Super User

Domanda di mutui: ad agosto Crif conferma crescita in doppia cifra su base annua (+14,7%)

 In agosto le richieste di mutui da parte delle famiglie italiane sono cresciute del +14,7% . Si tratta del terzo incremento in doppia cifra consecutivo rilevato da Crif, ma, soprattutto, il dato rilevato è significativo in quanto il confronto è con il mese di agosto 2013 (in valori ponderati, cioè al netto dell'effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi), che a sua volta aveva fatto registrare un segno positivo dopo il crollo del biennio 2011-2012.

A conferma del lento ma costante recupero verso i volumi pre-crisi va sottolineato come complessivamente nei primi 8 mesi del 2014 la domanda di mutui abbia fatto registrare un +11,5% rispetto al corrispondente periodo 2013. Sono i dati salienti che emergono dall'ultimo aggiornamento del Barometro Crif, che rileva le variazioni percentuali mensili relative alle richieste di mutui raccolte dagli istituti di credito e affluite in Eurisc (sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 77 milioni di posizioni).

Se dunque la tanto attesa ripresina dell'immobiliare è minata dall'inatteso ulteriore periodo di recessione e dalla perdurante incertezza normativa sulla Tasi, buoni segnali continuano ad arrivare dal settore del credito. Il Barometro mostra però come nei primi 8 mesi dell'anno l'importo medio richiesto per i mutui si attesti a 124.342 euro, contro i 127.778 del corrispondente periodo del 2013, con una dinamica di costante contrazione. La classe di importo prevalente da gennaio ad agosto si conferma essere quella tra i 100 e i 150mila euro, con una quota del 28,5% sul totale, seguita a ruota da quella al di sotto dei 75mila, con il 28,3%. «Questa dinamica - nota Crif - risulta agevolata anche dalla progressiva riduzione del prezzo degli immobili residenziali e dagli stock di invenduti disponibili sul mercato, che stanno rendendo l'acquisto più conveniente e alla portata di un crescente numero di famiglie». Analizzando infine la domanda di mutui per durata del finanziamento, la classe compresa tra i 25 e i 30 anni è la preferita dalle famiglie italiane, con una quota pari al 27,7% del totale.

Fonte Articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2014-09-03/domanda-mutui-agosto-crif-121706.php?uuid=AbBj5uJK

Tasi, c'è tempo fino al 10 settembre per concedere le agevolazioni

Tutti i Comuni, anche quelli che volessero azzerare la Tasi per tutti o per una parte dei propri contribuenti, devono inserire la delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre, e attendere che il dipartimento Finanze la pubblichi entro il 18. Quando uno di questi due passaggi salterà, si applicherà in automatico la Tasi standard da pagare entro il 16 dicembre, e lo stesso accadrà se un Comune invece dell'inserimento nel Portale tenterà altre strade (posta, fax, posta elettronica certificata o meno) per l'invio del proprio atto al ministero.
A ricordarlo è una nota (prot. n. 28926) scritta e diffusa ieri dallo stesso dipartimento Finanze, che visto l'avvicinarsi della data-chiave del 10 settembre ha ritenuto di dover suonare la sveglia ai Comuni.

Anche perché i ritmi di pubblicazione stanno crescendo (ieri sono approdate nel censimento ufficiale 99 nuove delibere, e da venerdì il bottino ne conta 325), ma all'appello mancano ancora quasi 4mila Comuni e serve un altro colpo di reni per completare in tempo il quadro delle richieste locali per i «servizi indivisibili».
Anche perché, come specifica la nota ministeriale, la procedura è rigida, com'è inevitabile quando si tratta di legittimare una richiesta fiscale, e non permette margini di "creatività". La pubblicazione, e la conseguente possibilità di applicare la Tasi secondo le modalità decise dal Comune, riguarderà solo le delibere e i regolamenti varati dal consiglio: non possono entrare in gioco, quindi, proposte di giunta, prospetti riepilogativi, comunicati e altri atti. È vero, infatti, che la scadenza per chiudere i bilanci preventivi 2014 (che ordinariamente coincide con quello entro il quale decidere aliquote e regolamenti tributari) è stato spostata al 30 settembre, ma la proroga «non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre» fissato per la trasmissione delle delibere locali dopo il caos primaverile su regole e detrazioni.

Nei Comuni che non riusciranno a tagliare in tempo il traguardo, non ci sarà alternativa all'applicazione del «tributo standard» delineato dal comma 688 della scorsa legge di stabilità (legge 147/2013): aliquota all'1 per mille senza detrazioni sull'abitazione principale, con un meccanismo che penalizza le case più piccole e offre maxi-sconti rispetto all'Imu a quelle più grandi, e stesso trattamento sugli altri immobili, a meno che l'Imu sia già elevata e tolga spazio alla Tasi. In ogni caso, infatti, la somma di Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille (tranne quando il Comune, con delibera pubblicata in tempo, abbia deciso di applicare lo 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare sconti sulle abitazioni principali), per cui toccherà al contribuente fare i conti su quale sia la propria aliquota "standard": se l'Imu sulla seconda casa è già al 10,6 per mille, per esempio, la Tasi non andrà pagata, se l'Imu è al 10 per mille resta da pagare uno 0,6 per mille, mentre l'1 per mille si applicherà in tutti i casi in cui l'Imu non supera il 9,6 per mille. Identico ragionamento andrà fatto per le abitazioni «di lusso» (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), tenendo però come tetto massimo di riferimento il 6 per mille nella somma di Imu e Tasi. Nel caso dei fabbricati rurali strumentali, invece, l'aliquota è sempre all'1 per mille.

