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Rapporto Abi-Entrate sul mercato immobiliare; migliora capacità d'acquisto delle famiglie


Gli italiani tornano a investire sulla casa. Riparte, infatti, il mercato delle abitazioni che, dopo il +3,5% registrato nel 2014, accelera la ripresa segnando nel 2015 un +6,5% rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 449mila unità compravendute.


A fare da traino sono soprattutto le compravendite nei Comuni capoluogo e nelle aree del nord, specie nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Aumenta anche il ricorso ai mutui per l’acquisto della casa, grazie anche al trend positivo dell’indice di affordability, che misura la possibilità di accesso delle famiglie italiane all’acquisto di un’abitazione e che a fine 2015 segna un miglioramento di 2,1 punti percentuali segnando un nuovo massimo storico.

 

Sono alcuni dei dati presentati oggi e contenuti nel Rapporto immobiliare residenziale 2016, lo studio realizzato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che analizza l’evoluzione delle compravendite del settore residenziale e che quest’anno si arricchisce anche di una parte dedicata alle locazioni.


Il 2015 delle abitazioni 

Dopo la lunga e ripida discesa, osservata dal 2007, nel 2015 il mercato delle abitazioni è tornato su un sentiero di crescita (+6,5%), confermando e superando il dato positivo dell’anno precedente. Segno positivo anche per il mercato delle pertinenze, con gli scambi di magazzini che segnano un aumento del 3,8% e del 4,5% per gli scambi di box e posti auto. Nel 2015 la superficie media per unità abitativa compravenduta è stata di circa 106 metri quadri, in crescita del 7,4% rispetto al 2014, leggermente più alta nei Comuni non capoluogo (110 mq) rispetto a quelli capoluogo (99 mq). Il valore di scambio delle abitazioni è cresciuto dai 72,1 miliardi di euro registrati nel 2014 ai 76 miliardi del 2015, in aumento del 5,4%.


La classifica delle regioni 

L’analisi dell’andamento delle compravendite nelle Regioni italiane mostra una ripresa generalizzata guidata dalla Lombardia (+9%), che da sola rappresenta circa un quinto dell’intero mercato nazionale. Sul fronte degli incrementi, le Regioni che mostrano i più alti tassi di crescita rispetto al 2014 sono il Veneto (+12,1%), la Toscana e il Friuli Venezia Giulia (+10,8%), e la Basilicata (+10,2%). Seguono la Sardegna (+8%), l’Abruzzo (+7,2%), l’Emilia-Romagna (+6,8%), le Marche (+6,6%), il Piemonte (+4,9%), la Campania (+5,6%), la Sicilia (+4,8%), l’Umbria (+3,9%), la Puglia (+3,3%), la Liguria (+2,9%) e il Lazio (+2,2%). Stabile la Calabria, mentre mostrano un tasso negativo la Valle d’Aosta (-1%) e il Molise (-5,4%).


I mutui

Gli acquisti di abitazioni tramite mutuo ipotecario ammontano a 193.350 unità, circa il 45% delle abitazioni acquistate da persone fisiche, guadagnando quasi un quinto degli scambi rispetto all’anno precedente. Il capitale complessivo erogato cresce del 19,4%, passando dai 19,3 miliardi di euro del 2014 ai 23 miliardi del 2015. L’area che detiene la maggior quota del capitale è il nord-ovest (37%) seguita dal centro (25%), mentre le isole registrano la minor quota (6%). Stabili il capitale medio erogato, pari a 119mila euro, e la durata media del mutuo (22,5 anni), mentre continua il calo del tasso d’interesse, che nel 2015 perde ancora 0,65 punti percentuali, portandosi al 2,75%. Grazie a questi fattori, diminuisce mediamente la rata mensile, passando dai 631 euro del 2014 ai 592 euro del 2015.


Gli affitti 

Nel 2015 la superficie media dell’abitazione locata è stata pari a circa 92 mq e il canone annuo medio pari a 60,6 €/mq, in calo del 2,3% rispetto al 2014. Complessivamente, le abitazioni oggetto di nuovo contratto di locazione nel 2015 sono state circa il 6% dello stock potenzialmente disponibile, a cui corrispondono quasi 4,6 miliardi di euro di canone annuo complessivo. Il 60% del mercato riguarda il segmento dei contratti ordinari di lungo periodo, il 18% i contratti ordinari transitori, il 20% quelli a canone concordato e solo il 2% quelli per studenti. Tra le grandi città, gli affitti di importo più elevato si pagano a Milano, Roma, Firenze e Bologna.


QUATTRO CAUSE PER UNA RIPRESA

Le cause di questa ripresa, secondo il rapporto delle Entrate, dipendono da quattro fattori:

  1. In primo luogo dal fatto che per un bene d’uso come l’abitazione è inevitabile che oltre certi livelli è difficile scendere, in quanto le necessità alla base dell’acquisto, per quanto rinviabile, imporranno prima o poi la realizzazione dell’acquisto medesimo.
  2. In secondo luogo, la complessiva congiuntura economica inizia a dare segnali, seppure non esaltanti, di ripresa che si riflettono, in particolare, sui diversi indicatori che misurano la fiducia delle famiglie; al riguardo, un indice utile a comprendere la propensione ad affrontare acquisti che richiedono una forte esposizione nel lungo periodo, come è tipicamente l’acquisto di un’abitazione, è quello che l’ISTAT elabora come Clima Futuro2. Tale indice è passato da una media di 108,7 nel 2014, ad una 120,7 nel 2015.
  3. In terzo luogo, i tassi di interessi sono ulteriormente diminuiti ed il credito delle banche è aumentato. I dati contenuti nel Rapporto al riguardo mostrano che nel 2015 gli acquisti effettuati con mutuo ipotecario (limitando l’osservazione a quegli acquisti effettuati con ipoteca iscritta sull’abitazione acquistata) sono incrementati del 19,5% ed il tasso di interesse medio (calcolato sulla prima rata) si è ridotto di 0,65 punti percentuali attestandosi al 2,75% in media nel 2015.
  4. Infine, l’ulteriore flessione dei prezzi delle abitazioni, seppure avvenuta nel corso del 2015 a tassi inferiori rispetto agli anni precedenti, disincentiva il “rinvio” all’acquisto potendo essere percepita dai potenziali acquirenti come una condizione “da non perdere” per la previsione di una ripresa anche dal lato dei prezzi e questo induce ad una maggiore propensione all’acquisto.
L’indice di affordability

