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10 detrazioni sulla casa che forse non conoscete

Tra le tante detrazioni da inserire nella dichiarazioni dei redditi 2016, ce ne sono alcune - per lo più legate ai bonus ristrutturazione ed energia - che quasi nessuno conosce.


Da quelle per l'acquisto di un garage, di una porta blindata o per i mobili all'estero, ecco il decalogo stilato dal portale ProntoPro.it

1. Grate, vetri antisfondamento, porte blindate. Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Via libera dunque ai rimborsi per lavori di apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate.


2. Prestazioni professionali, acquisto dei materiali e spese per perizie e sopralluoghi. C’è una ditta o un professionista che ritieni molto capace, ma eccessivamente costoso per le tue tasche? Con il bonus ristrutturazioni potrai ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l’acquisto dei materiali e le spese per perizie e sopralluoghi.


3. Acquisto mobili all'estero. Se desideri acquistare nuovi mobili all’estero, corredandoli di tutta la documentazione necessaria ai fini della detrazione, pagando con carta di credito o debito e documentando la spesa con fattura e ricevuta di avvenuta transazione, non ci sono motivi ostacolanti per la fruizione del Bonus Mobili. Potrai detrarre fino al 50%.


4. Hai costruito un garage? Anche questo si può detrarre. Se nel corso dell'anno avete messo mano al portafogli per realizzare un garage, un'autorimessa o anche un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale, buone notizie, la spesa è detraibile nella misura del 50%.


5. Tecnologie robotiche e disabilità. Nell'elenco delle spese detraibili col bonus ristrutturazioni, rientrano quelle fatte per dotare l'immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie. La detrazione a cui si ha diritto in questi casi è pari al 50% della spesa sostenuta.


6. Se volete realizzare degli interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad attività produttive in zone ad alta pericolosità, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013.


7. Chi possiede un immobile di valore storico o artistico e vuole adeguarlo alle esigenze funzionali di un uso contemporaneo, può farlo usufruendo di una detrazione del 50%. Al fine di valorizzare e conservare gli edifici è anche ammesso l’uso di materiali e tecnologie diverse da quelli originali a condizione che non contrastino con il carattere complessivo degli stessi.


8. Se si ha già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprendi nuovi lavori di riqualificazione puoi usufruire di un’altra detrazione. Il limite complessivo di rimborso è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, quindi se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell’intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell’opera e la dichiarazione di fine lavori.


9. Un bonus non esclude l’altro. L’uso di una determinata tipologia di bonus non è esclusivo e si può usufruire di più incentivi. Attenzione però ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l’arredo dell’immobile.


10. Arredi. Soprattutto per i giovani che vanno a vivere da soli, uno dei bonus fiscali più interessanti è quello legato all’acquisto di mobili. Ma, ai fini fiscali, non tutti i mobili sono uguali. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l’ esterno. Nessun rimborso, al contrario, per porte e tende, ma anche per complementi di arredo o mobili usati e antichi.


Fonte articolo: Idealista.it

Regolamento edilizio unico: manca solo l'accordo definitivo

È in arrivo il Regolamento edilizio unico. Lo ha assicurato il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, durante un’audizione presso la Commissione per la Semplificazione della Camera.


Dopo l’accordo sulle 42 definizioni standardizzate, sta quindi per vedere la luce il Regolamento edilizio unico completo, “uguale in tutta Italia”.

GLI STEP DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

Secondo il Ministro, la parte più impegnativa del lavoro per risolvere questa situazione è già stata fatta a febbraio con l’adozione delle voci standardizzate: veranda, volume tecnico e superficie utile, ad esempio, avranno lo stesso significato ovunque e non si potrà più fare confusione tra balcone e terrazzo o tra pensilina e tettoia.
Ora manca solo l’intesa sullo schema definitivo del regolamento e sui margini d’azione da concedere agli Enti locali.


