Delrio: obbligatorio il certificato di stabilità degli edifici



Il crollo della palazzina di Torre Annunziata è stata una tragedia di fronte alla quale non si è potuti rimanere in silenzio.


Il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha annunciato che per gli edifici sarà obbligatorio il certificato di stabilità

 

La novità dovrebbe essere introdotta nella prossima legge di Stabilità, che sarà in vigore dal 2018. In particolare, il Ministro delle Infrastrutture ha spiegato: "In Italia manca una classificazione ufficiale degli edifici. Abbiamo tuttavia introdotto l’obbligo della certificazione energetica e ora pensiamo di proseguire su questa strada anche per la sicurezza statica. L’idea è quella di inserire nei contratti d’affitto e di compravendita la clausola della certificazione statica obbligatoria, al pari della certificazione energetica".  


Parole che hanno incontrato il favore di architetti e ingegneri. Con una nota è stato fatto sapere che il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, plaude all’annuncio del ministro Delrio, ma torna a chiedere con forza l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
In un comunicato diffuso dal Consiglio nazionale degli ingegneri si legge: "A seguito del drammatico crollo della palazzina di Torre Annunziata avvenuto nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha annunciato che per gli edifici sarà obbligatorio il certificato di stabilità, un po’ come avviane attualmente con la certificazione energetica degli immobili. Sul tema dei costi della certificazione Delrio ha sottolineato come tramite il Sisma Bonus essi saranno detraibili all’85%".


Armando Zambrano, presidente del Cni, ha così replicato alle dichiarazioni del Ministro: "L’annuncio dell’introduzione del certificato di stabilità è una cosa opportuna da parte del Governo. Il Sisma Bonus, in questo senso, è un bel passo in avanti, anche se sono necessarie delle modifiche normative per renderlo meglio attuabile. Va detto, però, che non possiamo aspettare che siano i condomini e i proprietari di immobili ad avviare determinate procedure. Bisogna far sì che si abbia una conoscenza più ampia dello stato degli immobili, in modo da poter stabilire se e come è necessario intervenire per garantirne la sicurezza".


"Da anni – prosegue Zambrano – come Consiglio Nazionale degli Ingegneri e come Rete Professioni Tecniche chiediamo l’istituzione del fascicolo del fabbricato. Riteniamo, infatti, che sia uno strumento determinante per conoscere le criticità di un edificio. Cominciano a rendersene conto anche gli organi di informazione che da un po’ di tempo lo indicano come una determinante fonte di conoscenza dello stato delle nostre case. Purtroppo, però, in questi anni determinate lobby, soprattutto quelle dei proprietari immobiliari, avanzando motivazioni a volte piuttosto fantasiose hanno lavorato per evitarne l’introduzione, facilitati dall’indifferenza colpevole della politica".
"In Italia – conclude Zambrano – abbiamo circa 20 milioni di edifici costruiti prima che venisse introdotta la normativa sul rischio sismico che ha imposto regole più stringenti nel settore delle costruzioni. In questo senso, dopo l’iniziativa di Delrio, ci aspettiamo un ulteriore sforzo dal mondo della politica, anche nella direzione dell’introduzione del fascicolo del fabbricato".


Favorevoli all’istituzione del certificato di stabilità per gli edifici anche gli architetti. Per il Consiglio nazionale degli architetti "si tratterebbe di una documentazione ‘minimale’ che consentirebbe di conoscere le condizioni di vulnerabilità degli edifici per avere un quadro realistico dello stato del patrimonio edilizio del nostro Paese, anticipando l’istituzione dell’auspicato fascicolo del fabbricato – una sorta di ‘cartella clinica’ – contro il quale, anche in queste ore, si levano interessate voci di dissenso”. E ancora: "Non c’è dubbio che lo sterminato patrimonio edilizio italiano vada messo in sicurezza considerando che fortunatamente si è arrestato il processo di espansione. Può essere l’occasione non solo per raggiungere dei necessari standard di stabilità per ogni immobile, ma anche per rimettere in moto in maniera virtuosa l’edilizia, colpita, più di tutte, dalla crisi economica".


Fonte articolo: Idealista.it

Qual è il tipo di immobile più comprato dagli italiani?

La discesa dei prezzi delle case registrata negli ultimi anni ha dato la possibilità di poter acquistare - ovviamente a parità di budget - case più grandi.


Nonostante la crisi non abbia certo colpito solo le quotazioni immobiliari, ma anche naturalmente i redditi e le prospettive di guadagni futuri, sembra che chi comunque si sia trovato nella condizione di poter comprare un immobile abbia scelto di optare per una casa più grande anziché risparmiare. 

