Dichiarazione dei redditi 2017: le detrazioni possibili per la casa

Non si registrano novità sostanziali nel dedalo delle detrazioni e deduzioni relative alla casa, da inserire (o da verificare) nel modello 730/2017.


Ma un pro memoria complessivo è utile, perché ormai sono tante le cose da non dimenticare, partendo dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 7/E. 

 

Partiamo con una visione dall’alto sui principali momenti della vita di una casa: acquisto, affitto, mutuo, ristrutturazione.

Comprare casa 

Una serie di particolari agevolazioni sono concesse (in alcuni casi per la prima volta, dato che sono state disposte con la legge di  Stabilità 2016) sull’acquisto.

- Le novità riguardano anzitutto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto al momento dell’opzione finale), derivanti da contratti di leasing su immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il bonus spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.
Poi, sempre al debutto, c’è la detrazione dall’Irpef del 50% dell'importo corrisposto per l’Iva pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B , cedute dalle imprese costruttrici. 

- Confermata, come da normativa, la detrazione sulle spese per acquisto o costruzione di immobili da dare in affitto a canone "concordato", quella relativa alla spese per l’intermediazione immobiliare (il 19% su un massimo di 1.000 euro) e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 

Affittare 

Numerosi, senza novità particolari, i bonus legati all’affitto. Vediamoli rapidamente:

- detraibilità del 19% dei canoni sostenute per la locazione di alloggi per studenti universitari per un importo non superiore a 2.633 euro;

- detraibilità dei canoni di locazione di alloggi destinati ad abitazione principale del contribuente inquilino: 300 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro; 150 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. Oltre non spetta nulla. Se l’alloggio è stato affittato a canone «concordato» gli importi aumentano, rispettivamente, a 495,80 euro e 247,90 euro;

- ai giovani spetta una detrazione forfetaria di 991,60 euro, purché il loro reddito non superi i 15.493,71 euro e per i primi tre anni del contratto. Per gli inquilini di alloggi sociali la detrazione è simile per importi e limiti di reddito;

- ai proprietari, infine, che non hanno percepito i canoni per morosità dell’inquilino, e purché sia stato convalidato lo sfratto, compete un credito d’imposta pari alle imposte pagate negli anni precedenti su questi canoni (da quando viene pronunciato lo sfratto le imposte non si pagano del tutto).

Il mutuo 

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 (criterio di cassa) in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. Si tratta di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (quella in cui si risiede: eccezioni sono previste per chi si trasferisce per lavoro o per ricoveri sanitari o per gli appartenenti a forze armate o di polizia) e, se stipulati prima del 1993, anche per le seconde case (ma ormai non ce ne sono quasi più).


Stessa agevolazione per i mutui (anche non ipotecari) contratti per ristrutturare o costruire l’abitazione principale: questo bonus si estende anche agli interventi semplice manutenzione e restauro se il mutuo era stato contratto nel 1997.
Infine, sono compresi mutui e prestiti agrari "di ogni specie".


In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta solo per la quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito più oneri accessori, calcolata in percentuale.


Di regola l’importo detraibile viene indicato dalla banca (o dalla cooperativa a proprietà indivisa) in una speciale comunicazione, ma le Entrate danno un elenco dettagliato degli "oneri accessori" che, oltre all’importo degli interessi, vanno considerati ai fini della detrazione: rivalutazione dei mutui in Ecu, oneri fiscali sull’atto di mutuo, provvigione per scarto rateizzato, spese di istruttoria e di perizia tecnica, spese notarili per il contratto di mutuo.


Sono invece esclusi le spese notarili per l’atto di compravendita (che è cosa diversa da quello per il mutuo), imposte varie sulla compravendita, gli interessi passivi magari legati all’acquisto (come un fido) ma che non siano per un mutuo precisamente finalizzato. In caso di contributi da Stato, enti pubblici o aziende la detrazione si opera sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati e il contributo erogato.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica 

Confermate tutte le detrazioni del 50% e del 65% rispettivamente per i lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico «qualificato» già previsti l’anno scorso. Le nuove super detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 valgono, invece, per le spese sostenute quest’anno e quindi andranno indicate nella dichiarazione da presentare nel 2018. 
Prosegue anche il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009.


Arredare

Ancora per la dichiarazione 2017 valgono le regole speciali per la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 per arredare la casa comprata nel 2015 o nel 2016 da giovani coppie nel 2016; confermata anche la detrazione per gli arredi e i grandi elettrodomestici in classe A acquistati nel 2016 in occasione di lavori di recupero edilizio effettuati a partire dal 2012.