“Una rivoluzione - ha commentato il Ministro Madia - vista la giungla di partenza. Oggi ci sono oltre 8 mila regolamenti edilizi, uno per ogni comune, e alcuni risalgono agli anni Trenta, generando caos e incertezze”. Come se ciò non bastasse, “ogni regolamento comunale detta definizioni diverse, perfino la nozione di superficie e il modo di calcolarla cambia da un comune all'altro”. 


Per mettere d'accordo tutti sulle definizioni base dell'edilizia, ha spiegato il Ministro Madia, è stato necessario "un processo lungo e impegnativo", che ha causato qualche ritardo. In base all’Agenda per la semplificazione, infatti, il regolamento edilizio unico doveva essere pronto per novembre 2015.


LE ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

L’adozione del regolamento edilizio unico completerà il processo di semplificazione delle procedure da utilizzare nel settore edile, da sempre accusate di essere troppo farraginose e di complicare la vita agli addetti ai lavori. 
Tra il 2014 e il 2015, su impulso del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) sono stati adottati vari modelli unici: quello per Scia e permesso di costruire, i moduli unici per CIL e CILA, lo schema unico perl’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia.


Il Governo sta inoltre lavorando al decreto che riscriverà tutta la normativa in materia di Scia. Dopo l’adozione del modello unico si è infatti reso necessario chiarire in modo univoco su tutto il territorio nazionale quali interventi possono essere effettuati con la Scia e uniformare le procedure. Dato che nelle scorse settimane il testo ha ricevuto la bocciatura da parte del Consiglio di Stato, l’Esecutivo è ora impegnato in un’opera di revisione.


Ricordiamo inoltre che da agosto 2015 sono in vigore il permesso di costruire con silenzio assenso e il limite di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio della Scia.


Fonte articolo: Edilportale.com

Istat 2015: +5,7% compravendite; crescono anche i mutui

Cresce il mercato immobiliare nel 2015 per il secondo anno consecutivo, dopo una serie negativa iniziata nel 2006: i trasferimenti a titolo oneroso di unità immobiliari (625.305 in tutto) segnano un +5,2% sul 2014. 


Lo rende noto l'Istat, precisando che le convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (584.822) registrano un aumento del 5,7% mentre quelle ad uso economico chiudono l'anno con un calo dell'1,3%, per un totale di 36.891 trasferimenti.

COMPRAVENDITE SUL TERRITORIO

Le grandi città registrano un aumento tendenziale del 5,6%, a fronte del +4,8% dei piccoli centri. A livello territoriale, la ripresa delle convenzioni traslative di unità ad uso abitazione ed accessori interessa tutte le ripartizioni, con valori sopra la media nazionale nel Nord-est (+8,8%) e nel Nord-ovest (+6,3%) e aumenti più contenuti nelle Isole (+5,4%) al Sud (+3,7%) e al Centro (+3,6%). I trasferimenti di unità immobiliari ad uso economico risultano invece in crescita soltanto al Centro (+1,9%) e nelle Isole (+1,5%). 


CRESCITA DI MUTUI E FINANZIAMENTI

Il 2015 è stato un anno positivo anche per mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche, per i quali la crescita sul 2014 è stata del 23,0%, con un numero complessivo di convenzioni pari a 342.467 a livello nazionale. Gli aumenti più rilevanti, sopra la media nazionale, si osservano al Sud (+29,9%) e nelle Isole (+25,7%). 


Nel solo quarto trimestre 2015 le convenzioni notarili per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, pari a 183.786, registrano un aumento del 9,1% sullo stesso trimestre del 2014. La ripresa del mercato immobiliare nell'ultimo trimestre dell'anno riguarda però solo il comprato dell'abitativo ed accessori, in crescita del 10,0% (171.517 trasferimenti di proprietà) sull'ultimo trimestre del 2014.
I trasferimenti di unità immobiliari ad uso economico, pari a 11.121, registrano invece un calo del 2,5%.
Il quarto trimestre 2015 è particolarmente positivo per i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche. Le convenzioni rogate sono state 100.428, il 29,8% in più rispetto allo stesso trimestre del 2014. 


Nel quarto trimestre è il Centro-Sud a contribuire maggiormente alla ripresa: mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche crescono del 37,1% al Sud, del 35,2% nelle Isole e del 30,0% al Centro.


Fonte articolo: Milanofinanza.it

Chi paga le spese straordinarie dell'immobile appena acquistato?

Nel caso di vendita di un appartamento la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, già da qualche anno, che per stabilire il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie occorre verificare il momento in cui è stata approvata la delibera che approva i lavori definitivi con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri.


Pertanto se questa è stata adottata dopo la vendita dell'appartamento il soggetto obbligato a partecipare alla spesa è l'acquirente “non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula”. (Cass. 2.5.2013 n. 10325).


IL CASO

Gli acquirenti di un appartamento ubicato in un edificio condominiale impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento delle spese straordinarie approvate, a loro parere, con delibera assembleare adottata prima della compravendita dell'immobile avvenuta in data 27 ottobre 2011. Gli acquirenti, pertanto, si oppongono al pagamento di tale spesa sostenendo che doveva restare a carico di parte venditrice.


In realtà, nel giudizio di primo e secondo grado, è emerso che la delibera adottata prima della compravendita aveva solo natura preparatoria, mentre la delibera definitiva che conferiva incarico all'impresa per l'esecuzione dei lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore) era stata adottata dopo la compravendita e pertanto la stessa doveva considerarsi a carico del proprietario dell'immobile e cioè dell'acquirente.


Tale principio è stato ampliamente condiviso dalla sentenza del Tribunale di Mantova che ha effettuato un'articolata ricostruzione dei criteri che governano la riscossione dei contributi condominiali, ed aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che l'obbligo di contribuire alle spese comuni grava sul soggetto proprietario dell'immobile al momento dell'esecuzione dei lavori indipendentemente da chi fosse il proprietario al momento dell'adozione della delibera preparatoria che approva l'opera (Cass. 26.1.2000 n. 857; Cass.18.4.2003 n. 6223; Cass. 9.9.2008 n. 23345; Cass. 9.11.2009 n. 23686).


Un ulteriore contributo chiarificatore per stabilire il soggetto su cui grava l'onere di contribuire alle spese condominiali è stato fornito, nel corso degli ultimi anni, sempre dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale assume rilevanza anche la natura delle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Infatti stando alle pronunce più recenti occorrerebbe fare distinzione fra spese ordinarie necessarie per la manutenzione, conservazione e godimento delle parti e dei servizi comuni, e spese straordinarie che comportino, ad esempio, un'innovazione oppure un onere particolarmente rilevante.


LE SPESE ORDINARIE 

Per quanto riguarda le spese ordinarie l'obbligazione sorge al momento del compimento dell'intervento ritenuto necessario dall'amministratore, a prescindere dal momento in cui è stata adottata la delibera assembleare. Mentre per le spese straordinarie solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assumerebbe altresì valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. (Cass., 3 dicembre 2010, n. 24654; Cass., 11 novembre 2011, n. 23682; Cass., 2 maggio 2013, n. 10235).


LE SPESE STRAORDINARIE

In base a tale ragionamento non vi è alcun dubbio, quindi, che se occorre stabilire chi è il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie (venditore o acquirente) bisogna verificare chi è il proprietario al momento dell'adozione della delibera assembleare definitiva che conferisce l'incarico anche all'impresa appaltatrice che eseguirà i lavori.


Tanto è bastato al Tribunale di Modena per respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado condannando l'acquirente, già proprietario dell'immobile al momento dell'approvazione della delibera assembleare che ha approvato definitivamente i lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore), a partecipare pro quota alla spesa.


Fonte articolo: Condominioweb.com

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