Le regole per il calcolo di IMU e Tasi

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini italiani dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu. Per calcolare l’importo dell’acconto si devono utilizzare le aliquote deliberate nel 2014. Per quanto riguarda l’anno in corso infatti, la proroga concessa ai Comuni per la presentazione dei bilanci preventivi, implica anche uno slittamento delle delibere sulle aliquote di Tasi e Imu.
Fanno eccezione i Comuni che presenteranno apposita delibera entro il 23 maggio e nei quali si dovranno dunque applicare le aliquote per l’anno in corso.

 

A questo punto, molti penseranno che l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso. In teoria sì, in pratica ogni contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni che potrebbero far aumentare o diminuire la somma da pagare. A titolo esemplificativo potrebbero essere cambiati:
- la rendita catastale dell’immobile (il riferimento è al 1° gennaio 2015); 
- la modalità di utilizzo del fabbricato;
- la tipologia dell’area, divenuta edificabile in base al PRG.

In ultimo potrebbero essere stati effettuati degli acquisti o delle vendite di immobile nel corso dell’anno che andrebbero ad incidere sul pagamento dell’Imu e della Tasi.


Imu e Tasi 2015: acquisti e vendite. 
Le due rate di Imu e Tasi 2015, in scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, dovranno essere di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 16 aprile 2015, il calcolo del tributo dovrà essere effettuato per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Una volta ottenuto il risultato, esso dovrà essere diviso per due.
In ogni caso, per calcolare il saldo, bisognerà liquidare nuovamente il tributo per l’intera annualità e applicare le aliquote deliberate, sottraendo quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto.


Imu 2015: quando si paga e quanto. Se un immobile è adibito ad abitazione principale, l’Imu non è dovuta, così come le relative pertinenze. Ricordiamo che viene considerato abitazione principale l’immobile usato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle inserite nelle nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esempio: box auto). Bisogna tenere però in considerazione che l’esonero dal pagamento vale solo per una unità immobiliare, sulla seconda si dovranno versare sia l’Imu che la Tasi.

Sono soggette all’Imu le abitazioni principali di lusso inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso però sono previste delle riduzioni e il contribuente dovrà applicare l’aliquota stabilita dal Comune di pertinenza nel 2014. La misura base è del 4 per mille, ma i Comuni possono aver apportato delle variazioni fino al 6 per mille o fino al 2 per mille. E’ prevista in questo caso una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Secondo la normativa vigente, l’Imu è dovuta per anni solari in proporzione alla quota posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La stessa regola si deve applicare per il pagamento della Tasi.


Imu e Tasi 2015: base imponibile. 
Per calcolare la base imponibile di Tasi e Imu occorrerà partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicare il numero per il coefficiente di riferimento. Per gli immobili ad uso abitativo il coefficiente è 160.

Nel calcolo della base imponibile sono previsti alcuni casi particolari:
- fabbricati di interesse storico ed artistico: base imponibile ridotta del 50%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: base imponibile ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli poi, la base imponibile andrà calcolata sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%. Una volta fatto si dovrà applicare il coefficiente di riferimento: 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile.

 

Tasi e Imu 2015: aliquote. L’aliquota di base ai fini Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la possibilità di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla fino al 10,6 per mille. Anche nel 2015 si potrà poi applicare l’addizionale dello 0,8 per mille, in tutti i casi però non si potrà superare ll’11,4 per mille.
Come detto in precedenza, le aliquote da applicare sono quelle stabilite dal proprio Comune nel 2014. L’aliquota Tasi può variare dall1 al 2,5 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille si può aggiungere alla Tasi anziché all’Imu, arrivando fino al 3,3 per mille.

Infine bisogna tenere in considerazione che non sono soggetti a IMU:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed assegnati ai soci; 
- gli alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge nell’ipotesi di separazione legale o divorzio;
- l’unico immobile posseduto dalle Forze armate.