Sorvegliare 

Quest’anno tutti coloro che hanno presentato l’istanza per il credito d’imposta relativo alle spese per impianti di videosorveglianza (non cumulabile con la detrazione del 50% assimilata agli interventi di recupero edilizio) hanno ottenuto il rimborso totale: le somme stanziate, infatti, hanno permesso di coprire al 100% le domande.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com

 

 

Compravendita di un immobile oggetto di detrazioni edilizie: i passi da compiere

L’anno scorso 8,2 milioni di contribuenti hanno usato la detrazione sul recupero edilizio nella dichiarazione dei redditi.


Basta questa cifra, ricavata dalle statistiche delle Finanze, a spiegare perché è importante sapere cosa succede quando si acquista una casa ristrutturata.

 

La possibilità di imbattersi in un venditore che sta sfruttando i bonus sui lavori è tutt’altro che remota. E il destino della detrazione andrebbe affrontato in anticipo per evitare brutte sorprese o discussioni.
La regola è dettata dall’articolo 16-bis del Tuir, norma-base della detrazione del 36% (maggiorata al 50% fino a fine 2017). Al comma 8 si dice che in caso di vendita dell’unità immobiliare "la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare". 


In generale, il fatto che il bonus segua la casa pone il venditore in una posizione di debolezza negoziale, perché deve esplicitare la presenza di un rimborso fiscale che la legge – in assenza di accordi diversi – attribuisce al compratore. E questo potrebbe dare agli acquirenti più attenti una leva da azionare nella trattativa, reclamando ad esempio una riduzione del prezzo. Il venditore, comunque, non è tenuto a specificare gli importi in ballo, né il numero di rate rimaste. 

I LAVORI E LE DETRAZIONI TRASFERIBILI

Le detrazioni trasferibili riguardano gli interventi agevolati dal 36-50% che il proprietario può eseguire nelle singole unità abitative (il comma 8 richiama le opere indicate al comma 1 dello stesso articolo 16-bis del Tuir): dalla manutenzione straordinaria, (come lo spostamento di una parete), fino alle opere per la prevenzione di atti illeciti (come l’installazione di inferriate), la costruzione di box auto pertinenziali e la bonifica dell’amianto.


La legge cita la vendita dell’unità "sulla quale sono stati realizzati gli interventi", ma nella lista dei lavori ammessi sono compresi gli interventi sulle parti comuni (alla lettera a) del comma 1). Si deve ritenere, quindi, che chi compra un appartamento – salvo diverso accordo con il venditore – acquisisca anche le rate residue della detrazione per lavori condominiali. In questo caso, sarà l’amministratore di condominio a dover dare al compratore una copia della certificazione per i lavori che aveva rilasciato a suo tempo al venditore.


In virtù del rimando generale al 36%, tutte le regole viste fin qui si applicano anche alla detrazione sulla riqualificazione energetica del 55%, ora al 65%, aumentabile fino al 75% per lavori ad alta efficienza (circolare 19/E, par. 1.7). Non si trasferisce, invece, il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinato ai lavori.
Le Entrate l’hanno detto rispondendo a un quesito che riguardava il decesso del beneficiario e il trasferimento dell’immobile mortis causa (circolare 17/E/2015, par. 4.6) . Secondo l’Ance, però, la motivazione vale anche per la cessione per atto tra vivi: il motivo per cui il bonus mobili non si trasferisce, infatti, è che l’articolo 16-bis riguarda solo le agevolazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.

LE CESSIONI

L’espressione "vendita" non va presa alla lettera. Il trasferimento dei bonus si applica a tutte le ipotesi di cessione, comprese quindi le permute e le donazioni (circolare 57/1998 delle Finanze).
Se invece viene venduta solo una quota della proprietà, o la nuda proprietà, la detrazione resta al venditore (circolare 24/E/2004), a meno che la quota ceduta non ricomponga la piena proprietà in capo all’acquirente: in quest’ultimo caso l’operazione è assimilata alla cessione vera e propria.

I DOCUMENTI CHE VANNO CONSEGNATI A CHI COMPRA

Anche se la legge parla di "accordo", il fisco vuole che l’intesa sulle rate residue di detrazione sia scritta nel rogito. Lo si comprende dalla circolare 19/E/2012 (par. 1.8) e dalla guida "Ristrutturazioni edilizie" dell’Agenzia, che richiede "specifiche indicazioni nell’atto di compravendita". Così, ad esempio, se ci fosse un accordo nel compromesso che per una svista non viene “ripetuto” nel rogito, la detrazione passerebbe al compratore.


