Cedolare secca: nessuna decadenza anche se ci si dimentica la proroga

Una chance per gli smemorati della cedolare secca sugli affitti. Vale a dire per quei contribuenti che si dimenticano di comunicare al fisco la proroga della locazione.


Una svista che, con le norme in vigore fino al 2 dicembre scorso, implicava la decadenza dal regime della tassa piatta. Con conseguenze a dir poco spiacevoli.

È una scena che si è ripetuta spesso negli ultimi anni: il proprietario è convinto di essere ancora nel regime della cedolare, e invece si vede recapitare un avviso delle Entrate che gli contesta il mancato pagamento dell’imposta di registro sulla proroga (tributo che è per l’appunto sostituito dalla tassa piatta); dopodiché, si accorge di avere anche un altro problema, perché ha pagato la flat tax al posto dell’Irpef e delle sue addizionali – comunale e regionale – mediamente ben più cari dell’aliquota al 21% (contratti liberi) o al 10% (canoni concordati fino a fine 2017, poi 15% a regime).


Non si può dire con esattezza quanti siano gli interessati, ma ci si muove nell’ordine delle migliaia o decine di migliaia all’anno. In base agli ultimi dati disponibili, i proprietari che hanno scelto la cedolare sono oltre 1,4 milioni (1,1 milioni per contratti a canone libero e 300mila a canone concordato) e si può stimare che ogni anno almeno 350mila di loro siano tenuti ad avvisare il fisco della proroga.
Le statistiche sulle nuove registrazioni, infatti, permettono di ricostruire l’incidenza delle diverse tipologie contrattuali: "4+4", "3+2", transitorio e per studenti.


D’altra parte, la probabilità di dimenticarsi – per gli operatori non professionali – è tutt’altro che remota. Il contratto prorogato è pur sempre lo stesso contratto, in termini di canone e inquilino, e si dice comunemente che la scelta per la tassa piatta è valida finché non viene revocata.

LA SALVAGUARDIA

A rimediare alle sviste incolpevoli è intervenuta la norma introdotta con la conversione del decreto fiscale (cioè con la legge 225/2016, che ha inserito il pacchetto semplificazioni nel Dl 193) in vigore dallo scorso 3 dicembre. In pratica, viene ora previsto che la mancata presentazione del modello Rli per comunicare la proroga del contratto "non comporta la revoca dell’opzione" per la cedolare, a patto che il proprietario abbia versato la tassa piatta e abbia indicato i redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi (comma 24 dell’articolo 7-quater inserito nel Dl 193). 
Evitata la decadenza, il proprietario dovrà pagare al fisco una multa di 100 euro (ridotti a 50 se si attiva entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine).

ISTRUZIONI PER L'USO

La novità è sicuramente favorevole ai contribuenti, ma pone vari problemi di interpretazione.
Prima di tutto, bisogna intendersi su cosa sia la "proroga" menzionata dal decreto fiscale. Ad esempio, in un contratto a canone libero "4+4", ci si riferisce al secondo quadriennio, oppure alla prosecuzione dopo l’ottavo anno per altri quattro anni (rinnovabili ancora di quattro) o a entrambe le formule di “prolungamento”? Nella legge sulle locazioni (la 431/1998) in questi casi si parla di "rinnovo", mentre il termine "proroga" è usato per la prosecuzione biennale del contratto a canone concordato (generalmente con la formula "3+2"). Al contrario, la normativa sull’imposta di registro (il Dpr 131/1986) parla sempre di "proroga".


Ci sono casi in cui il fisco ha contestato il venir meno della cedolare già in seguito alla mancata conferma dopo il primo quadriennio, anche se in dottrina c’è chi sostiene che in questo caso l’opzione non avrebbe bisogno di conferma. Ad ogni modo, anche questa situazione dovrebbe essere coperta dalla salvaguardia ora prevista dal decreto fiscale.


La seconda questione riguarda ancora il perimetro applicativo. Il decreto fiscale, letteralmente, fa salva solamente l’opzione per la cedolare "esercitata in sede di registrazione del contratto". Ma non sembra ragionevole escludere chi ha optato per la tassa piatta in una delle annualità successive alla registrazione e poi si scorda di comunicare la proroga.


