Con le pompe di calore il risparmio in bolletta è assicurato

Il 1° gennaio 2017 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha concluso il livellamento degli oneri di rete del sistema elettrico.


La riforma delle tariffe elettriche per gli utenti domestici è quindi entrata nel vivo e da quest’anno, per i servizi di rete, è stata eliminata ogni progressività e soppresso ogni sussidio incrociato tra clienti domestici.


Questo comporterà un sensibile risparmio per tutti gli utenti domestici con consumi elettrici superiori a 2.700 kWh annui.

“Come Associazione – dichiara Fernando Pettorossi, Capo Gruppo italiano Pompe di Calore di Assoclima – non possiamo che essere soddisfatti di questa riforma. L’impegno che abbiamo profuso in questi anni per eliminare la stortura delle tariffazioni a scaglioni crescenti ed evitare che il vettore energetico elettrico venisse penalizzato da un sistema tariffario risalente al 1973, che limitava fortemente l’utilizzo delle pompe di calore, ha finalmente portato a risultati concreti. Chi ha creduto nella tecnologia delle pompe di calore per il riscaldamento delle proprie abitazioni e ha fatto richiesta già dal 2014 della tariffa D1 è stato premiato, perché si è visto anticipare di un anno i vantaggi economici derivanti dalla riforma tariffaria che, ricordiamo, sarà a regime per tutti gli utenti domestici dal 1° gennaio 2018.

In ogni caso, già oggi le tariffe elettriche per la maggior parte dei clienti domestici sono più basse che in passato. Abbiamo calcolato che per un consumo medio di 6000 kWh annui e un impegno di potenza di 6 kW, il costo dell’energia elettrica è passato da 32 centesimi al kWh a 18 centesimi, comprensivi di IVA, per gli utenti che avevano fatto richiesta della D1 e a 22 centesimi per tutti gli altri. Abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo dei 18 centesimi che ci eravamo prefissi all’inizio, e il processo di riforma non è ancora terminato. Come Assoclima proseguiremo la nostra attività di collaborazione con l’Autorità per l’energia nell’ottica di un ulteriore miglioramento”.


Per compensare gli eventuali aumenti della bolletta elettrica per gli utenti con consumi annui inferiori a 2.700 kWh, dal 1° gennaio 2017 è stato aumentato il bonus elettricità per le famiglie a basso reddito, un’agevolazione sulla bolletta annuale introdotta dal Governo e resa operativa dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni per assicurare un risparmio alle famiglie in condizione di disagio economico.


Il bonus passa dal 20% della spesa media netta al 30% della spesa media lorda annua, ovvero a un valore di sconto che va da 112 a 165 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. La riduzione al netto delle tasse è mediamente del 32%.

A DICEMBRE 2016 CIRCA 16.000 GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE CHE USUFRUIVANO DELLA TARIFFA D1

“In base a dati recenti – conclude Pettorossi – risulta che a dicembre 2016 erano circa 16.000 gli impianti di riscaldamento a pompa di calore che usufruivano della tariffa D1, tre quarti dei quali installati proprio tra il 2014 e il 2016, durante la fase di sperimentazione. Dati considerati positivi non solo da Assoclima: abbiamo infatti saputo che a livello parlamentare è stato presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede un’ulteriore proroga della D1, sulla quale non avremmo nulla in contrario, in attesa che vada a regime la riforma delle tariffe elettriche.

Altro dato interessante è che circa il 60% di coloro che hanno installato pompe di calore e chiesto la D1 hanno contemporaneamente installato anche un sistema fotovoltaico. Da un’analisi è emerso che, nonostante non ci siano più incentivazioni, un impianto fotovoltaico con scambio sul posto e sistema di riscaldamento elettrico a pompa di calore si ammortizza in 4-5 anni. E intanto le rinnovabili termiche ed elettriche aumentano, con effetti positivi per la comunità e il Pianeta”.


Fonte articolo: Casaeclima.com

 

 

Il distacco dall’impianto termico esonera dai contabilizzatori?


Il decreto milleproroghe (244/2016) ha prorogato al 30 giugno 2017 l’installazione nel condominio di sistemi di contabilizzazione del calore in ossequio alla normativa europea, la direttiva 2012/27/Ue, alla norma tecnica Uni 10200 ed alle leggi regionali.


Tuttavia il quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se un condòmino possa non aderire a tale obbligo mediante il distacco dall’impianto termico comune, a prescindere dalle sanzioni amministrative previste in caso di mancata adozione dei sistemi. 

In tale materia è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 23756/2016,. La Cassazione ha affermato che per costante sua giurisprudenza il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune.


Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall’obbligo delle spese occorrenti per il suo uso , se il contrario non risulta dal regolamento condominiale.


È quindi lecita la delibera condominiale che ponga a carico anche dei condòmini che sia siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in quanto "l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare".


La Corte afferma che al fine di consentire il distacco "occorre verificare se, con gli stessi periodi di accensione tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco, e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda". Quindi la Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condòmino che si è munito di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazione rilasciata da un tecnico specializzato, priva di adeguata prova dell’inesistenza dello squilibrio termico con i restanti appartamenti.


Pertanto i condòmini “dissenzienti ed autonomi” devono provare l’assenza di squilibrio termico conseguente al distacco dei loro impianti, e comunque non sono esonerati dal concorso alle spese per consentire l’adeguamento dell’impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma tecnica Uni 10200.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Installazione contabilizzatori di calore rinviata al 2017

Era molto attesa e alla fine è arrivata. Sul fotofinish, il consiglio dei Ministri ha deciso la proroga di sei mesi, a giungo 2017, del termine ultimo per l’installazione delle valvole termostatiche (sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore).


Per la gran parte dei condomini italiani significa un bel sospiro di sollievo.

L’installazione obbligatoria del sistema di controllo dei consumi attraverso valvole termostatiche è stata oggetto del decreto milleproroghe appena approvato. I lavori, complessi e in molti casi anche parecchio salati e difficili da decifrare, andavano fatti entro la fine di quest’anno, pena pesanti sanzioni (da 500 euro per appartamento). In realtà la data ultima per mettersi in regola era ottobre, mese in cui partono effettivamente gli impianti di riscaldamento nei condomini. Moltissime famiglie si erano ritrovate solo negli ultimi mesi dell’anno a capire che lavori fare e quali spese affrontare. Questo anche per una carenza di informazioni sulla materia che è molto complessa, tra il giuridico e il tecnico.


Anche per questo negli ultimi mesi e giorni si erano ripetuti gli appelli. Confedilizia, per esempio, aveva reiterando proprio qualche giorno fa un’azione svolta nei confronti del precedente Governo. Aveva scritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per segnalare che in molti edifici non è stato possibile adempiere a quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e dell’impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le innumerevoli richieste.


"I tempi tecnici sono troppo brevi e ci sembra inopportuno richiedere ulteriori sacrifici ai cittadini in uno spazio temporale, entro il 31 dicembre, così ristretto" aveva detto proprio ieri anche l’Anaci, l’Associazione Nazionale degli Amministratori condominiali Italiani.


PRIMA DEL DECRETO MILLEPROROGHE 

Le valvole termostatiche sono dispositivi che permettono di controllare i consumi all’interno dei condomini che hanno ancora il riscaldamento centralizzato.
Secondo quanto previsto dalla normativa sino a ieri in vigore, le valvole sarebbero dovute essere installate da ogni condomino su ciascun termosifone del proprio appartamento, al fine di consentire la contabilizzazione degli specifici consumi di riscaldamento e acqua calda. La scadenza dell’adempimento era fissata nel prossimo 31 dicembre 2016. Questa scadenza è stata oggetto del cosiddetto decreto milleproroghe.

cosa prevede il decreto milleproroghe

La nuova scadenza fissata dal decreto milleproroghe per l’installazione obbligatoria dei contabilizzatori di calore è il prossimo 30 giugno 2017. Gli inquilini appartenenti a condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, avranno dunque più tempo per adeguarsi.


La spesa media prevista per l’installazione delle valvole può oscillare tra gli 80 e i 100 euro a radiatore ma, come spesso accade, l’obbligo ministeriale ha fatto aumentare la domanda e di conseguenza levitare i prezzi corrispondenti. Il nostro consiglio è dunque di vagliare quanti più preventivi possibili.


Fonti articolo: Ilsecoloxix.itLaleggepertutti.it

Come risparmiare sul riscaldamento? Il decalogo dell'Enea

Poche regole semplici per risparmiare soldi e salute: l’Enea ha preparato un decalogo per accompagnare l’accensione dei termosifoni nei 4.300 comuni della zona climatica e, quella dell’Alta Italia. 


La regola numero 1 dell’Enea riguarda la sicurezza, dato che ogni anno centinaia di italiani muoiono a causa del monossido di carbonio.

 

La manutenzione corretta degli impianti è fondamentale per consumare e inquinare meno, per evitare sanzioni e soprattutto per evitare rischi alla salute. Secondo l’Osservatorio ProntoPro.it la spesa media nazionale per la revisione e la manutenzione della caldaia, escludendo i costi di verifica dei fumi, è di 65 euro l’anno; Milano è la città più cara (in media 90 euro) seguita da Genova, Roma e Torino.


L’Enea consiglia anche di applicare valvole termostatiche e controllare temperatura e tempo di accensione, visto che ogni grado in più fa sprecare dal 5 al 10% di combustibile. Per evitare le sanzioni previste dalla legge è necessario mettersi in regola entro il 31 dicembre 2016. Per maggiori informazioni: Vademecum termoregolazione e contabilizzazione del calore.


Non eccedere con le finestre aperte: schermando le finestre la notte - chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti - si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno. 

Il controllo della temperatura e l’uso dei cronotermostati, dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.


Il controllo delle ore di accensione. Il tempo massimo giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per i comuni in fascia “E” il massimo sono 14 ore.


Inoltre è opportuno evitare di apporre ostacoli davanti e sopra i termosifoni, in quanto mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Altro ‘trucco’ semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore è quello di installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone.


Impianti di riscaldamento innovativi
. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove caldaie a condensazione, le pompe di calore, o con impianti integratidove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico.


Usufruire degli Ecobonus
. Per gli interventi sulle caldaie è possibile usufruire degli ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 55% per quella del patrimonio edilizio. Altri interventi soggetti a detrazione fiscale riguardano serramenti e infissi, pannelli solari, coibentazione e coperture, schermature solari e, da quest’anno, anche la building automation, vale a dire, l’insieme dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici.
Rileva il Gse (Gestore dei servizi energetici) che nel periodo giugno-settembre sono arrivate 3.400 domande di incentivo sul Conto Termico, pari a 18,4 milioni di euro, con un aumento del 36% rispetto al 2015.
Nel frattempo il Ministero dell’Ambiente ha prorogato dal 18 ottobre 2016 al 30 giugno il termine per le richieste di finanziamento del Fondo Kyoto per l’efficienza energetica e l’adeguamento antisismico nelle scuole.

IL PELLET INQUINA?

Primo: nel “catino padano” in cui c’è l’aria più inquinata d’Europa la prima causa di smog non è il traffico. 
Secondo: la prima causa di formazione delle polveri fini (le Pm10 e le Pm2,5) è la legna, e soprattutto le stufe alimentate con le palline di legna (i cosiddetti pellet).
Terzo: le domeniche a piedi e i blocchi al traffico non servono a migliorare la qualità dell’aria.
Da ciò consegue un’accelerazione di studi, valutazioni scientifiche e modelli d’analisi. E ne consegue anche una contesa concorrenziale fra le diverse tecnologie e i diversi mercati dell’energia. Ne segue anche una distonia evidente nelle politiche ambientali: una distonia fra le politiche per promuovere i combustibili meno dannosi per il clima globale (le palline di legno) e le politiche per frenare i combustibili con maggiori emissioni di polveri fini (le palline di legno). 


Gli studi più recenti stanno dicendo che in Italia la qualità dell’aria continua a migliorare. È una tendenza che dura da anni e che accompagna il cambiamento delle tecnologie. Venti o trent’anni fa l’aria delle città era assai più sporca di oggi. Le fabbriche inquinavano molto molto di più. Le automobili e il traffico impestavano l’aria in modo insostenibile. Dai comignoli degli edifici uscivano miasmi pesanti. Le centrali elettriche e gli inceneritori avevano tecnologie molto rudimentali.
Oggi da ciminiere, comignoli, inceneritori e tubi di scappamento non esce aria profumata, beninteso. Ma se nel 2000 nell’aria italiana l’Ispra (Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale) rilevava più di 800mila tonnellate di anidride solforosa, nel 2012 ne erano state disperse meno di 300mila tonnellate. Sempre troppe, ma assai meno.


Il catino padano-veneto ha però una caratteristica fisiologica unica in Europa: la cintura delle montagne. Alpi a Nord e Appennini a Sud tengono lontani i venti e consentono l’accumulo continuo di sporcizia nell’aria. Sporcizia non solamente artificiale: anche le polveri naturali si addensano sul piano padano come in nessun’altra parte d’Europa e senza rimedio per spazzarle via.
Negli anni è cambiato il tipo di inquinamento. Con le normative Euro sui motori (ormai siamo all’Euro6), a dispetto del cosiddetto “dieselgate” le automobili di oggi sono talmente più pulite che la maggior parte delle polveri fini prodotte dal traffico sono ormai quelle generate dall’usura delle gomme sull’asfalto e delle pastiglie dei freni sui dischi; secondario il contributo inquinante dei tubi di scappamento. Due numeri: in Lombardia il contributo dei motori diesel allo smog passa dal 33% del 2008 al 14% del 2012.


Invece sulle poveri fini (Pm10) e finissime (Pm2,5) ha influito il diffondersi della tecnologia di riscaldamento a pellet. I sacchi di pallottoline di segatura compressa, in genere di importazione, hanno prezzi assai competitivi e vengono percepiti come “ecologici” dai consumatori.
La “biomassa”, cioè legna e pellet, ha il vantaggio di pesare meno sul bilancio dell’anidride carbonica, il gas accusato di cambiare il clima. L’effetto sul clima è migliore quanto meno lavorazioni e spostamenti ha subito il combustibile (perfetta la legna degli alberi locali) e il beneficio si riduce con l’aumentare di trasporti e trattamenti. 
Le politiche fiscali hanno promosso sui prezzi questo tipo di combustibile, che è assai conveniente soprattutto per gli edifici isolati come quelli della fascia di villette che circonda i centri abitati.


Nel frattempo le Regioni studiano insieme con il Ministero dell’Ambiente strategie di segno opposto per frenare le polveri nell’aria. Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte hanno introdotto limitazioni all’uso smodato di riscaldamento a legna e derivati. Il Lazio, dove Frosinone è la città con il pessimo primato nazionale di Pm10, ha adottato una strategia tutta sua: ha vietato i combustibili liquidi (0,76% di contributo alle polveri fini) e non ha detto nulla per legna e derivati (96,4% di contributo alle polveri fini).


In questo quadro di evoluzione, imprese e associazioni di categoria difendono la loro tecnologia e il loro mercato. Per esempio Andrea Arzà, Amministratore delegato della Liquigas, sostiene il Gpl come soluzione antismog mentre una grande azienda del metano, Engie, ha promosso studi per sostenere il vantaggio del gas: a Milano "una diffusa installazione delle caldaie a condensazione determina un contributo in termini di riduzione di emissioni giornaliere analogo ad un blocco del traffico per 6 settimane".


Quelli dei pellet di legna, rappresentati dal gruppo Unicalor di Confindustria Ceced Italia) replicano che "la criticità legata all’inquinamento da polveri sottili non è affatto dovuta alle stufe a pellet che, invece, rappresentano una delle eccellenze tecnologiche dell’industria italiana nel mondo"; ciò che inquina, dicono, sono le tecnologie vecchie come le caldaie più sfiatate a gasolio e i camini classici. 
Andrea Rossetti, presidente dell’Assopetroli (i rivenditori di combustibili) propone di autorizzare l’uso del gasolio per auto (più fine) al posto del vecchio gasolio da riscaldamento (più greve): si otterrebbero emissioni pari a quelle lievissime del metano. 


Fonti articolo: Il Sole24Ore vetrina web, Enea.it

Contabilizzatori calore: cosa fare e come ripartire spese del riscaldamento centralizzato

La scadenza del 15 ottobre si avvicina: quel giorno, in quasi tutta l’Italia del Centro-Nord, sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento centralizzati.


In questo contesto si inserisce, però, l’obbligo (il cui termine è il 31 dicembre 2016) di installare contatori di fornitura, sottocontatori e contabilizzatori, a seconda della situazione. 

Il problema è che le ultime modifiche al Dlgs 102/2014, che fissava le regole al riguardo, sono state apportate molto a ridosso della scadenza, con il Dlgs 141/2016, in vigore dal 26 luglio 2016. Ecco, in sintesi, il riassunto degli obblighi.


Contatori e sottocontatori

Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio siano effettuati tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore di fornitura (peraltro già presente in molti casi) in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio.


Per le stesse tipologie impiantistiche di cui sopra, e sempre entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario dell'unità immobiliare, deve essere installato un "sotto-contatore" per ogni unità immobiliare, adatto a misurarne il consumo energetico. Per evidenti problemi tecnici, tale disposizione non è possibile negli edifici preesistenti con distribuzione cosiddetta "a colonna" in quanto su una stessa colonna sono allacciati apparecchi ricadenti su unità immobiliari poste su piani diversi dell'edificio.


Di fatto la norma specifica che "eventuali casi di impossibilità tecnica" per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati nell'apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.


contabilizzatori individuali

Nei casi in cui l'uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorre, a cura dei proprietari delle singole unità immobiliari, all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante (come il calorifero) all'interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459.


Per stabilire l’efficienza economica si fa un confronto tra il denaro speso per realizzare l'installazione e gestione dei ripartitori (manutenzione, lettura eccetera) e quello risparmiato, calcolando una vita utile dei dispostivi che, mediamente, si assume in 10 anni.


LA RIPARTIZIONE SPESE

A prescindere dal sistema di contabilizzazione del calore, occorre sempre tenere conto delle "perdite di sistema" dovute a generazione, distribuzione, regolazione ed emissione. Il consumo stagionale è quindi dato da due termini: 

- "volontario" della singola unità immobiliare;

- "involontario", o meglio perdita di sistema.

Il consumo "volontario" potrà essere ricavato dalla lettura / registrazione dei dispositivi installati (sotto-contatore o ripartitori sui radiatori), mentre quello "involontario", in via presunta potrà essere calcolato, tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi sopra elencati e poi, a consuntivo, ricavato dalla differenza tra la lettura del contatore di centrale e la somma delle letture dei sotto-contatori oppure delle indicazioni dei dispositivi installati nei radiatori.


Il Dlgs 141/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese che si basa, semplificando, sui consumi effettivi. Tuttavia, precisa che, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50% (ma non è chiaro come calcolare), è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Il restante 30% può essere ripartito, a titolo semplificativo e non esaustivo (dice la norma in modo un po’ vago), secondo i millesimi, i metri quadrati, o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.


Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi la suddivisione può anche essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà. In ogni caso, le nuove modalità di ripartizione sono facoltative nei condomìni dove, al 26 luglio 2016, si fosse già provveduto a installare i dispositivi e a suddividere le spese.


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

 

 

Valvole termostatiche: come ripartire le quote?

Anche dopo l’integrazione del Dlgs 102/14 da parte del Dlgs 141/2016, resta invariata la scadenza del prossimo 31 dicembre per dotare di contabilizzatori del calore gli impianti di riscaldamento centralizzati. Sono stati confermati la precedenza alla contabilizzazione diretta rispetto a quella indiretta e l’obbligo accessorio di termoregolazione in caso di contabilizzazione indiretta.


È anche confermato che in caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica l’obbligo non sussiste ma, per evitare la sanzione, queste condizioni devono essere dimostrate da una relazione asseverata di un tecnico.

 

La prima indicazione operativa è che non cambia nulla di sostanziale dal punto di vista dell’iter di installazione. In effetti, non c’è mai stato alcun motivo ragionevole per ritardare i lavori, e la data di scadenza è stata fissata dalla Commissione Ue quattro anni fa. Chi ha sospeso i lavori potrebbe trovarsi ora in serie difficoltà a rispettare il termine del 31 dicembre prossimo ed esposto al rischio concreto di sanzioni.


È sconsigliabile anche prendere con leggerezza la strada della non convenienza economica. La norme tecnica En 15459, fra l’altro, chiede di considerare il valore residuo degli impianti alla fine del periodo di calcolo. Nel caso classico di impianto a colonne montanti, se si esegue un calcolo su dieci anni (vita dei ripartitori) si dovrà tener conto che dopo quest’arco di tempo le valvole termostatiche hanno ancora metà del valore nominale perché hanno durata di vita di 20 anni.


Il riparto 

Circa il criterio di riparto, viene confermato il riferimento di base alla norma Uni 10200. Il decreto 141/2016 ha aggiunto la facoltà (non l’obbligo) da parte dell’assemblea di adottare un criterio semplificato definito dalla legge, purché ricorrano determinate condizioni che devono essere comprovate dalla relazione asseverata di un tecnico abilitato.

Le possibili condizioni di accesso al "semplificato" sono due:

1. la prima possibilità è che non sia applicabile la norma Uni 10200. Attualmente (con la norma Uni 10200:2013) ciò è vero solo per la contabilizzazione indiretta nelle case poco utilizzate (case vacanza e/o parzialmente occupate) in quanto non è determinata la quota di consumo involontario; ma la revisione della 10200 tratterà anche questo caso. A conti fatti, è una condizione che non sarà mai verificata e, tranne casi eccezionali, sarebbe legale ma irragionevole e iniquo applicare una quota a consumo di almeno il 70% in una casa poco abitata;

2. la seconda possibilità è che ci siano "differenze di almeno il 50% fra i fabbisogni delle unità immobiliari". A prescindere dall’indeterminazione del criterio (a cosa si riferisce la quota del 50%?) e dal servizio a cui si applica (solo per riscaldamento o anche per acqua calda sanitaria? Insieme o separatamente?), in pratica questa condizione è quasi sempre verificata per il riscaldamento, tranne forse quei pochi casi in cui il tetto e le altre strutture orizzontali esposte siano state coibentate.


Se ricorre almeno una di queste due condizioni, si può adottare il seguente criterio: almeno il 70% (cioè dal 70 al 100%) va ripartito in base agli effettivi consumi volontari, cioè in proporzione alle letture degli apparecchi di contabilizzazione (Ur, unità di ripartizione, o kwh) senza alcuna correzione, neanche, per situazioni sfavorite; mentre il restante (dal 30% fino allo 0) può essere ripartito come desidera l’assemblea.


Operativamente, dopo aver installato la contabilizzazione, l’assemblea deve anche adottare un nuovo criterio di riparto conforme a legge e si trova a un bivio. Può utilizzare la Uni 10200, e allora non cambia nulla rispetto al passato. Altrimenti, deve chiedere a un tecnico abilitato (presumibilmente il progettista della contabilizzazione) di sottoscrivere la relazione asseverata – in cui dichiara che sussistono le condizioni – e poi deliberare di adottare il metodo semplificato, la quota da ripartire in base ai consumi effettivi (dal 70 al 100%) e infine il criterio di riparto del resto.


L’adozione del criterio di riparto semplificato può essere sensata per i classici impianti di riscaldamento a colonne montanti in edifici normalmente abitati, dove il 70% ha un significato statistico valido. Ma porta a risultati iniqui e in contrasto col principio dei consumi effettivi in tutti i casi in cui la quota di consumo volontario scenda sotto il 70% (case poco occupate, acqua calda sanitaria, moltissime reti a zone).
L’effetto è infatti quello di far pagare solo ad alcuni (in base alle letture dei contatori) il consumo di tutti (dispersioni) della rete.


Le situazoni reali per cui si finisce in tribunale sono proprio così: conti astronomici ai pochi presenti nell’edificio, per eccesso di quota volontaria. Finora questi ultimi potevano difendersi, ora saranno salassati. Inoltre, nel caso della contabilizzazione diretta, che senso ha imporre una quota fissa per legge o delibera quando risulta dalle letture degli apparecchi?

Ad ogni modo, chi ha già installato i contatori e ripartito i costi secondo quanto previsto dal Dlgs 102/14 e dalla Uni 10200 nella stagione 2015/2016 non deve rifare nulla.


Fonti articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Contabilizzatori di calore in condominio obbligatori e detraibili



Entro il 31 dicembre 2016, tutti i condomini hanno l'obbligo di installare i sistemi di contabilizzazione del calore al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. 


Per spiegare come fare a ottenere le detrazioni fiscali per l'installazione dei nuovi contatori di calore, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso, il 6 maggio, la circolare n. 18/E, fornendo risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili, formulati dai Caf e dagli operatori del settore.


 

Tali spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal momento che sono finalizzare al risparmio energetico. opportuno ricordare, a tal proposito, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, vi è una detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.


IL TESTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

3.1 Detrazione per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore

D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.


R. L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari.


Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65% delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.


In conclusione: la detrazione pari al 65% spetta solo se installati "in concomitanza" con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347 della legge 296/2006). In alternativa queste spese sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, in quanto rientrano nella categoria degli interventi per il risparmio energetico non qualificato.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Valvole termostatiche: obbligo di installazione per risparmio energetico

Con l’arrivo della bella stagione e l’interruzione del riscaldamento, scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017.


La scadenza riguarda moltissimi italiani: una ricerca condotta prima dell’accensione dei termosifoni da Rete Irene (network di imprese lombarde attive sul fronte della sostenibilità), rivelava che oltre la metà dei palazzi con riscaldamento centralizzato ancora non erano in regola. Situazione che è rimasta invariata ad oggi, visto che con le caldaie in funzione è impossibile effettuare i lavori di adeguamento.

 

a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo?

La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne.


La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all'effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell'energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.


I TEMPI

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura.


Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).


I COSTI 

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l'adeguamento delle pompe di circolazione dell'impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro.


Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.


Fonte articolo: IlSole24ore.com, vetrina web

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