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Tasi, Imu, detrazioni: scadenze e novità d'autunno del fisco immobiliare

Anche quest'anno i proprietari di immobili sono costretti ad aspettare l'autunno per sapere esattamente quanto pagheranno di imposte. Ma nelle prossime settimane potrebbero delinearsi anche diverse novità per il fisco immobiliare, destinate a riflettersi pure nel 2015.

Nel giro di dieci giorni i Comuni sono chiamati a deliberare le aliquote della nuova Tasi, l'imposta sui servizi comunali indivisibili che può colpire le prime case, ma anche – a scelta dei Comuni – tutti gli altri immobili (addossando all'inquilino, nel caso di fabbricati locati, una quota tra il 10 e il 30% del tributo).
Di fatto, poco meno di 2.200 Comuni su 8mila hanno deliberato le aliquote Tasi in tempo per il pagamento dell'acconto. Ora i Comuni ritardatari devono accelerare: entro il 10 settembre devono approvare e inviare le loro decisioni al sito internet del dipartimento delle Finanze...

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-08-29/tasi-detrazioni-scadenze-novita-191308.php?uuid=AbeIqAIK

Sblocca/Italia - Bonus a chi compra e affitta, ampliata la Scia

E speriamo che il mercato si sblocchi. L'interesse del Governo per il mattone è concentrato soprattutto sullo stock dell'invenduto, che soffoca le imprese di costruzione con una zavorra pesantissima: la liquidità è il nodo da sciogliere e la speranza è che lo sconto fiscale del 20% sull'acquisto, che diventerà una deduzione di 60mila euro al massimo in otto anni (7.500 all'anno), possa spingere a tornare sull'investimento immobiliare. La norma, inserita ieri nel Dl Sblocca Italia, è stata approvata «salvo intese» sulla copertura. Confedilizia ha apprezzato lo sforzo del Governo.
Il problema è che quella casa, da acquistare direttamente dal costruttore (immobile nuovo o ristrutturato), dovrà poi essere affittata per almeno otto anni a canone concordato, perché il Governo spera di prendere con la stessa fava anche il piccione della crisi abitativa.

Così lo scotto da pagare per chi comprerà con il bonus del 20% sarà l'obbligo di affittare in base al meccanismo dettato dalla legge 431/98, oppure con canoni da social housing (Dpr 380/2001 e legge 350/2003).L'acquirente deve essere persona fisica, coop edilizia oppure Onlus e non deve essere parente di primo grado (quindi il limite è solo tra genitori e figli) del futuro inquilino.

Tra le condizioni per la concessione dell'agevolazione ci sono anche:
la classe energetica degli immobili, che deve essere A o B; la categoria catastale, che deve essere una A (abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili); il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due case) è di 300mila euro.
Se mancano i requisiti scatta l'immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus, ma non si capisce cosa debba accadere quando questo si verifica indipendentemente dalla volontà del locatore e, soprattutto, quando la locazione riprende dopo un periodo; ma è previsto un Dm attuativo che dovrà risolvere questi dubbi.

La partita della convenienza, però, è ancora tutta da giocare: in soldoni, se la differenza tra canone concordato e canone libero non è superiore al 40 per cento (a Milano, per esempio, è superiore), il gioco potrebbe funzionare (anche se per una percentuale di vantaggio minima) e la scelta penderebbe per la soluzione di comprare per affittare a canone concordato. Di notevole impatto un'altra norma sugli affitti: per quelli non abitativi sarà derogabile la vecchia legge 392/78, purché il canone annuo superi i 100mila euro (250mila se alberghi).

Semplificazioni edilizie
Una serie di semplificazioni sono previste per l'attività edilizia, a partire dal regolamento edilizio unico per tutti i Comuni e dal rafforzamento della Scia. Vengono equiparate alla manutenzione straordinaria (quindi basterà la Scia al posto del permesso di costruire), il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, con aumento delle unità o variazione del «carico urbanistico».
In ogni caso non sarà dovuto il contributo di costruzione per accorpamento e frazionamenti e verrà ridotto del 20% per ristrutturazioni e recuperi di immobili in dismissione.
Lo sportello unico dell'edilizia rilascerà l'attestazione della formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire. E le relative varianti saranno realizzabili con semplice Dia purché non difformi agli strumenti urbanistici e ai vincoli.
Affitto con riscatto
Ma nel Dl non ci si ferma qui: si rivitalizza anche il vecchio affitto con riscatto (con trascrizione), con obbligo del concedente, se inadempiente, di rendere tutti i canoni (con interessi) incassati sino a quel momento. Se invece a essere inadempiente è l'inquilino, perde i canoni versati. Il limite per i canoni in ritardo è determinato dalle parti, ma non può essere inferiore al 5% del loro numero. Quindi, per esempio, con 100 rate mensili se ne possono saltare cinque al massimo, poi l'accordo salta. Ma nel contratto può essere previsto un trattamento più generoso.

Rottamazione energetica
Altro bonus è riservato a coloro (che non siano soggetto passivo Iva) che rottamano immobili a bassa prestazione energetica (sempre con esclusione di quelli classificati catastalmente in A1, A8 o A9): le imposte di trasferimento si applicheranno in misura fissa, quindi, attualmente, in 600 euro in tutto.
Gli immobili (che devono essere abitativi) vanno ceduti a società che abbiano come attività esclusiva o prevalente la costruzione, il ricupero e la rivendita di beni immobili. Queste dovranno dichiarare nell'atto di acquisto che intendono rivendere l'immobile entro cinque anni dopo aver effettuato interventi di restauro-risanamento conservativo o di ristrutturazione conseguendo la certificazione energetica in classe A o B. Se poi i lavori sono stati eseguiti su singole unità immobiliari, al posto della certificazione basta che la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto a prima. Il beneficio fiscale (che è vantaggio dell'acquirente) scatta anche in caso di permuta.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-08-30/sbloccaitalia-bonus-compra-affitta-145330.php?uuid=AbL33VIK

Bollette di luce e gas, obbligo di maggiore trasparenza a carico dei fornitori del servizio


Fra le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 4 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, spicca l'articolo 9 (misurazione e fatturazione dei consumi energetici), che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità) competenze di regolazione e controllo miranti a tutelare i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, tele-riscaldamento, tele-raffreddamento ed acqua calda per uso domestico.
 

L'Autorità provvede infatti ad individuare le modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas forniscono ai clienti finali contatori individuali «che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia» nonché a predisporre le specifiche dei sistemi di misurazione...

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-08-27/efficienza-energetica-norme-europee-125258.php?uuid=AbTc4sHK

È sanabile la piscina realizzata in una zona senza vincolo di inedificabilità assoluta

Una piscina realizzata vicino al mare, nella fascia di tutela, può essere ritenuta compatibile con il vincolo paesaggistico: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 agosto 2014 n. 4226, relativa ad un intervento nel Comune di Orbetello sulla riviera toscana.
Il contrasto era sorto in quanto un Comune aveva respinto un'istanza di sanatoria in base alla legge 47 del 1985, facendo generico riferimento all'impatto visivo dell'opera; in particolare, si discuteva della visibilità della piscina da parte di chi guardasse verso il complesso edilizio percorrendo la costa.Per negare tale visibilità e quindi il presupposto stesso del diniego di compatibilità paesaggistica, il costruttore aver fornito una relazione tecnica con allegati grafici e fotografici dai quali risultava che la piscina era notevolmente arretrata rispetto alla linea di costa, e quindi non risultava visibile dal mare. Al più, dalla costa era possibile scorgere il belvedere con giardino prospicienti la piscina, ma solo ponendosi al livello di tali strutture, e non da quote inferiori (e, in particolare, dal livello della costa), l'intervento era effettivamente percepibile.


Infine, si discuteva anche di una discesa a mare, che era stata realizzata con accorgimenti costruttivi idonei a mitigarne in modo rilevante l'impatto sul paesaggio circostante, ad esempio attraverso il ricorso alla pietra locale e alla copertura dei manufatti con essenze arboree e senza alterare l'andamento del naturale del terreno.
Una parte rilevante della decisione del giudice amministrativo riguarda l'esame congiunto della documentazione fornita dal privato rispetto a quella dell'amministrazione: il privato si era immedesimato in un generico fruitore del paesaggio, illustrando la percepibilità dell'abuso nelle varie prospettive utilizzabili; l'amministrazione comunale, invece, aveva esibito unicamente fotografie aeree, nelle quali la piscina risultava particolarmente evidente, anche se in un'ottica non usuale proprio perché aerea.
La vicenda esaminata appare rilevante anche per altri casi di realizzazione di piscine, poiché tali strutture, pur non avendo un impatto di tipo volumetrico, sono spesso di forte peso ambientale per la loro collocazione, i riverberi ed i colori fortemente invasivi sull'ambiente. Nel caso specifico, inoltre, si discuteva di un intervento oggetto di sanatoria dell'inizio degli anni 90 e di un provvedimento sfavorevole che derivava da norme sul condono edilizio, di dubbia applicabilità nei casi in cui sussista un vincolo di carattere paesaggistico, diverso dal vincolo di inedificabilità assoluta.
Nell'ottica ambientale, il problema della percepibilità dell'abuso emerge anche in altri casi, ad esempio quando il manufatto è arretrato rispetto al fronte visibile, oppure quando è interrato o inglobato in una struttura preesistente che ne esclude l'invasività. In materia di pregiudizio causato da una piscina alla visuale e al paesaggio, si ricorda la sentenza del Consiglio di Stato 3853/2010, secondo la quale un'opera che non abbia uno sviluppo verticale difficilmente può avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico, con la conseguenza che i vicini non possono lamentarsi dell'esecuzione piscina.
Infine, qualora manchino vincoli ambientali, la realizzazione di questi impianti e agevolata secondo l'orientamento del Consiglio di Stato 1951/2014 che esaminando il caso di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto a un edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, ha qualificato l'opera come una pertinenza, realizzabile (articolo 7, secondo comma, lettera a) del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9) con semplice autorizzazione gratuita, assieme ai vani per impianti tecnologici a servizio della piscina stessa.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-08-27/sanabile-piscina-reaoozzata-zona-204652.php?uuid=AbK98bHK

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