Né la normativa, né l’Agenzia richiedono formule particolari, sarà quindi il notaio a valutare la dicitura più appropriata.
L’eventuale intesa tra le parti ha anche delle ricadute a livello documentale. Infatti, quando il bonus transita all’acquirente, il venditore è tenuto a consegnargli le ricevute dei bonifici, le fatture, gli eventuali titoli abilitativi e gli altri documenti che dovranno essere mostrati alle Entrate in caso di controllo, come ad esempio gli allegati tramessi all’Enea per gli interventi agevolati dall’ecobonus.


Si tratta di un punto molto delicato: è evidente che il venditore potrebbe non aver voglia di collaborare, se non conosce la legge e dopo il rogito si accorge di aver perso la detrazione. E a quel punto l’acquirente dovrebbe iniziare una discussione e forse un contenzioso in sede civile. Ragion per cui è bene pattuire la consegna dei documenti al rogito.
Un altro punto delicato è la possibilità di rettificare in seguito l’atto d’acquisto con l’intervento del notaio: operazione teoricamente fattibile con l’ok dell’acquirente, perché dopotutto cambia solo la spettanza del bonus e non vengono violati i princìpi fissati dallo Statuto del contribuente, ma sull’ammissibilità della quale non ci sono prese di posizione dell’Agenzia.

Il DOVERE DELL'AGENTE IMMOBILIARE E' DI AVVISARE CHI VENDE

Il passaggio del bonus edilizio da venditore ad acquirente può facilitare la trattativa di compravendita immobiliare, rendendo l’immobile più interessante agli occhi di chi cerca casa. Eppure chi vende spesso è disinformato e, se in ballo ci sono detrazioni importanti, difficilmente è disposto a cederle dopo aver investito.
Il più delle volte la normativa non è conosciuta dalle parti, tanto che in alcuni casi il venditore rischia di perdere l’agevolazione senza saperlo.


"Quando ci affidano un incarico – afferma Marco Anzini, team manager per il Nord Est di Tecnocasa – noi avvisiamo sempre il venditore, anche se poi in pochi di fatto chiedono di esplicitarlo nel rogito". Veniamo da periodi di mercato molto difficili, tanto che pur di vendere ora “si è disposti a tutto”. "Gli incentivi – aggiunge Anzini - possono essere usati per fare gola e invogliare gli acquirenti che, non solo oggi comprano a un prezzo migliore, ma con i bonus inoltre si portano a casa un immobile più interessante".


Durante le trattative per la vendita di unità su cui è “attivo” un bonus edilizio (o più di uno) a fare la differenza è l’importo della detrazione ancora da incassare. Nonostante, infatti, l’immobile acquisti valore se corredato di bonus, non tutti i proprietari sono disponibili a cedere i benefici dopo aver sostenuto investimenti ingenti. In particolare se l’intervento è stato fatto da poco e, quindi, sono ancora tante le quote da portare in dichiarazione dei redditi. "Di solito, anche per un fattore psicologico, il proprietario tende a tenere per sè l’agevolazione", afferma Fabrizio Segalerba, agente immobiliare Fiaip di Genova. "In questi casi – aggiunge – è bene chiarire le cose fin dalla proposta di acquisto, per evitare fraintendimenti poi".


La chiarezza è ancor più fondamentale quando all’unità immobiliare sono legati bonus edilizi per lavori condominiali sostenuti (o deliberati) dal venditore: il solo saldo delle spese condominiali è sempre stato un elemento cruciale delle trattative e ora il nodo dell’eredità fiscale delle detrazioni rende ancora più urgente la collaborazione tra agenti immobiliari e amministratori di condominio. Sono questi ultimi, infatti, a dover fornire prontamente tutta la documentazione alle parti, per valutare al meglio l’accordo. 


"Per non scendere troppo con i ribassi sul prezzo – spiega Segalerba della Fiaip di Genova – alcuni venditori sono disposti a lasciare la detrazione legata ai lavori condominiali. Ad esempio, l’installazione delle termovavole. Un po’ meno quando sono stati rifatti il tetto o le facciate, e quindi gli importi sono più elevati". 


Dall’altra parte, accade sempre più spesso che gli acquirenti interessati alle nuove costruzioni chiedano informazioni sulle agevolazioni fiscali: sul mercato non mancano i costruttori che usano come leva pubblicitaria la vendita con il bonus a favore dell’acquirente.


Come in tutte le trattative di natura negoziale, avere più opzioni di scelta aiuta a trovare un accordo e, quindi, a favorire il mercato immobiliare. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Danni all'edificio dopo ristrutturazione: impresa responsabile per 10 anni

L’appaltatore è sempre responsabile per dieci anni dei difetti dell’opera, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche nelle ristrutturazioni.


È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione, che con la sentenza 7756/2016 ha spiegato che l’articolo 1669 del Codice Civile si applica a tutti gli interventi che influiscono sul normale godimento dei beni.

 

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, tutti i condòmini avevano fatto causa alla società venditrice e all’impresa che, su incarico della società, aveva effettuato gli interventi di ristrutturazione. Secondo i ricorrenti, dopo i lavori erano emersi dei danni, come la presenza di un quadro fessurativo sulle pareti interne ed esterne del fabbricato, che testimoniavano una condizione di degrado, e lo scollamento di quasi tutte le mattonelle del pavimento.
 

Impresa responsabile per dieci anni

In primo grado, i giudici avevano dato ragione ai condòmini sulla base dell’articolo 1669 del Codice Civile. L’articolo del Codice prevede che se l’opera, realizzata su edifici o altri immobili destinati alla lunga durata, rovina o causa difetti all’immobile, l’appaltatore, cioè l’impresa che ha realizzato i lavori, è responsabile nei confronti dei committenti. L’impresa risponde dei danni se questi si verificano entro dieci anni dalla fine dei lavori e se i committenti hanno denunciato i danni entro un anno dalla loro scoperta.

In appello, però, il giudice aveva affermato che l’articolo 1669 potesse essere applicato solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni.
 

Responsabilità per dieci anni anche nelle ristrutturazioni

La situazione è stata ribaltata dalla Cassazione. I giudici hanno ribadito che l’impresa è responsabile non solo in caso di lavori ex novo, ma anche per le opere di ristrutturazione.
Come si legge nella sentenza, anche le opere più limitate, come le riparazioni, le ristrutturazioni e i restauri, possono rovinare o mettere in pericolo l’immobile.


I giudici hanno spiegato che per gravi difetti devono intendersi quelli riguardanti le parti essenziali degli immobili che garantiscono la stabilità e la conservazione. Tra questi rientrano i vizi della pavimentazione, delle scale, delle recinzioni, degli impianti e l’umidità.
L’impresa che aveva realizzato i lavori è stata quindi condannata al risarcimento e alla riparazione dei danni causati.


Fonte articolo: Edilportale.com

Acquistare casa e risparmiare? L'elenco dei bonus e delle detrazioni possibili


Il supermarket degli sconti fiscali per chi vuole comprare casa non chiude mai. Anzi, si arricchisce sempre di nuove proposte.


Se mai, si può discutere sulla convenienza di tante misure e sulla loro efficacia nel rilanciare un mercato in fragile ripartenza, che ha chiuso il 2016 con 528mila compravendite residenziali, ancora il 39% sotto i massimi del 2006.

Numerose sono le possibilità offerte dalla legge a favore delle coppie o dei single che intendono acquistare un appartamento in condominio, una villetta o una bifamiliare.
Chi è alla ricerca di un buon affare deve valutare bene come comprare casa con i benefici fiscali, eventualmente facendosi assistere da un commercialista o un esperto fiscalista. 

Bonus prima casa

I dati di Scenari Immobiliari dimostrano che la tassazione ridotta per chi acquista un immobile come “prima casa” è ancora l’agevolazione più usata, con un trend in aumento: la sua incidenza è cresciuta dal 61,8% del 2006 all’80% delle compravendite residenziali avvenute l’anno scorso. 
Cerchiamo di capire cos’è e come funziona il bonus prima casa.

L’acquisto come “prima casa” permette di pagare imposte ridotte:

  • - se si compra da un privato, l’imposta di registro è pari al 2% (anziché al 9%) sul valore catastale;
  • - se si compra da un costruttore (ossia un’impresa con vendita soggetta a Iva), l’Iva è pari al 4% (anziché al 10% o al 22% per immobili di lusso).

Per avere il bonus prima casa è necessario:

  • - che l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia quelle relative ad immobili di lusso;
  • - che la casa oggetto di acquisto sia situata nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza (egli però ve la può spostare anche entro 18 mesi dalla data del rogito);
  • - che il contribuente non abbia la proprietà (esclusiva o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
  • - che il contribuente non sia proprietario (neanche per quote, anche in regime di comunione legale), di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà), ovunque essa sia situata sul territorio nazionale ed acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Tuttavia, se così dovesse essere (ossia il contribuente dovesse avere la titolarità di un’altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”) è possibile compiere comunque un nuovo acquisto con il bonus fiscale, purché la casa già posseduta venga ceduta (venduta o donata) entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Bonus ristrutturazioni

Restano sempre validi gli incentivi fiscali per chi ristruttura l’appartamento. La materia è estremamente variegata. In generale ricordiamo che l’ultima Legge di bilancio 2017 ha confermato che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al 50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 euro.