Ma per le delibere locali non ci sono solo problemi di calendario. Molti Comuni, infatti hanno approvato le aliquote in tempo, ma sono inciampati in un'applicazione sbagliata dello 0,8 per mille aggiuntivo. La «super-Tasi» per finanziare le detrazioni può essere infatti distribuita fra abitazioni principali non soggette a Imu e altri immobili, prevedendo per esempio lo 0,3 sulle prime e lo 0,5 sui secondi, in base alle regole chiarite dal dipartimento Finanze con la circolare 2/Df del 29 luglio scorso, ma nelle delibere locali spesso si incontra l'applicazione dello 0,8 per mille sia sulle abitazioni principali "normali" sia su quelle «di lusso» (con Imu già al massimo), con una distribuzione che secondo l'Economia è a rischio impugnazioni da parte dei contribuenti.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-09-02/tasi-tempo-fino-settembre-222331.php?uuid=AbDoGdJK

Opere interne, anche per le strutture basta la comunicazione

Per dividere e accorpare case e uffici (senza cambiare destinazione d'uso) basterà una semplice comunicazione al Comune. Non servirà più alcun titolo abilitativo (eccetto la comunicazione) anche per eseguire tutte le opere interne di un edificio, incluse le parti strutturali (che invece fino a oggi non si potevano modificare senza permesso). Si concretizza in queste novità la «liberalizzazione» dei lavori privati annunciata dal ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e contenuta nella bozza di decreto Sblocca Italia. Insieme a queste misure il decreto contiene una serie di altre modifiche al Testo unico edilizia (Dpr 380/2001): dalle misure di favore per le operazioni di riqualificazione urbana all'ammorbidimento dei criteri per la proroga dei permessi edilizi fino alla previsione del permesso edilizio convenzionato.
La prima novità riguarda la semplificazione delle autorizzazioni necessarie a riqualificare le unità immobiliari. Anche ora le opere interne di un immobile possono essere eseguite sulla base di una semplice comunicazione di inizio lavori al Comune, incluso lo spostamento di tramezzi e l'aprtura di nuove porte. Finché non si alterano volumi e destinazioni d'uso si rientra infatti nella manutenzione straordinaria. La novità rispetto a oggi è che con il decreto Sblocca Italia saranno soggetti a semplice comunicazione anche gli interventi sulle parti strutturali, operazione che finora richiedeva la richiesta di una specifica autorizzazione. Con una comunicazione sarà possibile anche accorpare o frazionare una unità immobiliare, anche eseguendo opere suscettibili di modificare il carico urbanistico «purché si mantenga l'originaria destinazione d'uso».

Più facile prorogare i termini dei permessi di costruire (un anno per l'avvio dei lavori dalla concessione del titolo, tre anni per la conclusione del cantiere dall'avvio dei lavori). Il decreto stabilisce infatti che la proroga può essere concessa (con provvedimento motivato) per motivi inerenti la mole dell'opera, le sue particolarità costruttive o finanziamento di opere pubbliche distribuito in più anni. Ma non più «esclusivamente» per questi motivi. Inoltre la proroga dovrà esse comunque accordata «qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per fatto dell'amministrazione o dell'Autorità giudiziaria».

Diverse le agevolazioni normative previste per gli interventi di riqualificazione urbana, inclusa la possibilità per i Comuni di calcolare l'ìincidenza degli oneri di urbanizzazione differenziando gli interventi in modo di incentivare le opere di ristrutturazione anziché le nuove costruzioni nelle aree a maggiore densità abitativa. Viene anche stabilito che i Comuni possono incentivare le riqualificazione deliberando costi di costruzione inferiori (finora si diceva non superiori) ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Salta il contributo di costruzione per gli interventi di manutenzione straordinaria mirati al frazionamento e all'accorpamento di unità immobiliari. Mentre per la ristrutturazione, il recupero e il riuso di immobili dismessi o in via di dismissione il contributo viene ridotto «in misura non inferiore rispetto al venti per cento» rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Saranno i Comuni a dover definire l'entità della riduzione entro 90 giorni. Cambiano i termini per il rilascio del permesso di costruire. Ai Comuni sopra i 100mila abitanti si applicano i termini ordinari per tutto il procedimento e non più i termini raddoppiati, come era nella vecchia formulazione del Testo unico.

Ancora, in tema di varianti al permesso di costruire, viene previsto che sono realizzabili mediante una semplice Dia (e relativa comunicazione a fine lavori con attestazione del professionista) le varianti a permessi che non configurano una variazione essenziale, «a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie» e che «siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico».

