Possibile cedere il credito alle imprese per riqualificare il condominio

Ristrutturazioni antisimiche e interventi di risparmio energetico meno costosi da quest'anno per i condomini che avranno la possibilità di cedere l'Ecobonus alle imprese che effettuano i lavori riducendo, così l'importo da pagare.


La novità, prevista dalla legge di Bilancio, entra nella fase operativa grazie alle istruzioni emanate dall'Agenzia delle entrate. 

Per queste operazioni la burocrazia è ridotta al minimo e il credito può essere ceduto non solo alle imprese ma anche ad altri soggetti, banche escluse.

 
GLI INTERVENTI INTERESSATI

Il meccanismo di cessione del credito riguarda gli interventi di miglioramento energetico e l'adeguamento sismico (Sismabonus). Nel primo caso si tratta degli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (realizzazione del cosiddetto "cappotto"), e quelli destinati a migliorare la prestazione energetica complessiva certificata dall'Attestato di prestazione energetica. Per la prima tipologia di lavori la detrazione è pari al 70%, per gli altri interventi raggiunge il 75%. In entrambi i casi la detrazione si applica su un ammontare di spesa fino a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare presente nell'edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Interessati all'agevolazione anche gli immobili per uso non abitativo.


Per quanto riguarda invece il Sismabonus, per gli interventi antisimici che interessano l'intero condominio è prevista una detrazione del 75% se i lavori consentono di passare a una classe di rischio inferiore inferiore, e dell'85%, se si migliora di due classi. La detrazione si applica su un ammontare di spesa fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

CHI PUO' CEDERE IL CREDITO

La possibilità di cedere il credito è riconosciuta a tutti i condòmini, compresi i contribuenti incapienti, ossia chi non ha sufficiente Irpef da pagare per poter usufruire della detrazione in questione.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione attribuita in riferimento alle spese prevista per gli interventi agevolabili. Così, ad esempio, nel caso di interventi per il risparmio energetico per 40.000 euro con aliquota al 75%, il credito d'imposta che si può ottenere è di 30.000 euro da utilizzare in 10 rate da 3.000 euro. Nel caso invece del sismabonus con aliquota sempre al 75% e importo di spesa di 96.000 euro, il credito è pari a 72.000 euro da ripartire in cinque quote annuali di 14.400 euro.


La convenienza dell'operazione

Il credito può essere ceduto alle ditte che realizzano i lavori ma anche ad altri soggetti privati, persone fisiche, professionisti o lavoratori autonomi, imprese, società ed enti. E' invece esclusa la cessione a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche. Il cessionario, ossia chi accetta il credito ceduto, può a sua volta cederlo ad altri.


Nelle intenzioni del Governo questa operazione dovrebbe consentire di mettere in sicurezza e migliorare l'efficienza energetica degli immobili costruiti negli anni 50 e 60 e soprattutto in periferia. In questi casi, infatti, è prevedibile che i proprietari non dispongano di redditi tali da poter effettuare interventi di rilevante importo e godere della relativa detrazione. Potendo invece cedere il credito alle imprese che li realizzano di fatto, rientreranno subito della somma spesa, senza attendere i cinque o 10 anni previsti per ottenere il rimborso sotto forma di credito d'imposta. Una volta pagata la rata e effettuata la cessione del credito, infatti, il cessionario dovrà rimborsare una somma corrispondente al credito che gli è stato ceduto. Quindi si anticipano semplicemente dei soldi destinati a tornare in cassa a stretto giro.

 
Le comunicazioni al condominio

Non occorre comunque nessuna delibera condominiale ad hoc e non è necessario che i condomini siano tutti d'accordo ad effettuare l'operazione. Il credito, infatti, può anche essere ceduto, ad esempio, dai genitori ai figli, che a fronte del pagamento dei lavori non potrebbero invece usufruire dell'agevolazione se non sono proprietari dell'appartamento o conviventi con i genitori. Ci si può insomma accordare in vari modi. Poi si dovrà solo comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle entrate che da parte sua mette a disposizione nel "Cassetto fiscale" il credito d'imposta attribuito e utilizzabile.


Fonte articolo: Repubblica.it

 


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