Detrazione dell’Iva

Per le case con classe energetica A o B, per gli acquisti durante tutto il 2017 è possibile ottenere una detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto e va divisa in dieci rate, a partire dall’anno del rogito.

La detrazione si può sommare al bonus prima casa. Così, ad esempio, sull’acquisto di una prima casa dal costruttore pagata 250mila euro, si deve versare Iva pari a 10mila euro. Su questi 10mila euro, si può ottenere la detrazione del 50% ossia pari a 5mila euro in 10 anni (ossia 500 euro l’anno). La prima rata, da 500 euro, si sconta dall’Irpef nella dichiarazione reddituale presentata nel 2018.

"È uno sconto che riequilibra in parte una grossa disparità di trattamento fiscale – spiega l'Ance –. Nelle vendite tra privati il registro è al 2% sul valore catastale, mentre i nostri immobili, che oltretutto hanno subìto una minore riduzione delle quotazioni, scontano l’Iva al 4% sul prezzo".

DETRAZIONE PER L’AGENZIA IMMOBILIARE

Chi acquista casa tramite agenzia immobiliare, può ottenere una detrazione del 19% sulla provvigione da pagare all’agente. Il limite di spesa agevolabile è però solo di 1.000 euro e, pertanto, la detrazione massima è di 190 euro.

Per chi compra e affitta

Chi intende acquistare una casa nuova o integralmente ristrutturata e affittarla a un canone non superiore a quello concordato per almeno otto anni ha diritto a una deduzione Irpef pari al 20% sul prezzo (o costo) fino a 300mila euro (utilizzabile anche per la costruzione).
La casa dev’essere in classe energetica A o B. La deduzione si recupera in otto anni e non si può cumulare con i bonus ristrutturazione.

Interessi sul mutuo

A chi paga un mutuo sull’acquisto della casa (deve trattarsi di abitazione principale, ossia destinata a residenza del nucleo familiare) spetta una detrazione Irpef del 19% sugli interessi. La spesa massima detraibile è di 4.000 euro.

Il bonus spetta a patto che l’alloggio sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto avvenga nell’anno precedente o seguente al mutuo.

CASA RISTRUTTURATA

Chi acquista un appartamento in un edificio interamente ristrutturato e lo fa entro 18 mesi dalla fine dei lavori, ha diritto a una detrazione sul 50% che si applica a forfait sul 25% del prezzo di acquisto su un importo massimo di 96mila euro fino al 31 dicembre (dal 2018 torna il 36% su 48mila euro).

Box auto

Per chi costruisce autorimesse o posti auto pertinenziali c’è una detrazione pari al 50% su 96.000 euro fino al 31 dicembre 2017.

Possono avere la detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

Per chi ha poca liquidità

Chi ha poca liquidità può decidere di comprare casa attraverso il leasing immobiliare o il rent to buy: due formule che, però, richiedono sempre l’intervento di un soggetto terzo. In particolare:

  • - il leasing immobiliare (o locazione finanziaria) prevede che una banca o un’altra società acquisti la casa a cui il privato è interessato, offrendogliela poi in godimento, dietro pagamento di un fitto periodico, a un valore superiore a quello di mercato. In pratica, una specie di affitto. Alla scadenza del contratto, però, l’utilizzatore può scegliere se acquistare definitivamente l’immobile, prorogare il leasing, oppure recedere dal contratto.
    Al momento, però, le banche che propongono questa formula sono solo sei, e a frenarne il decollo c’è anche la concorrenza dei mutui, con tassi vicini ai minimi storici ed erogazioni che Nomisma prevede al livello record di 52,1 miliardi quest’anno.;

  • - con il rent to buy, un soggetto affitta una casa imputando parte del canone al prezzo del futuro acquisto. Poi – dopo un massimo 10 anni – può acquistare il bene, detraendo dal prezzo la parte dei canoni pagati “in conto prezzo”. In pratica, la concessione del godimento di un immobile (rent) è immediata: il conduttore ha diritto ad acquistarlo (buy) entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. 


Fonti articolo: Laleggepertutti.itIlSole24ore.com

Detrazione Irpef anche per chi acquista casa in edifici ristrutturati

Con l’articolo 9 della legge 448/2001, è stata introdotta un’altra agevolazione (attualmente contenuta nel terzo comma del citato articolo 16-bis) viene sostanzialmente disposto che l’acquirente o l’assegnatario nel caso di cooperative edilizie, di una singola unità immobiliare, che sia collocata all’interno di un fabbricato che è stato interamente assoggettato a interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie, che pongono in essere la vendita, può usufruire di una detrazione d’imposta.

LE CONDIZIONI

La norma però pone dei precisi limiti nonché delle condizioni, affinché il cessionario possa usufruire della detrazione in commento. Innanzitutto è fondamentale che si sia in presenza di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, ulteriore condizione, a cedere o assegnare le singole unità immobiliari, di civile abitazione, facenti parte del fabbricato in questione, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori stessi.


L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta che la norma indica nel 36%, percentuale a regime, ma che, a partire da giugno 2012, è stata posta al 50 per cento. Anche l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato aumentato e portato a 96mila euro, rispetto a quello a regime che si attesta ad 48mila euro, con riferimento alla singola unità immobiliare.Godono del potenziamento della detrazione quei soggetti passivi Irpef che hanno sostenuto o sosterranno le spese nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.


L’ammontare della detrazione spettante in capo all’acquirente o all’assegnatario, non va, però, commisurata all’importo delle spese che sono state sostenute per l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare o, ancora, alla spesa sostenuta all’impresa o dalla cooperativa per gli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. La norma assume, per evitare problemi di quantificazione dell’incentivo, in misura forfetaria, pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, l’importo su cui calcolare la detrazione stessa. Resta fermo che il 25% del prezzo non potrà mai superare l’importo di spesa massima stabilita dalla norma che fino al 31 dicembre 2017 si attesta a 96mila euro.


Significa che attualmente il prezzo massimo d’acquisto su cui si può beneficiare dell’intero 25%, è di 384mila euro. il 25% di tale somma dà il risultato di 96mila euro. Come chiarito dalla circolare 24/E/2004, il prezzo su cui calcolare la detrazione (50% sul 25% del prezzo indicato in atto) "comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, onere che contribuisce a determinare la spese complessiva".


Sul fronte del godimento della detrazione, essa deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (oggi 96mila euro) va riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti cessionari o assegnatari della medesima unità immobiliare.


Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, vale la pena ricordare che se con un unico atto un singolo soggetto acquista due unità immobiliari ristrutturate, il limite massimo di spesa, di cui si è detto, va riferito ad ognuno ognuno dei due fabbricati.
In presenza di due soggetti che acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione del 50%, calcolata sul 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita, deve essere ripartita in base al costo di acquisto sostenuto, ma entro il limite complessivo massimo di 96mila euro.


GLI ADEMPIMENTI 

Sul fronte adempimenti, non è necessario né effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, né conservare tutta quella documentazione che, invece, è obbligatoria in presenza di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma dell’articolo 16-bis, del Dpr 917/86. Essendo, infatti, l’atto di compravendita soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio ne disporrà di una copia e, pertanto, avrà già a disposizione il documento necessario e sufficiente al fine di verificare la spettanza, o meno, dell’agevolazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Nuova guida dell'Entrate sulle detrazioni 2017

La Guida illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di Bilancio 2017.


Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

NOVITA' SUI DOCUMENTI

La nuova Guida riporta anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente:
– quelle sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016);

– quelle riguardanti il pagamento con bonifico: sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017).


LE DETRAZIONI SULLA CASA

Come sappiamo, la Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.


Prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici utili arredare un immobile soggetto a intervento di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 50% vale quindi anche per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Però, per gli acquisti effettuati nel 2017, la detrazione potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.


Tra i contenuti della guida, anche il nuovo Bonus 50% (Sismabonus), introdotto per il periodo tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo di 96mila euro per unità immobiliare, per ogni anno.


La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se il passaggio è a due classi di rischio inferiori.
Tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.


Fonti articolo: 1. Ediltecnico.it, 2. Idealista.it

 

Ristrutturare casa ne aumenta il valore medio del 10,7%

A gennaio 2017 il 13,4% dei cittadini ha dichiarato di essere intenzionato ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell’abitazione nei successivi dodici mesi.


Il 3,3% lo ritiene certo ed il 10,1% lo ritiene probabile: correggendo quest’ultima quota del campione con una probabilità del 50%, si stima che l’8,4% dei consumatori è orientata ad effettuare manutenzione straordinaria dell’abitazione.

 

Nei primi undici mesi del 2016 la spesa sostenuta da incentivi per le ristrutturazioni è cresciuta del 13,9%, dopo la flessione osservata nello stesso periodo del 2015 (-14,0%). Sulla base di questo trend, si stima per il 2016 una spesa incentivata pari a 28.207 milioni di euro con un aumento di 3.439 milioni rispetto al 2015.


Sulla domanda nelle costruzioni stanno agendo positivamente le politiche di incentivazione degli interventi per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico che - anche grazie all’azione di Confartigianato - sono state recentemente confermate e prorogate dalla Legge di Bilancio 2017.
I dati arrivano da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, che ha analizzato l’andamento del settore delle costruzioni nel 2016, anno di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici.

