Affitti brevi: la ritenuta scatta il 16 ottobre

Questa volta si fa sul serio.


Entro il 16 ottobre, quasi sempre per la prima volta, gli "intermediari immobiliari" verseranno la ritenuta del 21% sui canoni lordi pagati, a partire dall’11 settembre scorso, dai loro clienti-inquilini ai clienti-proprietari per affitti brevi (sino a 30 giorni e stipulati a partire dal 1° giugno scorso). 

Un adempimento che di fatto sta slittando da mesi e sul quale pendono anche i ricorsi al Tar e al garante Antitrust da parte di Airbnb.
Il primo appuntamento indicato dalla normativa (Dl 50/2017, articolo 4) era, indubitabilmente, il 16 luglio per i canoni consegnati ai proprietari già nel mese di giugno. Ma l’applicazione dello Statuto del contribuente, che prevede il trascorrere di 60 giorni a partire dall’emanazione delle disposizioni, convenzionalmente individuate nel provvedimento delle Entrate pubblicato il 12 luglio 2017, fa sì che il primo giorno di applicazione della disciplina sia, appunto, lunedì 11 settembre 2017.


Cosa deve fare l’agente 

Sulle somme riversate ai locatori dall’11 settembre, quindi, l’intermediario deve operare la ritenuta. Ma il versamento delle ritenute al Fisco può avvenire entro il 16 ottobre. "Per i canoni incassati e versati in precedenza quindi - spiega il neopresidente Fiaip Giambattista Baccarini - al tavolo con gli operatori le Entrate hanno spiegato che non scatteranno sanzioni per il mancato adempimento". 


Per contratti di locazione breve si intendono quelli abitativi, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Il versamento al proprietario deve quindi essere pari al 79% del canone lordo. A parte va fatta la fattura per il compenso dovuto all’intermediario. La formula ideale, con un canone lordo di 1.000 euro e una provvigione di 100 euro , sarebbe questa:
- effettuare la ritenuta di 210 euro; 

- versare al proprietario 668 euro, indicando nella distinta la ritenuta effettuata e il dovuto di 100 euro per la provvigione e di 22 euro di Iva sulla stessa (inviando contestualmente o allegando la fattura di 100 euro + Iva del 22 per cento). 


Imposta di soggiorno 

Dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il Dl 50/2017), il "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo" dall’inquilino di qualunque contratto (anche non breve e anche se il locatore è un’impresa), oppure che "interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi", è il "responsabile del pagamento" del "contributo di soggiorno", previsto solo per il Comune di Roma dall’articolo 14, comma 16, lettera e), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dell’eventuale "imposta di soggiorno", istituita dagli altri Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte (articolo 4 del Dlgs 23/2011).


Questi due soggetti (chi incassa e chi interviene nel pagamento) sono "responsabili del pagamento" e si presume che debbano effettuare il pagamento. Quindi il modello F24 di versamento e l’eventuale bollettino postale o conto corrente di partenza del bonifico (se previsti dalla delibera comunale) dovranno essere intestati a loro. Se l’ente sceglie il pagamento con F24, i codici tributo da utilizzare, sia per l’imposta che per il contributo di soggiorno, sono il 3936, il 3937 (interessi) e il 3938 (sanzioni), come da risoluzioni 74/E/2011 e 64/E/2017.


Sia l’imposta che il contributo di soggiorno, comunque, continueranno a rimanere "a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio", anche se il pagamento effettivo viene effettuato dall’intermediario o dal gestore del portale internet.
Quindi l’imposta di soggiorno va chiesta per tempo dall’intermediario all’inquilino e tenuta ben distinta dal canone.


Agente o mandatario 

Rimangono alcuni aspetti importanti che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento previsto dalla legge di conversione del Dl 50/2017 (legge 96/2017), dovrebbe affrontare. 
Uno riguarda la figura dell’intermediario: alcuni sostengono che quando si configura un rapporto di mandato con rappresentanza (in pratica a firmare il contratto in nome e per conto del proprietario è il mandatario) si sarebbe fuori dal perimetro degli "intermediari" previsti dalla norma. Ma la definizione della legge appare molto ampia. 