Un altro aspetto delicato riguarda la necessità che il contribuente tenga un comportamento in linea con la volontà di restare nella tassa piatta. Il decreto fiscale richiede il pagamento della cedolare e l’indicazione in dichiarazione dei redditi mentre dimentica l’obbligo di non aggiornare il canone: questione più teorica che pratica in tempi di deflazione, ma resta una formulazione ambigua.
La nuova norma non menziona neppure l’obbligo di inviare la raccomandata all’inquilino. Quindi la permanenza nella tassa piatta è salva senza necessità di spedire alcuna lettera al conduttore.

LA DECORRENZA

L’ultimo aspetto è la decorrenza della norma. Che è nuova e non menziona effetti retroattivi. Eppure, invocando i princìpi dello Statuto del contribuente, ci sono validi argomenti per sostenerne l’applicabilità anche alle dimenticanze avvenute prima del 3 dicembre scorso. Chi avesse contestazioni in corso potrebbe senz’altro tentare di far valere le proprie ragioni.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Quando affittare a clandestini è reato?

Affittare a immigrati clandestini, il "favoreggiamento" scatta solo con il "profitto ingiusto". Lo afferma la Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 50665, pubblicata il 29 novembre 2016.


Il Testo unico immigrazione (Dlgs 286/98), all’articolo 12, prevede come "(...) chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. (...)".

Tuttavia, ai fini del reato di favoreggiamento, occorre la presenza del "dolo specifico" costituito appunto dall’"ingiusto profitto" dalla locazione dell’immobile. Cioè che l’importo dei canoni risulti esorbitante rispetto ai prezzi medi del mercato degli affitti di analoghe tipologie di appartamenti.


Nel caso specifico, un proprietario che aveva affittato l’appartamento a dei clandestini era finito così alla sbarra e condannato in primo e secondo grado.
Ma la Suprema Corte ha dato ragione all’imputato e annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, perché "il fatto non costituisce reato". Infatti, perché sussista il dolo specifico del reato in contestazione, occorre "dimostrare il carattere ingiusto del profitto ritratto nel caso di specie dall’imputato dalla locazione dell’immobile a cittadini extracomunitari. Obiettivo che la sentenza impugnata non ha raggiunto". Mentre "il margine di profitto della sublocazione non appariva così ampio da esimere i giudici del merito dall’ancorare la valutazione in questo senso operata ad un serio accertamento sul valore effettivamente attribuito dal mercato all’affitto dell’appartamento di cui si trattava".


Rileva, peraltro, la Cassazione come, il giudice di merito non abbia tenuto conto del fatto che l’imputato. in precedenza - in due diverse occasioni - aveva sublocato il medesimo appartamento a cittadini extracomunitari regolari e che, solo successivamente, alla terza sublocazione, i locatari sono risultati extracomunitari “irregolari” ma che, tuttavia, in tale ultimo caso, il canone di locazione è stato determinato addirittura in misura inferiore rispetto ai precedenti, venendo conseguentemente meno l’ipotesi dell’ingiusto profitto.


Tanto è vero, osserva la Suprema Corte, che la Corte territoriale ha "ingiustificatamente svalutato il fatto che i primi due contratti di sublocazione vennero stipulati dal (…) con cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale. Anche volendo ritenere effettivamente spropositato il margine di profitto della sublocazione (o anche solo il canone nel suo complesso), è infatti ovvio che nelle menzionate occasioni difettasse il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarità del locatario. Presupposto che certamente ricorre, invece, nel terzo episodio, dove, però, il profitto mensile ricavato dall’imputato si è ridotto di due terzi rispetto alle operazioni precedenti (invece di aumentare come sarebbe stato logico aspettarsi), mettendo seriamente in dubbio la stessa astratta possibilità di prospettare il suo carattere ingiusto".


Pertanto, anche se si affitta a soggetti irregolarmente presenti sul territorio italiano, l’assenza di un canone sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato (e quindi di ingiusto profitto) fa venire meno il reato di favoreggiamento.

Fonti articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Locazione turistica: le regole sugli "affitti brevi"

La locazione turistica prevede l’affitto di una casa o anche solo una stanza per brevi periodi e consente al proprietario di rimanere in possesso dell’immobile.


Vediamo come funzionano i cosiddetti “affitti brevi”.

Con la locazione turistica il proprietario mette a reddito l’immobile per brevi periodi, rimanendone di fatto in possesso e senza dover registrare alcun contratto se la locazione dura per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Il proprietario, inoltre, può variare il canone di locazione secondo i periodi di alta e bassa stagione o in corrispondenza di eventi di richiamo turistico.
Questo tipo di locazione non deve sottostare alle norme previste dalla legge 431/1998 sulle locazioni abitative, ciò rende più agile e libero l’accordo tra proprietario e inquilino, che consiste nell’accettazione da parte dell’inquilin o dell’offerta pubblicata dal proprietario.


La locazione turistica non prevede servizi aggiuntivi, si contraddistingue dunque dal Bed and Breakfast. E’ necessario quindi far sapere che l’appartamento è sprovvisto di servizio di cambio biancheria. E’ possibile comunque prevedere un compenso per la pulizia e il proprietario può fare convenzioni con il bar vicino o dello stabile in cui è l’appartamento. L’assenza di servizi tipicamente alberghieri consente al proprietario di esercitare l’attività locatizia anche in forma non  imprenditoriale.


Quando il proprietario si affida all’intermediazione dei siti Internet, spesso non è necessario riscuotere il pagamento direttamente dall’ospite. In tal caso, però, bisogna ricordare che il prezzo indicato nell’offerta include anche la quota a titolo di commissione del portale Internet. L’ospite scaricherà dal portale Internet la ricevuta dell’importo pagato, mentre il locatore conserverà l’estratto bancario con le ricevute di accredito che di solito gli viene mandato via email, dalla piattaforma web, per l’indicazione dei guadagni in sede di dichiarazione dei redditi.


Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i canoni di locazione percepiti sono soggetti a tassazione Irpef e vanno indicati, sul modello 730 oppure sul Modello Unico, nel quadro RB per i “redditi da fabbricati”. Le spese sostenute non verranno portate in deduzione se non nella misura del 5% del reddito complessivo e a titolo forfettario.


Quando si decide di fare una locazione turistica, il proprietario deve ricordare di comunicare i dati delle persone alloggiate. Con una circolare interpretativa dello scorso anno, infatti, la Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei dati delle persone alloggiate all’autorità di pubblica sicurezza si estende ai locatori privati occasionali. Tramite l’iscrizione all’apposito portale AlloggiatiWeb è possibile comunicare anche in via telematica i nomi degli inquilini, cittadini Ue o extra Ue.


Come ricordato da La legge per tutti, all’interno del sito della Polizia di Stato si trova l’area Carta dei Servizi per ogni questura territorialmente competente con i moduli da scaricare e compilare. In questo modo si inseriranno i dati del locatore e dell’immobile ottenendo le credenziali di accesso al portale. Si scaricherà quindi il certificato digitale di sicurezza sul proprio pc per poter comunicare di volta in volta i nominativi  degli ospiti.


In Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto il locatore deve comunicare di esercitare tale attività in modo non  imprenditoriale. Si tratta di una segnalazione certificata di inizio di attività non imprenditoriale, da inoltrare secondo le istruzioni che appaiono sul portale web del Comune o altrimenti, in modalità non telematica, presentando l’apposito modulo compilato allo sportello delle attività produttive. In particolare, per quanto riguarda la Regione Lombardia questa comunicazione è un passaggio obbligato per ottenere il rilascio delle credenziali al sistema di pagamento dell’imposta di soggiorno.


Fonte articolo: Idealista.it

 

Mercato affitti in Italia: le ultime tendenze

Buone notizie sul fronte degli affitti. Il mercato ha registrato una lieve ripresa. Nel primo semestre del 2016 sono aumentati i canoni di locazione delle grandi città.


A rilevarlo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Dall’indagine è emerso che l’incremento è stato dello 0,7% per i monolocali e i bilocali e dello 0,8% per i trilocali.

 

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha fatto sapere che su tutte le tipologie, per la prima volta, si vede un segnale positivo, attribuibile prevalentemente a una diminuzione dell’offerta immobiliare e a una migliore qualità della stessa.

Chi sceglie l’affitto

Secondo l’indagine, anche nel primo semestre del 2016 molte sono le persone che non riescono ad accedere al mercato del credito, primi fra tutti i giovani, i monoreddito e gli immigrati; a questi si aggiungono gli studenti e i lavoratori fuori sede.

L’analisi demografica di coloro che cercano casa in affitto ha evidenziato che il 38,6% ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 30,9% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni. Il 61,3% è invece rappresentato da single.

Perché si sceglie l’affitto

Secondo quanto emerso dallo studio, il 61,1% di chi opta per l’affitto lo fa per trovare l’abitazione principale, il 35% lo fa in seguito a un trasferimento legato a motivi di lavoro e il 3,9% lo fa in seguito a un trasferimento legato a motivi di studio. Rispetto all’anno precedente, è scesa la percentuale di quest’ultima motivazione, probabilmente in seguito alla minor mobilità dovuta al fatto che gli studenti scelgano università più vicine al luogo di residenza.

Gli immobili più richiesti

La domanda di abitazioni in affitto si concentra soprattutto sui bilocali (40,5%) e sui trilocale (35,6%).

I contratti più utilizzati

Sul fronte dei contratti più utilizzati, l’indagine ha rilevato che ad essere cambiato sensibilmente con il tempo è l’utilizzo del canone concordato, che si è attestato intorno al 22,9%, trovando sempre più consensi tra proprietari e inquilini. In un anno è passato dal 18% al 22,9%.

Le tendenze

Lo studio ha evidenziato che i potenziali locatari sono sempre più esigenti nella ricerca dell’immobile e ha registrato una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, non solo relativa allo stato dell’immobile, ma anche all’arredamento, alla presenza di ambienti luminosi e di servizi in zona.

E’ in aumento l’interesse per gli immobili arredati o parzialmente arredati ed è apprezzata la presenza del riscaldamento autonomo, perché consente una riduzione dei costi condominiali. Sul fronte dei proprietari, l’indagine ha rilevato una maggiore attenzione che si traduce in un miglioramento della qualità dell’offerta abitativa in locazione.


Fonte articolo: Idealista.it

Condominio Day: domande attuali e risposte degli esperti

Pubblichiamo tra le domande e risposte più interessanti di ieri alla giornata del Condominio Day organizzata dal Quotidiano Condominio del Sole 24 Ore e che ha coinvolto 100 esperti. 


Le domande sono state raccolte nei giorni precedenti tra i lettori, professionisti e condòmini.

 

CONDOMINIO MINIMO E DETRAZIONE EDILIZIE 

La proprietaria di una palazzina, costituita da due unità abitative distinte, può usufruire della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione relative alla manutenzione delle parti comuni del fabbricato considerando che un appartamento è la sua abitazione principale mentre l’altro è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla madre? 

Il caso di specie può essere considerato condominio minimo per il quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare 3/E/2016, ha chiarito che i condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni , purchè: “ il pagamento sia effettuato mediante apposito bonifico bancario/postale (sul quale sia operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) “ in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione dei redditi si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio. Ovviamente, la madre in qualità di comodatario avrebbe diritto a usufruire della detrazione e le spese dovrebbero essere ripartite tra le due unità abitative.


CONTABILIZZAZIONE: DEROGHE, SANZIONI E DETRAZIONI FISCALI

Quali sono le sanzioni nelle quali incorre il proprietario dell’immobile che non effettua l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione individuale nei termini previsti? In quali casi è possibile derogare? 

Il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine previsto, un sotto-contatore, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Tale disposizione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile, o non è efficiente in termini di costi, o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali (Dlgs 141/2016, articolo 16 comma 6). 
La nuova formulazione della lettera b), e la relativa sanzione, sono decisamente più chiare, in quanto individuano in modo immediato il responsabile (il proprietario dell’unità immobiliare, che, ai sensi del Dpr 74/2013, è anche proprietario o comproprietario dell’impianto), la scadenza (il 31/12/2016), e la sanzione in caso di mancato rispetto dell’obbligo (da 500 a 2.500 euro). Sono anche specificati i casi in cui si può derogare: non fattibilità tecnica o non convenienza economica in funzione dei risparmi attivati dalla spesa iniziale per effettuare l’intervento. Entrambe devono però essere attestate, tramite una relazione, da un professionista abilitato alla progettazione di impianti centralizzati. Il legislatore propone (senza però imporla) la norma Uni En 15459 come riferimento per effettuare le valutazioni analitiche di convenienza economica. Si sottolinea che, diversamente dal passato, anche la convenienza economica è considerata come occasione di deroga alla installazione di sotto-contatori per la contabilizzazione diretta dell’energia.

Nel condominio da me amministrato, per adeguarci, abbiamo installato valvole termostatiche, ripartitori, antenne, contacalorie in centrale termica, pompa circolazione modulante a giri variabili, collaudo sistema gateway. Tali lavori usufruiscono della detrazione fiscale? Se si, del 50% o 65%?

La detrazione fiscale per i contabilizzatori di calore è pari al 50% delle spese sostenute, detraibili come spese per interventi di risparmio energetico; come tali hanno diritto, fino al 31 dicembre 2016, della detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96.000 euro, qualora l’installazione non avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Il 65% delle spese sono detraibili come spese per interventi di riqualificazione energetica (per un importo massimo di spesa di 30.000 euro) qualora l’installazione avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. 
 

NESSUNA RITENUTA SULLE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE 

Un condominio riceve la fattura per un intervento di ristrutturazione edilizia effettuato da una ditta. All’atto del pagamento della prestazione la banca ha operato la ritenuta dell’8%. Si chiede se anche il condominio dovrà operare la ritenuta d’acconto del 4%. 

Sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti pagate dai condomìni mediante bonifici bancari o postali, al fine di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, non si deve operare alcuna ritenuta d’acconto. Infatti, al fine di evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal Dl 78/2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).

Vendita immobile locato

Quali sono i miei obblighi verso il conduttore qualora io decidessi di alienare il mio appartamento?

Quando per legge (ma non accade per le unità immobiliari di proprietà di privati cittadini) o per contratto (se pattuito) il conduttore ha diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile locato si devono comunicare al conduttore le condizioni della vendita ed attendere i termini per l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto. In caso contrario si può liberamente alienare l'immobile a terzi. E' necessario poi comunicare al conduttore i dati dell'acquirente. 

CEDOLARE SECCA

Il proprietario di un appartamento affitta una stanza con un contratto agevolato art. 2, comma 3 legge 431/1998 una seconda stanza con un contratto transitorio art. 5, comma 1 legge 431/1998 ed una terza stanza ad uno studente universitario con contratto transitorio art. 5, comma 2 legge 431/1998. E’ possibile stipulare tutti i contratti a cedolare secca?

Sì. La cedolare secca è applicabile a tutti i contratti indicati. 

SPESE INFILTRAZIONI, PROPRIETARIO O INQUILINO?

Dovendo fare intervento per sitemazione infiltrazioni di acqua piovana nelle cantine, la spesa va imputata alla proprietà o all'inquilino?

Gli interventi di manutenzione straordinaria, è questo sembra il caso, sono a carico della proprietà. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

 

Italiani e mercato immobiliare: "600mila compravendite idonee per il nostro Paese"

Stando anche alle recenti notizie da parte dell’Istat, il mercato immobiliare sta dando segni di ripresa non solo nell’ambito dei contratti di compravendita, aumentate fino al 21,8% (rispetto al periodo aprile-giugno dello scorso anno), ma anche di finanziamenti, mutui e obbligazioni varie con costituzione di ipoteca immobiliare (stipulati con banche o altri soggetti).


Lo stesso Notariato segnala un dato positivo con un incremento degli atti notarili maggiore nelle città metropolitane, +33,5%, rispetto ai piccoli centri, +26,0% (contro +29,2% della media complessiva). 