Fonte articolo: http://www.forexinfo.it/Imu-e-Tasi-2015-calcolo-dell-acconto-per-la-scadenza-del-16-giugno-La-guida

Istat: il patrimonio italiano è costituito per l'88% da immobili


Nel 2013 il valore dello stock di attività non finanziarie possedute dall'insieme dei settori istituzionali in Italia è pari a 9.644 miliardi di euro. Circa l'88% di tale valore è costituito da immobili: quelli residenziali pesano per circa il 62% e quelli non residenziali per quasi il 26%. Gli altri beni di capitale fisso, materiali e immateriali, rappresentano poco più del 9% e i terreni agricoli pesano per circa il 3% del totale. 


Lo comunica l'Istat che per la prima volta pubblica la stima del valore delle principali attività non finanziarie detenute dalle famiglie, dalle società e dalle amministrazioni pubbliche. Le famiglie detengono più del 90% del patrimonio residenziale complessivo. Il valore dello stock abitativo è quasi raddoppiato tra il 2001 e il 2011. Tuttavia nel successivo biennio, spiega l'Istat, la discesa dei prezzi sul mercato immobiliare residenziale ha indotto una riduzione del valore medio delle abitazioni, con una conseguente contrazione del valore della ricchezza abitativa (-3,5% nei due anni).

 

Un'ampia quota di immobili non residenziali (circa il 55% nel 2013) è detenuta dalle societá non finanziarie, le famiglie produttrici ne posseggono circa il 30%, mentre il patrimonio non residenziale delle amministrazioni pubbliche rappresenta circa l'11% del totale. Nel 2013 lo stock degli altri beni di capitale fisso diversi dagli immobili è detenuto per il 75% dalle società non finanziarie, per il 14% dalle amministrazioni pubbliche e per l'11% dalle famiglie. Quasi il 90% dello stock di terreni agricoli è di proprietà delle famiglie. Lo stock di beni durevoli delle famiglie, cresciuto in maniera piuttosto regolare sino al 2011, ha subito negli ultimi due anni significative cadute (-0,5% nel 2012 e -2,5% nel 2013), indotte essenzialmente dalla dinamica fortemente negativa degli acquisti di automobili.


Il patrimonio delle società non finanziarie è composto in misura preponderante da immobili non residenziali (pari al 55% del totale) e da altri beni strumentali alla produzione (27% circa). Per le società finanziarie prevale in misura ancora più accentuata la quota di immobili non residenziali (circa l'83%), detenuti in gran parte a scopo di investimento. Circa il 74% delle attivitá non finanziarie detenuto dalle amministrazioni pubbliche è rappresentato da immobili, mentre gli altri beni di capitale fisso rappresentano circa il 24% e i terreni agricoli il restante 2%; è questo il settore istituzionale in cui l'attività di ricerca e sviluppo ha l'incidenza maggiore (8% sul totale attivitá reali). 


Per il settore delle famiglie e istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, l'84% delle attività reali è costituito da abitazioni; gli immobili non residenziali pesano per l'11% e gli altri beni strumentali utilizzati dalle piccole imprese a fini produttivi rappresentano l'1% del totale delle attività; il settore detiene inoltre l'88% del totale dei terreni agricoli; questi incidono per più del 3% sul complesso delle attività del settore.

Fonte articolo: http://www.milanofinanza.it/news/attivita-non-finanziarie-2013-a-9-6-miliardi-88-immobili-201505271331101819



IMU e TASI, guida al pagamento

 

Scade il 16 giugno il termine di pagamento degli acconti Imu e Tasi 2015 e sono milioni i contribuenti che in queste settimane dovranno calcolare quanto versare di imposte sugli immobili. Per calcolare Imu e Tasi 2015, esattamente come l’anno scorso, si parte dalla rendita catastale, riportata sul rogito, si rivaluta del 5% e al risultato si moltiplica il coefficiente del proprio immobile. Alla cifra ottenuta si applicano le aliquote Tasi e Imu stabilite dai propri Comuni di residenza e, nel caso della Tasi, al risultato ottenuto bisognerà sottrarre eventuali esenzioni, se previste per le abitazioni principali e relative pertinenze.

 

Si attendono ancora nella maggior parte dei casi le delibere dei Comuni di nuove aliquote e detrazioni e nei Comuni che non riusciranno a deliberare entro fine mese le nuove aliquote i cittadini devono calcolare gli acconti sulle aliquote 2014, per poi fare il conguaglio con il saldo di dicembre effettuato sulle nuove aliquote 2015. E’ consigliabile, dunque, che contribuenti e i professionisti verifichino prima le aliquote di pagamento di ogni Comune per effettuare i giusti calcoli. Tra i Comuni che hanno deliberato già le nuove aliquote, le grandi Bologna e Firenze, ma anche Livorno, Arezzo, Padova, Vicenza, Potenza, Rimini, Modena, Pescara, Cagliari, e Treviso.