Altro aspetto è quello di chi agisce in attività d’impresa e non più come privato: la legge ne delega alle Entrate l’individuazione. "I parametri - spiega Alessandro Cattelan, esperto fiscale di Fimaa - saranno con tutta probabilità i seguenti: frequenza annuale delle locazioni, numero degli immobili locati e tipologia dei servizi accessori con rinvio alla normativa regionale" . 


Fonte articolo: IlSole24ore, vetrina web.

 

Cedolare secca sugli affitti dimezza l'evasione; si spera in riconferma

Confedilizia e Fiaip in vigile attesa ma con un po’ di ottimismo sulla proroga della cedolare affitti con estensione anche alle locazioni commerciali.


"Diamo atto alla maggioranza - si legge nel comunicato di Confedilizia - di aver accolto le istanze di Confedilizia in materia di cedolare secca sugli affitti".

 

Il Comunicato prosegue così: "I dati contenuti nella nota di aggiornamento al Def dimostrano che la tassazione sostitutiva dei redditi da locazione ha dimezzato l'evasione tributaria nel settore abitativo e aumentato la tax compliance. Si deve, quindi, proseguire su questa strada. Il rinnovo dell'aliquota del 10% per i contratti a canone calmierato si impone per sostenere una tipologia di affitto che consente l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più deboli. L'introduzione, poi, di una cedolare anche per le locazioni non abitative, a partire da quelle dei negozi, restituirebbe redditività ad un investimento che l'ha del tutto persa, contribuendo a ridare fiato al commercio. Ora attendiamo il Governo".

A partire dall'introduzione della cedolare secca sugli affitti abitativi – ricorda Confedilizia – l'evasione tributaria (tax gap) è diminuita del 42% e la propensione all'inadempimento si è ridotta del 40%. In particolare, tra il 2010 ed il 2015 il tax gap è passato da 2,3 a 1,3 miliardi di euro, mentre la propensione al gap è scesa dal 25,3% al 15,3%.


Sulla stessa lunghezza d’onda la Fiaip (agenti immobiliari), che però è meno ottimista: ribadire l'obiettivo della cedolare secca nelle risoluzioni di maggioranza non è ancora sufficiente - dicono alla Fiaip - se non c'è una vera disponibilità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Governo, che al momento non si è manifestata nella cornice politico economica alla Legge di Bilancio illustrata ieri al Senato dal Ministro delle Economie e delle Finanze Pier Carlo Padoan. 


"L'estensione della cedolare secca per gli affitti commerciali - spiega il neo Presidente Gian Battista Baccarini -, così come inserita nella risoluzione della maggioranza alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017, è una misura che chiediamo da anni per far ripartire il mercato immobiliare ed è un primo segnale da parte del Senato. Sarebbe, inoltre, un passo importante nel contrasto alla desertificazione commerciale delle nostre realtà urbane, per ovviare al degrado di molte città che hanno visto allontanare, sempre più, le attività produttive dai centri storici. Un intervento che gli agenti immobiliari Fiaip chiedono ormai da tempo, insieme alla Confedilizia e che riteniamo fondamentale per rilanciare il mercato e il tessuto delle attività produttive e del terziario".


Fonte articolo: IlSole24ore.com, Condominio 

Online il nuovo modulo Rli per registrare i contratti d'affitto

Dal 19 settembre scorso deve essere utilizzata la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili), per richiedere all’agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione, oltre che per comunicare proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri e per optare (o revocare) per il regime della cedolare secca.


È stato anche aggiornato il software Rli per l’invio telematico di queste comunicazioni e per inviare via internet i pagamenti delle relative imposte, sanzioni e interessi.

 

Il nuovo modello Rli consente di precisare diversi dettagli in più rispetto a quello precedente ed è stato approvato con il provvedimento delle Entrate 15 giugno 2017 e sostituisce il precedente, in uso dal 10 gennaio 2014. Vediamo le principali novità.


Proroga

Nel nuovo modello Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo» (codice 2), la nuova casella «Tipologia di proroga», che va compilata in caso di proroga precisando se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (codice 1), in regime di cedolare (codice 2) o in regime misto, con alcuni proprietari che hanno scelto la cedolare secca e altri che non l’hanno scelta ( codice 3).

Deve essere riportata anche la data di fine proroga e gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. Anche in caso di proroga, si può confermare o modificare la propria scelta sulla cedolare secca, barrando la specifica casella nella Sezione II e compilando il quadro D.


Subentro

Nel nuovo Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo», la nuova casella «Tipologia di subentro» che va compilata, in caso di subentro (codice 6 nella casella «Adempimenti successivi»), specificando il motivo del subentro. I motivi di subentro, in particolare, sono suddivisi in sei codifiche, le più comuni delle quali riguardano il subentro per decesso di una delle parti contrattuali (codice 1) o per trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione (codice 2).


Canoni annuali differenti

Nel nuovo quadro E è possibile inserire i dati dei contratti di locazione che prevedono canoni differenti nelle diverse annualità. In questi casi, l’importo del canone della prima annualità continua a essere riportato nella sezione I del quadro A, mentre per ogni annualità successiva alla prima devono essere riportati i diversi importi annuali nelle varie caselle del quadro E (che iniziano appunto dalla seconda annualità contrattuale).
Questo nuovo quadro E può essere compilato solo se sono stati inseriti nella casella «Casi particolari» del quadro A, i codici 1 o 3:

- il codice 1 sta a indicare che il contratto ha un canone diverso per una o più annualità;

- il codice 3, oltre a questa informazione, intende comunicare all’Agenzia che si ha intenzione di pagare subito l’imposta di registro, non solo per la prima annualità, ma anche per tutte quelle successive, cioè per l’intera durata del contratto. In questa ipotesi, va barrata anche la casella «pagamento intera durata» del quadro A.


È un’opportunità interessante soprattutto per i contratti con canoni di importo modesto: è vero che si elimina la perdita di tempo necessaria per effettuare i pagamenti degli anni successivi, ma la riduzione percentuale dell’imposta di registro risulta molto bassa, essendo «pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità». Di fatto, oggi, lo sconto è lo 0,1 per cento.


La casella «pagamento intera durata» va sempre barrata se nella casella «tipologia di contratto» è presente uno dei seguenti codici: T1 (affitto di fondo rustico, per il quale l’imposta di registro è dello 0,5%), T2 (affitto di fondo rustico agevolato, con imposta di registro fissa di 67 euro), T3 (affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere, imposta del 2%) o T4 (affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio, se il contratto è assoggettato ad Iva, con imposta di registro fissa di 67 euro).

Negli altri casi, invece, la casella «pagamento intera durata» va barrata solo se si opta per il pagamento per l’intera durata del contratto, anche in caso di proroga.


Registrazione tardiva

Come per il passato, il software Rli calcola automaticamente le imposte (registro e marche da bollo) da versare e consente l’addebito delle stesse nel conto corrente del contribuente. A tal fine, va inserito il codice Iban del conto intestato allo stesso contribuente (anche cointestato, ma con firma disgiunta, o dell'intermediario), il quale deve avere i fondi sufficienti al pagamento. Ma in caso di «tardività della registrazione o dell’adempimento successivo», il nuovo software Rli calcola ora anche le eventuali sanzioni (registro e/o bollo), ai fini dell’addebito nel conto del contribuente.


Immobile cointestato

Nel quadro relativo ai dati del locatore, è stata inserita la casella «Soggetto non presente in atto», che va barrata quando nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell’ immobile. In caso di immobile cointestato tra più contribuenti, infatti, il reddito di locazione va dichiarato da tutti, pro quota, ma accade spesso che il contratto di locazione venga firmato solo da uno dei possessori o titolari di diritti reali.