Arriva una precisazione sul fronte dei cambi di destinazione d'uso. Viene stabilito che costituisce mutamento rilevante della destinazione ogni forma di utilizzo dell'immobile diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dalla realizzazione di opere edili. È sufficiente questo tipo di utilizzo per portare al mutamento di categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, commerciale e rurale. Il testo afferma anche che «la destinazione d'uso è quella prevalente in termini di superficie utile».

Viene introdotto nel nostro sistema, infine, il permesso di costruire convenzionato. In sostanza, si tratta di un permesso rilasciato in forma semplificata dal Comune, a condizione che siano effettuati interventi compensativi per raggiungere gli obiettivi di urbanizzazione fissati dagli strumenti di pianificazione. In questo quadro, nella convenzione possono essere disciplinate: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di urbanizzazione e di interventi di edilizia residenziale sociale. Le convenzioni potranno essere spacchettate in stralci funzionali, a cui collegare gli oneri e le opere di urbanizzazione.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2014-09-01/opere-interne-anche-strutture-182837.php?uuid=AbjMVFJK

Condominio, se l'amministratore «sbaglia» rischia di pagare i danni

  •  Alla carica di amministratore di condominio sono legate tutta una serie di possibili conseguenze, sia in ambito di responsabilità civile (verso terzi o verso gli stessi condomini) che in ambito di responsabilità penale.
  • Tali possibili conseguenze sono via via cresciute nel tempo, di pari passo con il costante evolversi della figura dell'amministratore così come chiarito dalla Corte di cassazione con due successive decisioni: la prima (22840/2006) che nell'ammettere in via definitiva la possibilità di affidare l'amministrazione condominiale a persone giuridiche si è basata sulla constatazione che «da qualche tempo l'incarico viene conferito a professionisti esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte all'amministratore dalle leggi speciali», e la seconda (25251/2008) che ha fissato i canoni della responsabilità personale dell'amministratore nel modo che segue: «A tale figura il codice civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni a terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo di essere, si trova nella posizione di custode (...). Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini o a terzi, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza allorchè ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari».

 
  • Da tale nuovo inquadramento corrisponde ora un quadro in cui la fonte di responsabilità dell'amministratore nei confronti dei condòmini è il contratto di mandato conferito al momento dell'accettazione dell'incarico: qualora anche senza colpa grave (essendo l'incarico non gratuito) l'amministratore, nel venir meno ai propri obblighi contrattuali, causi un danno ai condòmini, ne dovrà rispondere personalmente. Per esempio, quando non abbia eseguito una delibera assembleare (Cassazione, sentenza 7103/2013), se da tale omissione sia derivato un danno ai condòmini, oppure per aver eseguito una delibera che non andava eseguita in quanto contraria alla legge.
    Per "salvarsi" da azioni personali di responsabilità che i condòmini gli possono rivolgere, in sostanza, l'amministratore deve esercitare il proprio mandato nel pieno rispetto delle norme di legge. Ponendo particolare attenzione nel rimuovere prontamente le situazioni pericolose, relative alle parti comuni dell'edificio, dalle quali potrebbe derivare un danno a terzi (o agli stessi condòmini). Si pensi alla domanda proposta dai genitori di un minore direttamente nei confronti dell'amministratore per la presenza nel cortile condominiale «all'altezza di un metro dal piano di calpestio, di vetri con la superficie tagliente che costituivano una pericolosissima insidia» (Cassazione, sentenza 24804/2008). Così, un amministratore condominiale è stato ritenuto personalmente responsabile, nei confronti del terzo danneggiato (Cassazione, sentenza 25251/2008) dai danni derivati «dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare decise in delibera assembleare e non attuate dall'amministratore».

    Da ultimo, il nostro Codice penale non prevede una figura di reato propria dell'amministratore di condominio: a lui tuttavia possono riferirsi una serie di fattispecie penali relative alla attività svolta. È il caso, per esempio del reato di ingiurie o di diffamazione, del quale è stato ritenuto colpevole l'amministratore che aveva inviato a tutti i condòmini una lettera ove veniva evidenziata la morosità di uno di loro.
    Altro reato nel quale può imbattersi l'amministratore, in quanto custode del bene condominiale, è quello previsto dall'articolo 677 del Codice penale, che sanziona il proprietario di un edifico o di una costruzione «ovvero chi per lui è obbligato alla conservazione o alla vigilanza» che «ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo». Come è accaduto (Cassazione, sentenza 34147/2012) per una condanna per lesioni colpose gravi causate a un cliente della farmacia posta nello stabile condominiale dall'omesso livellamento della pavimentazione.
    Da ultimo, si segnala la recente sentenza della Cassazione 31192/2014 (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso), che ha ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di condominio che a incarico finito, nonostante l'ordine in tal senso del Tribunale, non aveva consegnato al nuovo amministratore i conti e le carte condominiali.
  • Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/condominio/2014-09-01/condominio-amministratore-sbaglia-rischia-210450.php?uuid=AbculGJK
Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy