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Bando per Comuni coinvolgerà i giovani nella riqualificazione urbana

L’Anci pubblica il bando ‘Giovani RiGenerAzioni Creative’ per la presentazione di proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana.


L’avviso pubblico, attua l’Accordo stipulato il 10 settembre 2015 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’Anci per l’utilizzo del riparto destinato agli Enti Locali del “Fondo per le Politiche Giovanili”

Il bando, rivolto ai Comuni aderenti al “Tavolo Anci sulla rigenerazione creativa” e a quelli beneficiari degli interventi del programma "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" attivato nell’ambito del PON Sicurezza 2007-2013, destina circa 2,4 milioni di euro (precisamente € 2.393.680,00 da ripartire tra i diversi progetti beneficiari.


IN COSA CONSISTE IL BANDO ANCI E I BENEFICIARI

Al fine di stimolare la creazione di nuove soluzioni e paradigmi di intervento a livello locale, Anci intende selezionare proposte progettuali (presentate dai Comuni in qualità di capofila di partenariati pubblico-privati) che, puntando all’integrazione fra gli ambiti di intervento delle politiche giovanili, dell’innovazione sociale e della rigenerazione urbana, coinvolgano i giovani di uno specifico territorio quali beneficiari attivi di interventi.
L'obiettivo è quello di attivare iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani, nel co-design di percorsi e progetti di rigenerazione di edifici e/o aree pubbliche urbane, in dinamiche virtuose di integrazione e inclusione sociale, anche al fine di modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realtà.


Pertanto verranno finanziate iniziative mirate a:
riqualificare, in una logica progettuale ed operativa pluriennale, edifici ed aree pubbliche dismesse dei vari Comuni attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, con specifica declinazione rivolta alla fascia giovanile;
- assumere i principi della progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale;
- costruire progetti che prevedano interventi di animazione e riutilizzo di spazi destinati a prolungarsi oltre i termini di scadenza dell’impiego dei fondi.


Le proposte progettuali, redatte utilizzando il format allegato all’avviso pubblico (allegato B), dovranno:
a) avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati singolarmente che in forma associata;
b) prevedere un cofinanziamento del Comune capofila e/o dei propri partner in misura non inferiore al 20% (venti percento) del costo totale del progetto;
c) prevedere la conclusione delle attività entro il 28 febbraio 2018;
d) definire a attuare percorsi e progetti di rigenerazione urbana mediante l’attivazione di servizi, iniziative, interventi ed attività innovative rivolte ai giovani creativi e mirati ad una riqualificazione e ridefinizione dell’identità e della funzione di edifici e/o aree pubbliche che hanno visto esaurirsi in tempi recenti la loro originaria destinazione d’uso e funzione economica, sociale e culturale;
e) prevedere un piano di utilizzo dell’edificio e/o area pubblica oggetto dell’intervento, almeno triennale a partire dalla conclusione della attività. Il piano dovrà essere congruente e conseguente rispetto alla proposta progettuale presentata;
d) prevedere percorsi di progettazione partecipata con il coinvolgimento di giovani under 35 e delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale.


Le tipologie d’intervento che possono essere ammesse a finanziamento sono:
a) servizi, attività ed iniziative da realizzarsi nell’edificio e/o nell’area pubblica individuata in una o più delle aree di intervento sopra indicate, secondo le tipologie elencate;
b) interventi di messa a norma ed in sicurezza dell’edificio e/o dell’area rispetto alle normative vigenti in materia, ed interventi che possano garantire un pieno utilizzo e fruizione degli edifici e/o delle aree pubbliche per le quali si richiede il finanziamento da parte dei soggetti diversamente abili;
c) acquisto di beni e/o attrezzature strumentali finalizzati e circoscritti all’attivazione dei servizi, attività ed interventi.


BANDO ANCI: MODALITA' DI SELEZIONE

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato entro le ore 24:00 del 10 giugno 2016.
 
La documentazione trasmessa dai Comuni capofila sarà valutata da una Commissione Tecnica che procederà alla verifica della regolarità e completezza delle domande e della documentazione trasmessa.
 
La Commissione procederà poi alla valutazione delle domande ammesse sulla base dei seguenti criteri:
- Qualità del processo di progettazione partecipata (punteggio max 15);
- Efficacia ed estensione del partenariato (max 20);
- Qualità del progetto (max 25);
- Sostenibilità del progetto a medio/lungo termine (max 15);
- Efficacia del progetto in relazione all’esperienza progettuale del soggetto proponente (max 15);
- Incidenza del cofinanziamento locale (garantito dai Comuni capofila e dai partner) sul costo totale del progetto (max 10).
 
Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo progetto il contributo richiesto dai Comuni proponenti non potrà essere superiore a 150 mila euro per i Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti e 200 mila euro per quelli con popolazione uguale o superiore ai € 15.001 abitanti.


Fonte articolo: Edilportale.com

Mutui convenienti, finalmente scendono le surroghe

Accendere un mutuo è più conveniente grazie a spread ai minimi che si uniscono ai “tassi zero” e campagne promozionali delle banche.


Uno scenario che non potrà che agevolare la ripresa del mercato immobiliare, quello tracciato dalla Bussola di Crif e MutuiSupermarket relativa al primo trimestre 2016.

 

I TASSI

Per un mutuo da 120mila euro (durata 20 anni, valore immobile 200mila euro) i migliori spread si posizionano nel primo trimestre 2016 attorno all'1,5% per i mutui a tasso variabile e all'1,2% per i mutui a tasso fisso. Gli indici di riferimento sono invece pari a poco più dell'1% per l'Irs a 20 anni (tasso a cui sommare lo spread per ottenere il tasso fisso finale) e per l'Euribor a tre mesi (base della maggior parte dei tassi variabili) si scende addirittura in territorio negativo (-0,25%). I
ndici che si accompagnano a "politiche commerciali sempre più aggressive da parte dei principali istituti di credito", si legge nella nota anticipata a Casa24 Plus, e creano "condizioni estremamente favorevoli per privati e famiglie che intendono sottoscrivere un nuovo finanziamento casa". In questo scenario la domanda di finanziamenti fa segnare una crescita del 31% rispetto al primo trimestre del 2015.


LE SURROGHE

Comincia a calare l'incidenza delle surroghe e a crescere quella dedicata agli acquisti di prime e seconde case – coerentemente con i dati dell'Agenzia delle Entrate relativi al quarto trimestre 2015 che registrano una ripresa del numero delle compravendite residenziali pari al 9,4% – con un conseguente rialzo degli importi richiesti, dopo diversi trimestri di calo. In particolare, la somma media richiesta, dopo aver toccato il fondo nel IV trimestre 2015 (119.600 euro), aumenta nel primo trimestre 2016 sino a quasi 122mila euro. Si resta però ben lontani dai 140mila euro del 2010. Va comunque considerato che "nell'intero anno 2015 l'incidenza delle surroghe è stata pari quasi a un quarto dei mutui".


I PREZZI DELLE CASE

Contribuisce alla ripresa della domanda di mutui di acquisto casa anche l'andamento dei prezzi degli immobili residenziali, che, secondo l'analisi di Crif e MutuiSupermarket, nel primo trimestre 2016 segna di nuovo una consistente ulteriore riduzione, pari a -3,6%, dopo aver registrato un -3,2% nel quarto trimestre 2015 (e un -2,4% sull'intero anno 2015 rispetto al 2014).