Scarica la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili).
Scarica le istruzioni per compilarlo.


Fonte articolo: 1. IlSole24ore.com vetrina web, 2. Idealista.it

Airbnb: tolleranza sulle ritenute fino al 16 ottobre

La "tassa Airbnb" trova i suoi contorni.


Con la riunione di ieri del tavolo Mef-Agenzia-operatori (agenzie e eportali immobiliari) sono stati definiti alcuni aspetti importanti, a cominciare dalla base imponibile su cui applicare la cedolare.

Giambattista Baccarini, da pochi giorni Presidente della Fiaip (eletto in continuità con il Presidente uscente Paolo Righi), al debutto nella sua veste ufficiale, spiega che "a conclusione di un percorso sono risolti tanti dubbi: la base imponibile è, per le Entrate, quella del canone dovuto al proprietario-cliente dall’agente immobiliare. Quindi la provvigione dell’agente va fatturata a parte e non trattenuta direttamente dal canone. Questo porrà un problema ai portali che trattengono le provvigioni da quanto versano al cliente, ma non alle agenzie".


La settimana prossima inizia la campagna informativa: ci sarà un provvedimento amministrativo dell’Agenzia che conterrà istruzioni dettagliate e le risposte alle domande delle associazioni. Troverà conferma ufficiale anche la tolleranza sulle ritenute che avrebbero dovuto essere versate dal 16 luglio in poi. La norma infatti prevede che l’intermediario (agenzia o portale) trattenga il 21% del canone incassato per contratti stipulati dal 1° giugno 2017, con cadenza mensile, il 16 del mese successivo all’incasso.


"Le Entrate, in conformità allo Statuto del contribuente, - spiega Baccarini - confermeranno la non applicabilità delle sanzioni sino all'11 settembre 2017, cioè 60 giorni dopo il provvedimento attuativo della norma (Dl 50/2017). In sostanza non si sanziona chi non ha fatto la ritenuta su canoni incassati dal 1° giugno all'11 settembre. Inoltre, l’obbligo di versare la ritenuta scatta sugli importi incassati a partire dal 12 settembre 2017, relativi a contratti stipulati dal 1° giugno 2017, e questo è un importante riconoscimento delle richieste avanzate da Fiaip tre mesi fa".


Il primo versamento sarà quindi effettuato il 16 ottobre 2017 e per il passato l’obbligo di pagare la cedolare resta sui proprietari, che adempiranno nel 2018.
Le Entrate prepareranno anche un video tutorial che verrà messo sul sito dell'Agenzia e su quelli degli operatori (il video è destinato anche ai clienti).


Daniele Mammani, Consulente legale della Fimaa, ricorda che l’associazionea è comunque favorevole alla disciplina che consente di pagare le tasse. "Oggi le Entrate sono state molto collaborative. È però rimasto aperto il problema del ricevimento, da parte dell’agente, dell’assegno del conduttore intestato al locatore, cui viene consegnato. Dato che l’agente “interviene” nel pagamento dovrebbe versare la ritenuta ma anticipandola di tasca propria: farsi intestare l’assegno è possibile solo se si è mandatari. Quindi la soluzione può essere solo quella di far pagare il conduttore con bonifico diretto al proprietario , così si è fuori dall’obbligo di ritenuta". La soluzione dei contanti è praticabile (l’agente potrebbe facilmente trattenerne il 21 per cento) ma solo sino a 3mila euro.

"L’Agenzia - conclude Mammani - ha detto che ci penserà ma teme l’elusione, anche se l’agente poi manda l’elenco di tutti i contratti stipulati e quindi i controlli sono facili".


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Affitto a studenti, un mercato che non conosce crisi

Canoni e rendimenti più alti rispetto alla locazione tradizionale, maggior facilità di liberare la casa in caso si decida di venderla o utilizzarla diversamente, possibilità di optare per contratti ad hoc a canone concordato (con i relativi benefici fiscali).


