Cambio di destinazione d'uso più facile con la "Manovrina"

Cambi di destinazione d’uso più liberi nei centri storici.


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Manovrina 2017 (Legge 96/2017) si ammorbidisce la normativa che sembrava vietare il mutamento della destinazione d’uso in molte città. 

 

L’allarme era scattato dopo una pronuncia con cui la Cassazione aveva di fatto paralizzato l’attività degli Uffici tecnici. Adesso le regole sembrano più chiare, anche se bisogna valutare il carico urbanistico degli interventi e ad avere l’ultima parola sono comunque le Regioni. Vediamo perché.

Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico

Il testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) individua cinque categorie funzionali degli immobili (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale) e stabilisce che, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, è "urbanisticamente rilevante" il passaggio da una categoria all’altra. Questo significa che ogni Regione può decidere se il passaggio da una determinata categoria comporta un carico urbanistico o no.


Il Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016), nell’attività di riordino e schematizzazione dei titoli abilitativi, ha classificato come "Restauro e risanamento conservativo leggero", realizzabile previa presentazione della CILA, gli interventi che consentono destinazioni d’uso compatibili con quella iniziale e come "Restauro e risanamento conservativo pesante" i lavori sulle parti strutturali, ma che consentono sempre destinazioni d’uso compatibili. In questo caso è richiesta la SCIA.

 
Il decreto, al punto 8 della tabella di sintesi, classifica come "Ristrutturazione pesante" gli interventi che, all’interno delle zone A, comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. La norma prevede in questo caso il permesso di costruire, che può anche formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 20 del testo unico dell’edilizia.
 

Cassazione: il cambio d’uso è una ristrutturazione pesante

A maggio la Corte di Cassazione ha affermato che il cambio di destinazione d’uso si qualifica sempre come un intervento di ristrutturazione edilizia pesante per cui è necessario il permesso di costruire.


La pronuncia ha avuto un impatto molto forte dal momento che, in molti centri storici le ristrutturazioni sono vietate, ma sono consentiti solo gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Nella vicenda si sono schierati anche gli Architetti di Firenze paventando il rischio di abbandono dei centri storici che invece, grazie alla trasformazione degli edifici storici in alberghi o residenze di lusso, possono rinascere a nuova vita.
 

Manovrina 2017, ok ai restauri con cambi d’uso

A cercare di mettere ordine è intervenuta la Manovrina 2017, che ha modificato la definizione di "restauro e risanamento conservativo" ammettendo in questa tipologia di interventi anche quelli implicanti il mutamento della destinazione d’uso "purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi".


Questa nuova definizione apre al cambio di destinazione d’uso all’interno dei centri storici. Per chiudere definitivamente il cerchio bisognerebbe tenere conto di questa nuova chance anche nella tabella di sintesi del Decreto Scia.


Fonte articolo: Edilportale.com



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