I trend del settore delle costruzioni

Prosegue la risalita della fiducia delle imprese di costruzione: a febbraio 2017 l’indice di fiducia è invariato rispetto al mese precedente e superiore del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2016. Tuttavia, la produzione registra ancora una flessione, seppur limitata: -0,3% al netto degli effetti di calendario, pur segnando il migliore risultato dal 2007.


Già oggi il 19% delle compravendite (con punte del 25% a Napoli) riguarda case da ristrutturare. Il numero aumenta esponenzialmente se si considerano anche le unità immobiliari abitate dello stock che avrebbero ugualmente bisogno di manutenzione straordinaria, per un investimento stimato in 50 miliardi di euro.
 
È quanto emerge dal primo "Rapporto sul recupero edilizio in Italia", presentato ieri a Milano da Scenari Immobiliari e realizzato in collaborazione con Paspartu Italy. “Il recupero del patrimonio residenziale è il futuro dell’edilizia italiana e del mercato immobiliare”, ha dichiarato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, in apertura del convegno.

I vantaggi della ristrutturazione edilizia

Recuperare il patrimonio immobiliare comporta un miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti, risparmi energetici e anche bellezza della casa. Ma è anche un investimento. Una casa più bella e più funzionale vale di più, e per una società di proprietari come quella italiana, aumentare il valore di un immobile è una mossa strategica significativa.


Ciò che non può mancare è l’efficientamento della parte impiantistica, che deve essere a norma e tecnologicamente evoluta al massimo delle possibilità. Di uguale importanza è la sicurezza dell’immobile, munito di allarme, specie nelle grandi città, la predisposizione per l’installazione di climatizzatori d’aria e una connessione wi-fi, così che anche il confort non venga da meno.


Il rapporto presenta un capitolo dedicato proprio al plusvalore ottenibile dalla ristrutturazione. Si parte dai quartieri semicentrali delle principali città italiane dove il mercato risulta più dinamico, prendendo come standard un appartamento di 60 mq secondo i prezzi rilevati a febbraio 2017. Sono contrapposte due tipologie di immobili: quello da ristrutturare e quello ristrutturato di qualità assimilabile al nuovo.


Gli interventi stimati riguardano operazioni di demolizione, rimozione e costruzione dei tramezzi, intonaci e rasature, pavimenti e rivestimenti, opere da imbianchino, opere da idraulico, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, assistenze murarie, condizionamento dell’aria, infissi e fornitura materiali. 
Si calcola che il plusvalore (cioè l’incremento percentuale del valore di un’abitazione compresi i costi di ristrutturazione) può raggiungere anche il 35% del prezzo dell’immobile in determinate zone.
 

Il plusvalore generato da una ristrutturazione

La media dei 104 capoluoghi di provincia italiani, considerati nella loro fascia semicentrale, registra un plusvalore del 10,7% e un guadagno netto di 14mila euro, considerando un costo di ristrutturazione medio di 31mila euro e uno sconto del 31%. In questo modo il prezzo medio di un’abitazione da ristrutturare si attesta su 100mila euro, mentre quello di una ristrutturata registra un valore di 145mila euro.


Nella top ten dei capoluoghi italiani per il plusvalore ottenuto al termine del processo di ristrutturazione di un immobile si collocano Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Bari, Milano, Bologna, Brescia, Catania e Genova, con valori che vanno dal 20% di Roma al 12% circa di Genova.


Il guadagno medio in euro a Roma si attesta a 71mila euro. A Venezia il guadagno è di 50mila euro e il plusvalore del 18%: qui un appartamento da ristrutturare vale 220mila euro, mentre uno ristrutturato ne costa oltre 304mila. Napoli registra 144mila euro come prezzo medio per un immobile da ristrutturare, con una spesa per i lavori di 30mila euro, generando un plusvalore del 17,8% rispetto al prezzo finale, con un guadagno di 31mila euro sul prezzo di un appartamento già ristrutturato.
A Milano si guadagnano 44mila euro dall’acquisto di una casa da ristrutturare con le successive spese di riammodernamento, cioè circa il 17% di 257mila euro di spesa totali per un investimento del genere. Rispetto al ristrutturato, che costa in media 300mila euro, infatti, si ottiene uno sconto del 27% circa, se si preferisce un immobile da riqualificare e, anche se vanno aggiunti i costi dei lavori, il grado di personalizzazione finale apporta un valore aggiunto. A Firenze, come a Venezia, il costo medio di ristrutturazione è pari a 34mila euro, ma qui un appartamento da ristrutturare è scontato del 28%, un punto in più rispetto al capoluogo veneto.
 