Ma anche una sempre maggiore diffusione dell’home sharing come stile di vita: sono infatti molti i giovani che decidono di condividere lo stesso spazio abitativo come scelta e non (solo) per necessità, allargando ai lavoratori la platea dei possibili inquilini. 

 

Sono diversi gli elementi che stanno spingendo il mercato degli affitti universitari (e transitori). 


Con molti piccoli proprietari che orientano la scelta del proprio investimento immobiliare nella prospettiva di massimizzare il ritorno attraverso la locazione delle singole stanze, come testimonia anche il sentiment degli agenti immobiliari raccolto ogni settimana dai Focus Città di Casa24 Plus. Affittare a più inquilini permette infatti di spuntare canoni maggiori e minimizzare il rischio morosità.


Il mercato degli affitti universitari è stato uno dei segmenti che meglio ha resistito alla crisi e che meglio sta affiancando un rialzo delle quotazioni alla ripresa delle compravendite (complice la mancanza di una sufficiente offerta di residenze universitarie e di social housing). Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it – pur con significative variazioni a livello locale – i canoni richiesti per l’affitto di una stanza sono cresciuti del 4% nell’ultimo anno e del 9% negli ultimi tre. 
Gli affitti liberi tradizionali sono invece aumentati solo dell’1,2%. Le richieste maggiori sono a Milano con 528 euro per una stanza con punte oltre i 600. Gli aumenti maggiori però si registrano a Firenze che segna un +13% (400 euro). La città più economia è invece Catania, con canoni sotto i 200 euro (-2%) , tra i soli tre centri in calo con Bari e Pisa (vedi grafico a lato).


"Le famiglie sono disposte a fare sacrifici per permettere ai figli di studiare nelle piazze migliori – commenta Carlo Giordano, ad di Immobiliare.it – come ad esempio Milano. E con il tempo i proprietari hanno capito che affittare agli studenti espone meno al rischio di morosità rispetto all’affitto alle famiglie. Inoltre gli studenti sono inquilini meno esigenti su alcune caratteristiche dell’immobile e preferiscono vivere in condivisione in una zona di prestigio rispetto a un monolocale in periferia. Se si individua quindi il tipo di appartamento giusto, dove ad esempio ci sia la possibilità di abbinare camere singole a un numero sufficiente di servizi, si può arrivare a massimizzare il rendimento, che può arrivare anche al doppio rispetto a una locazione tradizionale". 


Ipotizzando una media di rendimento da locazione “classica” del 4% lordo si può arrivare quindi al 6-8%, margini che poi però si dimezzano al netto di tasse e spese. Ma che stanno portando a un aumento dell’offerta (+3%, sempre secondo Immobiliare.it) a fronte di una domanda pressoché costante. Occorre tenere presente, però, che se l’offerta continuerà ad aumentare i prezzi dovrebbero frenare la loro corsa e difficilmente quindi nei prossimi anni si potrà spuntare lo stesso rendimento.


Inoltre, se si entra ora sul mercato, ci saranno da ammortizzare le tasse e le spese di acquisto iniziali. Chi pensa a un investimento di questo tipo, tuttavia, scommette in genere anche su un aumento delle quotazioni del mattone nel medio periodo, soprattutto considerando, dopo anni di cali dei prezzi, che si possono trovare buone occasioni d’acquisto, soprattutto nelle "zone intermedie" che possono essere adatte proprio agli studenti.


I canoni che si possono spuntare sul mercato nelle grandi città spesso non si conciliano con la possibilità di stipulare un contratto concordato, anche considerando gli sconti fiscali concessi in cambio di introiti più bassi della media (vedi articolo sotto). In questo modo, però, si perdono i vantaggi che può offrire il contratto per studenti: da un lato la possibilità di minimizzare sia il rischio morosità sia quello di avere lunghi periodi senza inquilini, visti i canoni più bassi che in teoria garantiscono una maggior probabilità che l’appartamento non resti vuoto o che l’inquilino non sia spinto a cambiare in cerca di canoni più bassi; dall’altro poter stipulare accordi che non vincolino la casa per i classici "4+4 anni" del contratto libero, ma solo per periodi da 6 mesi a 3 anni.


Secondo idealista.it l’età media di chi cerca una stanza in affitto è di 29 anni: fuori corso a parte, un’età che indica chiaramente come la condivisione della casa non riguarda solo gli studenti. Una curiosità: in 3 casi su 4 i coinquilini non sono dello stesso sesso.


Fonte articolo: IlSole24ore, vetrina web

Contratto d’affitto transitorio per universitari: vantaggi per locatore e studenti

Il mercato delle stanze in affitto è in forte espansione e i prezzi, nelle 14 città più ricercate dai fuori sede, sono in aumento anche quest’anno.

Per limitare il fenomeno degli affitti in nero è stato introdotto il contratto d’affitto transitorio per studenti universitari, che prevede benefici per locatore e conduttore.

 

Chi può richiedere questo tipo di contratto?

La richiesta può essere presentata se il locatario è iscritto a un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione (master e dottorati), in una città diversa da quella di residenza. Il contratto può essere intestato allo studente stesso, a un gruppo di universitari o a un’azienda per il diritto allo studio.


Per poter stipulare questo tipo di locazione si dovrà utilizzare il modello previsto da eventuali accordi locali tra le associazioni di categoria dei proprietari e i sindacati degli inquilini, in assenza di tali linee guida si potrà fare riferimento al “modello base” contenuto nell’allegato E del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002, reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
All’interno del contratto, che dovrà essere registrato dal locatore, andranno indicati il corso di studi e l’università a cui è iscritto lo studente. Allo stesso modo devono essere presenti le informazioni sul canone mensile e sulle modalità di pagamento (bonifico, assegno, contanti…).


Uno dei vantaggi del contratto transitorio per studenti fuori sede è il poter accedere ad affitti calmierati. L’importo andrà individuato all’interno dei valori dei canoni convenzionati definiti dagli accordi locali tra Sindacati inquilini e Associazioni della proprietà. Il locatore può chiedere, anche se non è obbligatorio, un deposito cauzionale, da restituire al termine del contratto, potendone trattenere una parte, o l’intera somma, per danneggiamenti all’immobile.


La durata è un aspetto fondamentale di questa tipologia di contratti e si adatta alle esigenze tipiche degli studenti. Si va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, con un rinnovo automatico, per un secondo periodo di pari durata. Se alla prima scadenza lo studente non intende rimanere dovrà comunicarlo al padrone di casa, con un preavviso di almeno tre mesi. Una prerogativa, quella della disdetta al primo rinnovo, che non è prevista per il locatore.
Per lo studente è prevista anche la possibilità di recesso anticipato, con lo stesso margine di preavviso previsto per la disdetta, solo per “gravi motivi” (ad esempio una malattia o il decesso di un parente, che lo costringa a lasciare l’Università).


Se il contratto è intestato a un gruppo di studenti e uno di loro lascia l’abitazione l’importo del canone complessivo non cambia, quindi gli inquilini che restano pagheranno un affitto maggiorato finché non troveranno un sostituto.


A meno che non sia espressamente previsto da un patto tra le parti, agli inquilini è vietata la sublocazione o la concessione in comodato (gratuita) della stanza o dell’appartamento. È invece consentita la breve e occasionale ospitalità a titolo gratuito (ad esempio per quando i genitori vanno a trovare i figli). Il conduttore deve osservare il regolamento condominiale e farsi carico delle spese per la manutenzione ordinaria.

Detrazioni fiscali

A rendere interessanti queste tipologie di contratti c’è anche la possibilità di agevolazioni fiscali. Gli studenti, o i loro genitori, possono richiedere una detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di 2.633 euro. Il requisito è che l’università disti almeno 100 chilometri dalla città di residenza dello studente e che l’immobile in affitto si trovi nella città sede dell’ateneo o in un comune limitrofo.