 

Almeno così sembra analizzando alcuni dati sulla domanda abitativa diffusi da Tecnocasa. L’Ufficio Studi del network immobiliare ha infatti analizzato le tipologie immobiliari richieste dai potenziali acquirenti nelle grandi città, sottolineando come "dal 2013 in poi si nota una diminuzione progressiva delle percentuali sui tagli più piccoli come monolocali e bilocali. Al contrario, si segnala un aumento per i tagli più ampi, dal trilocale in poi".
Più nello specifico, la richiesta di bilocali dal 30,2% dell'inizio 2013 è scesa al 22,9% del 2016, mentre il trilocale è passato dal 35,6 al 40,6% e i tagli più grandi dal 30,2% al 32,9%.


È vero però anche che, come emerge da altri dati diffusi sempre da Tecnocasa, il budget di spesa è comunque diminuito. Ma se la fascia più bassa (fino a 119mila euro) sale dal 15,9% al 24,6%, la disponibilità di spesa mediana (da 170mila a 249mila euro, verosimilmente quella per i trilocali) subisce solo un piccolo aggiustamento dal 24,1% al 22,3% (sempre tra il 2013 e il 2016).


Anche se non si può non considerare la larga fetta di mercato cosiddetto di sostituzione (costituito cioè da chi in questi anni ha approfittato del calo delle quotazioni per passare a un'abitazione più grande) e ,dall’altro lato, la drastica diminuzione degli acqusiti da investimento (che tipicamente si concentrano su tagli più piccoli perché più “affittabili”) , il graduale spostarsi della domanda a tagli più ampi è un fenomeno che conferma quanto importante per gli italiani sia la casa di proprietà, che "ha portato tante giovani coppie – nota Tecnocasa – ad acquistare da subito il trilocale, saltando il classico primo step nel bilocale".


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Previsioni 2017: un mercato immobiliare sempre più vivace

Tempo di bilanci anche per il mercato immobiliare. Un risultato positivo quello ottenuto nel 2016 dato dall’aumento delle compravendite immobiliari. I dati, resi pubblici dall’Agenzia delle Entrate, evidenziano che nei primi nove mesi del 2016 c’è stato un incremento medio delle transazioni del 20,4%.


Un trend significativo dunque, trainato soprattutto dalla diminuzione dei prezzi e dai mutui più accessibili.

La domanda in crescita e l’offerta che inizia a diminuire, soprattutto sugli immobili di qualità, potrà determinare un’ulteriore contrazione delle tempistiche di vendita e un minor margine di trattativa soprattutto su queste tipologie immobiliari.
Se l’immobile è da ristrutturare o presenta degli elementi negativi si compravenderà solo dopo ulteriori ribassi di prezzo.

L’ANDAMENTO DEL settore abitativo, ad uso investimento e per vacanza sara' vivace 

Secondo quanto riferisce Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi di Tecnocasa, sia il segmento della prima casa sia quello ad uso investimento e casa vacanza saranno vivaci. Le compravendite per il 2017 sono attese ancora in aumento (tra +6% e +8% a livello nazionale) e questa tendenza interesserà tutte le realtà territoriali.
“Sul versante prezzi ci aspettiamo una chiusura dell’ anno con un calo tra -2% e 0% e un leggero aumento (tra 0% e +2%) per il 2017 ma solo per le grandi città, mentre per i capoluoghi di provincia e per l’hinterland delle grandi città occorrerà aspettare il 2018. Sul mercato del nuovo iniziano a ripartire progetti, finalizzati alla costruzione di immobili di qualità che garantiscano efficienza energetica e, alla luce degli ultimi eventi, che siano costruiti anche con criteri antisismici. Sul versante delle locazioni ci aspettiamo una sostanziale stabilità dei canoni, con leggeri ritocchi al rialzo in particolare nelle grandi città. Non si esclude che chi possiede i requisiti per accedere al mutuo possa abbandonare la locazione per scegliere l’acquisto, con conseguente riduzione della domanda”.

L’andamento dell’economia e delle banche condizioneranno il mercato

L’andamento dell’economia e dell’occupazione, nonché il comportamento degli istituti di credito che rimarranno comunque prudenti, contribuiranno a confermare o meno questo scenario di mercato. Scenario che vede nella consapevolezza “del reale valore dell’immobile” da parte degli acquirenti, dei venditori ma soprattutto da parte dei professionisti del settore real estate, un elemento importante per il corretto funzionamento del mercato. Se così fosse vorrebbe dire che la lunga crisi immobiliare qualcosa, forse, avrà insegnato.


Fonte articolo: Corriere.it

Agevolazioni "prima casa": verande e posto auto sono superficie coperta



Agevolazioni prima casa: verande e posto auto rientrano nella superficie coperta.
Ai fini della determinazione delle agevolazioni "prima casa" verande e posto auto non costituiscono una superficie pertinenziale bensì rientrano nel calcolo della superficie coperta.


I chiarimenti forniti dalla Commissione Tributaria vengono confermati dalla Corte di Cassazione ed il contribuente riesce ad ottenere le agevolazioni richieste in sede di acquisto.



L'immobile di lusso perde le agevolazioni 

Tutto nasce dalla richiesta di agevolazioni fiscali "prima casa" per l'acquisto di un abitazione monofamiliare a Forte dei Marmi. L'Agenzia delle Entrate sospetta che si tratti di un immobile di lusso che, come tale, non potrebbe godere del trattamento di favore e, conseguentemente, scatta l'avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, con applicazione d'interessi ed irrogazione di sanzioni. Ad entrare in gioco è il Dm 2 agosto 1969 che indica i parametri che qualificano le "abitazioni di lusso"; il problema di fondo riguarda le modalità di determinazione della superficie dell'immobile.


Quando l'immobile è "di lusso" 

Il decreto, all'articolo 5 "Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta" stabilisce testualmente che devono essere considerate di lusso "le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta". La norma, quindi, stabilisce che l'immobile debba essere considerato "di lusso" a due condizioni: che abbia una superficie utile superiore ai 200 mq ed un'area pertinenziale scoperta di oltre sei volte l'area coperta. A questo punto si tratta di stabilire se l'immobile abbia o meno queste caratteristiche.


Il parere dell'acquirente 

L'acquirente ritiene di avere diritto di godere delle agevolazioni prima casa e in quanto, ai fini della determinazione della superficie coperta dell'immobile, andrebbero incluse le due verande e la pensilina utilizzata per la copertura del posto auto, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra superficie coperta e pertinenza doveva essere conteggiato a favore del contribuente.


Il parere dell'Agenzia 

L'Agenzia delle Entrate concentra la propria attenzione sul concetto di "superficie coperta" e punta i riflettori sulle superfici pertinenziali. Secondo l'Erario per "superficie coperta di una abitazione" deve intendersi, ai sensi dell'art. 1 della parte I della tariffa, nota II- bis del Dpr 131/1986 in relazione all'art. 5 del Dm 2/8/1969 e all'art. 360, Co. I n. 3 c.p.e. "la copertura offerta da una struttura di tipo permanente assimilabile ad un tetto". A questo punto l'iter logico seguito dall'Erario è il seguente: verande e posto auto non dovevano essere considerate come "superfici coperte" ma dovevano essere conteggiate all'interno delle aree pertinenziali. Di conseguenza, l'immobile doveva essere considerato "di lusso" in quanto la superficie pertinenziale era oltre sei volte l'area coperta.


Il parere della Commissione Tributaria 

La tesi del contribuente viene accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale e confermata dalla Sez. 18 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza del 12 novembre 2010 n. 111. Secondo la Ctr le due verande ed il posto auto dovevano essere considerate come "superfici coperte" in quanto il posto auto era protetto da una tettoia in ferro coperta con plastica e le due verande presentavano una struttura, caratterizzata da un'intelaiatura in ferro, infissa nel pavimento ed al muro dell'edificio. In definitiva, le strutture presentavano "i caratteri di solidità ed immobilizzazione della costruzione"; irrilevanti i materiali utilizzati e la circostanza che le strutture potessero essere rimosse.


Le verande, poi, erano state oggetto di un permesso a costruire in sanatoria, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Si trattava, quindi, di strutture permanenti ed inamovibili per cui la relativa superficie andava conteggiata, per l'appunto tra quella "coperta", con il risultato che l'immobile non poteva essere considerato, dal punto di vista fiscale, come "casa di lusso" in quanto la superficie pertinenziale doveva essere epurata da quella relativa al posto auto e dalle due verande.


Il parere della Cassazione 

La quinta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 maggio 2016 n. 10190, conferma il verdetto della Commissione Tributaria non solo dando partita vinta al contribuente ma addirittura condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di giustizia quantificate in 4.000 euro oltre accessori. Ai fini dell'art. 5 del Dm 2 agosto 1969 per superficie utile dell'immobile si intende la superficie utile complessiva abitabile ovvero quella "preordinata a soddisfare una esigenza necessaria dell'edificio principale al quale è inscindibilmente legata da vincolo di funzionalità". In parole povere, verande e posti auto concorrono a formare la superficie coperta.


Fonte articolo: Ilsole24ore.com il Quotidiano del Condominio, vetrina web

 

Le proposte dell'Ance al Governo per far ripartire le costruzioni

Incentivare la "rottamazione" dei vecchi edifici, attraverso bonus fiscali e semplificazioni, per dare sostanza all'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e rilanciare le città.


In una brutale sintesi è questa la proposta avanzata dai costruttori al Governo in un articolato documento che fa il punto sugli investimenti (spesso fallimentari: vedi Piano città 2012) messi in campo per la riqualificazione urbana. 

 

La richiesta è di scommettere con decisione sugli interventi di demolizione e ricostruzione per rinnovare il patrimonio edilizio, adeguandolo ai nuovi standard di efficienza energetica, e mettere così anche un po’ di benzina nel motore dei cantieri che tarda a riaccendersi. Negli ultimi mesi del 2015 eravamo più ottimisti sulla ripresa economica, invece, nei primi dati di quest'anno vediamo luci ed ombre e siamo un po' preoccupati", spiega il presidente dell’Ance Claudio De Albertis. 


LE PROPOSTE

Una nuova politica urbana sarebbe il canale privilegiato per coniugare gli obiettivi di ripresa delle attività nei cantieri con quelli di rilancio delle città, anche nella chiave di "competitività" su cui sta lavorando ora i il Governo. 

Al primo posto ci sono gli interventi per facilitare gli interventi di demolizione e ricostruzione. "La strategia migliore", dice De Albertis, per intervenire su un patrimonio in gran parte obsoleto (e non solo in campo privato , vedi le scuole) e che invece viene ostacolata sia sul piano economico (richiesta di costi di costruzione pari al nuovo) che procedurale (autorizzazioni e distanze).


La proposta in questo caso è quella di confermare ed estendere i bonus fiscali all’edilizia (50-65%) anche agli interventi di sostituzione che prevedono un aumento di volumetria, nel caso in cui questa possibilità sia prevista da norme locali, magari come premio per l’incremento di efficienza energetica. "In questo modo si raggiungerebbe anche l’obiettivo di collegare gli ecobonus al miglioramento effettivo delle performance degli edifici" e non solo all’acquisto di singoli prodotti, dice De Albertis, raccogliendo un’istanza su cui spingono molto i giovani imprenditori del settore, convinti che gli interventi diretti ad aumentare in modo misurabile l’efficienza del patrimonio siano anche la chiave per il rilancio del settore.
Allo stesso tempo andrebbero ridotti di almeno il 20% i contributi relativi al costo di costruzione, rispetto a quelli previsti per le nuove realizzazioni, riducendo la richiesta di oneri di urbanizzazione ai soli casi di aumento effettivo del carico urbanistico. Cosa che, ad esempio, non accade quando si demolisce un fabbricato residenziale senza cambiarne la destinazione. 


Con lo stesso obiettivo l’Ance chiede poi di confermare per almeno tre anni la detrazione Irpef commisurata al 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza (classe A e B), introdotta dall’ultima Legge di Stabilità con scadenza a fine 2016, e di incentivare le operazioni di permuta immobiliare, prevedendo una tassazione agevolata (imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa) per le imprese che prendono in carico un edificio usato nell’operazione di compravendita impegnandosi a ristrutturarlo, migliorandone le performance, e a rimetterlo sul mercato entro cinque anni.


L'aumento delle transazioni per l’edilizia residenziale e della richiesta dei mutui, ha aggiunto De Albertis, non deve ingannare: "Interessa per lo più case esistenti e non il nuovo, genera volumi, ma non investimenti" con ricadute sulla qualità degli edifici e delle città.
Performance peggiori del previsto, per l’Ance, arrivano anche dall'andamento dei lavori pubblici, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016 che ha riformato il sistema degli appalti. Dagli ultimi dati emerge infatti che dopo la crescita registrata nel biennio 2014-2015, nei primi tre mesi dell'anno i bandi per lavori pubblici segnano un calo del 13,5% nel numero di gare e del 35,4% degli importi a base d'asta (1,7 miliardi in meno dell'anno scorso).


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Possibile detrarre una ristrutturazione di 2 anni prima?

Che cosa fare se ci si è dimenticati (oppure non è stato possibile, ad esempio per ritardi dell'amministratore nella consegna delle certificazioni) di portare in detrazione una spesa per ristrutturazioni edilizie?