CONCLUSIONI

"Dopo un 2015 di fortissima crescita dei nuovi flussi di mutui erogati (+71% in base ai dati Banca d'Italia) stiamo attraversando un nuovo anno di consolidamento della ripresa, con tassi di sviluppo positivi ma sicuramente molto più contenuti e decrescenti rispetto a quelli osservati nel corso dell'ultimo anno. Nonostante indici di riferimento ai minimi storici e spread di offerta delle banche sempre più convenienti, e in continua discesa da oltre 2 anni – commenta Stefano Rossini, Amministratore e fondatore di MutuiSupermarket.it – la domanda di nuovi mutui registra un tasso di crescita in progressiva riduzione, passando dal +49% di gennaio al +17% di marzo 2016, con chiari impatti sulle erogazioni attese sui prossimi mesi. In uno scenario in cui la spinta della domanda di mutui con finalità surroga sta affievolendosi, la domanda di mutui con finalità acquisto casa sembra ancora non decollare. L'atteggiamento di privati e famiglie rimane quindi di cautela sul tema acquisto casa, in attesa di segnali maggiormente rassicuranti su effettiva ripresa economica e relative prospettive reddituali personali".


"Anche alla luce della recente approvazione del testo definitivo della Direttiva Mutui – commenta Stefano Magnolfi, Direttore real estate services di Crif – rileviamo con soddisfazione che Crif ha da sempre adottato pratiche di valutazione in linea con quanto prescritto dalle indicazioni normative comunitarie e nazionali in termini di competenza, indipendenza dei valutatori e ricorso a standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, per quanto attiene la commercializzazione volontaria dell'immobile senza passare da lunghi e complicati procedimenti giudiziari, oltre ad aumentare i valori di vendita ridurrebbe sensibilmente i tempi e, di conseguenza, renderebbe più trasparenti il processo di valutazione immobiliare sottostante, laddove cioè una valutazione generosa passerebbe in sordina se osservata a conclusione del processo giudiziario. Come possiamo osservare anche grazie ai sistemi di Avm (Automated valuation model), le garanzie sovrastimate sono molto di più nei portafogli Npl che in quelli in bonis. Per gli istituti di credito, quindi, sarà ancora più cruciale avvalersi di valutatori immobiliari affidabili in fase di origination e rinnovare le valutazioni prima di prendere decisioni in ambito Npl".


Fonte articolo: Casa24.IlSole24ore.com

Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Possibile detrarre una ristrutturazione di 2 anni prima?

Che cosa fare se ci si è dimenticati (oppure non è stato possibile, ad esempio per ritardi dell'amministratore nella consegna delle certificazioni) di portare in detrazione una spesa per ristrutturazioni edilizie?


Il testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/86), all'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute per particolari tipologie d'interventi.

In sostanza per interventi di manutenzione straordinaria e se riguardanti parti comuni dell'edificio anche per manutenzione ordinaria è possibile portare in detrazione le spese sostenute entro determinati limiti.
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con il tetto massimo di € 96.000 (per unità immobiliare anche con riferimento a lavori condominiali) portando tale spesa in detrazione per dieci anni a partire dell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


L'ESEMPIO

Tizio abita nel condominio Alfa che ha appaltato e fatto eseguire nel corso dell'anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 300.000,00. La quota di Tizio sull'intero ammontare dei lavori è pari ad € 20.000,00.
Diciamo, per semplicità, che Tizio ha versato per intero la sua quota e che a sua volta l'amministratore ha saldato integralmente l'impresa. Tizio avrà diritto di detrarre la somma di € 10.000,00 a partire dall'anno di esecuzione dei lavori 2014 e per gli altri 9 successivi portando in detrazione € 1.000,00 per ciascun anno.
Si badi: le somme che possono essere portate in detrazione sono quelle che l'amministratore ha versato all'impresa – secondo le modalità previste dalla legge – e non semplicemente quelle che i condòmini hanno versato all'amministratore.


Si supponga che Tizio, per dimenticanza, per ritardo dell'amministratore nel consegnare le certificazioni dei versamenti, ecc. non sia riuscito a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 – presentata nel 2015 – l'importo come sopra calcolato? Potrà iniziare a beneficiarne dalla seconda rata? E per quello perduto, avrà la possibilità di chiederne il rimborso?


Della questione si è occupato il Ministero delle Finanze che, con una propria circolare del 2000, ha dato risposta a questi dubbi affermando che “nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.
Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale).


I riferimenti alle percentuali di spesa detraibile sono quelli vigenti al momento della soluzione al quesito, ma la sostanza resta invariata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

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