I proprietari, invece, potranno chiedere:

  • - una deduzione extra del 30% per chi resta alla tassazione ordinaria o cedolare secca al 10%;
  • - uno sconto del 25% su Imu e Tasi.

  • Fonte articolo: Immobiliare.it

Affitti, prezzi cresciuti del 4% in un anno; perchè?

L'anno accademico è in arrivo. Con una sorpresa sgradita per i fuori sede italiani: i canoni di affitto delle 14 città più popolate da universitari sono cresciuti del 4% nell'arco di un anno e del 9% su scala triennale, con una media di 416 euro per la stanza singola e 302 euro per le doppie in condivisione.


A rivelarlo è l'ufficio studi di Immobiliare.it dopo un'analisi che ha coinvolto i Comuni che attraggono più studenti dall'esterno. 

CITTÀ E PREZZI

Il podio del "caro affitto" vede in cima Milano con singole a 528 euro (+4% rispetto al 2016) e doppie a 388 euro (+12%), seguita da Roma (singole stabili a 439 euro ma doppie in crescita dell'11%, a 333 euro) e Firenze (singola a 401 euro e doppia a 284 euro, con un incremento del 13 e del 14%). In quarta posizione si ripresenta Bologna, anche se il risultato non è da incorniciare: prezzi in aumento a +8,5%, con 355 euro al mese per una singola e 260 per una doppia.


Crescono del 2% i canoni richiesti a Siena, dove per la singola si spendono 336 euro e per la doppia 245 euro a posto letto. Chi sceglie Venezia per studiare o lavorare deve metter in conto una spesa più alta dell’anno scorso: +6% per le singole (333 euro) e +10% per un posto in doppia (252 euro).
Superano di poco i 300 euro i costi per le singole a Napoli, Pisa e Pavia; ma nel capoluogo partenopeo si è assistito a un maggiore aumento dei prezzi delle doppie, cresciuti del 14% in un anno (240 euro al mese).


Le due città più economiche si rilevano essere Palermo (199 euro la singola e 160 la doppia, anche se i costi sono cresciuti del 10%) e Catania: 196 euro e 147 euro, in questo caso però in discesa del 2% rispetto a un anno fa.


Perché i prezzi crescono (soprattutto per le doppie)

Il quadro è anche parziale, perché in città come Milano e Roma si raggiungono costi di oltre 600 e 500 euro per le stanza singole. Ma la crescita più significativa è, in proporzione, quelle delle doppie: nella stessa Milano il rincaro anno su anno (+12%) è pari a tre volte quello delle stanze singole (+4%), mentre a Roma il gap si fa più evidente con prezzi stabili per le stanze "private" e in aumento dell'11% nel caso delle camere in condivisione.


Ma da cosa dipende la crescita dei canoni, con la sua impennata negli ultimi tre anni? A quanto spiegano da Immobiliare.it, l'aumento di prezzo degli alloggi per studenti deriva dalla "concorrenza" di una categoria vicina a livello anagrafico: i giovani lavoratori. Contratti a tempo, rapporti di lavoro freelance e redditi poco sopra i mille euro mensili hanno reso più conveniente optare per abitazioni condivise, piuttosto che puntare direttamente su un immobile privato. 


Per farsene un'idea basta dare un occhio alle retribuzioni medie di un target che dovrebbe essere privilegiato, almeno sulla carta: i laureati. Secondo i dati del consorzio interuniversitario AlmaLaura, un neo-dottore guadagna una media di 1.138 euro netti a un anno dal titolo. Nella sola Milano, basta l'affitto di una singola (528 euro) ad erodere quasi metà dello stipendio. Con un monolocale, affittato anche per 800 euro mensili, si rischierebbe di versare in affitto oltre il 70% delle proprie entrate.


Da qui il ripiego sull'home sharing e il rialzo, conseguente, sulla media dei costi. Come spiega Carlo Giordano, Amministratore delegato di Immobiliare.it, "il tasso di coabitazione dei lavoratori cresce a ritmo superiore di quello degli studenti – dice – Ed essendo i lavoratori più esigenti, è normale che ci sia un aumento dei costi». La logica, prosegue Giordano, è quella di un compromesso: "Insomma – dice – va bene accettare per una casa condivisa, ma "almeno" in stanze singole e pagando di più per alcuni servizi".


Dalle detrazioni alle strategie di ricerca, come si ammortizzano i costi 

Il prezzo intero può essere comunque ammortizzato, se si tengono in considerazione alcuni accorgimenti. Il primo sconto è di natura fiscale, con la detrazione del 19% che scatta per tutti gli affitti pagati dai genitori di studenti iscritti in atenei di città ad almeno 100 chilometri di distanza dal Comune di origine. La misura si applica fino a un tetto di 2.633 euro di spesa, per un risparmio effettivo massimo di circa 500 euro.


In chiave più strategica vale il fattore del tempismo e di un bilancio tra costo e ubicazione dell'alloggio: "Prima di tutto bisogna iniziare a cercare con almeno due-tre mesi di anticipo, per non trovarsi ad accettare costi eccessivi- dice – E comunque, valutare bene aspetti come la mobilità: vale davvero la pena escludere un alloggio per evitarsi 10 minuti di metro, in città come Milano? Se si accetta questo, si può arrivare a risparmiare anche 100 euro al mese".


Fonti articolo: IlSole24ore.com, Helpconsumatori.it

Osservatorio immobiliare 2017: stimata crescita compravendite dell'8,6%

La ripresa del mercato immobiliare, iniziata alla fine del 2014, è una tendenza che sta caratterizzando anche il 2017, pur se con un aumento dei volumi ridimensionato rispetto al 2016.


Il settore ha infatti registrato durante gli scorsi 12 mesi un incremento record del 18,4%, un rialzo a doppia cifra che ha permesso alle vendite di superare ampiamente quota 500 mila. 

 

Il trend non si replica nei numeri stimati per quest’anno dall’Osservatorio di Nomisma, che prevede un tasso di crescita delle transazioni dell’8,6% e che secondo l’Istituto, non è segno di un rilancio definitivo del comparto.
A favorire la ripresa del mercato ci sarebbe il ridimensionamento dei prezzi; tuttavia solo questa variabile non è stata sufficiente a impartire al comparto la spinta necessaria.


Dunque l’immobiliare deve fare i conti con una fase di stagnazione dei prezzi causata anche dalla bassa capacità di acquisto delle famiglie. Uno dei fattori che frena ancora la domanda è proprio il basso reddito di buona parte degli italiani, con quasi il 40% di chi sottoscrive un mutuo che guadagna meno di 1800 euro al mese.
Il prestito per la casa è una variabile fondamentale dell'acquistointeressa circa l'80% delle compravendite, con una rata media mensile di quasi 570 euro.


Guardando il mercato delle 13 maggiori province analizzate, si riscontra che i mercati residenziali più attivi – a consuntivo del 2016 e del successivo primo trimestre dell’anno in corso – sono Genova e Milano, mentre Torino e Bologna fanno segnare un leggero rallentamento.


Per quanto riguarda i tempi di vendita delle abitazioni, il dato è in continuo miglioramento rispetto al 2014 e si consolida in misura più marcata a Bologna, Milano e Venezia. Si riduce anche lo sconto praticato in fase di trattativa.


Infine un accenno sul versante delle locazioni, con il totale dei contratti che hanno interessato 1,7 milioni di immobili. Di questi, 1,3 milioni hanno riguardato l’affitto di abitazioni, con Bologna che si conferma la città con la maggiore vivacità locativa – a seguire Firenze, Milano e Torino.


Ricordiamo che le compravendite a uso investimento sono cresciute del 2% rispetto al 2013. Rispetto al passato, quando i proprietari preferivano locare il bene a studenti fuori sede, si è sviluppato anche l’acquisto immobiliare legato all’interesse turistico della città. 


Fonte articolo: Mutuionline.it

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