Il testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/86), all'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute per particolari tipologie d'interventi.

In sostanza per interventi di manutenzione straordinaria e se riguardanti parti comuni dell'edificio anche per manutenzione ordinaria è possibile portare in detrazione le spese sostenute entro determinati limiti.
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con il tetto massimo di € 96.000 (per unità immobiliare anche con riferimento a lavori condominiali) portando tale spesa in detrazione per dieci anni a partire dell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


L'ESEMPIO

Tizio abita nel condominio Alfa che ha appaltato e fatto eseguire nel corso dell'anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 300.000,00. La quota di Tizio sull'intero ammontare dei lavori è pari ad € 20.000,00.
Diciamo, per semplicità, che Tizio ha versato per intero la sua quota e che a sua volta l'amministratore ha saldato integralmente l'impresa. Tizio avrà diritto di detrarre la somma di € 10.000,00 a partire dall'anno di esecuzione dei lavori 2014 e per gli altri 9 successivi portando in detrazione € 1.000,00 per ciascun anno.
Si badi: le somme che possono essere portate in detrazione sono quelle che l'amministratore ha versato all'impresa – secondo le modalità previste dalla legge – e non semplicemente quelle che i condòmini hanno versato all'amministratore.


Si supponga che Tizio, per dimenticanza, per ritardo dell'amministratore nel consegnare le certificazioni dei versamenti, ecc. non sia riuscito a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 – presentata nel 2015 – l'importo come sopra calcolato? Potrà iniziare a beneficiarne dalla seconda rata? E per quello perduto, avrà la possibilità di chiederne il rimborso?


Della questione si è occupato il Ministero delle Finanze che, con una propria circolare del 2000, ha dato risposta a questi dubbi affermando che “nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.
Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale).


I riferimenti alle percentuali di spesa detraibile sono quelli vigenti al momento della soluzione al quesito, ma la sostanza resta invariata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Regolamento edilizio unico: manca solo l'accordo definitivo

È in arrivo il Regolamento edilizio unico. Lo ha assicurato il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, durante un’audizione presso la Commissione per la Semplificazione della Camera.


Dopo l’accordo sulle 42 definizioni standardizzate, sta quindi per vedere la luce il Regolamento edilizio unico completo, “uguale in tutta Italia”.

GLI STEP DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

Secondo il Ministro, la parte più impegnativa del lavoro per risolvere questa situazione è già stata fatta a febbraio con l’adozione delle voci standardizzate: veranda, volume tecnico e superficie utile, ad esempio, avranno lo stesso significato ovunque e non si potrà più fare confusione tra balcone e terrazzo o tra pensilina e tettoia.
Ora manca solo l’intesa sullo schema definitivo del regolamento e sui margini d’azione da concedere agli Enti locali.


“Una rivoluzione - ha commentato il Ministro Madia - vista la giungla di partenza. Oggi ci sono oltre 8 mila regolamenti edilizi, uno per ogni comune, e alcuni risalgono agli anni Trenta, generando caos e incertezze”. Come se ciò non bastasse, “ogni regolamento comunale detta definizioni diverse, perfino la nozione di superficie e il modo di calcolarla cambia da un comune all'altro”. 


Per mettere d'accordo tutti sulle definizioni base dell'edilizia, ha spiegato il Ministro Madia, è stato necessario "un processo lungo e impegnativo", che ha causato qualche ritardo. In base all’Agenda per la semplificazione, infatti, il regolamento edilizio unico doveva essere pronto per novembre 2015.


LE ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

L’adozione del regolamento edilizio unico completerà il processo di semplificazione delle procedure da utilizzare nel settore edile, da sempre accusate di essere troppo farraginose e di complicare la vita agli addetti ai lavori. 
Tra il 2014 e il 2015, su impulso del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) sono stati adottati vari modelli unici: quello per Scia e permesso di costruire, i moduli unici per CIL e CILA, lo schema unico perl’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia.


Il Governo sta inoltre lavorando al decreto che riscriverà tutta la normativa in materia di Scia. Dopo l’adozione del modello unico si è infatti reso necessario chiarire in modo univoco su tutto il territorio nazionale quali interventi possono essere effettuati con la Scia e uniformare le procedure. Dato che nelle scorse settimane il testo ha ricevuto la bocciatura da parte del Consiglio di Stato, l’Esecutivo è ora impegnato in un’opera di revisione.


Ricordiamo inoltre che da agosto 2015 sono in vigore il permesso di costruire con silenzio assenso e il limite di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio della Scia.


Fonte articolo: Edilportale.com

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