Chi ha ristrutturato nel 2016 con i bonus fiscali

Le domande presentate nel 2016 per lo sfruttamento delle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia si attestano a circa 1,4 milioni, mentre quelle per la riqualificazione energetica risultano essere oltre 300mila.
 A scegliere la soluzione della ristrutturazione edilizia sono soprattutto gli under35, per oltre il 30% del totale d’interventi, mentre l’età media sale in maniera inversamente proporzionale al numero di ristrutturazioni richieste.
Tra i principali capoluoghi in Italia, Napoli è la città con il maggior numero di immobili in vendita che necessitano interventi di ristrutturazione, seguita da Roma, Milano e Torino.
 

Il nuovo Codice Appalti ha rallentato la produzione edilizia

Con elevata probabilità il trend della produzione dell’edilizia si sarebbe collocato in territorio positivo se non si fossero registrate le incertezze e rallentamenti nelle procedure derivanti dalla adozione dal 19 aprile del 2016 del nuovo Codice degli appalti.
L’analisi dei report dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) evidenzia che tra il 19 aprile ed il 30 giugno 2016 gli appalti di lavori pubblici hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2015, un calo del 52,5% in termini di numerosità e del 61,8% in termini di importo.


Nel periodo antecedente l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti (1 gennaio 2016-18 aprile 2016) il calo era del 33% e questo intensificarsi della flessione, in gran parte riconducibile a problemi applicativi della normativa, vale 1.128 milioni di euro di minori lavori pubblici in appalto in soli 72 giorni.
 

Il decreto correttivo al Codice Appalti

Sono in cantiere modifiche al Codice: recentemente l’ANAC ha segnalato a Governo e Parlamento modifiche condivise e promosse anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia in merito agli organismi di attestazione, al rating di impresa ed al rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte.
 
Le complessità della nuova normativa si inserisce in un contesto in cui è evidente che “….la struttura della domanda non sia particolarmente favorevole alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al mercato degli appalti pubblici” (Relazione annuale ANAC, pag. 171).


Fonte articolo: 1. Edilportale.com, 2. Edilportale.com

È il momento giusto per ristrutturare casa

All'85% di detrazione fiscale non eravamo mai arrivati. Eppure, con la legge di Bilancio 2017, e sino a tutto il 2021, per gli interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali si può arrivare, a certe condizioni, a scontare dall'Irpef (in dieci anni) questa quota veramente incentivante della spesa sostenuta.


Allargato anche il vantaggio fiscale per la riqualificazione energetica, che può arrivare al 75%, sempre in condominio.

Confermate, poi, le detrazioni del 50% e del 65% (ma solo per le spese effettuate nel 2017) per il recupero edilizio, il risparmio energetico effettuati sulle singole unità immobiliari e il “bonus mobili”.


Insomma, sconti fiscali elevati, distribuiti dalla muratura agli impianti passando per la riqualificazione energetica e l'arredamento, pur di convincere gli italiani a ristrutturare casa. È il momento giusto per mettere in pista i lavori di recupero: ristrutturare, sostituire gli impianti, mettere in sicurezza la casa, realizzare gli interventi antisismici, spostare pareti e abbatterne altre.
O riqualificare l'appartamento o anche l'intero edificio condominiale in chiave ambientale, di risparmio energetico e di sicurezza sismica, migliorando la qualità della vita a costi ragionevoli.


Se poi aggiungiamo la possibilità offerta da alcune imprese e banche di finanziare le operazioni (soprattutto quelle per il risparmio energetico) a tasso zero e rateizzazione in linea con la scansione decennale dei pagamenti, ci si rende conto che le possibilità sono davvero tante. Senza dimenticare gli incentivi per gli acquisti previsti per case ristrutturate dall'impresa che ha effettuato i lavori, abitazioni in classe energetica A o B, compravendite con leasing immobiliare da parte di giovani e box pertinenziali di nuova costruzione.


Il tema della casa resta centrale in un Paese in cui la proprietà immobiliare, secondo i dati di Eurostat e agenzia delle entrate, poco meno dell'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, contro una media Ue ferma intorno al 70 per cento. E la domanda immobiliare resta alta nonostante la crisi; e, anzi, dopo lo stop dovuto al necessario livellamento dei prezzi, ora le compravendite sono ripartite favorite proprio dalla “correzione” delle quotazioni.


Ma il mercato immobiliare è sostenuto anche dalle agevolazioni fiscali che continuano ad assistere chi compra casa e che sono oggetto di approfondimento nelle pagine che seguono dedicate proprio al complesso meccanismo dei bonus che assistono sia le opere edili straordinarie sia quelle legate all'antisismica così come l'acquisto di mobili e arredi.


Fonte articolo: IlSole24Ore

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy