Quando servono i permessi per gli arredi da Giardino?

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Il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 cerca di fare chiarezza sull’annoso problema degli arredi da giardino e dell’edilizia libera.

Dopo una lettura, in effetti, il provvedimento non aggiunge nulla di nuovo a ciò che fino a questo momento aveva già sostenuto la giurisprudenza amministrativa: pergolati, gazebo e pergotende non necessitano di titolo edilizio. Almeno in linea di massima.

Il decreto include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.Il problema, però, è che il provvedimento non spiega cosa significhi “di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” e, pertanto, la palla passa sempre alla giurisprudenza.

In realtà, il problema della realizzazione di arredi da giardino è stato affrontato dal Consiglio di Stato con una sentenza (n. 306/2017 del 25.01.2017) che ha chiarito che in effetti si tratta di criteri che vanno di volta in volta adeguati al caso concreto.

Cominciando dai pergolati, bisogna prima precisare che non tutti sono uguali: infatti, essi possono differire gli uni dagli altri per dimensioni, struttura e stabilità. La regola generale decretata dalla giurisprudenza è che per la realizzazione di un pergolato non occorre alcun permesso di costruire, rientrando l’esecuzione dei lavori nella cosiddetta attività di edilizia libera. Secondo il Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sent. n. 1619/2016 del 27.04.2016), tutte le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia di un certo rilievo sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire; tuttavia, le opere precarie (come, ad esempio, gli interventi di arredo) non necessitano di alcun titolo.

Da tanto deriva che un pergolato, se dotato di struttura leggera, non ancorata né al pavimento né alle pareti, rientrerà senz’altro negli interventi di edilizia libera, poiché inidoneo a costituire una trasformazione urbanistica del territorio. Ora lo conferma anche il D.M. sopra menzionato.

Nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato per prima citata, secondo cui un pergolato, seppure chiuso perimetralmente da teli plastificati facilmente amovibili, non perde la sua funzione di abbellimento del giardino o della terrazza e, purché non sia strutturato in modo tale da essere fissato al pavimento, rappresenta un manufatto che, per la sua scarsa importanza, non necessita di alcun titolo edilizio.

Ricapitolando: il pergolato, se caratterizzato dalla precarietà e dalle scarse dimensioni, non necessita di licenza edilizia, ossia del permesso di costruire. In altri termini, il proprietario non deve chiedere l’autorizzazione al Comune prima di realizzarne uno. Il che rende l’esecuzione dell’opera estremamente più agevole e veloce, in quanto occorrerà inoltrare al Comune una semplice comunicazione di inizio attività (Scia).

Al contrario, non rientra negli interventi di edilizia libera la realizzazione di un pergolato di rilevanti dimensioni, reso stabile e duraturo nel tempo in quanto ancorato alla struttura dell’edificio che va ad adornare. Si pensi ai pergolati realizzati in cemento o in ferro: la loro stabilità costituisce un vero e proprio ampliamento dell’immobile cui accedono, rappresentandone un’estensione, quasi un’appendice, per la quale occorre necessariamente il permesso di costruire rilasciato dal Comune di appartenenza.

Lo stesso dicasi per i pergolati che, anziché essere aperti nella parte superiore, risultano essere chiusi: in questo caso, la giurisprudenza equipara il pergolato alla tettoia, per la quale occorre il permesso di costruire, salvo si tratti di struttura di minime dimensioni, più per fini estetici che non di copertura (T.a.r. Campania, sent. n. 109/2017 del 16.01.2017).

Anche nel caso di pergolato coperto, quindi, nessun automatismo: ciò che importa è se la volumetria complessiva della struttura possa essere idonea a qualificarla come una nuova opera, permanente o comunque stabile, per la quale occorre il permesso di costruire.

Per quanto riguarda le pergotende, secondo la giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Campania, sent. n. 4999/2014 del 23.09.2014) la pergotenda è un manufatto che non costituisce aumento di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio: la pergotenda, perciò, rientra nell’attività edilizia libera a condizione, però, che possieda modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente rimovibile.

Secondo i giudici, la pergotendacostituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, di solito non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. L’opera principale, infatti, non è la struttura in sé, cioè quella che sorregge la tenda, ma la tenda stessa, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di semplice elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Tuttavia, bisogna distinguere. La pergotendache presenta elementi strutturali incompatibili con il carattere della precarietà o temporaneità necessita sempre del permesso di costruire. Di conseguenza, per una pergotenda dotata di vetro strutturale occorre il titolo edilizio. Questo perché il vetro è comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni e fa sì che la struttura si configuri non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia.

Quanto appena detto per il pergolato e la pergotenda vale anche per gli altri due arredi da giardino più diffusi in Italia: il gazebo e la veranda. In entrambi i casi, quindi, occorrerà una valutazione circa la “consistenza” del manufatto. Di norma, mentre il gazebo è inadeguato ad aumentare in maniera significativa la volumetria dell’immobile su cui si installa, lo stesso non si può dire della veranda, la quale consiste in una struttura chiusa, coperta da ampie superfici vetrate che, all’occorrenza, possono anche essere aperte. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire, a differenza del gazebo, struttura snella e agile, facilmente rimuovibile e, perciò, rientrante nell’attività di edilizia libera.

Ciò che è importante, quindi, è che l’arredo da giardino non si presenti con una struttura e una volumetria tali da costituire una nuova struttura, un nuovo spazio.

Ma quando si può dire che la volumetria sia rilevante?

La risposta alla domanda proviene direttamente dalla giurisprudenza: «il presupposto per l’esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati» (Consiglio di Stato, sent. n. 1777 del 11.04.2014).

Da questa massima si può desumere il seguente principio: il pergolato necessita sicuramente di permesso di costruire se si presenta come struttura chiusa su almeno tre lati.

Diverso è il discorso riguardante la possibile presenza di un vincolo paesaggistico che impedisca la realizzazione di un pergolato o di una pergotenda. In questa circostanza, occorre presentare istanza per la relativa autorizzazione: nella prassi amministrativa, infatti, è usuale che siano sottoposte ad autorizzazione paesaggistica tettoie e manufatti simili, ragion per cui, prudenzialmente, è consigliabile presentare istanza per ottenere l’autorizzazione.

Quanto al rispetto delle distanze, sempre la giurisprudenza (Trib. Roma, sent. n. 8339 del 09.12.2010) ha osservato che il pergolato e la pergotenda possono configurare una stabile struttura potenzialmente capace di violare la normativa in merito alle distanze, non rilevando l’eventuale valutazione della pubblica amministrazione sull’assenza di alcun abuso, considerato che l’ambito di valutazione civilistico è autonomo e distinto da quello amministrativo.

I giudici ritengono applicabile la disciplina delle distanze al pergolato nel caso in cui lo stesso sia una stabile struttura, sia cioè configurabile come costruzione, opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia.

Se il pergolato è stabilmente infisso al suolo, quindi, sarà necessario rispettare la normativa sulle distanze.

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/207395_arredi-da-giardino-servono-i-permessi



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