Il distacco dall’impianto termico esonera dai contabilizzatori?


Il decreto milleproroghe (244/2016) ha prorogato al 30 giugno 2017 l’installazione nel condominio di sistemi di contabilizzazione del calore in ossequio alla normativa europea, la direttiva 2012/27/Ue, alla norma tecnica Uni 10200 ed alle leggi regionali.


Tuttavia il quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se un condòmino possa non aderire a tale obbligo mediante il distacco dall’impianto termico comune, a prescindere dalle sanzioni amministrative previste in caso di mancata adozione dei sistemi. 

In tale materia è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 23756/2016,. La Cassazione ha affermato che per costante sua giurisprudenza il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune.


Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall’obbligo delle spese occorrenti per il suo uso , se il contrario non risulta dal regolamento condominiale.


È quindi lecita la delibera condominiale che ponga a carico anche dei condòmini che sia siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in quanto "l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare".


La Corte afferma che al fine di consentire il distacco "occorre verificare se, con gli stessi periodi di accensione tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco, e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda". Quindi la Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condòmino che si è munito di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazione rilasciata da un tecnico specializzato, priva di adeguata prova dell’inesistenza dello squilibrio termico con i restanti appartamenti.


Pertanto i condòmini “dissenzienti ed autonomi” devono provare l’assenza di squilibrio termico conseguente al distacco dei loro impianti, e comunque non sono esonerati dal concorso alle spese per consentire l’adeguamento dell’impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma tecnica Uni 10200.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web



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