Precisiamo che nel caso in cui lo scorso anno il Comune avesse deliberato un’aliquota pari a zero, il contribuente non deve pagare la Tasi. Insieme alle aliquote, è bene consultare anche le detrazioni decise, giacchè non sono fisse ma ogni singolo Comune decide se applicarle o meno, e se modularle sulla rendita catastale o sul valore Isee.

Tutti pagano l’Imu e la Tasi tutti ma con alcune precisazioni: l’Imu deve essere versata esclusivamente dai proprietari degli immobili su tutti gli immobili ad eccezione di abitazioni principali e relative pertinenze e terreni agricoli ma solo se si trovano in Comuni classificati dall’Istat come montani. Per i terreni in collina, invece, sono esenti solo i proprietari hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi si applicano le regole previste in passato per cui i non coltivatori pagano sempre l'imposta, mentre i coltivatori pagano per scaglioni in riferimento al valore del terreno.


La Tasi, invece, deve essere versata sia da proprietari che da inquilini e su tutti gli immobili, abitazioni principali e pertinenze, seconde case pertinenze, terreni, negozi, uffici e tutti gli altri immobili commerciali. A differenza dell’Imu, la Tasi deve essere versata da proprietari e, in parte, anche dagli inquilini. A loro spetta, infatti, il pagamento di una percentuale compresa tra il 10 e il 30% della cifra totale da versare e anche in questo caso è il singolo Comune a decidere l’entità di questa percentuale che, però, precisiamo, non è obbligatoria. Calcolati gli acconti delle imposte da versare, si può pagare con bollettino postale o modello F24. Il bollettino postale si trova in qualsiasi ufficio postale, è in parte precompilato e dovrà essere completato solo inserendo i dati specifici del contribuente e dell’immobile per cui si deve pagare.


Per il modello F24, invece, bisogna riportare i codici tributo nella sezione intitolata Sezione Imu e altri Tributi locali in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’; bisogna poi compilare lo spazio codice ente/codice comune in cui bisogna indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il campo Numero immobili, dove indicare numero degli immobili, la tipologia di pagamento nella casella ‘Acc’ (acconto) per il pagamento del 16 giugno, e lo spazio ‘Anno di riferimento’.


Fonte articolo: http://www.businessonline.it/news/34075/imu-e-tasi-calcolo-e-pagamenti-prima-rata-giugno-con-aliquote-detrazioni-esenzioni-e-casi-particolare-per-chi-come.html

 

Guida alla detrazione per ristrutturazione, mobili e prima casa

 

Agevolazioni per le ristrutturazioni. 
Per chi ristruttura casa è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese perl’effettuazione di perizie e sopralluoghi; gli oneri di urbanizzazione ecc.
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Bonus mobili. 
Il Bonus Mobili prevede un bonus fiscale del 50% per chi, contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, acquista mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni; mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Tuttavia è essenziale che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili invece dev'essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.


La detrazione può essere richiesta in abbinamento a: interventi di manutenzione ordinaria per le parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione,  la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o postale, in cui vanno indicati la stessa causale utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.
Nell’aggiornamento le Entrate specificano che le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.

Agevolazioni prima casa.
L’agenzia delle entrate aggiorna anche la guida "Fisco e casa: acquisto e vendita" in base alle ultime circolari sull’argomento.
Viene specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è necessario che l’immobile appartenga alle categorie ammesse alle agevolazioni: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre ricorda che dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.

Infine l’Agenzia precisa che il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta pure al contribuente che ha un rapporto di lavoro in uno Stato estero, anche se la stessa abitazione risulti locata.  E’ necessario, però, che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per fruire della detrazione, permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.