Elaborato dall’Ufficio Studi Abi secondo le prassi metodologiche di matrice anglosassone, sintetizza l’analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilità per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l’andamento. Nel 2015 l’indice continua nel suo trend positivo, registrando un significativo miglioramento che nel secondo semestre dell’anno lo porta a stabilire il nuovo massimo storico; secondo le proiezioni mensili, a marzo del 2016 l’indice sarebbe ulteriormente migliorato raggiungendo il valore dell’11,9%.


In quest’ultimo anno la dinamica positiva è principalmente dovuta ad una forte riduzione del costo dei mutui (che spiega l’80% del miglioramento intervenuto), mentre continua ad essere positivo anche il contributo dovuto al miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile.
In miglioramento anche gli aspetti distributivi: nel secondo semestre del 2015, la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l’acquisto di una casa è pari al 69%, nuovo massimo storico, superiore di 7 p.p. al dato di inizio 2004.


Il miglioramento delle condizioni di accesso all’acquisto di una abitazione è risultato piuttosto omogeneo a livello territoriale: per la prima volta la condizione di accessibilità è presente in tutte le regioni ed inoltre sono 15 su 19 le regioni in cui nel 2015 l’indice ha registrato un massimo storico.


Il Rapporto immobiliare 2016 può essere scaricato gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.


Fonti articolo: Agenziaentrate.gov.it, Idealista.it

Bonus mobili accessibile con bonifico anche "non parlante"


Via libera alla raccolta dei bonifici effettuati nel 2015 per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, anche se non parlanti.


È questa una delle conseguenze del recente chiarimento delle Entrate, contenuto nella circolare 7/E/2016, con la quale è stato detto che per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (e dal 2016, anche per il bonus mobili per le giovani coppie), è possibile scegliere di pagare anche con un bonifico semplice, cioè senza l’indicazione nella causale della norma agevolativa e del codice fiscale del beneficiario, della detrazione e del numero di partita Iva, ovvero del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e per il quale è prevista anche la trattenuta della ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 25 del Dl 78/2010.
Per queste spese, poi, continua ad essere possibile il pagamento con la carta di debito (bancomat), o la carta di credito.

 

È stata superata, quindi, la regola imposta dalla circolare 29/E/2013, secondo cui, se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico parlante, soggetto a ritenuta). Non ammessi i pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. La ratio della norma, infatti, è diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento.


MOBILI E ACQUISTO DALL'ESTERO

Anche gli acquisti effettuati all’estero possono essere agevolati, a patto che il pagamento avvenga con un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale), riportante la causale del versamento (norma agevolativa), il codice fiscale del contribuente e il numero di partita Iva, il codice fiscale o l’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero del beneficiario del pagamento. Le Entrate dovranno chiarire se queste indicazioni sono ancora obbligatorie per i bonifici dall’estero, dopo che la circolare 7/E/2016 ha dato la possibilità di effettuare in Italia anche pagamenti con bonifici non parlanti.


I LIMITI

Anche se la spesa di ristrutturazione dell’abitazione, detraibile al 50%, è stata pagata nel secondo semestre 2012, si può usufruire del bonus mobili e grandi elettrodomestici per i pagamenti del 2016. In particolare, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, pagati nel 2016 e detraibili dall’Irpef al 50%, è necessario aver effettuato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 almeno un pagamento, detraibile al 50% (articolo 16-bis del Tuir), per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulla casa da arredare, rilevante per il bonus mobili, non essendo necessario che siano trascorsi tanti anni tra quest’ultimo pagamento e quello per il bonus mobili (circolare 7/E/2016).


Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, il limite di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale agevolato (che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare. Questa regola è stata confermata anche dalla circolare 7/E/2016. Inoltre, il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (istruzioni del modello 730 o di Unico PF). Naturalmente, se un contribuente esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, può beneficiare del bonus mobili più volte e l’importo massimo di 10.000 euro è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.


I lavori edili, detraibili al 50% ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, che costituiscono una condizione per poter beneficiare della detrazione del 50% per i mobili e i grandi elettrodomestici, sono le manutenzioni straordinarie (ordinarie, solo su parti comuni condominiali), i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie, le ricostruzioni o ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati (od oggetto di restauro e risanamento conservativo) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Ultime disposizioni sulla validità delle compravendite immobiliari

Oggi ci occupiamo di alcune recenti disposizioni e sentenze che aggiornano il settore delle compravendite immobiliari.


In particolare vedremo se la stipula del contratto preliminare è valido nei casi in cui:

- mancano i titoli edilizi;
- l'immobile grava di ipoteca o è stato pignorato;
- l'immobile grava di ipoteca o è stato pignorato e si voglia procedere al "rent to buy".



PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA PRIVO DEI TITOLI EDILIZI

Non è nullo, ed è comunque eseguibile in forma specifica, il contratto preliminare di compravendita immobiliare che non rechi le cosiddette "menzioni urbanistiche", vale a dire quei contenuti, in ordine ai titoli edilizi in forza dei quali l’edificio promesso in vendita è stato costruito o ristrutturato, che è prescritto a pena di nullità per la stipula del contratto definitivo dalla legge 47/1985 e dal Dpr 380/2001.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 9318 del 9 maggio 2016, in riforma della sentenza 195/2011 della Corte d’Appello di Lecce, andata in segno contrario.


Come noto, gli atti traslativi della proprietà di edifici devono contenere, a pena di nullità, talune menzioni o dichiarazioni: ad esempio, la attestazione che l’edificio è stato costruito prima del settembre 1967, la menzione dei titoli edilizi che hanno abilitato le costruzioni post 1967, la menzione delle domande di condono edilizio e dei relativi versamenti di oblazioni e oneri, eccetera. 

Quanto poi ai contratti di compravendita di terreni, occorre allegare ad essi il certificato di destinazione urbanistica e attestare, nel corpo del contratto, che le prescrizioni degli strumenti urbanistici non sono variate dalla data di rilascio di detto certificato.


Si pone dunque il tema se tutto questo apparato di dichiarazioni debba essere contenuto anche nel contratto preliminare, e ciò anche in vista del fatto che, in caso di inadempimento all’obbligo di stipula del contratto definitivo assunto con il contratto preliminare, il contraente non inadempiente può domandare al giudice (ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile) l’emanazione di una sentenza la quale tenga luogo del contratto definitivo che non è stato spontaneamente stipulato a causa dell’inadempimento di uno dei contraenti del contratto preliminare.


La risposta è negativa: la mancanza nel preliminare dei contenuti che sono prescritti per la validità del contratto definitivo non inficia la validità del contratto preliminare e la sua eseguibilità in forma specifica, in quanto ben può il contraente non inadempiente integrare, nel corso del giudizio, i dati utili al trasferimento immobiliare e che manchino nel contratto preliminare. 
In sede di giurisprudenza di legittimità è stato infatti più volte affermato che, per ottenere la sentenza di esecuzione in forma specifica di cui all’articolo 2932 del Codice civile, non è necessario che nel contratto preliminare siano inserite le dichiarazioni urbanistiche richieste, a pena di nullità del contratto definitivo di compravendita: in tal senso si sono espresse non solo le Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2009, n. 23825, ma anche diverse sentenze delle sezioni semplici (a cominciare dalla 628/2003 per giungere alla 15947/2015, passando attraverso la 17028/2012 e la 28456/2013). La ragione è che (per utilizzare le parole delle Sezioni Unite) tali dichiarazioni non costituiscono un "presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite". 


Questo significa, in sostanza, che la sentenza di esecuzione in forma specifica può essere pronunciata anche nel caso in cui le dichiarazioni in questione non siano state inserite fin dall’origine nel testo del contratto preliminare, purché esse siano rese nel corso del giudizio, e comunque prima dell’emissione della sentenza che giudica sulla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. 


COMPRAVENDITA immobile PIGNORATO O SU CUI GRAVA ipoteca  

È vietato stipulare una compravendita immobiliare che ha per oggetto un immobile comprato in corso di costruzione, senza che sussista un titolo irrevocabilmente idoneo alla cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento che gravino sull’immobile in questione (lo impone l’articolo 8 del Dlgs 122/2005): non si può quindi procedere al rogito per il solo fatto dell’avvenuta estinzione del debito a cui garanzia è stata iscritta l’ipoteca, in quanto il procedimento di cancellazione “automatica” dell’ipoteca, previsto dall’articolo 40-bis del Testo unico bancario (Tub), consente alla banca, nonostante l’avvenuta estinzione del debito, di domandare (nei 30 giorni successivi alla data di estinzione del predetto debito) la "permanenza" dell’ipoteca.
È senz’altro questo il principale chiarimento che deriva dai nuovi “orientamenti” in tema di diritto civile elaborati dalla Commissione di diritto civile del Comitato notarile del Triveneto e presentati a un recente convegno.

L’orientamento in questione fa dunque riferimento al Dlgs. 20 giugno 2005, n. 122, il quale contiene una serie di prescrizioni a tutela della persona fisica che acquisti da un costruttore un edificio (o sua porzione) da costruire o in corso di costruzione (ad esempio: la fideiussione a garanzia degli acconti e l’assicurazione postuma decennale): è una normativa che, dunque, non riguarda né i fabbricati già costruiti (pur se a venderli sia l’impresa costruttrice) né i terreni.


La predetta norma comprende, nel suo perimetro applicativo, anche la compravendita che abbia per oggetto un immobile già finito ed agibile, se però si tratti di un contratto che costituisce esecuzione di un precedente contratto preliminare (stipulato quando l’immobile era ancora da costruire o in corso di costruzione). A tal fine, l’esistenza di pagamenti eseguiti dall’acquirente quando ancora l’immobile si trovava in fase di costruzione (pagamenti che ora debbono risultare, per dichiarazione espressa delle parti, dall’atto di compravendita) costituisce – secondo i notai triveneti – un indizio rilevante circa l’esistenza di un accordo preliminare intervenuto tra il costruttore e l’acquirente.


Inoltre, la norma in questione comprende sia l’ordinario atto di compravendita ad "effetti traslativi immediati" (e cioè la compravendita per effetto della quale si ha l’istantaneo trasferimento della proprietà del bene compravenduto dal venditore al compratore) sia il meno frequente caso della cosiddetta vendita con "effetti traslativi differiti", e cioè nella quale il trasferimento della proprietà non si ha nel momento di stipula della compravendita, ma posteriormente: è il caso, ad esempio, della vendita del bene “futuro” o della vendita "con riserva della proprietà".


Ebbene, secondo l’orientamento del notariato triveneto, quando l’articolo 8, Dlgs 122/2005, vieta la stipula dell’atto di compravendita degli immobili in questione "se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile": la norma in questione deve ritenersi applicabile non solo alle ipoteche volontarie (e cioè quelle concesse a fronte di un finanziamento) ma, in via estensiva, anche alle ipoteche giudiziali (pure se iscritte in relazione per debiti non discendenti da un contratto di finanziamento).  Il divieto di stipula cessa se si abbia il perfezionamento di un titolo per la cancellazione o la restrizione dell’ipoteca oppure la suddivisione del finanziamento in quote di mutuo con frazionamento dell’ipoteca a garanzia di dette quote e con accollo da parte dell’acquirente della quota del mutuo così frazionato. 
Dato che quindi il procedimento di cancellazione dell’ipoteca disciplinato dall’articolo 40-bis Tub non avviene sulla base di un titolo irrevocabilmente idoneo alla cancellazione dell’ipoteca, in quanto la banca può comunque pretendere – come detto – la "permanenza" dell’ipoteca nonostante l’estinzione del debito, ogni qualvolta vi sia l’esigenza di stipulare una compravendita di un immobile di cui al Dlgs 122/2005, occorre ricorrere al procedimento ordinario di cancellazione senza potersi far luogo al procedimento abbreviato di cui all’articolo 40-bis Tub.

 

COMPRAVENDITA IMMOBILE PIGNORATO O IPOTECATO IN CASO DI RENT TO BUY 

Il divieto di stipula di un contratto di compravendita che ha ad oggetto un immobile ipotecato o oggetto di pignoramento, venduto dal costruttore e acquistato da una persona fisica quando non era ancora costruito o era in corso di costruzione (di cui all'articolo 8, Dlgs 122/2005), trova una particolare declinazione nel caso di contratto di rent to buy, vale a dire il contratto con il quale un soggetto ottiene il godimento di un immobile con l’opzione di acquisirlo in proprietà imputando a prezzo i canoni versati durante il periodo di godimento.


L’articolo 23, comma 4, Dl 133/2014, disciplina i contratti di rent to buy, e stabilisce che anche al contratto di rent to buy - nonostante non si tratti di un contratto traslativo della proprietà dell’immobile - si applica, in presenza di un’ipoteca (o anche di un pignoramento) sull’edificio che ne è oggetto, il divieto di stipula discendente dall’articolo 8 del Dlgs. 122/2005, qualora sussistano i presupposti applicativi di detto Dlgs 122, vale a dire che:

- il contratto abbia a oggetto un’abitazione in corso di costruzione nel momento in cui il contratto venne stipulato (evidentemente, nella forma di contratto preliminare, dato che appunto il rent to buy ha per oggetto immediato il godimento di un immobile); 
- il locatore sia l’impresa costruttrice; 
- il conduttore sia una persona fisica. 

In altre parole, ricorrendo questi presupposti vi è il divieto di stipula del contratto di rent to buy anche se esso attribuisce il solo godimento dell’immobile caso per caso considerato.
Come già accennato, nella maggior parte dei casi, l’immobile oggetto del contratto in questione è un edificio già completato nella costruzione e dichiarato agibile, per cui la norma che vieta la stipula del contratto di rent to buy trova applicazione nei casi in cui il rent to buy sia stato preceduto da un contratto preliminare perfezionato quando l’immobile era ancora in corso di costruzione e le parti si siano poi accordate di dare attuazione agli impegni assunti con detto preliminare appunto stipulando, in luogo del previsto atto traslativo definitivo, un contratto di rent to buy.
La disposizione in commento, inoltre, si presta a trovare applicazione anche nel caso di un contratto preliminare (perfezionato quando l’immobile che ne è oggetto era ancora in corso di costruzione) con il quale le parti si siano impegnate proprio alla stipula di un rent to buy ovvero nel caso di un rent to buy avente per oggetto un edificio ancora in corso di costruzione, e non ancora dichiarato agibile e, come tale, rientrante a pieno titolo nell’ambito di applicazione del Dlgs 122/2005.


Fonti articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Contabilizzatori di calore in condominio obbligatori e detraibili



Entro il 31 dicembre 2016, tutti i condomini hanno l'obbligo di installare i sistemi di contabilizzazione del calore al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. 


Per spiegare come fare a ottenere le detrazioni fiscali per l'installazione dei nuovi contatori di calore, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso, il 6 maggio, la circolare n. 18/E, fornendo risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili, formulati dai Caf e dagli operatori del settore.


 

Tali spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal momento che sono finalizzare al risparmio energetico. opportuno ricordare, a tal proposito, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, vi è una detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.


IL TESTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

3.1 Detrazione per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore

D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.


R. L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari.


Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65% delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.


In conclusione: la detrazione pari al 65% spetta solo se installati "in concomitanza" con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347 della legge 296/2006). In alternativa queste spese sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, in quanto rientrano nella categoria degli interventi per il risparmio energetico non qualificato.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Bando per Comuni coinvolgerà i giovani nella riqualificazione urbana

L’Anci pubblica il bando ‘Giovani RiGenerAzioni Creative’ per la presentazione di proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana.


L’avviso pubblico, attua l’Accordo stipulato il 10 settembre 2015 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’Anci per l’utilizzo del riparto destinato agli Enti Locali del “Fondo per le Politiche Giovanili”

Il bando, rivolto ai Comuni aderenti al “Tavolo Anci sulla rigenerazione creativa” e a quelli beneficiari degli interventi del programma "Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione" attivato nell’ambito del PON Sicurezza 2007-2013, destina circa 2,4 milioni di euro (precisamente € 2.393.680,00 da ripartire tra i diversi progetti beneficiari.


IN COSA CONSISTE IL BANDO ANCI E I BENEFICIARI

Al fine di stimolare la creazione di nuove soluzioni e paradigmi di intervento a livello locale, Anci intende selezionare proposte progettuali (presentate dai Comuni in qualità di capofila di partenariati pubblico-privati) che, puntando all’integrazione fra gli ambiti di intervento delle politiche giovanili, dell’innovazione sociale e della rigenerazione urbana, coinvolgano i giovani di uno specifico territorio quali beneficiari attivi di interventi.
L'obiettivo è quello di attivare iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani, nel co-design di percorsi e progetti di rigenerazione di edifici e/o aree pubbliche urbane, in dinamiche virtuose di integrazione e inclusione sociale, anche al fine di modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realtà.


Pertanto verranno finanziate iniziative mirate a:
riqualificare, in una logica progettuale ed operativa pluriennale, edifici ed aree pubbliche dismesse dei vari Comuni attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, con specifica declinazione rivolta alla fascia giovanile;
- assumere i principi della progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale;
- costruire progetti che prevedano interventi di animazione e riutilizzo di spazi destinati a prolungarsi oltre i termini di scadenza dell’impiego dei fondi.


Le proposte progettuali, redatte utilizzando il format allegato all’avviso pubblico (allegato B), dovranno:
a) avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati singolarmente che in forma associata;
b) prevedere un cofinanziamento del Comune capofila e/o dei propri partner in misura non inferiore al 20% (venti percento) del costo totale del progetto;
c) prevedere la conclusione delle attività entro il 28 febbraio 2018;
d) definire a attuare percorsi e progetti di rigenerazione urbana mediante l’attivazione di servizi, iniziative, interventi ed attività innovative rivolte ai giovani creativi e mirati ad una riqualificazione e ridefinizione dell’identità e della funzione di edifici e/o aree pubbliche che hanno visto esaurirsi in tempi recenti la loro originaria destinazione d’uso e funzione economica, sociale e culturale;
e) prevedere un piano di utilizzo dell’edificio e/o area pubblica oggetto dell’intervento, almeno triennale a partire dalla conclusione della attività. Il piano dovrà essere congruente e conseguente rispetto alla proposta progettuale presentata;
d) prevedere percorsi di progettazione partecipata con il coinvolgimento di giovani under 35 e delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale.


Le tipologie d’intervento che possono essere ammesse a finanziamento sono:
a) servizi, attività ed iniziative da realizzarsi nell’edificio e/o nell’area pubblica individuata in una o più delle aree di intervento sopra indicate, secondo le tipologie elencate;
b) interventi di messa a norma ed in sicurezza dell’edificio e/o dell’area rispetto alle normative vigenti in materia, ed interventi che possano garantire un pieno utilizzo e fruizione degli edifici e/o delle aree pubbliche per le quali si richiede il finanziamento da parte dei soggetti diversamente abili;
c) acquisto di beni e/o attrezzature strumentali finalizzati e circoscritti all’attivazione dei servizi, attività ed interventi.


BANDO ANCI: MODALITA' DI SELEZIONE

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato entro le ore 24:00 del 10 giugno 2016.
 
La documentazione trasmessa dai Comuni capofila sarà valutata da una Commissione Tecnica che procederà alla verifica della regolarità e completezza delle domande e della documentazione trasmessa.
 
La Commissione procederà poi alla valutazione delle domande ammesse sulla base dei seguenti criteri:
- Qualità del processo di progettazione partecipata (punteggio max 15);
- Efficacia ed estensione del partenariato (max 20);
- Qualità del progetto (max 25);
- Sostenibilità del progetto a medio/lungo termine (max 15);
- Efficacia del progetto in relazione all’esperienza progettuale del soggetto proponente (max 15);
- Incidenza del cofinanziamento locale (garantito dai Comuni capofila e dai partner) sul costo totale del progetto (max 10).
 
Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo progetto il contributo richiesto dai Comuni proponenti non potrà essere superiore a 150 mila euro per i Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti e 200 mila euro per quelli con popolazione uguale o superiore ai € 15.001 abitanti.


Fonte articolo: Edilportale.com

Mutui convenienti, finalmente scendono le surroghe

Accendere un mutuo è più conveniente grazie a spread ai minimi che si uniscono ai “tassi zero” e campagne promozionali delle banche.


Uno scenario che non potrà che agevolare la ripresa del mercato immobiliare, quello tracciato dalla Bussola di Crif e MutuiSupermarket relativa al primo trimestre 2016.

 

I TASSI

Per un mutuo da 120mila euro (durata 20 anni, valore immobile 200mila euro) i migliori spread si posizionano nel primo trimestre 2016 attorno all'1,5% per i mutui a tasso variabile e all'1,2% per i mutui a tasso fisso. Gli indici di riferimento sono invece pari a poco più dell'1% per l'Irs a 20 anni (tasso a cui sommare lo spread per ottenere il tasso fisso finale) e per l'Euribor a tre mesi (base della maggior parte dei tassi variabili) si scende addirittura in territorio negativo (-0,25%). I
ndici che si accompagnano a "politiche commerciali sempre più aggressive da parte dei principali istituti di credito", si legge nella nota anticipata a Casa24 Plus, e creano "condizioni estremamente favorevoli per privati e famiglie che intendono sottoscrivere un nuovo finanziamento casa". In questo scenario la domanda di finanziamenti fa segnare una crescita del 31% rispetto al primo trimestre del 2015.


LE SURROGHE

Comincia a calare l'incidenza delle surroghe e a crescere quella dedicata agli acquisti di prime e seconde case – coerentemente con i dati dell'Agenzia delle Entrate relativi al quarto trimestre 2015 che registrano una ripresa del numero delle compravendite residenziali pari al 9,4% – con un conseguente rialzo degli importi richiesti, dopo diversi trimestri di calo. In particolare, la somma media richiesta, dopo aver toccato il fondo nel IV trimestre 2015 (119.600 euro), aumenta nel primo trimestre 2016 sino a quasi 122mila euro. Si resta però ben lontani dai 140mila euro del 2010. Va comunque considerato che "nell'intero anno 2015 l'incidenza delle surroghe è stata pari quasi a un quarto dei mutui".


I PREZZI DELLE CASE

Contribuisce alla ripresa della domanda di mutui di acquisto casa anche l'andamento dei prezzi degli immobili residenziali, che, secondo l'analisi di Crif e MutuiSupermarket, nel primo trimestre 2016 segna di nuovo una consistente ulteriore riduzione, pari a -3,6%, dopo aver registrato un -3,2% nel quarto trimestre 2015 (e un -2,4% sull'intero anno 2015 rispetto al 2014).


CONCLUSIONI

"Dopo un 2015 di fortissima crescita dei nuovi flussi di mutui erogati (+71% in base ai dati Banca d'Italia) stiamo attraversando un nuovo anno di consolidamento della ripresa, con tassi di sviluppo positivi ma sicuramente molto più contenuti e decrescenti rispetto a quelli osservati nel corso dell'ultimo anno. Nonostante indici di riferimento ai minimi storici e spread di offerta delle banche sempre più convenienti, e in continua discesa da oltre 2 anni – commenta Stefano Rossini, Amministratore e fondatore di MutuiSupermarket.it – la domanda di nuovi mutui registra un tasso di crescita in progressiva riduzione, passando dal +49% di gennaio al +17% di marzo 2016, con chiari impatti sulle erogazioni attese sui prossimi mesi. In uno scenario in cui la spinta della domanda di mutui con finalità surroga sta affievolendosi, la domanda di mutui con finalità acquisto casa sembra ancora non decollare. L'atteggiamento di privati e famiglie rimane quindi di cautela sul tema acquisto casa, in attesa di segnali maggiormente rassicuranti su effettiva ripresa economica e relative prospettive reddituali personali".


"Anche alla luce della recente approvazione del testo definitivo della Direttiva Mutui – commenta Stefano Magnolfi, Direttore real estate services di Crif – rileviamo con soddisfazione che Crif ha da sempre adottato pratiche di valutazione in linea con quanto prescritto dalle indicazioni normative comunitarie e nazionali in termini di competenza, indipendenza dei valutatori e ricorso a standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, per quanto attiene la commercializzazione volontaria dell'immobile senza passare da lunghi e complicati procedimenti giudiziari, oltre ad aumentare i valori di vendita ridurrebbe sensibilmente i tempi e, di conseguenza, renderebbe più trasparenti il processo di valutazione immobiliare sottostante, laddove cioè una valutazione generosa passerebbe in sordina se osservata a conclusione del processo giudiziario. Come possiamo osservare anche grazie ai sistemi di Avm (Automated valuation model), le garanzie sovrastimate sono molto di più nei portafogli Npl che in quelli in bonis. Per gli istituti di credito, quindi, sarà ancora più cruciale avvalersi di valutatori immobiliari affidabili in fase di origination e rinnovare le valutazioni prima di prendere decisioni in ambito Npl".


Fonte articolo: Casa24.IlSole24ore.com

Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Possibile detrarre una ristrutturazione di 2 anni prima?

Che cosa fare se ci si è dimenticati (oppure non è stato possibile, ad esempio per ritardi dell'amministratore nella consegna delle certificazioni) di portare in detrazione una spesa per ristrutturazioni edilizie?


Il testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/86), all'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute per particolari tipologie d'interventi.

In sostanza per interventi di manutenzione straordinaria e se riguardanti parti comuni dell'edificio anche per manutenzione ordinaria è possibile portare in detrazione le spese sostenute entro determinati limiti.
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con il tetto massimo di € 96.000 (per unità immobiliare anche con riferimento a lavori condominiali) portando tale spesa in detrazione per dieci anni a partire dell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


L'ESEMPIO

Tizio abita nel condominio Alfa che ha appaltato e fatto eseguire nel corso dell'anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 300.000,00. La quota di Tizio sull'intero ammontare dei lavori è pari ad € 20.000,00.
Diciamo, per semplicità, che Tizio ha versato per intero la sua quota e che a sua volta l'amministratore ha saldato integralmente l'impresa. Tizio avrà diritto di detrarre la somma di € 10.000,00 a partire dall'anno di esecuzione dei lavori 2014 e per gli altri 9 successivi portando in detrazione € 1.000,00 per ciascun anno.
Si badi: le somme che possono essere portate in detrazione sono quelle che l'amministratore ha versato all'impresa – secondo le modalità previste dalla legge – e non semplicemente quelle che i condòmini hanno versato all'amministratore.


Si supponga che Tizio, per dimenticanza, per ritardo dell'amministratore nel consegnare le certificazioni dei versamenti, ecc. non sia riuscito a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 – presentata nel 2015 – l'importo come sopra calcolato? Potrà iniziare a beneficiarne dalla seconda rata? E per quello perduto, avrà la possibilità di chiederne il rimborso?


Della questione si è occupato il Ministero delle Finanze che, con una propria circolare del 2000, ha dato risposta a questi dubbi affermando che “nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.
Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale).


I riferimenti alle percentuali di spesa detraibile sono quelli vigenti al momento della soluzione al quesito, ma la sostanza resta invariata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

10 detrazioni sulla casa che forse non conoscete

Tra le tante detrazioni da inserire nella dichiarazioni dei redditi 2016, ce ne sono alcune - per lo più legate ai bonus ristrutturazione ed energia - che quasi nessuno conosce.