Il 2016 è un anno di svolta per il mercato residenziale che registra anche nell'ultimo trimestre crescite a due cifre delle compravendite. E anche se difficilmente si raggiungeranno i livelli del 2006, con 800mila transazioni, "un livello di 500-600mila compravendite è il più idoneo a un Paese come l'Italia", dove a cambiare è la domanda abitativa. "Ciò sia perché c'è una fascia di popolazione che ha ancora bisogno di un'abitazione principale, sia per il naturale ricambio che ci può essere nel corso di una vita". E dove, però, "il patrimonio immobiliare non è idoneo a rispondere alle mutate esigenze". A dirlo è Gianni Guerrieri, direttore centrale dell'Osservatorio sul Mercato Immobilare dell'Agenzia delle Entrate (Omise).


Infatti "sulla domanda abitativa influiscono sia i fabbisogni derivanti dall'allungamento della vita (molti anziani rimangano in due o da soli) sia dal fatto che ci sono molte famiglie mononucleari e questo spinge a un fabbisogno abitativo transeunte. Non è più la famiglia che si forma e rimane insieme per trent'anni, ma è transitoria. Le abitazioni non sono idonee alle attuali esigenze abitative, sia per gli anziani, ma anche per le giovani coppie che utilizzano gli spazi in maniera diversa da quanto facevano le famiglie tradizionali".


Emergono notevoli miglioramenti anche per i segmenti commerciale, produttivo e terziario che toccano diverse aree geografiche. Per quale motivo? A favore i prezzi in calo e i tassi di interesse sui mutui piuttosto bassi. Ma vediamo meglio i settori in maniera distinta:

- Segmento residenziale: ha un tasso di crescita pari al +23,1% per il sesto semestre consecutivo. Mentre le compravendite non residenziali hanno registrato un +16,4%.

- Segmento produttivo: all’interno del comparto non residenziale ha il più alto tasso di crescita, pari al +28,7%. A questa consistente crescita segue quella delle abitazioni, pari al +22,9%.

- Segmento commerciale: pur continuando a crescere, +12,9%, non presenta comunque un tasso migliore rispetto al semestre precedente.

- Segmento terziario: oggi ha un tasso di crescita pari al +14,7%, mentre per decenni registrava tassi negativi o tendenti allo zero. 
 

In quali città sono aumentate le compravendite di immobili?

Secondo quanto analizzato dalle Entrate, le compravendite di immobili ad uso residenziale sono aumentate in maniera evidente in particolare nelle grandi città, riportando i seguenti tassi di crescita:

Bologna: +33,5%

Milano: +29,7%

Napoli: +25,3%

Torino: 24,3%

Firenze: 23,3%

Roma: +12,4%

Palermo: +12%

Si tenga conto anche di questa suddivisione comprendente diverse aree territoriali del Paese, con relativi dati dell’incremento delle vendite nel settore immobiliare: Nordovest +20,7%; Isole +16,5%; Sud +16,3%; Centro +15,8%.

Prezzi e mutui più convenienti

Sembra che a invogliare un numero crescente di italiani ad investire per l’acquisto di una nuova abitazione, siano soprattutto dei mutui molto più convenienti e più frequentemente erogati da parte delle banche. Si registra, inoltre, che mentre i mercati intermedi oggi detengono il primato sulla percentuale delle compravendite intermediate, sostenute da credito, che si aggira intorno al 70%, i mercati metropolitani si aggirano invece attorno al 60%.


Un sondaggio di Banca Italia Tecnoborsa effettuato sempre sul residenziale sottolinea che la quota di acquisti finanziati con mutuo ipotecario raggiunge il 76,1% contro il precedente 73,8%. Stessa sorte per il rapporto tra prestito e valore dell’immobile, ora al 73,8% dal 69,3% dell’indagine precedente. 


Ma la ripresa del mercato da che cosa è supportata? In particolare, è agevolata dal calo dei prezzi di vendita. A tal proposito, è opportuno evidenziare alcuni dati salienti circa l’ultima variazione annuale dei prezzi caratterizzanti l’anno 2015/2016: essa risultata compresa tra il -3,5% dei capannoni e il -1,5% delle abitazioni nuove; mentre le abitazioni usate, gli uffici e i negozi, hanno fatto registrare flessioni rispettivamente del 2%, 2,1% e 2,3%.

Affitto a canone concordato: è il più richiesto tra i giovani 

Anche la locazione della casa da acquistare, rappresenta una componente rilevante del mercato immobiliare italiano. In merito, si precisa che la curiosità e richiesta di locazione dell’abitazione proviene in larga parte dai giovani. Si tratta sia di giovani che sono in cerca di una soluzione congeniale, all’insegna dell’indipendenza, una volta distaccati dai loro familiari, sia di giovani che si sono sposati o si sono trasferiti, soprattutto nel Mezzogiorno o Centro Nord, per questioni lavorative o formative. Negli ultimi due anni, tra le tipologie di contratti stipulati per la locazione quello che ha avuto la maggiore diffusione è l’affitto a canone concordato, che rappresenta oggi il 44,1% del totale. 


Fonti articolo: Visureitalia.comIdealista.itMutuionline.it

Canone tv: chi paga per le case in affitto?

Il canone Rai si paga sempre. Anche se il contribuente non ha la bolletta elettrica. A mettere l’ultimo tassello nel puzzle di chi sta un po’ ai margini dell’operazione “canone in bolletta” è l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 53/E di ieri ha istituito i codici tributo “TVRI” e “TVNA” per il versamento, tramite il modello F24, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nei casi in cui non sia possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

I soggetti interessati sono elencati, a titolo esemplificativo, dalle Entrate stesse:

- gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
- i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto ma senza aver intestata la bolletta elettrica;
- il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio come alloggio di servizio, che però risulta titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.


La seconda categoria, soprattutto, è numerosa: gli inquilini di case i cui proprietari hanno mantenuto l’intestazione dell’utenza elettrica sono parecchi. In molti casi, infatti, per esempio nelle locazioni transitorie, il fastidio burocratico (e i costi, circa 65 euro nel "regime di maggior tutela") scoraggiano i frequenti subentri (o volture), anche se sarebbero obbligatori. Tanto più che in questo modo l’inquilino, che deve rimborsare il proprietario, finisce sempre con il pagare di più, dato che l’intestazione della bolletta elettrica, in questi casi, è necessariamente come seconda casa. Proprio per questo, nei mesi scorsi, chi si fosse trovato in questa situazione avrebbe potuto regolarizzarla.


In alcuni casi il proprietario che si sia trovato a mantenere l’intestazione della bolletta si sarà affrettato a comunicarlo (con la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate da consegnare entro il 16 maggio perché valesse per tutto il 2016) per evitare il rischio di pagare doppio canone, anche se il fatto di non essere residente dovrebbe metterlo al riparo. 


Il pagamento, per tutte queste categorie di contribuenti, dovrà quindi avvenire, entro il 31 ottobre, compilando un modello F24 e inserendo il codice tributo “TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento Tv e “TVNA” se è il primo anno di abbonamento. Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Detrazione 20% su acquisto di qualunque immobile da affittare

Il Dl 133/2014 ha introdotto una deduzione del 20% sull'acquisto di immobili da affittare per un periodo minimo di otto anni.


Nelle risposte a Telecatasto, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come tale bonus sussiste anche nel caso in cui a vendere la casa non sia un'impresa costruttrice o una cooperativa edile. Non solo, viene ribadito che gli otto anni della durata della locazione possono essere comprensivi anche dell'eventuale rinnovo per legge, come nel caso di un contratto 4+4.

Acquisto da imprese costruttrici o cooperative edili

Sebbene la prima formulazione dell'articolo 21 del dl 133/2014 prevedeva che gli immobili dovessero essere venduti da imprese costrtturici o cooperative edili, tale requisito non esiste nel testo di conversione in legge. Infatti, afferma il Fisco, rispetto all’originaria formulazione dell’art.21, nella quale venivano individuati quali soggetti cedenti le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente. Sul tema, neanche il DM attuativo dell’8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.


Durata contratto di affitto

Secondo il Fisco, l'ambito di applicazione della norma dell'articolo 21 del dl 133/2014 riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni otto, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.


Fonte articolo: Idealista.it

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