Fonte articolo: http://www.geometri.cc/il-prelievo-fiscale-sulla-casa-tra-italia-ed-europa-cosa-cambia.html



Imu e Tasi: come reperire le aliquote

Guida al reperimento delle aliquote Imu e Tasi 2015 e delle detrazioni su prima casa, figli ed eventualmente altro: per ogni comune le delibere ufficiali contengono tutti i dati necessari a effettuare il calcolo per Imu e Tasi 2015, relativamente alla prima rata. Sapendo come muoversi reperire le informazioni necessarie diventa facilissimo, ma prima di illustrare i passaggi da compiere riportiamo una precisazione importante: se le delibere del comune su Imu e Tasi 2015 non sono presenti, si dovrà tener conto delle delibere del 2014 sulle due imposte.

 

Per conoscere l'aliquota Imu e Tasi del comune di residenza occorre innanzitutto collegarsi al sito del Ministero delle Finanze, Finanze.gov.it, quindi cliccare sulla dicitura "Fiscalità regionale e locale", presente sulla destra dello schermo appena sotto la scritta "Per conoscere il fisco". A questo punto si clicca, nel menu apparso sulla sinistra dello schermo, sulla scritta "IUC - Imposta Unica Comunale (Imu-Tari-Tasi)", e subito dopo su "Regolamenti e delibere aliquote/tariffe adottati dai singoli comuni". Infine si clicca su "Regolamenti e aliquote adottate dai singoli comuni".


Per conoscere le aliquote Imu e Tasi 2015 del proprio comune a questo punto basta ricercare il nome del comune nella casella in alto, selezionarlo dalla lista che apparirà e quindi scegliere l'anno delle delibere. A questo punto conviene sceglierel'anno 2015: se non esistono delibere del 2015 su Imu e Tasi si torna indietro e si sceglie l'anno 2014, perché in questo caso saranno quelle le delibere da considerare. Per conoscere non solo le aliquote di Imu e Tasi ma anche le detrazioni Tasi per prima casa, figli a carico, fasce di reddito o rendita catastale eventualmente decise dal proprio comune, non resta che leggere le delibere in questione, che conterranno tutti i dati utili per pagare le tasse per le varie tipologie di immobili che sono soggetti al versamento dei due tributi.


Aggiungiamo alcune news su Tasi e Imu: nel 2015 come abbiamo visto si terrà conto per la prima rata delle aliquote 2014 dove non deliberate di nuove. Esiste pertanto la possibilità che con le nuove delibere, che giungeranno dopo la scadenza per il primo pagamento, le variazioni negli importi da pagare determino la necessità di rimborsi e/o conguagli di cui si dovrà tenere conto per il pagamento della seconda rata delle tasse (la cui scadenza è peraltro fissata al prossimo 16 di dicembre). Il tutto in attesa della famosa Local Tax del Governo presieduto da Matteo Renzi, che dovrebbe semplificare il caotico sistema delle tasse sugli immobili rendendo il pagamento più semplice a partire dal 2016.


Fonte articolo: http://it.blastingnews.com/tasse/2015/05/aliquote-imu-e-tasi-2015-e-detrazioni-prima-casa-e-figli-per-ogni-comune-come-trovarle-00404903.html

Dichiarazione dei redditi: cosa detrarre per la casa

 

Ormai ci siamo; è tempo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma questa volta alcune regole cambiano. Un interessante articolo apparso su Mutui.it chiarisce quali siano le detrazioni e deduzioni confermate e quali quelle non più applicabili per il 730 o il modello unico relativo ai redditi del 2014. Vediamoli assieme chiarendo fin da subito che è importante verificare che anche il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova dichiarazione precompilata sia stata fatta in modo corretto e, se così non fosse, si proceda a compilarla in modo esatto.

Se continuano ad essere detraibili gli interessi passivi legati al mutuo acceso per l’acquisto di un immobile, sempre comunque nella misura del 19% fino ad un massimo di 4.000 euro e purché sia abitazione principale, non sono invece più detraibili né deducibili gli interessi legati ai mutui accesi dopo il 1997 se connessi ad un finanziamento acceso per comprare una seconda casa che però, se acquistata con un mutuo precedente a quella data, gode ancora nelle detrazioni fino ad una cifra massima pari a 2.065 euro. 


Un altro tipo di detrazione non possibile è quella legata alla cessione del quinto dello stipendo o all’apertura di altri generi di finanziamenti che siano legati ad un immobile non registrato come prima casa.
Anche le spese legate alle ristrutturazioni cambiano: non sono più detraibili gli interessi passivi legati a mutui per costruzione o ristrutturazione se accesi dopo il 1998, ma si può comunque beneficiare di altre agevolazioni fiscali stabilite dal Governo. 

Buone notizie invece per chi è in affitto o ha un figlio che studia fuori sede. I canoni di locazione sono scaricabili, così come, nella misura ormai nota del 19%, le spese di affitto per gli studenti che frequentano un istituto in una città diversa da quella in cui risiedono.

Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/mutui-e-detrazioni-cosa-non-si-puo-piu-detrarre-22408

Compravendite in rialzo anche secondo l'Agenzia delle Entrate

 

Dopo una crisi dalle dimensioni drammatiche durata sette anni, il mercato immobiliare italiano ha mostrato spunti di ripresa, beneficiando di un miglioramento dell’economia. L’Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ha infatti messo in evidenza che il 2014 si è chiuso con 418 mila compravendite (+3,6% rispetto all'anno precedente), con una crescita  che si è concentrata soprattutto nell'ultimo trimestre del 2014, grazie al boom di transazioni (+5,5% rispetto allo stesso trimestre del 2013). I tassi d'interesse bassi, il clima di fiducia, l'iniezione di liquidità da parte della Bce potrebbero garantire un 2015 ulteriormente positivo, almeno in questo settore anche perché i prezzi di vendita delle abitazioni dovrebbero rimanere bassi, se non abbassarsi ulteriormente, e quindi appetibili.

 

La liquidità immessa sul sistema finanziario con il Quantitative Easing ha dunque avuto ripercussioni concrete sul credito al consumo e sull’economia reale. L’abbassamento dei rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza, inoltre, ha contribuito alla riduzione dei tassi d’interesse rendendo più accessibili le offerte di credito per privati ed imprese. Gli istituti bancari iniziano a considerare meno vantaggioso l’acquisto di titoli di Stato e sono portati a erogare più agevolmente credito a famiglie e Pmi. Uno degli obiettivi del QE è proprio quello di concedere alle banche la disponibilità necessaria ad erogare credito per sostenere la ripresa nell’Eurozona. Concretamente gli effetti del QE riguardano una riduzione del costo del denaro sui prestiti alle imprese ed i mutui immobiliari, contrastando il crollo del mercato dei mutui che dal 2007 al 2013 è diminuito di oltre il 72%. Chi ha intenzione di acquistare casa o ha già un finanziamento all’attivo potrebbe infatti approfittare delle offerte di credito o scegliere la surroga del mutuo così da accedere a condizioni maggiormente vantaggiose.

 

Nel 2014 sono cresciuti gli acquisti di abitazioni con ricorso ad un mutuo ipotecario (+12,7% rispetto al 2013), consolidando il trend positivo evidenziato dal mese di luglio 2013 (dati Crif). Per il 40,6% del totale degli acquisti di abitazioni l’acquirente si è rivolto alla banca, ottenendo, come capitale medio erogato, circa 119mila euro, 3mila in meno rispetto al 2013. In calo del 7% rispetto al 2013 la rata media mensile iniziale, pari a 631 euro. Nel 2014 sono diminuiti di circa mezzo punto percentuale anche i tassi di interesse, assestandosi intorno al 3,4%, mentre è rimasta stabile la durata media del mutuo (22 anni). 

Le compravendite di immobili hanno quindi registrato dopo sette anni un segno positivo: il settore commerciale è quello che ha riportato il migliore risultato nel corso del 2014, con un rialzo del 5,7%, seguito dai settori residenziale e produttivo (+3,6%), mentre resta negativo il terziario (-4,6%). Tra le grandi città, crescita a doppia cifra per il mercato residenziale a Bologna (+18,5%), Genova (15%), Roma (+13,9%) e Firenze (+13,3%). Seguono Milano e Torino, che registrano rispettivamente +5% e +5,4%, e Palermo (+4%).

