla "finalità della disposizione in esame" (non solo sul "tenore letterale della norma"), sottolinea che l’espressione "imprese costruttrici" può essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento". Può utilizzare l’agevolazione, quindi, non solo chi acquista dall’impresa che ha realizzato l’immobile, ma anche chi compera l’abitazione da un’impresa di «ripristino» o "ristrutturatrice", la quale ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (quindi solo le lettere c, d e f dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 380/2001).
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell’abitazione agevolata (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l’acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e che nell’atto vi sia l’evidenza del vincolo pertinenziale. Per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel 2016, il bonus non spetta.


Il cumulo

Quando si acquista l’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell’Iva pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della classica detrazione del 50%, prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, prestando attenzione, tuttavia, che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa. Ad esempio, per un bonifico nel 2016 di 208mila euro (200mila euro, più Iva al 4% per "prima casa"), si ha diritto alla detrazione del 50% di 8mila euro e a quella del 50% sul 25% "del costo dell’immobile rimasto a suo carico", cioè di 204mila euro (208mila – 4mila). Le stesse conclusioni valgono anche per le realizzazioni di box pertinenziale, acquistato contestualmente all’immobile agevolato.


La domotica

Relativamente all’estensione per il solo 2016 della detrazione dall’Irpef e dall’Ires del 65% delle spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, la circolare 20/E ha precisato che la nuova fattispecie agevolata spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o anche senza interventi di riqualificazione energetica.


Condòmini incapienti

Quanto poi alla chance per i condòmini incapienti di cedere ai fornitori (di beni e di servizi) del condominio la detrazione del 65% per gli interventi (pagati nel 2016) di risparmio energetico qualificato delle parti comuni condominiali (sotto forma di credito d’imposta, da ripartite in 10 anni e da compensare in F24 dal 10 aprile 2017), l’Agenzia ha confermato che i fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.


Fonte articolo: IlSole24Ore



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