Da quelle per l'acquisto di un garage, di una porta blindata o per i mobili all'estero, ecco il decalogo stilato dal portale ProntoPro.it

1. Grate, vetri antisfondamento, porte blindate. Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Via libera dunque ai rimborsi per lavori di apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate.


2. Prestazioni professionali, acquisto dei materiali e spese per perizie e sopralluoghi. C’è una ditta o un professionista che ritieni molto capace, ma eccessivamente costoso per le tue tasche? Con il bonus ristrutturazioni potrai ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l’acquisto dei materiali e le spese per perizie e sopralluoghi.


3. Acquisto mobili all'estero. Se desideri acquistare nuovi mobili all’estero, corredandoli di tutta la documentazione necessaria ai fini della detrazione, pagando con carta di credito o debito e documentando la spesa con fattura e ricevuta di avvenuta transazione, non ci sono motivi ostacolanti per la fruizione del Bonus Mobili. Potrai detrarre fino al 50%.


4. Hai costruito un garage? Anche questo si può detrarre. Se nel corso dell'anno avete messo mano al portafogli per realizzare un garage, un'autorimessa o anche un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale, buone notizie, la spesa è detraibile nella misura del 50%.


5. Tecnologie robotiche e disabilità. Nell'elenco delle spese detraibili col bonus ristrutturazioni, rientrano quelle fatte per dotare l'immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie. La detrazione a cui si ha diritto in questi casi è pari al 50% della spesa sostenuta.


6. Se volete realizzare degli interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad attività produttive in zone ad alta pericolosità, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013.


7. Chi possiede un immobile di valore storico o artistico e vuole adeguarlo alle esigenze funzionali di un uso contemporaneo, può farlo usufruendo di una detrazione del 50%. Al fine di valorizzare e conservare gli edifici è anche ammesso l’uso di materiali e tecnologie diverse da quelli originali a condizione che non contrastino con il carattere complessivo degli stessi.


8. Se si ha già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprendi nuovi lavori di riqualificazione puoi usufruire di un’altra detrazione. Il limite complessivo di rimborso è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, quindi se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell’intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell’opera e la dichiarazione di fine lavori.


9. Un bonus non esclude l’altro. L’uso di una determinata tipologia di bonus non è esclusivo e si può usufruire di più incentivi. Attenzione però ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l’arredo dell’immobile.


10. Arredi. Soprattutto per i giovani che vanno a vivere da soli, uno dei bonus fiscali più interessanti è quello legato all’acquisto di mobili. Ma, ai fini fiscali, non tutti i mobili sono uguali. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l’ esterno. Nessun rimborso, al contrario, per porte e tende, ma anche per complementi di arredo o mobili usati e antichi.


Fonte articolo: Idealista.it

Regolamento edilizio unico: manca solo l'accordo definitivo

È in arrivo il Regolamento edilizio unico. Lo ha assicurato il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, durante un’audizione presso la Commissione per la Semplificazione della Camera.


Dopo l’accordo sulle 42 definizioni standardizzate, sta quindi per vedere la luce il Regolamento edilizio unico completo, “uguale in tutta Italia”.

GLI STEP DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

Secondo il Ministro, la parte più impegnativa del lavoro per risolvere questa situazione è già stata fatta a febbraio con l’adozione delle voci standardizzate: veranda, volume tecnico e superficie utile, ad esempio, avranno lo stesso significato ovunque e non si potrà più fare confusione tra balcone e terrazzo o tra pensilina e tettoia.
Ora manca solo l’intesa sullo schema definitivo del regolamento e sui margini d’azione da concedere agli Enti locali.


“Una rivoluzione - ha commentato il Ministro Madia - vista la giungla di partenza. Oggi ci sono oltre 8 mila regolamenti edilizi, uno per ogni comune, e alcuni risalgono agli anni Trenta, generando caos e incertezze”. Come se ciò non bastasse, “ogni regolamento comunale detta definizioni diverse, perfino la nozione di superficie e il modo di calcolarla cambia da un comune all'altro”. 


Per mettere d'accordo tutti sulle definizioni base dell'edilizia, ha spiegato il Ministro Madia, è stato necessario "un processo lungo e impegnativo", che ha causato qualche ritardo. In base all’Agenda per la semplificazione, infatti, il regolamento edilizio unico doveva essere pronto per novembre 2015.


LE ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

L’adozione del regolamento edilizio unico completerà il processo di semplificazione delle procedure da utilizzare nel settore edile, da sempre accusate di essere troppo farraginose e di complicare la vita agli addetti ai lavori. 
Tra il 2014 e il 2015, su impulso del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) sono stati adottati vari modelli unici: quello per Scia e permesso di costruire, i moduli unici per CIL e CILA, lo schema unico perl’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia.


Il Governo sta inoltre lavorando al decreto che riscriverà tutta la normativa in materia di Scia. Dopo l’adozione del modello unico si è infatti reso necessario chiarire in modo univoco su tutto il territorio nazionale quali interventi possono essere effettuati con la Scia e uniformare le procedure. Dato che nelle scorse settimane il testo ha ricevuto la bocciatura da parte del Consiglio di Stato, l’Esecutivo è ora impegnato in un’opera di revisione.


Ricordiamo inoltre che da agosto 2015 sono in vigore il permesso di costruire con silenzio assenso e il limite di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio della Scia.


Fonte articolo: Edilportale.com

Istat 2015: +5,7% compravendite; crescono anche i mutui

Cresce il mercato immobiliare nel 2015 per il secondo anno consecutivo, dopo una serie negativa iniziata nel 2006: i trasferimenti a titolo oneroso di unità immobiliari (625.305 in tutto) segnano un +5,2% sul 2014. 


Lo rende noto l'Istat, precisando che le convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (584.822) registrano un aumento del 5,7% mentre quelle ad uso economico chiudono l'anno con un calo dell'1,3%, per un totale di 36.891 trasferimenti.

COMPRAVENDITE SUL TERRITORIO

Le grandi città registrano un aumento tendenziale del 5,6%, a fronte del +4,8% dei piccoli centri. A livello territoriale, la ripresa delle convenzioni traslative di unità ad uso abitazione ed accessori interessa tutte le ripartizioni, con valori sopra la media nazionale nel Nord-est (+8,8%) e nel Nord-ovest (+6,3%) e aumenti più contenuti nelle Isole (+5,4%) al Sud (+3,7%) e al Centro (+3,6%). I trasferimenti di unità immobiliari ad uso economico risultano invece in crescita soltanto al Centro (+1,9%) e nelle Isole (+1,5%). 


CRESCITA DI MUTUI E FINANZIAMENTI

Il 2015 è stato un anno positivo anche per mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche, per i quali la crescita sul 2014 è stata del 23,0%, con un numero complessivo di convenzioni pari a 342.467 a livello nazionale. Gli aumenti più rilevanti, sopra la media nazionale, si osservano al Sud (+29,9%) e nelle Isole (+25,7%). 


Nel solo quarto trimestre 2015 le convenzioni notarili per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, pari a 183.786, registrano un aumento del 9,1% sullo stesso trimestre del 2014. La ripresa del mercato immobiliare nell'ultimo trimestre dell'anno riguarda però solo il comprato dell'abitativo ed accessori, in crescita del 10,0% (171.517 trasferimenti di proprietà) sull'ultimo trimestre del 2014.
I trasferimenti di unità immobiliari ad uso economico, pari a 11.121, registrano invece un calo del 2,5%.
Il quarto trimestre 2015 è particolarmente positivo per i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche. Le convenzioni rogate sono state 100.428, il 29,8% in più rispetto allo stesso trimestre del 2014. 


Nel quarto trimestre è il Centro-Sud a contribuire maggiormente alla ripresa: mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche crescono del 37,1% al Sud, del 35,2% nelle Isole e del 30,0% al Centro.


Fonte articolo: Milanofinanza.it

Chi paga le spese straordinarie dell'immobile appena acquistato?

Nel caso di vendita di un appartamento la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, già da qualche anno, che per stabilire il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie occorre verificare il momento in cui è stata approvata la delibera che approva i lavori definitivi con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri.


Pertanto se questa è stata adottata dopo la vendita dell'appartamento il soggetto obbligato a partecipare alla spesa è l'acquirente “non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula”. (Cass. 2.5.2013 n. 10325).


IL CASO

Gli acquirenti di un appartamento ubicato in un edificio condominiale impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento delle spese straordinarie approvate, a loro parere, con delibera assembleare adottata prima della compravendita dell'immobile avvenuta in data 27 ottobre 2011. Gli acquirenti, pertanto, si oppongono al pagamento di tale spesa sostenendo che doveva restare a carico di parte venditrice.


In realtà, nel giudizio di primo e secondo grado, è emerso che la delibera adottata prima della compravendita aveva solo natura preparatoria, mentre la delibera definitiva che conferiva incarico all'impresa per l'esecuzione dei lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore) era stata adottata dopo la compravendita e pertanto la stessa doveva considerarsi a carico del proprietario dell'immobile e cioè dell'acquirente.


Tale principio è stato ampliamente condiviso dalla sentenza del Tribunale di Mantova che ha effettuato un'articolata ricostruzione dei criteri che governano la riscossione dei contributi condominiali, ed aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che l'obbligo di contribuire alle spese comuni grava sul soggetto proprietario dell'immobile al momento dell'esecuzione dei lavori indipendentemente da chi fosse il proprietario al momento dell'adozione della delibera preparatoria che approva l'opera (Cass. 26.1.2000 n. 857; Cass.18.4.2003 n. 6223; Cass. 9.9.2008 n. 23345; Cass. 9.11.2009 n. 23686).


Un ulteriore contributo chiarificatore per stabilire il soggetto su cui grava l'onere di contribuire alle spese condominiali è stato fornito, nel corso degli ultimi anni, sempre dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale assume rilevanza anche la natura delle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Infatti stando alle pronunce più recenti occorrerebbe fare distinzione fra spese ordinarie necessarie per la manutenzione, conservazione e godimento delle parti e dei servizi comuni, e spese straordinarie che comportino, ad esempio, un'innovazione oppure un onere particolarmente rilevante.


LE SPESE ORDINARIE 

Per quanto riguarda le spese ordinarie l'obbligazione sorge al momento del compimento dell'intervento ritenuto necessario dall'amministratore, a prescindere dal momento in cui è stata adottata la delibera assembleare. Mentre per le spese straordinarie solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assumerebbe altresì valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. (Cass., 3 dicembre 2010, n. 24654; Cass., 11 novembre 2011, n. 23682; Cass., 2 maggio 2013, n. 10235).


LE SPESE STRAORDINARIE

In base a tale ragionamento non vi è alcun dubbio, quindi, che se occorre stabilire chi è il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie (venditore o acquirente) bisogna verificare chi è il proprietario al momento dell'adozione della delibera assembleare definitiva che conferisce l'incarico anche all'impresa appaltatrice che eseguirà i lavori.


Tanto è bastato al Tribunale di Modena per respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado condannando l'acquirente, già proprietario dell'immobile al momento dell'approvazione della delibera assembleare che ha approvato definitivamente i lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore), a partecipare pro quota alla spesa.


Fonte articolo: Condominioweb.com

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