Sono aumentate, infine, le compravendite di nuda proprietà: dal 2010 fino alla fine del 2013, infatti, i proprietari che hanno messo sul mercato la nuda proprietà della propria abitazione sono cresciuti del 20,3% a Roma, del 18,7% a Milano, del 17,4% a Firenze, del 15,5% a Genova e dell'11,1% a Napoli, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate. Alla fine del 2014 le vendite di nuda proprietà sono cresciute dell’1,5%, con un aumento più accentuato nei Comuni capoluogo rispetto ai Comuni minori. Attraverso la vendita della nuda proprietà il venditore trasferisce la proprietà dell’immobile, ma non il diritto reale di godimento del bene (usufrutto); quel diritto, cioè, che consente al titolare di mantenerne il possesso e il pieno utilizzo per tutta la vita o per un determinato periodo.

Con la ripresa generale dell’economia, e conseguentemente del mercato immobiliare, i proprietari potrebbero non essere più costretti, per affrontare le difficoltà quotidiane, a vendere la nuda proprietà della loro abitazione: è probabile dunque che questo tipo di transazione possa subire una contrazione dei volumi, lasciando spazio alla compravendita tradizionale.

Fonte articolo: http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/mercato-immobiliare-216.htm

L'agevolazione "prima casa" resta anche in caso di donazione

Non si perde l’agevolazione "prima casa" se, in caso di vendita di un’abitazione acquistata con il beneficio fiscale, si effettua, entro un anno, un acquisto a titolo gratuito. È questo l’innovativo orientamento che l’agenzia delle Entrate propone nella risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, in riforma a diversi precedenti orientamenti di segno contrario (ad esempio, la circolare 6 del 26 gennaio 2001, la risoluzione 125/E del 3 aprile 2008 e la circolare 18 del 29 maggio 2013). A sospingere alla svolta alcune recenti sentenze della Cassazione: la sentenza 26 giugno 2013, n.16077 e la sentenza 12 marzo 2014, n. 5689.

 

La legge sull’agevolazione "prima casa" sancisce che dall’ottenuta agevolazione il contribuente non decade se, pur alienando entro un quinquennio dall’acquisto agevolato, egli effettui un nuovo "acquisto" "entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici" (Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro).

Ebbene, la legge non qualifica ulteriormente il termine "acquisto", e quindi (anche se appare indubbiamente rilevante l’argomento secondo il quale, dovendo il "riacquisto" avere un "sapore" di "reinvestimento", si dovrebbe effettuare un acquisto a titolo oneroso per beneficiare del suo effetto esimente rispetto alla perdita dell’agevolazione a causa di alienazione infraquinquennale) si può in effetti trattare, stante il silenzio della legge sul punto, sia di un acquisto a titolo oneroso, sia di un acquisto a titolo gratuito (e, ad esempio, di una donazione). 

Peraltro, pur ammettendosi la rilevanza dell’acquisto a titolo gratuito ai fini di impedire la revoca dell’agevolazione, pare inevitabile limitare l’ambito degli acquisti a titolo gratuito (con effetto esimente rispetto alla perdita dell’agevolazione) a quelli di natura "volontaria" (quali, appunto, la donazione), escludendo cioè gli acquisti "incidentali" (quale l’acquisto che si abbia a seguito dell’apertura di una successione a causa di morte) per il motivo che la legge palesemente si riferisce alla sequenza di una alienazione seguita dal compimento di un atto d’acquisto, e non all’acquisto che derivi da un fatto (quale il decesso di un soggetto oppure, come nel caso dell’usucapione, il possesso e il decorso di un certo periodo di tempo).

Quanto alle pronunce della Cassazione che hanno motivato le Entrate al revirement di cui si è detto, i giudici di legittimità hanno testualmente sancito che "anche l’acquisto a titolo gratuito di un immobile idoneo a essere adibito ad abitazione principale, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio" e ciò in quanto "il termine “acquisto”, utilizzato dal legislatore ... nel definire le condizioni di evitabilità della decadenza, fa riferimento sia ad acquisti gratuiti che onerosi" (sentenza 16077/2013). Identicamente, nella sentenza 5689/2014 è stato deciso che "non è suscettibile di revoca l’agevolazione per l’acquisto della prima casa laddove, in caso di cessione infraquinquennale dell’abitazione principale, l’acquisto entro un anno dalla predetta alienazione avvenga a titolo gratuito e non oneroso".

Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/

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