Si può staccare l’acqua al moroso del condominio?

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Se in un condominio il contatore è unico, a pagare la società dell’acqua è l’amministratore che ripartisce i consumi tra i vari condomini sulla base dei contatori individuali di cui devono essere muniti i vari appartamenti.

Nel caso in cui un condomino non paghi le quote mensili condominiali, l’amministratore – recita il codice civile – può provvedere a impedirgli l’utilizzo dei servizi comuni “suscettibili di godimento separato”, cioè la cui sospensione non determina un pregiudizio per gli altri proprietari: si pensi alla possibilità di usare il cortile condominiale delimitato da una sbarra o un cancello elettrico (imponendogli la riconsegna del telecomando), i campi da tennis o la piscina condominiale, in alcuni casi persino l’ascensore (l’apparecchio viene munito di schede consegnate solo a chi è in regola con i pagamenti). È necessario che la morosità persisti da almeno sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui la mora è emersa oppure dal giorno dell’approvazione in sede assembleare del rendiconto-consuntivo relativo all’esercizio appena chiuso.

Ci si è chiesto se il potere di sospensione dei servizi comuni possa riguardare anche quelli essenziali come l’acqua e il riscaldamento. La giurisprudenza è divisa tra chi ritiene ciò illegittimo (almeno senza previa autorizzazione del giudice) e chi invece lo consente. Per superare l’ostacolo ed evitare di subire azioni di responsabilità, gli amministratori tendono ora a farsi prima autorizzare dal tribunale presentando un ricorso d’urgenza. Il procedimento è volto a ottenere un’ordinanza con cui viene consentito di interrompere il servizio come appunto l’acqua potabile.

Il tribunale di Bologna è tra quei giudici secondo cui si può staccare l’acqua per morosità condominiale. A meno che non venga dimostrato uno stato di indigenza, nella cui ipotesi una recente legge ha stabilito il diritto a ottenere 50 litri di acqua gratis al giorno. 

Il Tribunale di Bologna aderisce all’interpretazione che non ritiene «intangibili» i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino. Ciò perché è insufficiente il riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (…)») operato dai sostenitori della tesi contraria, dato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi. Ciò perché, in nome del diritto alla salute, si sacrificherebbero i diritti dei condòmini in regola con i pagamenti che, di fatto, resterebbero gravati di un obbligo di «solidarietà coattiva».

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/208787_si-puo-staccare-lacqua-per-morosita#Si_puo_staccare_lacqua_al_moroso_del_condominio



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